Oggetto del Consiglio n. 1298 del 18 aprile 1985 - Resoconto
OGGETTO N. 1298/VIII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE. APPROVAZIONE DELLE NUOVE TABELLE ORGANICHE DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE".
PRESIDENTE:- Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.):- La relation qui accompagne ce projet de loi est encore plus contenue que la première, mais je crois que cela soit justifié dans ce cas, car il y a eu de la part de la Commissione di Coordinamento des observations concernant les articles 5 et 53.
Etant donné que les organisations syndicales étaient d'accord d'accepter ces modifications, on peut très bien réapprouver ce projet de loi dans la forme qui aujourd'hui est soumise à l'attention du Conseil.
PRESIDENTE:- Si tratta di riapprovare il disegno di legge con due modificazioni, che sono la sostituzione degli artt. 5 e 53, pertanto la votazione deve avvenire come se si trattasse di un nuovo disegno di legge, articolo per articolo.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Torrione, ne ha facoltà.
TORRIONE (P.S.I.):- Per annunziare che il P.S.I. si asterrà dalla votazione.
PRESIDENTE:- Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.):- Ribadisco un giudizio sostanzialmente negativo sul disegno di legge, quindi riconfermo il voto contrario del mio gruppo già espresso in sede di prima votazione.
PRESIDENTE:- Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.):- Il gruppo comunista riconferma l'astensione della precedente votazione.
PRESIDENTE:- Ha chiesto di parlare il Consigliere Baldassarre, ne ha facoltà.
BALDASSARRE (P.S.D.I.):- Per riconfermare l'astensione del P.S.D.I. su questa legge, in conformità con quanto aveva fatto in occasione della prima votazione.
PRESIDENTE:- Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
(1) Le tabelle organiche dei posti, nonché le tabelle dei ruoli del personale e l'elenco dei servizi e degli uffici dell'Amministrazione regionale di cui agli allegati A, B e C alla Legge Regionale 9.2.1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse e sostituite dalla nuove tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:- Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
(1) Alla data di entrata in vigore della presente legge i posti dei rubli soprannumerari ad esaurimento di cui all'art. 4 della Legge Regionale 14.5.1976, n. 17, all'allegato alla Legge Regionale 18.2.1980, n. 11, all'allegato alla Legge Regionale 15.7.1982, n. 29, all'allegato C alla Legge Regionale 19.4.1983, n. 15, sono quelli risultanti dalla tabella allegato D alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3: Art. 3
(1) Le Segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori restano disciplinate dalla Legge Regionale 27.12.1979, n. 79.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
(1) In attuazione al 2° comma dell'art. 10 della Legge Regionale 10.5.1983, n. 32, nelle tabelle organiche dei posti, del personale dell'Amministrazione regionale nonchè delle tabelle dei ruoli del personale regionale, di cui agli allegati A e C alla presente legge, sono istituiti i seguenti nuovi posti:
- n. 33 posti di Istruttore Amministrativo (8° livello - ruolo del personale amministrativo);
- n. 52 posti di Istruttore tecnico (8° livello - ruolo del personale tecnico);
- n. 9 posti di Istruttore Contabile (8° livello - ruolo del personale di ragioneria)
(2) L'inserimento dei posti di cui al precedente comma nelle piante organiche degli Assessorati o servizi dell'Amministrazione regionale è quello risultante dalla tabella A) allegata alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 ( Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica,Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:- L'art. 5 è sostituito dal nuovo testo di cui do lettura:
Art. 5
L'art. 8 della Legge Regionale 10.5.1983 n. 32 è modificato come segue:
- al punto 2) dopo l'ultimo alinea sono aggiunti i seguenti:
- Istruttore Amministrativo
- Istruttore Tecnico
- Istruttore Contabile;
- dopo il punto 3) è aggiunto il seguente comma:
"L'ammissione al concorso interno per la nomina a posti di 8° livello è riservata al personale che sia titolare da almeno 5 anni di un posto di ruolo di 7° livello, ovvero al personale che, in possesso del diploma di laurea, sia titolare di un posto di ruolo di 7° livello".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre,Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
1) Per la nomina al posto di dirigente del servizio affari legislativi del Consiglio è prescritto il possesso della laurea in giurisprudenza e non trova applicazione la norma di cui al terzo comma dell'art. 24 della Legge Regionale 30.4.1980, n. 18.
2) Per la nomina al posto di capo dell'ufficio regionale per l'Etnologia e la linguistica è richiesto il diploma di laurea in lettere o in filosofia o in lingue e letterature straniere o in materie letterarie.
3) Per la nomina al posto di "Ricercatore" è richiesto il possesso del diploma di laurea in sociologia o in scienze politiche (indirizzo sociologico).
4) I titoli di studio ed i requisiti prescritti per ricoprire i seguenti posti sono:
a) Dirigente del servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente:
- diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
b) Primo segretario capo servizio di unità operativa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto c):
- diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
c) Primo segretario capo servizio della unità operativa per la gestione del sistema informativo socio-sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale:
- diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche od in scienze statistiche ed attuariali ovvero altro diploma di laurea integrato dal diploma universitario di perfezionamento o specializzazione in statistica sanitaria;
d) Analista di organizzazione e metodo:
- diploma di laurea in scienze della informazione o in matematica o in fisica o in ingegneria civile o in ingegneria elettronica;
e) Assistente educatore:
- titolo finale di studio di istruzione secondaria a di 2° grado integrato da attestato di "Assistente educatore" conseguito a seguito di specifico corso di formazione professionale;
f) Assistente:
- titolo finale di studio di istruzione secondaria di 1° grado integrato da attestato conseguito a seguito di specifico corso regionale di qualificazione professionale;
g) Tecnico di organizzazione:
- titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado integrato da attestato conseguito a seguito di specifico corso di formazione professionale.'
5) Art.2 della Legge Regionale 24.8.1982, n. 48 è così modificato:
a) al punto 1) è così modificato "Storico dell'arte:
- diploma di laurea in lettere con iscrizione al perfezionamento in storia dell'arte o dottorato di ricerca;"
b) il punto 2) è sostituito dal seguente: "Responsabile del servizio infrastrutture ricreativo-sportive:
- diploma di laurea in ingegneria civile o in architettura";
c) al punto 7) è aggiunto: "o in ingegneria civile";
d) il punto 10) è sostituito dal seguente:
- "10) Operaio qualificato, scavatore archeologico, aiuto restauratore; titolo di studio prescritto dalla Legge Regionale 9.2.78, n. 1, integrato dall'attestato di frequenza con esito positivo di corsi professionali o da un periodo di almeno tre anni di apprendistato, specifici del settore per cui viene bandito il concorso;
e) dopo il punto 10) sono aggiunti i seguenti:
- "11) tecnico di laboratorio finale di studio di istruzione secondaria di 2° grado integrato da attestato conseguito a seguito di specifico corso di formazione professionale;
- 12) Assistente chimico: diploma di laurea in chimica."
