Oggetto del Consiglio n. 1303 del 19 aprile 1985 - Resoconto
OGGETTO N. 1303/VIII - REIEZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER LA TUTELA DEL TERRITORIO".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.): Questa proposta di legge è stata presentata dal Gruppo di N.S. sulla base di due sollecitazioni: da una parte senza dubbio il decreto 21.9.1984, più noto come il decreto Galasso, che contiene importanti norme per la tutela ambientale anone se si tratta di disposizioni di carattere transitorio in attesa che le Regioni si dotino dei loro piani paesaggistici.
Il decreto Galasso contiene due tipi di provvedimenti molto significativi: anzitutto sottopone a vincolo paesaggistico non più alcune zone o territori isolati, ma tutta una serie di fasce territoriali, per cui qualsiasi modifica urbanistica deve essere autorizzata dal Sovrintendente; in secondo luogo individua, tramite i Sovrintendenti regionali, le zone sottoposte a divieto assoluto di urbanizzazione ed edificazione fino al 31.12.1985. Si tratta di un provvedimento con cui il Governo italiano finalmente, dopo tanti anni e decenni di disattenzione per il problema ambientale, ha cercato di porre alcuni vincoli ed impedire un ulteriore degrado di zone importantissime del nostro territorio ed anche di sollecitare le Regioni ad un ruolo più attivo in questo senso. Questa è la prima sollecitazione da cui è scaturita la presente proposta di legge.
La seconda sollecitazione deriva invece da una vicenda più interna della nostra Regione, cioè la mancata osservanza e la mancata applicazione di precise norme regionali in materia di tutela ambientale. Ci sono almeno due leggi che sono rimaste inapplicate in questo campo: la legge 28.4.1960, n. 3, prevedeva all'art. 5 la redazione da parte della Regione di un piano urbanistico e paesaggistico; sono passati 25 anni e questo piano urbanistico che avrebbe dovuto essere redatto in tempi rapidi non esiste ancora. Più recentemente, appena prima delle elezioni regionali del giugno 1983, era stata approvata da questo Consiglio la Legge Regionale 10.6.1983, n. 56, "Misure urgenti per la tutela dei beni ambientali", con cui si prevedeva all'art. 2 la istituzione di una Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, ed allo art. 5 si prevedeva che la Giunta regionale, con l'ausilio di questa Commissione e sentiti i Comuni, avrebbe dovuto individuare le aree cosiddette di interesse paesistico, quindi sottoposte a determinati vincoli. Anche questa azione non ha avuto seguito, pur essendo passati ormai due anni dall'approvazione della legge. Ci troviamo di fronte ad inadempienze gravi da parte dell'Amministrazione regionale a cui il nostro Gruppo intende trovare un tampone momentaneo attraverso la proposta di legge che qui è stata presentata.
La proposta di legge "Norme per la tutela del territorio" introduce infatti alcuni vincoli estesi sul nostro territorio: all'art. 2 vengono indicate quali sono le zone vincolate, per l'esattezza tutte le zone montuose sopra i 1800 metri, le aree gravate da usi civici, i parchi e le riserve nazionali o regionali. Inoltre si estende a 50 metri dalle rive dei corsi d'acqua la zona non edificabile.
Vorrei subito precisare che questi vincoli non sono a tempo indeterminato ma sono subordinati alla attuazione della legge del 1983, n. 56, cioè dureranno fino a quando la Giunta non provveda, in base all'iter previsto dalla legge, all'individuazione di queste aree paesaggistiche. Può trattarsi quindi di un tempo breve anche di pochi mesi, ma è una sollecitazione affinchè vengano individuate queste aree di interesse paesaggistico, in modo che nel frattempo non si verifichino nuovi fenomeni di degrado di importanti aree della nostra Regione.
Il divieto all'art. 2 è legato alla approvazione ed individuazione delle aree di interesse paesaggistico e non è a tempo indeterminato. Anche nell'attesa della individuazione di dette aree ci sono alcune opere che vengono comunque ammesse dall'art. 3 della proposta di legge: si tratta di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di opere connesse alla presenza di campeggi mobili e di redazione di bivacchi alpinistici, oppure di rifugi di alta quota per il personale del corpo forestale valdostano e dell'ente parco nazionale del Gran Paradiso. Si tratta di poche deroghe al principio del vincolo, proprio perché si tratta di un provvedimento temporaneo che deve essere restrittivo.
