Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1297 del 18 aprile 1985 - Resoconto

OGGETTO N. 1297/VIII - RIAPPROVAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 31 DELLO STATUTO SPECIALE, DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DIPENDENTI DALLA REGIONE".

PRESIDENTE:- Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.):- On a déjà beaucoup discuté au moment de la presentation du projet de loi. Les raisons qui étaient à l'origine de ce renvoi de la part de la Commission de Coordination ont été expliquées, elles ne sont pas partagées de la part des forces de la majorité et je crois que de la part de tout le Conseil on pourra accepter les raisons pour lesquelles on propose la réapprobation du projet de loi tel qu'il est.

PRESIDENTE:- Rammento, come ha già detto il Presidente, che si tratta di riapprovazione senza modifiche. Si deve procedere ad una unica votazione, non alla votazione articolo per articolo, e per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri, quindi occorrono 18 voti a favore.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

RICCARAND (N.S.):- Per dichiarazione di voto. Il nostro gruppo si era già astenuto in sede di prima approvazione di questa proposta di legge perché ci sono aspetti a nostro avviso discutibili nel disegno di legge, per cui riconfermiamo il voto di astensione.

PRESIDENTE:- Metto in approvazione per scrutinio segreto la legge nel seguente articolato:

Art. 1

(,Ruolo speciale del personale non docente)

1. Il ruolo speciale del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione comprende le seguenti qualifiche:

1) Capo dei servizi di segreteria (8° livello)

2) Segretario (7° livello)

3) Coadiutore (5° livello)

4) Aiutante tecnico (5° livello)

5) Cuoco (5° livello)

6) Infermiere (5° livello)

7) Aiuto cuoco (4° livello)

8) Magazziniere (4° livello)

9) Operaio specializzato (4° livello)

10) Guardarobiere (3° livello)

11) Accudiente (2° livello)

12) Bidello (2° livello)

13) Custode (2° livello )

2. Gli organici del personale non docente, complessivi e per singola istituzione, sono definiti annualmente dalla Giunta regionale entro il 30 aprile, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, secondo i criteri indicati nella tabella A annessa alla presente legge, con riferimento alle stesse situazioni previsionali assunte nei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed educativo relative al medesimo anno scolastico.

3. Nel caso di sdoppiamento di classi all'inizio dell'anno scolastico l'Assessore alla Pubblica Istruzione provvede, ove occorra, all'istituzione di nuovi posti in via provvisoria, in eccedenza agli organici. Analogamente procede quando presso la scuola si effettuino corsi per studenti lavoratori ed attività extracurricolari, parascolastiche ed extrascolastiche, debitamente autorizzate dai competenti organi collegiali, ivi compresa l'utilizzazione delle palestre in orario extrascolastico in conformità dell'art. 23, 1° comma, della legge regionale 15.6.1983, n. 57.

4. Per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e di segreteria inerenti al funzionamento di ciascun Consiglio scolastico distrettuale è assegnato, alla scuola o istituto presso il quale funziona la segreteria del distretto, in aumento alle dotazioni organiche determinate nei modi previsti dalla presente legge, un posto di segretario per ciascun distretto.

5. Il personale in servizio nei posti di cui al precedente comma provvede al regolare disbrigo del lavoro assegnato all'ufficio dal Consiglio scolastico distrettuale senza distinzione dll'importanza e della natura delle attribuzioni.

6. Il primo comma dell'art.. 5 della legge regionale 8.8.1977, n. 55, è abrogato.

Art. 2

(Reclutamento del personale)

1. Alla copertura dei posti vacanti di capo dei servizi di segreteria si provvede mediante concorsi interni, per titoli ed esami, indetti dall'Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun biennio. Ai concorsi sono ammessi i dipendenti regionali in possesso del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno due anni di un posto di segretario (ruolo speciale del personale scolastico non docente). Possono parteciparvi, inoltre, i dipendenti regionali privi del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di segretario (ruolo speciale del personale scolastico non docente).

2. Le assunzioni nei posti di segretario coadiutore, aiutante tecnico, cuoco, infermiere, magazziniere, operaio specializzato, sono effettuate, nei limiti delle vacanze di ciascun organico, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti dall'Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun biennio.

3. Le assunzioni nei posti di bidello, accudiente, aiuto cuoco, aiutante guardarobiere, custode e guardarobiere, sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per soli titoli indetti dall'Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun biennio.

4. Le nomine nei posti delle diverse qualifiche di cui al primo comma del precedente art. 1, con esclusione di quelle di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode, sono disposte annualmente dalla Giunta regionale con decorrenza dal 16 agosto, secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti di organico del successivo anno scolastico, vacanti e disponibili alla data predetta. A questi fini le graduatorie di merito conservano validità per due anni.