6) Per la nomina al posto di geologo è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze geologiche, con esclusione di qualsiasi altro titolo equipollente, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione o iscrizione all'ordine professionale o all'elenco speciale dei geologi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
Art. 7
(1) Il secondo comma dell'art. 78 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con Legge Regionale 28.7.56, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:
- al punto 1) sono soppresse le parole "Vice segretario generale-Dirigente del servizio controllo enti locali e morali" e sono aggiunte le parole "Dirigente del servizio del personale Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto - Dirigente del servizio elaborazione dati";
- al punto 2) sono aggiunte le parole "Dirigente del servizio affari legislativi del Consiglio regionale - Primo segretario capo del servizio legislativo della Giunta";
- al punto 3) sono soppresse le parole "Dirigente di assessorato dell'assessorato all'industria, commercio, dell'artigianato e trasporti; Primi segretari capi dei servizi camerali, del servizio industria, artigianato e lavoro, del servizio zona franca e del servizio trasporti" e sono aggiunte le parole "Dirigente del Servizio del commercio, zona franca, contingentamento e trasporti - Dirigente del servizio dell'industria, artigianato e energia - Primi segretari capi dei seguenti servizi: a) commercio; b) albi e registri; c) zona franca e contingentamento; d) assistenza e incentivazione alle imprese industriali e artigiane";
- dopo il punto 3) è aggiunto il seguente 3 bis) Diploma di laurea in economia e commercio;
- Primo segretario capo del servizio valutazione e controllo investimenti;
- al punto 4) sono soppresse le parole "Dirigente amministrativo dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale" e sono aggiunte le parole "Dirigente del servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente - Primo segretario capo servizio delle seguenti unità operative;
- unità operativa affari giuridico-amministrativi del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario nazionale;
- unità operativa studi, programmazione ed organizzazione sanitaria;
- unità operativa per la verifica ed il controllo sull'attuazione della programmazione sanitaria e sulla corrispondenza tra la gestione dell'U.S.L. e gli indirizzi di programmazione;
- unità operativa per le attività di formazione professionale di base e permanente del personale del servizio sanitario nazionale e la ricerca";
- al punto 5) le parole "Primo segretario capo dell'ufficio studi economici" sono sostituite con "Primo segretario capo del servizio osservatorio economico, lavoro e formazione professionale";
- dopo il punto 5), è aggiunto il seguente:
"5 bis) Diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche attuariali ovvero altro diploma di laurea integrato dal diploma universitario di perfezionamento o specializzazione in statistica sanitaria;
Primo segretario capo servizio dell'unità operativa per la gestione del sistema informativo socio-sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale";
- il punto 7) è sostituito dal seguente: "Diploma di laurea in scienze agrarie: Dirigente e Vicedirigente dei servizi agrari ed affari generali - Dirigente e Vicedirigente del servizio assistenza tecnica-economica e sociale e dello sviluppo agricolo - Capo servizio fitopatologico".
- al punto 8) dopo l'ultima qualifica sono aggiunte quelle di "Ispettore forestale addetto - Dirigente del servizio selvicoltura difesa e gestione del patrimonio forestale".
- dopo il punto 8) è aggiunto il seguente:
"8 bis) Diploma di laurea in scienze geologiche: Geologo".
- dopo il punto 13) sono aggiunti i seguenti:
"13 bis) diploma di laurea in lettere o in filosofia o in lingue e letterature straniere o in materie letterarie;
Capo dell'ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica.
"13 ter) Diploma di laurea in sociologia o in scienze politiche (indirizzo sociologico):
Ricercatore";
- dopo il punto 18 è aggiunto il seguente:
"18 bis) Diploma di laurea in scienze della informazione o in matematica o in fisica o in ingegneria civile o in ingegneria elettronica:
Analista di organizzazione e metodo";
- al punto 20) dopo l'ultima qualifica è aggiunta quella di "Istruttore contabile";
- al punto 21) dopo l'ultimo titolo di studio è aggiunto il diploma di qualifica per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo;
dopo l'ultima qualifica sono aggiunte quelle di "Assistente educatore - tecnico di organizzazione - ispettore dello ufficio agriturismo - istruttore amministrativo"; sono soppresse le seguenti parole: "limitatamente ai posti aventi attinenza con l'indirizzo turistico alberghiero, è ammesso anche il diploma di qualifica per addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo";
- al punto 22) dopo l'ultima qualifica è aggiunta quella di "Istruttore tecnico";
- dopo il punto 23 è aggiunto il seguente:
"23 bis) titolo finale di studio d'istruzione secondaria di 2° grado ad indirizzo tecnico; Istruttore tecnico. Limitatamente ai posti di Istruttore tecnico presso la Sopraintendenza per i Beni culturali e ambientali e l'Ufficio regionale di Urbanistica, sono ammessi anche i diplomi di maturità classica o scientifica.
I concorsi per la copertura dei posti di Istruttore tecnico sono differenziati, nei rispettivi bandi, a seconda del titolo di studio richiesto e delle specifiche funzioni da svolgere"..
(2) Nel 5° comma dell'art. 2 della Legge Regionale 9.2.1978, n. 1, sono aggiunte le qualifiche di "Assistente educatore - tecnico di organizzazione".
