Oggetto del Consiglio n. 903 del 14 novembre 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 903/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI DELLA L.R. 1° GIUGNO 1984, N. 17, RIGUARDANTE: "INTERVENTI ASSISTENZIALI AI MINORI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Voyat, ne ha facoltà.
VOYAT - (U.V.): La Giunta aveva presentato questa modificazione alla legge 17/1984 (visto che al momento della prima discussione c'era già stato un emendamento proposto in Consiglio ed accettato) che però, nella fase di applicazione della legge, ha fatto nascere delle disfunzioni.
In effetti la prima modifica riguarda lo stanziamento, in quanto la modifica ha comportato una maggior spesa, portando fuori stanziamento di circa 10 milioni il fondo approvato in questa legge.
La seconda modifica riguarda la soppressione dell'emendamento che era stato allora proposto e che portava ad una disparità di trattamento tra figli di genitori lavoratori dipendenti e figli di lavoratori autonomi; inoltre provocava disparità tra figli orfani di un genitore con uno stipendio abbastanza alto e figli con due genitori con lo stipendio bassissimo.
A questo punto avevamo presentato a nuova legge; la IV^ Commissione, invece di annullare quell'emendamento approvato nella prima legge, ha chiesto che i redditi da lavoratori dipendenti o da pensionato siano conteggiati nella misura dell'80%, il che comprime già questa disparità e noi siamo sostanzialmente d'accordo.
PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 104. Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Il nostro Gruppo aveva già sostenuto, in occasione dell'approvazione del precedente testo, che si tenesse conto in modo particolare della differenza, ai fini della valutazione del reddito, fra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. Siamo dell'idea che l'impostazione che aveva originariamente il disegno di legge, quando aveva accolto una valutazione dei redditi dei lavoratori dipendenti al 60%, fosse quella giusta; non ci hanno molto convinto le argomentazioni portate per dire che bisognava trattare allo stesso modo i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti; comunque abbiamo poi accettato che si addivenisse ad una valutazione dell'80%, che mantiene una certa differenza e che secondo noi riporta all'equità il provvedimento.
Quindi voteremo a favore - pur non condividendo appieno - perché si è tenuto conto in qualche modo di esigenze che sono reali.
PRESIDENTE: E' chiusa la discussione generale, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
ART. 1
E' soppresso il 3° comma dell'articolo 3 della L.R. 1° giugno 1984, n. 17.
PRESIDENTE: All'art. 1 vi è un emendamento proposto dalla I^ e dalla IV^ Commissione, sostitutivo dell'intero articolo. Recita:
"Il terzo comma dell'art. 3 della L.R. 1° giugno 1984, n. 17, è così modificato: I redditi da lavoro dipendente o da pensione saranno conteggiati nella misura dell'80%".
Lo metto in votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
ART. 2
Per l'applicazione della L.R. 1° giugno 1984, n. 17, è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, la maggiore spesa di lire 100.000.000=.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 41700 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984, e a tal fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire 100.000.000=.
Al finanziamento della maggiore spesa di lire 100.000.000= si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
ART. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)
£ 100.000.000
Variazione in aumento
Cap 41700 - Spese per interventi assistenziali a favore di minori con un solo genitore e in stato di bisogno (L.R. 1.6.1984 n. 17)
£ 100.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
ART. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Maggioranza: 18
Favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