5. I candidati inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie dei concorsi per posti di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode, che non sono stati nominati per insufficienza di posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in un'unica graduatoria permanente. Detta graduatoria sarà integrata, in occasione dei successivi concorsi, con l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi e la rideterminazione del punteggio dei candidati già inseriti i quali, a tal fine, pena la cancellazione dalla graduatoria medesima, avranno presentato apposita domanda, entro i termini fissati dal bando di concorso, corredata dai titoli valutabili.

6. Le nomine nei posti delle qualifiche di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode, sono disposte annualmente dalla Giunta regionale, nei limiti dei posti vacanti alla data del 1° settembre, secondo l'ordine della graduatoria permanente, integrata ed aggiornata con i criteri sopra indicati, previo accertamento dell'idoneità fisica a svolgere le mansioni del posto.

7. Salvo quanto previsto per l'istituzione di nuovi posti in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 1, è fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati ai sensi del predetto articolo 1

Art. 3

(Norme generali concernenti i concorsi)

1. I requisiti generali per l'accesso a ciascuna qualifica e le modalità di svolgimento dei singoli concorsi sono quelli indicati nel regolamento organico del personale regionale per l'ammissione alle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo della Regione.

2. Per la nomina nei posti di capo dei servizi di segreteria è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

3. Per la nomina nei posti di segretario è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sono validi anche il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale e i diplomi di qualifica professionale di segretario di azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda, addetto alla contabilità di azienda e addetto alla segreteria ed all'amministrazione di albergo.

4. Per la nomina nei posti di coadiutore, di aiutante tecnico e di magazziniere è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di primo grado.

5. Per la nomina nei posti di infermiere e di cuoco è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di primo grado, integrato da titoli di specializzazione specifica.

6. Per la nomina nei posti di guardarobiere, custode, operaio specializzato, aiuto cuoco, aiutante guardarobiere, bidello e accudiente è richiesto il proscioglimento dall'obbligo scolastico, integrato, ove necessario, da titoli professionali.

7. I singoli bandi di concorso indicano gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alle diverse qualifiche e i programmi di esame.

8. Per l'ammissione a tutti i concorsi è richiesta la conoscenza della lingua francese, da dimostrarsi attraverso apposito accertamento preliminare.

9. Restano salve le norme concernenti la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le Pubbliche Amministrazioni. Le aliquote del personale da assumere ai sensi di tale disciplina sono calcolate sulla consistenza degli ormonici complessiví.

Art. 4

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale ed assistenziale e l'orario di servizio del personale scolastico non docente sono regolati dal vigente ordinamento del personale regionale.

2. Qualunque modifica al regolamento organico del personale regionale, che interessi lo stato giuridico ed il trattamento economico, si estende automaticamente al personale scolastico non docente dipendente dalla Regione, ove non sia diversamente previsto dalla legge stessa che dispone la modifica.

3. Nel rispetto del normale orario settimanale stabilito per la generalità dei dipendenti regionali, il Consiglio di Circolo o di Istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, tenuto conto anche di eventuali attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, attuate nelle istituzioni stesse, compresa l'utilizzazione in orario extrascolastico delle palestre ai sensi dell'art. 23, 1° comma, della Legge Regionale 15.6.1983, n. 57. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto il capo di Istituto fissa i turni di servizio su proposta del capo dei servizi di segreteria, sentito il personale interessato.'

4. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche obbligatorie e limitatamente alle scuole in cui non siano in corso operazioni d'esame, è consentita la chiusura degli uffici di segreteria per l'intera giornata di sabato, fermo restando di rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del relativo personale.

5. Al capo dei servizi di segreteria competono oltre ai compiti di cui allo art. 5 del DPR 31.5.1974, n. 420, le funzioni dell'area tecnica contabile ed amministrativa indicate nell'allegato B alla Legge Regionale 10.5.1983, n. 32, con riferimento all'8° livello funzionale del personale dipendente dalla Regione, connesse con il particolare ordinamento scolastico della Regione autonoma Valle d'Aosta.

6. Il segretario provvede a tutte le incombenze della segreteria indicate nell'allegato B alla Legge Regionale 10 maggio 1983, n. 32 con riferimento al livello funzionale di appartenenza e sostituisce il capo dei servizi di segreteria in caso di assenza o impedimento.

7. Le mansioni del restante personale di cui alla presente legge sono quelle previste dagli artt. 6 e 7 del DPR 31.5.1974, n. 420.

Art. 5

(Sanzioni disciplinari e relativo procedimento)

5) Le competenze attribuite dalle norme del regolamento organico del personale al Dirigente dell'Assessorato ed ai Capi Servizio, che non siano oggetto di diversa disposizione di legge, sono esercitate, per il personale scolastico non docente rispettivamente, dal responsabile del Servizio del Personale e dai capi di istituto.