Il Comitato regionale per la pianificazione del territorio ha presentato sulla proposta di legge alcune osservazioni, in parte condivisibili, in parte discutibili. Da parte nostra riteniamo pertinente l'osservazione n. 2 e la precisazione al punto n. 5, per cui presento due emendamenti di carattere tecnico che recepiscono questi rilievi del CRPT. Le altre osservazioni sono invece più discutibili proprio perché la legge ha un carattere transitorio; ad esempio il CRPT osserva che può essere eccessivo il limite dei 1800 metri in valle d'Aosta, però qui si tratta di un provvedimento temporaneo, nè è opportuno in questa fase temporanea escludere dal vincolo i centri abitati proprio perché si tratta di una fase temporanea con lo scopo di arrivare ad una rapida approvazione di queste aree di interesse paesistico. Quindi le prime due osservazioni del CRPT le accogliamo, le altre invece non riteniamo debbano essere accolte in questo momento.
Ci auguriamo che la risposta a questa proposta di legge da parte del Consiglio regionale si favorevole, in quanto essa mira solo ad attuare delle norme che questo Consiglio si era dato, ma che poi si era dimenticato in qualche cassetto.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore Perrin, ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): J'ai pris la parole avant que d'autres Conseillers interviennent, pour demander à M. Riccarand de retirer ce projet de loi ou dans tout cas d'en renvoyer la discussion. Ceci pour une série de raisons: avant tout je ne crois pas qu'en vallée d'Aoste on puisse limiter la défense de l'environnement à une stricte application du décret Galasso, puisque, si nous examinons attentivement le projet de loi qui nous est présenté, il se limite justement à reprendre certaines parties de ce décret qui entre autres, n'a pas d'applications en vallée d'Aoste. En effet le décret même dit que sont exclues les compétences des Régions à statut spécial et donc évidemment de la vallée d'Aoste.
Il est vrai que nous devons légiférer en cette matière et dans les discussions précédentes en ce Conseil j'avais dit que dans un laps de temps suffisamment bref, j'aurais porté à l'attention du Conseil un projet de loi global sur la défense de l'environnement. Le service de l'Assessorat vient de mettre la dernière main à la rédaction de ce projet, que est très articulé: il s'agit de 41 articles concernant les différents aspects de la défense de l'environne
ment. C'est un projet de loi qui ne pose pas seulement de limitations mais qui cherche à travers le respect du paysage de contribuer aussi à l'économie valdôtaine. Je crois que nous ne devons pas voir la défense de l'environnement uniquement comme défense d'oeuvrer dans certaines directions, mais comme proposition pour un développement harmonieux de l'économie valdôtaine dans le respect du paysage.
Ce projet de loi sera porté à l'attention des forces de la majorité d'ici peu, la semaine prochaine, et donc assez tôt à l'attention du Conseil pour qu'il puisse être discuté. S'agissant justement d'un projet complexe, je demanderais à M. Riccarand de retirer le sien, ou en tout cas d'accepter le renvoi afin de faire une discussion globale au moment de la présentation du projet dont je parlais avant.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore Borbey, ne ha facoltà.
BORBEY (D.C.): Intervengo affinché non nasca della confusione a livello di norme sulla tutela del territorio. La proposta presentata dal Consigliere Riccarand è una legge di tutela paesaggistica e di norme urbanistiche, che solo in parte hanno a che vedere con un discorso di tutela ambientale. Infatti la proposta del Consigliere Riccarand fa espresso riferimento alla legge del 1960 e all'ultima legge del 1983 inerente all'urbanistica, dove è stata nominata una Commissione di esperti che è diretta dal Sovrintendente ai Beni Culturali, con l'incarico di delimitare le zone che sono soggette a tutela di paesaggio. Non bisogna dimenticare che di tali zone ne abbiamo molte in valle, da parte di molti Comuni e cittadini valdostani si ritiene che la Regione abbia già legiferato eccessivamente nel vincolare le zone soggette a tutela del paesaggio; questo significa che il Comune non può rilasciare concessione edilizia se prima non c'è il parere della Sovrintendenza ai Beni culturali e quindi se non c'è il parere favorevole da parte dell'Assessorato competente.