(3) L'8° comma dell'art. 2 della Legge Regionale 9.2.1978, n. 1, è sostituito dal seguente nuovo comma:
"Per gli agenti stradali è prescritto il possesso della patente di guida automobilistica di tipo B".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
CAPO I
della Presidenza del Consiglio
Art. 8
(Istituzione dei servizi)
(1) Per l'espletamento dei compiti istituzionali del Consiglio regionale sono istituiti i seguenti servizi:
- Servizio Affari Generali del Consiglio;
- Servizio Affari Legislativi del Consiglio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
Art. 9
(Servizio Affari Generali del Consiglio)
(1) Il servizio:
- svolge le mansioni di Segreteria della Presidenza, delle adunanze del Consiglio, dell'ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo;
- cura la redazione e l'esecuzione dei provvedimenti deliberativi e la stesura dei verbali di seduta;
- cura il procedimento di classificazione e trasmissione agli organi competenti dei progetti di legge e di regolamento, delle interrogazioni,interpellanze e mozioni nonchè di tutti i documenti ed atti pervenuti al Consiglio regionale;
- cura i rapporti con la Commissione di Coordinamento e con la Giunta regionale;
- provvede, con apposito archivio, alla classificazione e conservazione degli atti del Consiglio;
- cura il contenzioso elettorale;
- sovrintende ai servizi d'aula, alla registrazione e trascrizione dei dibattiti consiliari;
- provvede alla revisione e stampa dei resoconti integrali;
- cura, previa autorizzazione dell'ufficio di Presidenza, le resocontazioni connesse ad esigenze particolari delle Commissioni e degli altri organismi consiliari;
- provvede al mantenimento dei rapporti tra il Consiglio regionale e gli organi di, informazione assicurando la tempestiva informazione sull'attività e le iniziative del Consiglio e dei suoi organi; - provvede alla redazione, stampa e divulgazione di notiziari, comunicati e pubblicazioni concernenti l'attività degli organi consiliari;
- cura i rapporti del Consiglio con l'esterno ed in particolare con gli organi costituzionali dello Stato, Regioni e con gli organismi internazionali;
- cura la rappresentanza del Consiglio nelle iniziative e manifestazioni pubbliche;
- cura l'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni pubbliche indette dal Consiglio regionale;
- cura gli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio;
- provvede alla liquidazione delle indennità ai Consiglieri regionali ed alle incombenze di segreteria e contabili inerenti alla gestione del fondo di previdenza del Consiglio, nonchè alla liquidazione dei contributi ai gruppi consiliari;
- provvede alle attività di economato a norma del regolamento contabile, compresa la tenuta dell'inventario dei beni mobili del Consiglio regionale;
- fornisce i gruppi consiliari l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
1) Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Consiglio assiste il Presidente del Consiglio nell'adempimento dei compiti affidatigli dal Regolamento e nelle sedute in aula, nonché nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capi-gruppo e può essere sostituito, per i casi di assenza o di impedimento, da altro funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali del Consiglio regionale.
2) Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Consiglio assiste inoltre il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'attività di organizzazione dei servizi e del personale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8(Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:
Art. 10
(Servizio Affari Legislativi del Consiglio)
(1) Il servizio:
- presta assistenza e consulenza tecnico-giuridica inerenti agli atti di natura legislativa di iniziativa consiliare;
- formula, su richiesta degli organismi consiliari, osservazioni e pareri in ordine agli aspetti di legittimità degli affari in corso di esame, anche in riferimento agli atti legislativi ed amministrativi, di competenza consiliare, rinviati in sede di controllo;
- provvede alla correzione formale ed al coordinamento degli atti approvati dall'assemblea consiliare;
- mantiene i collegamenti, a livello tecnico, con i servizi legislativi degli altri Consigli regionali;
- provvede all'acquisizione, conservazione e classificazione ed alla diffusione di ogni tipo di documentazione di interesse regionale e alle ricerche bibliografiche e documentali;
- cura i rapporti di documentazione con gli organi costituzionali dello stato, delle regioni, con gli organismi
- internazionali e con i centri ed istituti di ricerca ai fini di una sistematica informazione al Consiglio;
- svolge, previa autorizzazione dell'ufficio di Presidenza, studi, indagini e ricerche su materie interessanti l'attività del Consiglio;
- assicura l'assistenza operativa, tecnica ed esecutiva alle attività istruttorie e decisionali delle Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, della Commissione per il Regolamento e di eventuali gruppi di lavoro formati da Consiglieri regionali;
- coordina sotto il profilo operativo le attività delle segreterie delle Commissioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8(Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:
Art. 11
(Attribuzioni relative al personale del Consiglio)
(1) L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sovrintende e coordina i servizi preordinati all'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio stesso e dei suoi organismi, ferme restando le competenze che la Legge Regionale 30.4.1980, n. 18 attribuisce ai dirigenti assegnati ai servizi del Consiglio regionale.
(2) In particolare:
a) provvede alla distribuzione dei posti nell'ambito dei servizi e degli uffici della Presidenza del Consiglio regionale, di cui all'elenco dell'allegato B alla presente legge;
b) elabora proposte per l'istituzione la modifica o la soppressione dei servizi, nonchè per le variazioni dell'organico del personale;
c) esprime parere sui trasferimenti del personale dei servizi della Giunta regionale a quelli del Consiglio e viceversa;
d) propone iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.
(3) Il personale del Consiglio regionale dipende funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dal suo Presidente.
(4) I provvedimenti relativi al personale assegnato ai servizi del Consiglio sono adottati, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o il Presidente del Consiglio.
(5) Il Presidente del Consiglio presiede, direttamente o per delega ad un vicepresidente, le commissioni giudicatrici dei concorsi indetti in modo specifico per la nomina a posti del Consiglio regionale.
(6) Per il personale del Consiglio regionale, le supplenze e le reggenze di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1980, n. 18 e successive modificazioni, sono conferite dalla Giunta regionale, su proposta dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e sentito il Consiglio del personale, se costituito.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 11:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8(Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:
Art. 12
(Organizzazione del lavoro)
1) L'organizzazione del lavoro si ispira al principio della mobilità del personale; il movimento del personale tra le unità dirigenziali del Consiglio è disposto dal Presidente del Consiglio, sentiti i dirigenti dei servizi interessati.
2) Nell'ambito dei servizi del Consiglio il lavoro è organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale e la responsabilità del personale.
3) Per lo studio e la trattazione di affari di competenza del Consiglio regionale e dei suoi organismi possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da personale appartenente ai vari livelli e qualifiche dirigenziali, o vice dirigenziali, in relazione all'attività svolta nel servizio e alla qualifica rivestita.
4) I gruppi di lavoro sono costituiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e la pubblicità delle operazioni e dispone la nomina del responsabile, individuato di regola nel dirigente del servizio, il cui apporto è da considerare prevalente.
5) I gruppi di lavoro possono essere integrati con la partecipazione, richiesta alla Giunta regionale, di funzionari regionali competenti nelle singole materie di volta in volta trattate e possono avvalersi, previa autorizzazione dello ufficio di Presidenza, della collaborazione di consulenti ed esperti esterni all'Amministrazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 12:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:
CAPO II
Della Presidenza della Giunta
Art. 13
1) I servizi ed uffici dell'Amministrazione regionale:
- Servizio controllo enti locali e morali;
- Servizio elettorale e vigilanza anagrafica;
- Ufficio di Roma;
di cui all'allegato B alla Legge Regionale 9.2.1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i relativi posti sono trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Segreteria generale alla Presidenza della Giunta regionale.
2) Dalla stessa data, il Centro Elaborazione Dati dell'Assessorato alle Finanze è trasferito alla Presidenza della Giunta regionale ed assume la denominazione di Servizio Elaborazione Dati.
3) Il Servizio Controllo enti locali e morali assume la denominazione di "Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto".
4) Restano fermi i compiti di cui allo art. 6, 2° comma, la parte, della Legge Regionale 15.5.78, n. 11.