6) Le sanzioni disciplinari a carico del personale scolastico non docente sono quelle previste dal regolamento organico del personale regionale, al quale si fa rinvio anche per quanto concerne il procedimento disciplinare e la Commissione di disciplina.

7) I capi di istituto sono competenti a compiere tutti gli accertamenti preliminari, prima di rimettere gli atti, ove necessario, al responsabile del servizio del personale.

Art. 6

(Incarichi e supplenze)

1. Le graduatorie relative ai concorsi del personale scolastico non docente hanno validità fino al termine del biennio scolastico agli effetti del conferimento degli incarichi e delle supplenze.

2. Gli incarichi e le supplenze, di durata superiore ai tre mesi, per posti di bidello, sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria permanente di cui all'art. 2.

3. Gli incarichi e le supplenze, di durata inferiore a tre mesi, per posti di bidello, sono conferiti secondo l'ordine di inserimento in apposite graduatorie, una per ciascun Comune sede di scuola, formate ogni biennio, sulla base delle posizioni, risultanti dalla graduatoria permanente di cui all'art. 2.

4. Al fine di consentire la stesura delle graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente inseriti nella graduatoria permanente di cui all'art. 2 devono scegliere, entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria stessa, i Comuni sede di scuola in numero non superiore a tre.

5. I posti istituiti in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 1 sono assegnati, per la durata dell'anno scolastico, al personale di ruolo. I posti di organico lasciati temporaneamente disponibili da personale di ruolo utilizzato nei posti istituiti in via provvisoria ed i posti istituiti in via provvisoria non ricoperti da personale di ruolo saranno attribuiti per incarico al personale non di ruolo sino al termine dell'anno scolastico.'

6. Nei casi di assenza o di impedimento del capo dei servizi di segreteria e di sopravvenuta vacanza del posto, il capo dei servizi di segreteria è sostituito, sino al termine dell'assenza o sino alla data di nomina del titolare, dal segretario, che non può essere a sua volta sostituito.'

7. Nei casi di assenza contemporanea del capo dei servizi di segreteria e del segretario, o di sopravvenuta vacanza contemporanea dei relativi posti, il capo dei servizi di segreteria è sostituito dal segretario di altra scuola per tutta la durata dell'assenza o vacanza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.' Al sostituto, qualora abbia la sede di servizio in altro Comune, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le vigenti norme regionali.

8. Se l'assenza o la vacanza del capo dei servizi di segreteria si protraggono oltre i due mesi, al sostituto compete, in ogni caso, una indennità di incarico secondo le norme del regolamento organico del personale regionale.

9. Il personale con qualifica di coadiutore, nei casi di sopravvenuta vacanza del posto o di assenza per motivi diversi dal congedo ordinario, è sostituito immediatamente qualora nella scuola di appartenenza sia l'unico impiegato con tale qualifica.' Se i coadiutori in servizio sono più di uno, la sostituzione è disposta soltanto se l'assenza è di durata superiore ai 20 giorni e sempre che si renda necessaria per garantire il normale funzionamento della scuola.

10. Parimenti si provvede alla sostituzione del personale non docente appartenente alle restanti qualifiche, che, escluso il periodo di congedo ordinario, è assente per un periodo superiore ai venti giorni, o rende vacante il posto, qualora la sostituzione sia necessaria per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche.'

11. In caso di più assenze contemporanee che possano pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi le eventuali sostituzioni sono disposte diretta mente dal servizio del personale dell'Amministrazione regionale in deroga al limite di venti giorni di cui al precedente comma.

12. Le supplenze sono conferite dal capo d'Istituto secondo l'ordine delle graduatorie indicate nel 1°,2° e 3° comma.

13. Del conferimento delle supplenze i capi d'Istituto daranno immediata comunicazione al competente ufficio del personale regionale per la ratifica da parte della Giunta regionale.

14. Al personale non di ruolo in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio. Al personale medesimo competono gli aumenti biennali dello stipendio, nella misura prevista per il personale di ruolo, per ogni biennio di servizio continuativo prestato nella qualifica.

Art. 7

(Trasferimenti del personale)

1) I trasferimenti del personale non docente di ruolo, nell'ambito della stessa sede o in sede diversa, sono disposti annualmente dalla Giunta regionale prima delle nomine a ruolo. Ai trasferimenti possono partecipare anche i dipendenti regionali di ruolo, con esclusione di quelli titolari di posti di 8° livello, appartenenti ad altri servizi che abbiano acquisito la stabilità nel posto di titolarità.

2) Dei posti disponibili per i trasferimenti, tra i quali devono essere compresi anche quelli resisi vacanti nel corso dell'anno, il competente ufficio del personale della Regione darà tempestivo avviso mediante lettera circolare ai capi d'Istituto, da affiggere agli albi dei rispettivi uffici per almeno 15 giorni. Analoga comunicazione sarà trasmessa ai Dirigenti di Assessorato e Capi Servizio della Regione, che ne informeranno il personale dipendente.