E' vero che la legge del 1983 dice che la Commissione dovrà delimitare altre zone che riterrà da tutelare, quindi non solo soggette al vincolo o al parere della Commissione edilizia e del Sindaco, ma non è detto che nella legge ci sia una inadempienza se ciò non è stato fatto; può anche darsi che questa Commissione che sta lavorando possa ritenere che le aree siano già sufficientemente vincolate. Inoltre la legge dice che saranno da vincolare determinate aree che sono di interesse archeologico, ma lo ripeto, non è detto che la Commissione sia inadempiente, se le zone vincolate non aumentano, perché tantissime aree lo sono già. Inoltre nella proposta di legge si stabilisce il limite di 1800 metri di altitudine, così come dice il decreto Galasso. Faccio un esempio che è forse quello più deturpativo a livello regionale, cioè Cervinia, però è impensabile che si possa accettare che sopra i 1800 metri si possa solo fare ordinaria e straordinaria manutenzione, oppure interventi di restauro.
Può darsi che questo lavoro possa andare avanti ancora un anno, anche perché ribadisco che molte zone della valle d'Aosta sono già soggette a tutela del paesaggio, e per la maggior parte è stato deciso sotto la Presidenza dello Avv. Caveri.
Rivolgo anch'io l'invito al Consigliere Riccarand di ritirare questo disegno di legge, anche perché il CRPT è molto dubbioso su questa proposta, che sembra quasi fatta per dire: tamponiamo un qualcosa perché in questo momento si sta rovinando tutto in valle d'Aosta. Non scherziamo! Attualmente la valle d'Aosta ha la legge regionale n. 14 con la quale si fa divieto di costruire nel limite dei dieci metri dai torrenti e corsi d'acqua, se applichiamo anche temporaneamente i 50 metri, da noi non si costruisce più niente. In questo momento, in piena crisi economica di edilizia non c'è il pericolo che forse c'era cinque anni fa di deturpare il paesaggio, perché oggi i progetti sono limitati. Inoltre ricordo che la legge sull'abusivismo edilizio, di cui abbiamo parlato ieri, non sarà una semplice legge urbanistica riferita al condono, ma comporterà la ripresa di tutta la legge nazionale n. 10 e la legge regionale n. 14, quindi ci sarà una legge urbanistica complessiva.
Per quanto invece ha detto l'Assessore Perrin, mi auguro che la legge che l'Assessorato all'Agricoltura sta preparandosi limiti scrupolosamente al discorso della tutela del territorio, senza entrare nella tutela del paesaggio urbanistico, dove gli uffici competenti sono quello dell'urbanistica e della tutela del paesaggio. Se facciamo ancora confusione su questo, la gente non saprà più dove andare.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne na facoltà.
RICCARAND (N.S.): Questa proposta di legge è stata iscritta tre volte all'esame della IIa Commissione, prima di poter essere esaminata, e nessuno della Giunta è mai venuto in sede di Commissione a chiedere un rinvio. Se ho accettato un rinvio sulla precedente proposta è perché c'era stata una richiesta in tal senso avanzata in sede di Commissione e perché erano stati espressi chiari segni di interesse da parte della maggioranza su questo problema; non la stessa cosa avviene su questa proposta di legge. Non accetto la proposta di rinvio ma chiedo che il Consiglio si esprima sulla proposta.
PRESIDENTE: C'è una proposta di rinvio da parte dell'Assessore Perrin; è prassi che si esprima un Consigliere a favore ed uno contro. Se nessuno chiede di intervenire, considero decaduta a proposta di rinvio.
Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): Après ce que j'ai entendu dire soit de la part de M. Riccarand, soit de la part des membres de la Junte, je peux dire que la loi telle qu'elle est, ne sera jamais approuvée. De la part des forces de la majorité on n'accepte pas cette attitude vis-à-vis de cette matière.
On a déjà discuté sur la proposition de loi, si on veut aller jusqu'au bout, la loi, en ce qui nous concerne, sera repoussée.
PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO (P.C.I.): Intervengo, in sostanza per fare una dichiarazione di voto, visto che non ci sono le condizioni per una discussione più approfondita della proposta di legge avanzata dal Consigliere Riccarand. La Giunta, come sta diventando, ormai abitudine, anziché affrontare il confronto sulla proposta in Commissione, cioè nel momento in cui si dovrebbe discutere del problema, si presenta con la promessa di intervenire: l'Assessore Perrin parla di settimane, invece l'Assessore Borbey dice che ci vorrà un anno per finire un determinato tipo di lavoro. Per queste motivazioni diciamo che, poiché in Commissione noi abbiamo affrontato la discussione articolo per articolo e valutato questo tipo di provvedimento, pur essendoci alcune osservazioni avanzate dal CRPT, di cui però il Consigliere Riccarand ha tenuto conto recependole in due emendamenti che ha presentato, sulla sostanza del provvedimento siamo d'accordo.