5) L'ufficio di Roma assume la denominazione di "Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 13:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14
Art. 14
(1) Le denominazioni "Dirigente del Servizio controllo enti locali e morali" e "Capo centro elaborazione dati" sono sostituite rispettivamente con "Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto" e "Capo servizio elaborazione dati".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 14:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:
Art. 15
(1) Il Commissario regionale presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale e conserva le competenze che ad esso attribuiscono le leggi ed i regolamenti regionali in vigore.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 15:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:
CAPO III
Della Segreteria Generale
Art. 16
1) La Segreteria Generale dell'Amministrazione regionale è l'organo interno dell'Amministrazione medesima, ordinato e organizzato al fine di collaborare con gli organi esterni della Regione, di cui all'art. 15 dello Statuto speciale.
2) La Segreteria Generale fa capo al Presidente della Giunta regionale, in quanto capo dell'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 16:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:
Art. 17
1) Nell'ambito dei servizi e degli uffici della Segreteria Generale, dipendenti dall'Ufficio del Segretario Generale, è istituito il Servizio legislativo della Giunta.
2) L'ufficio provvede all'elaborazione all'esame ed al coordinamento di progetti di legge e agli studi interessanti l'attività legislativa della Regione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 17:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18:
Art. 18
1) Il servizio di stamperia dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato B alla Legge Regionale 9.2.1978, n. 1, ed i relativi posti e personale di cui agli allegati A e C della legge medesima, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Segreteria Generale al Servizio Economato e Provveditorato dell'Assessorato delle Finanze.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 18:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19
Art. 19
1) Nell'ambito degli uffici del Servizio Affari generali e legali della Segreteria Generale è istituito l'Ufficio espropri.
2) Le competenze in materia di espropri, già attribuite all'Ufficio espropri e concessioni dell'Assessorato dei lavori pubblici, sono trasferite, dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio espropri del Servizio Affari generali e legali della Segreteria Generale.
3) L'Ufficio espropri e concessioni dell'Assessorato dei lavori pubblici assume la denominazione di "Ufficio concessioni stradali".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 19:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20:
Art. 20
(1) Le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con Legge Regionale 28.7.1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate come segue:
- all'art. 14 è aggiunto il comma seguente: "Elaborazione, esame e coordinamento di progetti di legge e studi interessanti l'attività legislativa della Regione ".
- all'art. 16 è soppresso il 2° comma ed è aggiunta la parola "espropri".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 20:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art 21:
CAPO IV
Dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste e ambiente naturale
Art. 21
1) La ripartizione dei servizi e degli uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura, foreste e ambiente naturale, di cui all'art. 21 della Legge Regionale 28. 7.1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppressa e sostituita da quella risultante dall'allegato B alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 21:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22:
Art. 22
1) L'ufficio selvicoltura e gestione patrimonio forestale è scorporato dal servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste ed assume la denominazione di "Servizio selvicoltura e gestione patrimonio forestale".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 22:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23:
Art. 23
(1) L'art. 22 e gli artt. 23 e 24 della Legge Regionale 28.7.56, n. 3, modificati dall'art. 1 della Legge Regionale 22.6.81, n. 34, sono soppressi.
La ripartizione delle funzioni e dei compiti fra i servizi dell'Assessorato è la seguente:
A) SERVIZI AGRARI ED AFFARI GENERALI
- Interventi nel settore dei miglioramenti fondiari ed in particolare degli alpeggi, dei fabbricati rurali, dell'irrigazione ed acquedotti, della viabilità rurale, dell'elettrificazione rurale, dell'energia alternativa in agricoltura, della messa a coltura e miglioramento di terreni, delle colture pregiate, della ricomposizione fondiaria;
- sviluppo ed incremento della cooperazione e dell'associazionismo;
- interventi nel settore della meccanizzazione agricola;
- applicazione delle disposizioni e norme sul credito agrario;
- interventi nel settore della zootecnia;
- indagini e studi di economia agraria ed estimo;
- compiti amministrativi ed affari generali;
B) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA-ECONOMICA E SOCIALE E DELLO SVILUPPO AGRICOLO.
- compiti e funzioni previsti dalla Legge Regionale 5.4.1973, n. 15 "Istituzione del servizio di assistenza tecnica-economica-sociale per l'agricoltura";
- lotta contro i parassiti dell'agricoltura e degli animali;
- difesa e valorizzazione dei prodotti tipici della Regione;
- servizio di statistica agraria - formulazione di piani aziendali e piani zonali;
- agriturismo e conservazione ambiente agricolo montano;
- mezzi tecnici per la produzione agricola e utenti motori agricoli;
- interventi nel settore lattiero-caseario;
- contributi agricoli unificati;
C) SERVIZIO TUTELA DELL 'AMBIENTE NATURALE E DELLE FORESTE.
- tutela dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- applicazione del vincolo idrogeologico, di cui al RDL 30.12.23, n. 3267, e del relativo regolamento, emanato con RDL 16.5.26, n. 1126 e delle LR relative;
- assetto e pianificazione territoriale per quanto attiene alla componente naturalistica e agro-silvo-pastorale;
- controllo degli atti e delle opere suscettibili di modificare gli equilibri naturali;
- valutazione dell'impatto ambientale delle opere tanto pubbliche quanto private;
- flora e fauna;
- caccia e pesca;
- studio e predisposizione di progetti di legge inerenti alle materie della tutela dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- propaganda ed informazione di settore;
- direzione del Corpo forestale valdostano, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, della Legge Regionale 11.11.77, n. 66;
- partecipazione di diritto al "Comitato regionale per la pianificazione territoriale", di cui agli artt. 18 e 19 della Legge Regionale 15.6.78, n. 14;
- pareri di cui all'art. 29 della Legge Regionale 15.5.78, n. 11 congiuntamente al Servizio "Selvicoltura e gestione del patrimonio forestale";
- direttive generali sui piani di assestamento forestale in collaborazione con il servizio "Selvicoltura e gestione del patrimonio forestale";
- parchi naturali e riserve integrali regionali e comunali;
- tutela delle testimonianze della ci- viltà rurale all'esterno dei nuclei e dei centri abitati;
- coordinamento delle guardie volontarie per la protezione della natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;
- collaborazione alla tutela del paesaggio;
- collaborazione alla protezione civile;
- collaborazione alla tutela sanitaria dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ogni altra materia avente attinenza con la protezione dell'ambiente naturale.
D) SERVIZIO SELVICOLTURA, DIFESA E GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE.
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;
- norme di polizia forestale;
- rimboschimenti e vivai forestali;
- statistica e catasto forestale;
- provvedimenti e competenze per la difesa e l'incremento delle foreste in genere;
- difesa dei boschi dagli incendi, di cui alla Legge Regionale 3.12.82, n. 85;
- meccanizzazione forestale e relative provvidenze;
- pareri di cui all'art. 29 della Legge Regionale 15.5.78, n. 11, congiuntamente con il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste;
- predisposizione di aree turistico-ricettive nei complessi boscati;
- interventi su aree di interesse botanico-forestale di proprietà di interesse regionale;
- alberature stradali;
- viabilità forestale;
- formazione professionale per addetti agli interventi selvicolturali;
E) SERVIZIO SISTEMAZIONI IDRAULICHE E DI DIFESA DEL SUOLO
- sistemazioni idrauliche e forestali dei bacini montani nelle aree di competenza dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale;
- studi e interventi diretti sul territorio per la sua conservazione idrogeologica;
- polizia e vincoli idraulici;
- realizzazione e gestione della rete di rilevazione, elaborazione e gestione dei fenomeni atmosferici ed idrografici, articolata in stazioni meteorologiche automatiche ed in postazioni di rilevamento della neve;
- studio di fenomeni fisico-meccanici della neve e redazione del bollettino regionale delle valanghe;
- studio di fenomeni meteorologici e redazione del bollettino meteorologico regionale;
- istruzione ed assistenza del personale addetto al rilevamento dei dati meteonivometrici;
- rilievi ed assunzione dati e statistica delle valanghe per la redazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle valanghe;
- rapporti e collaborazione, con organismi nazionali su problematiche inerenti alle valanghe, allo studio della neve e alla meteorologia;
- esame e parere dei piani regolatori generali comunali per quanto concerne le zone interessate dai fenomeni valangosi;
- esame e parere su impianti di risalita, piste di sci ed altre infrastrutture e relativi al pericolo di valanghe; - interventi di cui alla Legge Regionale 18.2.83, n. 4, con particolare riferimento a:
a) esecuzione dei programmi predisposti dal Comitato regionale per la protezione civile in conformità agli indirizzi impartiti dal Presidente della Giunta regionale;
b) organizzazione e gestione delle differenti linee di azioni della protezione civile: prevenzione ed abbattimento del rischio, organizzazione dell'apparato di intervento, intervento sull'emergenza, predisposizione del ritorno alla normalità successiva all'emergenza;
c) funzionamento e manutenzione della rete di radiocomunicazioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 23:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre,Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 24:
CAPO V
dell'Assessorato delle Finanze
Art. 24
(1) Il servizio regionale di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale in data 24.11.67, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i relativi posti e personale, con esclusione di quelli di cui agli artt. 15 e 46 della presente legge e dall'entrata in vigore della stessa, sono posti alle dipendenze dell'Assessorato delle Finanze, ferme restando le competenze ad essi attribuite dalle leggi e dai regolamenti regionali in vigore.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 24:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25:
CAPO VI
dell'Assessorato dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti
Art.. 25
1) L'assessorato dell'Industria, del commercio, dell'artigianato e trasporti è articolato in due servizi, denominati, l'uno "Servizio del commercio, zona franca, contingentamento e trasporti", l'altro "Servizio dell'industria, artigianato e energia".'
2) La ripartizione dei servizi e degli Uffici dell'Assessorato è quella risultante dall'elenco allegato B alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 25:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 26:
Art. 26
(1) L'art. 34 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con Legge Regionale 28.7.56, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è integrato con il seguente alinea:
"h) - energia";
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 26:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 27:
Art. 27
Gli artt. 37 e 38 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con Legge Regionale 28.7;56, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"art. 37 - Al servizio del commercio, zona franca, contingentamento e trasporti sono attribuiti i seguenti compiti:
- espletamento delle attività, di competenza delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e degli Uffici provinciali dell'Industria Commercio e Artigianato non indicate al successivo art. 38;
- studio, programmazione e controllo di risultato delle attività regionali concernenti il commercio e i trasporti;
- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali concernenti il commercio, i trasporti, la cooperazione, l'applicazione delle norme statutarie per l'attuazione della zona franca e la gestione dei contingentamenti di prodotti e di merci in esenzione fiscale e doganale".
"art. e 38 - Al servizio dell'industria, artigianato e energia sono attribuiti i seguenti compiti:
- studi, rilevazioni ed elaborazioni statistiche finalizzati alla comprensione dell'evoluzione economica e occupazione della Regione;
- programmazione e controllo di risultato delle attività regionali concernenti il lavoro e la formazione professionale degli addetti alle attività economiche di competenza dell'Assessorato, lo sviluppo delle attività industriali ed artigiane, la razionale utilizzazione delle fonti energetiche ed il contenimento dei consumi energetici;
- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali nelle materie;
- del lavoro e della formazione professionale degli addetti alle attività economiche di competenza dell'Assessorato.;
- dell'industria;
- dell'artigianato;
- dell'energia;
- espletamento delle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato concernenti i brevetti per invenzioni industriali, i modelli industriali ed i marchi di impresa";
Gli artt. 39,40 e 40 bis delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con Legge Regionale 28.7.56, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.
La determinazione nel dettaglio dei compiti e la loro distribuzione fra gli uffici è effettuata con deliberazione della Giunta Regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 27:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 28:
Art. 28
1) Il servizio regionale denominato "Funivia Buisson-Chamois" di cui all'allegato B alla Legge Regionale 24.8.82, n. 48, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, all'Assessorato all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
2) La qualifica di "Capo Servizio Tecnico" di cui all'allegato A alla Legge Regionale 10.5.83, n. 32, è trasferita dal 6° al 7° livello, come risulta dagli allegati A e C annessi alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 28:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 29:
CAPO VII
Dell'Assessorato della Pubblica Istruzione
Art. 29
(1) Nell'ambito dei servizi culturali dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione è istituito l'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica. L'Ufficio ha come finalità la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche etnografiche e linguistiche sul territorio della Regione Valle d'Aosta ed adempie ai seguenti compiti:
- raccoglie, cataloga, restaura e conserva il materiale d'interesse linguistico e etnografico;
- diffonde la conoscenza del materiale raccolto mediante la stampa di cataloghi e pubblicazioni e l'allestimento di mostre e manifestazioni;
- collabora con le associazioni culturali che operano nel campo della linguistica e dell'etnologia;
- partecipa, in collaborazione con gli enti locali pubblici e privati e con le associazioni culturali, all'istituzione e alla gestione dei musei etnografici.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 29:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 30:
Art. 30
1) L'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali e di ricerca. Dette collaborazioni saranno regolate da apposite convenzioni stipulate tra la Regione e le singole associazioni.
2) Per l'attività di ricerca l'Amministrazione regionale può, inoltre, avvalersi di personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali con le stesse modalità di cui allo art. 15 della Legge Regionale 15.6.83, n. 57 e in numero non superiore a 10 unità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 30:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 31:
CAPO VIII
Dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale
Art; 31
(Principi ed obiettivi)
1) Il presente capo, in armonia con l'ordinamento speciale della Regione e la legge dello Stato 23.12.78, n. 833, disciplina, nell'ambito della costituzione del servizio socio-sanitario regionale, il riordinamento delle funzioni dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza sociale e la relativa ristrutturazione ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione nei settori sanitario, sociale, assistenziale e delle attribuzioni prefettizie in materia di assistenza e beneficenza pubblica di competenza del Presidente della Giunta regionale.