3) Nella comunicazione saranno specificate le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento, la documentazione richiesta, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

4) Sulla base delle domande pervenute viene formata una graduatoria degli aspiranti per ciascun comune sede della scuola, tenuto conto dell'anzianità di servizio complessiva, delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio degli aspiranti stessi e dei loro figli.

5) I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati utilmente collocati nella graduatoria nel limite dei posti disponibili per ciascuna qualifica.

6) Per le operazioni di trasferimento del personale scolastico non docente l'Amministrazione si avvale di un'apposita Commissione composta da due impiegati della Regione con qualifica non inferiore a Segretario, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente all'Ufficio del Personale. e da due dipendenti appartenenti ai ruoli del personale scolastico non docente, designati dai rappresentanti sindacali del personale.

Art. 8

(Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale)

1) L'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta del Sovrintendente agli Studi, può predisporre un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale non docente.

2) Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

1) Salvo quanto previsto nei successivi commi, le norme di cui ai precedenti articoli entreranno in vigore con effetto dall'anno scolastico 1985-86.

2) Ai fini dell'inquadramento nei posti di 7° e 8° livello, in sede di prima applicazione, le relative dotazioni organiche per l'anno scolastico 1984-85 saranno rideterminate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i criteri fissati nell'allegata tabella A.

3) Il personale titolare da almeno cinque anni di posti di segretario nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato, con decorrenza dalla stessa data, nei posti della qualifica di capo dei servizi di segreteria, con l'attribuzione del trattamento economico stabilito dall'art. 7 della Legge Regionale 10.5.1983, n. 32 e sarà assegnato alla stessa sede in cui a tale data presta servizio.

4) Il personale titolare da meno di cinque anni di posti di segretario nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, nei posti della qualifica di capo dei servizi di segreteria, previo accertamento dell'idoneità professionale mediante apposita prova d'esame.

5) I posti di capo dei servizi di segreteria eventualmente disponibili dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti commi saranno assegnati, previo superamento della stessa prova d'esame, ai segretari aggiunti ed al personale appartenente ad altra qualifica regionale di 7° livello che precedentemente abbia prestato servizio nella scuola in qualità di segretario o di segretario aggiunto. Le assegnazioni saranno effettuate, a domanda, secondo l'ordine di apposita graduatoria che terrà conto dell'anzianità di servizio effettivo prestato come segretario di scuola. La mancata accettazione della sede di servizio comporterà l'inquadramento d'ufficio nel ruolo dei segretari di cui all'art. 1 della presente legge.

6) I posti ulteriormente disponibili dopo gli inquadramenti previsti dal presente articolo saranno ricoperti mediante i primi concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate nella presente legge.

Art. 10

1) Nel primo concorso a posti di segretario, indetto in applicazione della presente legge, i posti messi a concorso sono riservati al coadiutore di ruolo presso gli istituti scolastici della Regione in possesso del prescritto titolo di studio o titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo di coadiutore.

2) L'assegnazione di sede sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso.

Art. 11

1) La presente legge abroga la Legge Regionale 24.10.1977, n. 64.

2) Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, 3° e 4° comma, della Legge Regionale 10.5.1983, n. 32.

3) Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto compatibili, anche al personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta, di cui alla Legge Regionale 27.12.1979, n. 81.

4) La tabella allegato B alla Legge Regionale 27.12.1979, n. 81, è sostituita dalla tabella allegato B alla presente legge.

Art. 12

1) L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 530.000.000 per l'anno 1985 e in lire 1.060.000.000 per gli anni successivi graverà sui capitoli 43150 e 43400 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli per i bilanci futuri.

2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà:

- per l'anno 1985 mediante riduzione di lire 530 milioni dello stanziamento iscritto al cap 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)". Allegato n. 8 - Programma 1.2 spese di funzionamento istituzionale

- Personale regionale.

- per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per lire 2.120.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale della Regione 1985/87.

3) A decorrere dall'anno 1986 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 13

(Variazione di bilancio)

1) Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)

£ 530.000.000

In aumento:

Cap. 43150 "Personale non docente - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente"

£ 510.000.000

Cap. 43400 "Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod"

- L 16.5.1978, n. 196 art. 31

- LR 27.12.1979, n. 81

£ 20.000.000

Art. 14

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

(....Omissis....)

PRESIDENTE:- Essendo risultate nulle le prime due votazioni, si procede alla terza votazione, per schede segrete:

VOTAZIONE PER SCHEDE SEGRETE

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 29

Votanti 20

Maggioranza 18

Favorevoli 19

Contrari 1

Astenuti 9 (Bajocco, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Riccarand, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva