Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1564 del 23 ottobre 1985 - Resoconto

OGGETTO N. 1564/VIII - ESTENSIONE AL PERSONALE DELLA REGIONE DI NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO. (Interrogazione).

PRESIDENTE: Do lettura dell'interrogazione presentata dal Consigliere Viberti:

INTERROGAZIONE

AVENDO AVUTO NOTIZIA, non ufficiale, che la Giunta regionale non intenderebbe dare applicazione ad una specifica norma della legge 29.5.1982, n. 297 che disciplina il trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica;

CONSIDERATO che tale legge all'art. 1, 6° comma, prevede espressamente che il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di lavoro, una anticipazione percentuale sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto al la data della richiesta;

INTERERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere se tale notizia è vera e:

a) se sono state presentate all 'Amministrazione domande atte ad ottenere quanto previsto dall'art. 1, comma 6°, della citata legge e se hanno avuto corso;

b) quali sono le motivazioni alla base della scelta operata dalla Giunta regionale in merito a tutta la questione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): En effet, ce que souligne M. Viberti dans cette interrogation est vrai. Même si lors des rencontres syndicales dans l'année 1980 et 1983, comme ils m'ont dit, on avait prévu cette requête et à présent nous sommes en train de revoir le contrat, on n'a pas encore discuté de la possibilité de prévoir aussi pour le personnel régional les prévisions qui sont de la loi de l'etat, n° 297 de l'année 1982, là où on dit que: "eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari conosciuti dalle competenti strutture pubbliche o acquisto della prima casa di abitazione per sè e per i figli documentata con atto notarile", qui pourraient être les raisons qui justifient la requête d'anticipation.

Je crois que ce problème peut très bien être accepté et règlementé simplement en prévoyant aussi pour les dépendants régionaux l'application de la loi nationale, ou bien en prévoyant de modifier selon les exigences régionales. Ce problème sera porté à l'attention des forces syndicales pour prévoir une loi spécifique sur ce thème, car à présent, il faut le dire - c'est l'autre point qui a été soulevé - ils n'existent pas des requêtes, peut-être même pour la raison qu'il n'existe aucune loi qui reconnaît les mêmes privilèges qui sont concédés par la loi nationale. Donc nous sommes disposés à résoudre ce problème, qui n'avait plus été examiné de la part des forces concernées.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti, ne ha facoltà.

VIBERTI (N.S.): Non riesco a capire, se nel caso venisse presentata qualche domanda, al momento verrebbe applicata la legge nazionale o se non potrebbe essere applicata.

Allora quello che si può dire è semplicemente di richiedere nel più breve tempo possibile un adeguamento, in quanto la legge nazionale è addirittura del 1982. Sarebbe opportuno, noi riteniamo, dare al personale questa possibilità visti anche i limiti che sono già previsti, considerato che le eventuali domande non dovrebbero costituire un problema per l'Amministrazione regionale, poichè vi sono dei vincoli ben precisi (fino ai 70% sul trattamento, e comunque una percentuale entro i limiti del 10% degli aventi titolo) per cui non è necessario prevedere un accantonamento di chissà quali dimensioni.

Ringrazio il Presidente della Giunta e mi auguro quanto prima di veder arrivare in Commissione una legge adeguata.