Non si tratta di una meccanica trasposizione del decreto Galasso, ma di prendere oggi alcune misure in attesa che gli Assessori Perrin e Borbey portino in Consiglio regionale gli strumenti più complessi che consentano di fare in modo attivo una politica coordinata di urbanistica e di protezione dell'ambiente. Lo scoordinamento che vedo nella Giunta su questa materia mi preoccupa e chiedo che essa affronti la questione, come fanno già altre Regioni, in modo coordinato.
Le ultime leggi urbanistiche che sono state licenziate da altre Regioni in genere si chiamano leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente.
Per queste ragioni voteremo a favore del provvedimento, ritenendo che questo possa essere un primo segno della volontà di intervenire nella salvaguardia di certe zone. E' vero che limitando la tutela alle zone superiori ai 1800 metri si includono i centri abitati, ma che problema c'è? Quante volte i piani regolatori, nel periodo di salvaguardia di un anno, prevedono per alcune zone solo il risanamento conservative, e non solo la manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi tanto prima arriveranno le scelte di pianificazione che la Regione si deve dare, tanto minore sarà il pericolo che queste norme di salvaguardia penalizzino esigenze giuste.
Quindi ribadisco che sul provvedimento siamo d'accordo pur avendo sui singoli articoli osservazioni che si dovrebbero fare, ma è inutile che la discussione si limiti fra noi ed il Consigliere Riccarand, bisognerebbe allargarla a tutto il Consiglio.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): C'est vraiment absurde qu'il y ait parfois certaines attitudes de la part des Conseillers, car il est dit à l'art. 4 de ce projet de loi, qui, je le répète, c'est la photocopie du décret Galasso: "le norme contenute nella presente legge prevalgono su di-sposizioni eventualmente contrastanti contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme di attuazione dei programmi e dei piani urbanistici".
Comme Région on a recouru contre le décret; au début il y a eu une circulaire du Ministère visant à s'informer de l'attitude de la vallée d'Aoste vis-à-vis du décret, à laquelle on a répondu que le décret ne s'applique pas chez nous, car une première interprétation était dans ce sens. Cela pour dire parce qu'on est contraire à ce système.
En deuxième lieu, il y toute une série d'observations sur ce genre de propositions: il y a quatre articles, dont trois reprennent le décret Galasso, en plus dans le cinquième article il y a la déclaration d'urgence et tout ça c'est une loi; je demande si cela c'est la façon de s'exprimer sur un thème tellement complexe, sur lequel différents Assessorats sont en train de travailler pour aboutir au maintien d'un certain système de protection, sans prévoir une prévarication de ceux qui sont les droits des Communes. A cet égard les Communes viennent de manifester toute une série de préoccupations pour arriver au fameux plan régulateur; pas encore toutes les Communes ont un plan régulateur, mais je ne crois pas que ce soit une bonne raison celle de dire que jusqu'à quand elles n'auront pas ces moyens, elles n'ont même pas la possibilité d'exercer le pouvoir.
Donc pour les raisons que je viens de dire, on est contraire à ce projet de loi.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.): Ho il dubbio che il Presidente della Giunta il decreto Galasso non l'abbia neanche letto perché continua a ripetere che la proposta di legge n. 163 sarebbe una fotocopia di detto provvedimento e se le parole hanno un significato, questo vorrebbe dire che ne è la riproduzione esatta. Invece la nostra proposta di legge è una cosa completamente diversa dal decreto Galasso, anche se prende come spunto una serie di osservazioni che là sono contenute. Per esempio, il decreto Galasso prevede una distanza dai corsi d'acqua di 150 metri; allora domando: questo c'è scritto anche nella proposta di legge 163? Ci sono molte altre norme contenute nel decreto Galasso che qui non sono recepite.
Sul decreto Galasso noi diamo un giudizio positivo, mentre il Presidente della Giunta ne dà uno negativo; si vede che la sensibilità ambientale di questa Giunta è di un certo tipo, tanto è vero che si è preoccupata subito di fare ricorso contro un decreto dalla cui applicazione la valle d'Aosta è esclusa. A nostro avviso questo è un provvedimento che è scomodo, ma che ha fatto fare un grosso passo avanti alla coscienza ambientale nella nostra Regione.
Veniamo adesso all'autonomia dei Comuni: la legge 10.6.83, n. 56, "Misure urgenti per la tutela dei Beni Culturali" all'art. 5, °.2°.3° e 4° comma, dove si parlava dei beni culturali ed ambientali, dice "La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, approva per ogni Comune l'elenco delle zone individuate come aree di interesse archeologico ed aree di interesse paesistico. Gli elenchi di cui al ° comma costituiscono integrazioni e qualora in contrasto, variante al piano regolatore generale del Comune cui si riferiscono". Il che vuol dire che automaticamente questo elenco è variante ed è chiaro che se la Regione vuole avere una funzione di indirizzo, deve fare certe normative che hanno prevalenza sui piani regolatori che sono stati approvati e vistati anche dall'Amministrazione regionale.
Quindi non c'è nessun attacco all'autonomia dei Comuni, piuttosto c'è un compito di indirizzo che la Regione deve svolgere e che finora a nostro avviso non ha svolto adeguatamente.
Dice l'Assessore Borbey che ci sono già aree sufficientemente estese sottoposte a vincoli in valle; se nel 1983 si è sentita la preoccupazione di fare questo tipo di provvedimento, se da parte dell'Assessore Perrin si dice che si sta studiando una legge organica in materia, è chiaro che non siamo ancora a questo punto. Del resto basta guardarci intorno per accertarcene.
Questo provvedimento sarà composto solo di 5 articoli, ma credo che la maggior parte dei disegni di legge della Giunta sia composta di meno di 5 articoli, quindi se vogliamo valutare la bontà di una proposta di legge dal numero degli articoli credo che non sia il criterio più adatto. La proposta che abbiamo presentato è di portata limitata, come abbiamo premesso, vuole introdurre certi vincoli per un tempo determinato, in modo che la Giunta applichi quella che è una legge approvata dal Consiglio e che non viene applicata.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Torrione, ne ha facoltà.
TORRIONE (P.S.I.): Credo che alcune considerazioni su questa proposta vadano fatte, anche perché ha ragione il Consigliere Riccarand, quando dice che il decreto Galasso è una cosa e questa proposta di legge un'altra, sebbene i principi ispiratori siano gli stessi; è stato compiuto uno sforzo di un certo tipo di adeguamento alla nostra realtà. Devo riconoscere che stava nella valutazione che poteva fare solo il proponente, quella di confrontare una volta per tutte, un discorso settoriale, come è quello contenuto nella proposta di legge, con il progetto di legge dell'Assessore Perrin, che dovrà pur un giorno o l'altro essere partorito. Mi auguro che non sia composto di troppi articoli, in modo che gli impegni che aveva preso l'Assessore nei confronti del sottoscritto di presentarlo entro due-tre mesi siano poi rispettati.
Se è vera l'affermazione che fa il Presidente della Giunta che la non applicazione del decreto Galasso è una riaffermazione di autonomia, sulla quale sono d'accordo perché la potestà della Regione in materia ci è riconosciuta per statuto, bisogna però sottolineare che un po' di lentezza nel mettere in moto certi meccanismi porta ogni volta, quando si affronta una tematica ambientale, o ad un rinvio o ad una sospensione.
A mio avviso sarebbe stato auspicabile non un discorso superficiale nel corso del quale si è liquidata la proposta, ma di confronto più approfondito. Credo che certe norme al di là di una legge quadro, possano anche essere inserite nello spirito di una legge quadro. Se il confronto nella sede competente, cioè nella Commissione, avesse approfondito certi temi, forse si poteva arrivare lo stesso ad una approvazione che fosse frutto di una mediazione fra la proposta del Consigliere Riccarand e una proveniente dall'esecutivo; è qui il limite della discussione che dobbiamo riscontrare.
Mi auguro che l'Assessore Perrin, con tutta a sua buona volontà, riesca finalmente a portare questa legge quadro sull'ambiente, anche perché ho in fase di elaborazione la revisione del disegno di legge sull'impatto ambientale e lo ripresenterò fra pochi giorni. Si tratta di un altro provvedimento che ha una settorialità, ma ha una sua importanza per quanto riguarda il territorio della nostra Regione. Spero che per allora le norme di carattere generale del disegno di legge d'iniziativa della Giunta saranno pronte, altrimenti la legge sull'impatto ambientale rischierà di fare la stessa fine di questa proposta di legge e questo mi sembra che sia un limite, perché ogni volta che si cerca di appuntare l'attenzione su una tematica così delicata, ci si sente dire che poi verrà il giorno dell'avvento. Questo giorno la Giunta ci deve dire quando sarà; a quel momento ha un significato anche l'iniziativa del Consigliere che si mette in questa logica e aspetta la legge che definisce una cornice, nella quale inserirà anche lui dei provvedimenti.