2) L'Assessorato della sanità ed assistenza sociale espleta in particolare, nelle materie attribuite, compiti tecnici, giuridici ed amministrativi di legislazione, programmazione, organizzazione, economia sanitaria, formazione professionale, studio e ricerca, direzione, indirizzo e coordinamento, vigilanza ed ispezione, documentazione ed informazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'ant. 31:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 32:
Art. 32
(Profilo organizzativo dell'Assessorato)
1) Fatto salve le determinazioni che saranno assunte dalla Regione in merito alla riforma dell'Amministrazione regionale, l'organizzazione dell'Assessorato è basata:
- sull'organizzazione delle funzioni per aree di intervento e per le esigenze di programmazione in rapporto alle indicazioni del piano sanitario nazionale ed ai fini della elaborazione e gestione del piano socio-sanitario regionale;
- sulla flessibilità della struttura realizzata con il costante adeguamento di essa alla priorità degli obiettivi di intervento e allo sviluppo delle tecniche organizzative e procedurali;
- sul momento unitario di pianificazione, legislazione, indirizzo, controllo, intervento e supporto tecnico-operativo;
- sulla integrazione interdisciplinare;
- sulla valorizzazione del momento collegiale;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, in collegamento con altri settori funzionali dell'Amministrazione regionale e con i servizi dell'U.S.L.;
- sul rispetto e promozione della professionalità degli operatori, attuata con la partecipazione attiva ed il lavoro di gruppo.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 32:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 33:
Art. 33
(Articolazione dell'Organizzazione)
1) L'Assessorato è costituito dai seguenti servizi:
- servizio affari generali, assistenza e servizi sociali;
- servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente;
2) I servizi si collocano nell'ambito della struttura dell'Assessorato su posizione di parità giuridica ed operano nel rispetto delle funzioni specifiche ad essi attribuite.
3) I servizi si articolano nelle unità operative o negli uffici di cui all'allegato B alla presente legge ed assicurano, mediante l'organizzazione e secondo le modalità della legge medesima, la trattazione di tutti gli affari giuridici, amministrativi e tecnici ed ogni altro adempimento ausiliario connessi con l'esercizio delle rispettive attribuzioni.
4) Le unità operative e gli uffici costituiscono articolazione del servizio in corrispondenza all'esercizio delle funzioni attribuite al servizio stesso.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 33:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 34:
Art. 34
(Attribuzioni del servizio affari genera assistenza e servizi sociali)
(1) Al servizio affari generali, assistenza e servizi sociali sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studio, programmazione ed organizzazione degli interventi assistenziali e dei servizi socio-assistenziali;
b) indirizzo, vigilanza e coordinamento, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo, delle funzioni socio-assistenziali, gestite dall'U. S. L. o da enti, organismi e istituzioni interessate;
c) attività di orientamento pre-formazione professionale e di promozione di corsi di formazione professionale per i disabili, finalizzati ad idonee ipotesi di occupazione nell'ambito dei principi e dei programmi previsti dalla vigente normativa sul sistema formativo;
d) programmazione e coordinamento degli interventi per le strutture socio-assistenziali nell'ambito delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale;
e) gestione dei finanziamenti regionali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali;
f) controllo dell'impiego delle risorse finanziarie;
g) controllo della conformità dell'attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'U.S.L. e degli enti, organismi o istituzioni che esercitano funzioni socio-assistenziali alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale;
h) gestione delle attività socio assistenziali e di beneficenza pubblica di competenza della Regione e comunque non rientranti tra i compiti attribuiti al servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente o di competenza dell'U.S.L.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 34:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 35:
Art. 35
(Attribuzioni del servizio sanità e tutela sanitaria dell'Ambiente)
(1) Al servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studio, programmazione ed organizzazione delle attività e servizi sanitari;
b) indirizzo, vigilanza e coordinamento, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo, dei servizi sanitari gestiti dall 'U. S. L.;
c) valutazione del fabbisogno quali-quantitativo delle risorse umane per i servizi sanitari dell'U.S.L.;
d) formazione professionale del personale del servizio socio-sanitario regionale e rapporti con università ed istituti scientifici;
e) programmazione e coordinamento degli interventi per la edilizia e le attrezzature sanitarie;
f) collaborazione ai compiti di organizzazione e funzionamento del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale;
g) predisposizione di analisti della spesa sanitaria e dei finanziamenti assegnati al comparto sanitario della Regione;
h) controllo dell'impiego delle risorse finanziarie;
i) programmazione, coordinamento e controllo degli interventi socio-sanitari concernenti la maternità ed infanzia, le tossicodipendenze e la salute mentale;
j) Controllo della conformità dell'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'USL alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e della programmazione sanitaria regionale.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 35:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 36:
Art. 36
(Funzionamento dei servizi)
1) Ciascun servizio dell'Assessorato è diretto da personale con qualifica dirigenziale che opera secondo le attribuzioni di cui alla Legge Regionale 30.4.80, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.
2) Le unità operative e gli uffici sono composti da personale in possesso dei necessari requisiti professionali in relazione ai compiti attribuiti. A ciascuna unità operativa e ufficio è preposto un responsabile che svolge i propri compiti secondo le direttive ricevute e le attribuzioni pertinenti alla qualifica di appartenenza.
3) Per motivate esigenze dei servizi o carenze di personale delle specifiche professionalità previste dalla pianta organica, ciascun servizio può avvalersi di personale comandato presso la Regione, ai sensi dell 'art. 44 del DPR 20.12, 79, n. 761, ovvero distaccato a tempo pieno o parziale - previa intesa e su richiesta della Regione - da Enti o Amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito del servizio socio-sanitario regionale. Il distacco a tempo pieno in ogni caso non può superare il periodo di 18 mesi continuativi.
4) Nell'ambito delle proprie attribuzioni, spetta al dirigente del servizio curare l'organizzazione complessiva del lavoro e degli uffici, nonchè la ripartizione delle attribuzioni individuali nei limiti dei rispettivi livelli funzionali e qualifiche.
5) Spetta altresì al dirigente del servizio promuovere la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari ai fini della realizzazione di particolari obiettivi connessi all'esercizio dei compiti del servizio..
6) Ciascun servizio si avvale di una segreteria e copia. Alle esigenze di archivio i servizi provvedono unitariamente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 36:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 37
Art. 37
(Esercizio unitario di compiti sanitari e socio-assistenziali)
(1) I servizi, ferme restando le relative attribuzioni ed articolazioni funzionali, provvedono unitariamente all'espletamento dei seguenti compiti;
- elaborazione del piano socio-sanitario regionale e relative analisi e verifiche periodiche di gestione;
- predisposizione dell'attività legislativa e normativa;
- predisposizione degli indirizzi e direttive concernenti l'attuazione del piano socio-sanitario regionale;
- predisposizione dei pareri o elementi istruttori da trasmettere alla Commissione regionale di controllo e partecipazione alle relative adunanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt; 6, della Legge Regionale 15.5.78, n.' 11, e 39 della Legge Regionale 22.1.80, n. 2;
- predisposizione e gestione del bilancio di competenza dell'Assessorato;
- gestione dei ruoli nominativi regionali del personale di servizio socio-sanitario dipendente dall'U.S.L.;
- coordinamento e gestione del sistema informativo socio-sanitario e dell'osservatorio epidemiologico;
- gestione della spesa sanitaria e dei fondi destinati ai servizi e attività socio-assistenziali;
- ogni altro compito attribuito da disposizioni regionali o richiesto da gli organi della Regione istituzionalmente competenti;
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 37:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do letture dell'art. 38:
Art. 38
(Modalità di svolgimento dei compiti unitari)
1) Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 37, i servizi si avvalgono, oltre che delle unità operative di appartenenza, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 16, lettera o), della Legge Regionale 21.4.1981, n. 21, individualmente o in collegio tra loro. Tale collaborazione è espletata previo conferimento di incarico deliberato dalla Giunta regionale e secondo modalità che assicurino la presenza del consulente secondo le esigenze manifestate dai dirigenti dei servizi.
2) Nell'espletamento dei suddetti compiti i dirigenti possono altresì promuovere riunioni con i coordinatori sanitario, amministrativo e sociale, l'ufficio di direzione ed i coordinatori dei distretti sanitari di base dell'U.S.L'.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 38:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 39:
Art. 39
(Formazione professionale)
1) l'aggiornamento professionale è svolto nel quadro di applicazione dello art. 17 della Legge Regionale 10.5.1983, n. 32, sulla base di programmi proposti dai dirigenti dell'Assessorato.
2) Il personale delle qualifiche dirigenziali, vice-dirigenziali e della terza fascia funzionale può partecipare, compatibilmente con le esigenze di servizio e su autorizzazione dell'Assessore competente all'attività didattica occorrente alla realizzazione dei programmi di cui al precedente comma, nonché per la formazione professionale del personale dell'U.S.L.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 39:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21.
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 40:
Art. 40
(1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 66, 1° comma, del D.P.R. 20.12.79, n. 761, i posti degli uffici del medico e del veterinario regionale, e comunque, del personale di cui all'art. 2, lettera c), della Legge Regionale 22.12.80, n. 59, si intendono soppressi alla data di approvazione della pianta organica dell'U.S.L.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 40:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 41:
Art. 41
(Personale addetto ai servizi socio--assistenziali)
(1) In attesa del riordinamento delle funzioni in materia di assistenza sociale e del trasferimento delle stesse all'U.S.L., la pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale comprende anche il personale addetto agli interventi sociali ed assistenziali di competenza della Regione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 41:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 41:
CAPO IX dell'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali
Art. 42
(1) Le qualifiche di "Dirigente della direzione regionale del turismo", "Dirigente della direzione regionale dell'urbanistica" e "Custode per castelli e musei", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
- Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo;
- Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica;
- Custode di castelli, musei e giardini.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 42:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 43:
Art. 43
(1) L'art. 3 della Legge Regionale 24.8.82, n. 48, è così modificato:
a) il 1° comma è sostituito dal seguente: "Il titolare del posto di Direttore dell'ufficio del turismo è inquadrato nel posto di Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo ed espleta, altresì, la funzione di dirigente amministrativo dell'Assessorato";
b) il 2° comma è sostituito dal seguente: "Il titolare del posto di vice direttore dell'Ufficio del turismo è inquadrato nel posto di responsabile, ed espleta, altresì, la funzione di vice dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 43:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 44:
Art. 44
(1) Il 2° alinea dell'art. 4 della Legge Regionale 24.8.82, n. 48, è sostituito dal seguente:
"-inquadramento di n°4 operai qualificati nel ruolo ordinario con la stessa qualifica".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 44:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 45:
Art. 45
(1) Nell'ambito dell'Ufficio regionale di urbanistica sono soppressi n. 4 posti di tecnico addetto (ruolo del personale tecnico - 7° livello) e sono istituiti n. 4 posti di geometra (ruolo del personale tecnico - 7° livello).
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 45:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 46:
Art. 46
(1) Ispettore per il controllo delle manifestazioni ed il relativo posto di pianta organica, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent all'Ufficio regionale per il turismo e conserva le competenze che ad esso attribuiscono le leggi e i regolamenti regionali in vigore.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 46:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 47:
TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 47
(1) Le norme contenute negli artt. 3, 4, 5, e 111 della Legge Regionale 28.7.1956 n. 3 e nell'art. 1 della Legge Regionale: 23.5.73, n. 29, sono abrogate.'
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 47:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 48:
Art. 48
(1) Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, 3° e 4° comma, della Legge Regionale 10.5.83, n. 32.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 48:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 49:
Art. 49
1) L'allegato A alla Legge Regionale 10.5.83, n. 32 è modificato dall'allegato E alla presente legge limitatamente alle qualifiche professionali in questo ultimo contenute.
2) Al personale regionale titolare delle qualifiche di cui all'allegato E, le disposizioni in materia di stato giuridico ed economico di cui alla citata Legge Regionale 10.5.83, n. 32, si applicano con le decorrenze previste dalla legge medesima.
3) Le qualifiche possedute dal personale di cui al precedente comma del presente articolo, prima della data di entrata in vigore della Legge Regionale 24.8.82, n. 48, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle contenute nell'allegato E alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 49:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 50:
Art. 50
1) Il personale regionale di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso servizi ed uffici trasferiti da un assessorato o servizio dell'Amministrazione regionale ad un altro Assessorato o servizio, è inquadrato d'ufficio nei corrispondenti posti vacanti della pianta organica dell'Assessorato o servizio di nuova destinazione, e conserva, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata nel posto di provenienza.
2) I titolari di posti soppressi ai sensi delle norme contenute nella presente legge, sono inseriti nei posti vacanti di corrispondente qualifica della pianta organica dell'Amministrazione regionale e conservano, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata nel posto di titolarità soppresso.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 50:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 51:
Art. 51
1) Il titolare del posto di "Dirigente di Assessorato dell'Assessorato dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti" (qualifica dirigenziale - ruolo amministrativo) è inquadrato d'ufficio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel posto di "Dirigente del servizio di commercio, zona franca, contingentamento e trasporti" (qualifica dirigenziale - ruolo amministrativo).
2) I titolari dei posti di Dirigente (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico) e vice dirigente (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) del servizio miglioramenti fondiari sono inquadrati d'ufficio, rispettivamente, nei posti di Dirigente (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico) e Vicedirigente (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) dei servizi agrari e affari generali.'
3) Il titolare del posto di "Ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici" (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico) è inquadrato di ufficio nel posto di "Dirigente del servizio assistenza tecnica-economica e sociale e dello sviluppo agricolo" (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico).'
4) Il titolare del posto di "Ispettore agrario aggiunto" (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) è inquadrato d'ufficio nel posto di "Vice dirigente del servizio assistenza tecnica-economica e sociale e dello sviluppo agricolo" (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico).'
5) I titolari dei posti di Primo segretario capo servizio (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale amministrativo) della Presidenza del Consiglio regionale sono inquadrati d'ufficio nei posti di Capo ufficio (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale amministrativo) della stessa Presidenza.
6) Il titolare del posto di "ingegnere o architetto" (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) dello Assessorato ai Lavori Pubblici, istituito dall'art. 1 della Legge Regionale 20.6.79, n. 43, è inquadrato d'ufficio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel posto di "Ingegnere" (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) dell'Assessorato stesso.
7) Il titolare del posto di direttore dell'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria (qualifica dirigenziale-ruolo amministrativo) è inquadrato nel posto di dirigente del servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente (qualifica dirigenziale - ruolo amministrativo).'
8) Il titolare del posto di vice direttore dell'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria (qualifica vice-dirigenziale - ruolo amministrativo) è inquadrato nel posto di Primo segretario capo servizio dell'unità operativa per le attività di formazione professionale di base e permanente del, personale del Servizio sanitario nazionale e la ricerca (qualifica vicedirigenziale - ruolo amministrativo).'
9) Il titolare del posto di "Ingegnere" (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) presso l'ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, è inquadrato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel posto di "Urbanista" (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) presso lo stesso ufficio.
10) Il personale di ruolo inquadrato presso l'ufficio regionale di urbanistica con qualifica di "Tecnico Addetto" (7° livello - ruolo del personale tecnico) e in possesso del titolo di studio di geometra viene inquadrato nel corrispondente posto di "Geometra" (7° livello - ruolo del personale tecnico).
11) Il personale di cui ai precedenti commi del presente articolo conserva, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata nel posto di titolarità soppresso o di provenienza.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 51:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 52:
Art. 52
1) Il personale di ruolo con qualifica di "Collaboratore amministrativo" dipendente dall'U.S.L. della Valle d'Aosta, che, alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la Amministrazione regionale in posizione di comando, può, previo nulla osta della U.S.L. stessa, essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente qualifica di Primo Segretario capo servizio (ruolo amministrativo - qualifica vicedirigenziale) della pianta organica dell'Amministrazione regionale.
2) La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Presidenza della Giunta regionale, dal dipendente in posizione di comando, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 52:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 53 nel nuovo testo:
Art. 53
In sede di prima applicazione, fermo restando la facoltà di utilizzare il disposto di cui all'art. 94, 4° e 5° comma, della Legge Regionale 28.7.56, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla copertura dei posti vacanti, con esclusione di quelli appartenenti alle qualifiche vice-dirigenziali, alla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale provvede con concorsi interni.
Ai concorsi per la copertura dei posti di ruolo del servizio automezzi e di quello del personale operaio, è ammesso anche il personale assunto ai sensi dell'art. 4 lett. b) della Legge Regionale 9.2.78, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, che risulti in possesso dei requisiti prescritti, fatta eccezione per l'età massima.
Il concorso per la copertura dei posti vacanti della qualifica di cantoniere (ruolo del servizio viabilità-4° livello)è riservato al personale assunto dall'Assessorato del Lavori Pubblici e destinato a compiti di assistenza alla viabilità regionale, che risulti in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 75 e 78 della Legge Regionale 28.7.56, n. 3 e successive modificazioni, fatta eccezione per l'età massima.
Ai concorsi per la copertura dei posti di cui all'art. 4 possono partecipare tutti i dipendenti regionali, anche se privi del titolo di studio, che siano titolari da almeno 5 anni di un posto di ruolo di 7° livello o che svolgano le funzioni, affidate con provvedimento della Giunta regionale, di coordinatore d'ufficio da almeno cinque anni, ovvero tutti i dipendenti regionali in possesso del diploma di laurea purchè abbiano acquisito, a norma dell'art. 98 della Legge Regionale 28.7.56, n. 3, la stabilità nel grado di un posto di 7° livello.
Ai concorsi per la copertura dei posti di perito agrario e di perito agrario analista è ammesso anche il personale appartenente alla seconda fascia funzionale, che, pur sprovvisto del prescritto titolo di studio, abbia prestato servizio, per almeno cinque anni, presso i servizi agrari e zootecnici dell'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 53:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 54:
Art. 54
(1) Con apposito provvedimento di legge nella pianta organica dell'Amministrazione regionale sarà soppresso un numero di posti di 5° e 7° livello pari al numero di posti che si renderanno vacanti a seguito degli avanzamenti del personale vincitore di concorsi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 54:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 55:
Art. 55
(Finanziamento di spesa)
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.410. 000.000 per l'anno 1985 ed in annue lire 4.800.000.000 per gli anni successivi, graverà sui cap. 20900, 26560 e 38060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
per l'anno 1985:
- quanto a lire 2.140.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale
- quanto a lire 270.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap 26650;
- per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo di lire 9.600.000.000 delle risorse disponibili relative al programma "1.2 Spese di funzionamento istituzionale - Personale regionale" del bilancio pluriennale 1985/87.
A decorrere dall'anno 1986 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 55:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 56:
Art. 56
(Variazioni di bilancio)
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione
cap. 26650 "Spese per retribuzioni agli operai addetti agli interventi in programma in amministrazione diretta
- Legge Regionale 11.4.84, n. 6 art. 11"
£ 270.000. 000
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)"
£ 2.140.000.000
Totale in diminuzione
£ 2.'410.000.000
Variazione in aumento
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente"
£ 2.100.000.000
Cap. 26560 "Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente"
£ 270.000.000
Cap. 38060 "Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Cha mois - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente (capitolo rilevante ai fini I.V.A.)"
£ 40.000.000
Totale in aumento
£ 2.410.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 56:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 57:
Art. 57
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 57:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'allegato A:
(....Omissis....)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'allegato B:
(....Omissis....)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'allegato C:
(....Omissis....)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'allegato D:
(....Omissis....)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'allegato E:
(....Omissis....)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 22
Favorevoli 21
Contrari 1
Astenuti 8 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 31
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Astenuti 10 (Bajocco, Breuvé, Berti, Baldassarre, Cout, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino, Torrione)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: I lavori terminano qui e riprenderanno domani mattina alle ore 9,30. La seduta è tolta.
La seduta termina alle ore 19,29.