vorrei che l'Assessore apprezzi almeno gli sforzi che ogni Consigliere ha fatto su questo argomento, sforzi che sono tesi a ribaltare una situazione d'inerzia che si è verificata non per colpa di questa Giunta, ma per colpa della Regione in sè stessa nei riguardi della tutela ambientale. Non dimentichiamoci che la prima legge che ha cercato di focalizzare questo problema e di invertire una tendenza è del 1960, la legge Palmas, che fra l'altro riguarda un compagno del mio partito la cui attività è stata sovente sottovalutata e che andrebbe debitamente rivalutata perché oltre vent'anni fa aveva visto giusto. Per colpa della Corte Costituzionale la legge ha subito delle modifiche sostanziali, però bisogna dare atto che allora era innovativa ed era la riaffermazione di una prerogativa statutaria.
Il nostro voto sarà favorevole a questa legge, anche se non ne condividiamo "in toto" la lettera, in quanto in alcuni casi ci sono dei problemi che dovrebbero essere affrontati in maniera diversa. vorremmo che il nostro voto servisse da stimolo nei confronti della Giunta affinché vari questo provvedimento in tempi brevissimi, altrimenti cadremo sempre nell'equivoco.
Un'altra raccomandazione che faccio a me stesso ed a tutta la Giunta è quella di non valutare sempre con un'ottica di maggioranza o di minoranza il discorso del provvedimento legislativo, perché se è così allora la funzione del Consigliere, che è di stimolo, si scontra inevitabilmente, anche quando la causa è nobile, con una maggioranza che si chiude continuamente a riccio.
Se c'è qualcosa di buono che viene da parte dell'opposizione, su ciò la maggioranza prima di tutto ha il dovere di confrontarsi, secondo anche di approvarlo e questo nell'interesse della collettività valdostana. Mi permetto di sollecitare questo atteggiamento perché se questa disponibilità ci fosse stata, qualcosa in più, in questo anno e mezzo di vita dell'Assessorato alla Tutela dell'Ambiente, ci sarebbe stata.
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
FINALITA'
La Regione Valle d'Aosta, sulla base delle competenze ad essa attribuite e ad integrazione, in quanto compatibili con la presente legge, con i disposti dettati dalla Legge Regionale 15.6.1978, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la tutela del proprio territorio in base a criteri di salvaguardia ambientale, paesaggistica ed ecologica.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art.
1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 27
votanti 26
Favorevoli 8
Contrari 18
Astenuti 1 (Aloisi)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Non essendo stato approvato l'art. 1, la seguente proposta di legge si intende respinta. Do comunque lettura del testo dei restanti articoli.
Art. 2
ZONE DI DIVIETO DI EDIFICAZIONE
Ai fini della tutela del patrimonio territoriale, ambientale ed ecologico della collettività e fino all'approvazione delle "aree di interesse paesaggistico" di cui al 1° comma della Legge Regionale 10.6.1983, n. 56, è fatto divieto di attività di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle seguenti zone:
- le montagne, per la parte eccedente i 1.800 metri sul livello del mare;
- le aree gravate da usi civici;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali.
Il 1° comma dell'art. 1 della Legge Regionale 15.6.1978, n. 14 è così modificato:
"E' vietata l'edificazione sui terreni ubicati a distanza inferiore di metri cinquanta dalle rive dei corsi d'acqua pubblici, sui terreni sedi di frane o di alluvioni, di smottamenti in atto o potenziali, sui terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e nelle aree boscate o facenti parte di zone umide individuate secondo la definizione contenuta nel comma successivo".
Art. 3
OPERE AMMESSE
Nelle zone di divieto di edificazione di cui al precedente articolo 2 sono consentiti:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
d) la realizzazione dei servizi per i campeggi mobili in tenda di cui al punto c), comma 8, dell'art. 1 della Legge Regionale 22.7.1980, n. 34.
e) la realizzazione di bivacchi alpinistici e di rifugi d'alta quota per il personale del Corpo forestale valdostano dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Art. 4
MODIFICHE AI REGOLAMENTI EDILIZI ED AGLI
STRUMENTI URBANISTICI
Le norme contenute nella presente legge prevalgono su disposizioni eventualmente contrastanti contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme di attuazione dei programmi e dei piani urbanistici.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
IL CONSIGLIO PRENDE ATTO