Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 571 del 15 maggio 1984 - Resoconto

OGGETTO N. 571/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE, INTEGRAZIONE E RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1984, DELLA L.R. 30.12.1982, N. 101, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PER L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO E LA COOPERAZIONE E RIFINANZIAMENTO DELLA L.R. 8.10.1973, N. 33, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Pollicini, ne ha facoltà.

POLLICINI - (Féd. DP-UVP): Per quanto riguarda il settore di competenza, cioè la legge 101, si tratta del rifinanziamento dei fondi di rotazione per le attività artigianali, commerciali e per la cooperazione.

In effetti il fondo per la cooperazione non ha bisogno di ulteriore integrazione perchè ha già una disponibilità di 2 miliardi, quindi non c'è bisogno di integrazione. C'è però una modificazione che riguarda la cooperazione, in quanto erano ammesse ai finanziamenti dei fondi di rotazione le cooperative di produzione, lavoro e trasporto, purchè almeno il 40% dei soci prestasse la loro opera quale lavoratore nella cooperativa stessa.

Questa norma ha escluso una buona parte di cooperative di consumo e quasi la totalità di quelle miste. Con l'art. 5, che è modificato, si abolisce questo vincolo, per cui si consente alle cooperative di accedere alle forme di intervento della legge dei fondi di rotazione.

D'altra parte abbiamo anche previsto la possibilità di trasferire da un fondo all'altro le somme che risultassero eccedenti rispetto ad una necessità, in modo da consentire con questa osmosi una maggiore flessibilità e maggiore utilizzo delle somme.

Per quanto riguarda il fondo di rotazione dell'artigianato, abbiamo già impostato un importo di 7 miliardi 450 milioni, abbiamo approvato già 166 domande per complessivi 5 miliardi e mezzo abbondanti, il tasso applicato è il 60% del tasso di riferimento che attualmente è dell'11,52%, cioè il tasso applicato, fino ai cinque anni, e l'11,40% oltre i cinque anni. L'importo massimo del finanziamento è di 80 milioni.

Per il commercio le somme a disposizione erano 5 miliardi 332 milioni, le domande rifinanziate sono state 179 per 5 miliardi 119 milioni. E' stato applicato il 65% del tasso di riferimento, quindi un tasso del 13,4%.

L'importo massimo del finanziamento per il commercio è di 250 milioni per le forme associative, cioè società cooperative ed associazioni fra commercianti, 150 per le società promotrici di centri commerciali ed 80 per le imprese individuali.

Per quanto riguarda la cooperazione, l'importo complessivo a disposizione era di 2 miliardi 672 milioni; sono state finanziate 4 iniziative per 391 milioni; il tasso applicato è il 48% del tasso di riferimento, cioè il 9% circa. L'importo massimo di finanziamento per la cooperazione è 500 milioni per l'acquisto di macchinari, 200 per l'acquisto di scorte, 400 per la costruzione di stabilimenti, acquisti di terreni, impianti per la sicurezza, igiene del lavoro, e così via.

Questo è il quadro complessivo della situazione. E' allo studio da parte della Giunta la possibilità di verificare il miglioramento della legge, sia per gli importi, sia per i tassi. Appena sarà completato questo studio, informeremo il Consiglio e arriveremo qui con delle proposte.

PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

(Rifinanziamento fondi di rotazione)

La legge regionale 8.10.1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta e la legge regionale 30.12.1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione sono rifinanziate per l'esercizio 1984 con lo stanziamento complessivo di L. 21.800 milioni da ripartire come segue:

- per gli interventi di cui al Capo

I della L.R. 33/1973

L. 6.500.000.000

- per gli interventi di cui al Capo

II della L.R. 33/1973

L. 7.000.000.000

- per gli interventi di cui all'art. 2 (artigianato) della L.R. 101/1982

L. 4.800.000.000

- per gli interventi di cui all'art. 3 (commercio) della L.R. 101/1982

L 3.500.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

Art. 2

(Fondo di rotazione per la cooperazione)

L'art. 5 della legge regionale 30.12.1982, n. 101, e così modificato:

"Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento della cooperazione possono essere concessi finanziamenti a cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, di consumo e miste, nonché ai consorzi tra le medesime, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro delle imprese e nel registro delle cooperative per la Valle d'Aosta;

b) avere sede e svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta".

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

Art. 3

(Trasferimento di somme da un fondo all'altro)

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire, nell'ambito dei fondi di rotazione istituiti dall'art. 1 della legge regionale 30.12.1982, n. 101, eventuali somme risultanti eccedenti rispetto alle richieste di finanziamento e delle quali non se ne preveda l'utilizzazione nel corso dell'anno.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

(Norma finanziaria)

L'onere complessivo di L. 21.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 25350, 36650, 36950 e 37900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

Art. 5

(Variazioni al bilancio di previsione)

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

CAP. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

L. 21.800.000.000

VARIAZIONE IN AUMENTO

CAP. 25350 - Spese per finanziamenti su fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d'Aosta (Capo I - Villaggi rurali)

Legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni

L. 6.500.000.000

CAP. 36650 - Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per l'artigianato

Legge regionale 30.12.1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni

L. 4.800.000.000

CAP. 36950 - Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per il commercio

Legge regionale 30.12.1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni

L. 3.500.000.000

CAP. 37900 - Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (Capo II - Alberghi)

Legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni

L. 7.000.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 6:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 23

Votanti 23

Maggioranza 18

Favorevoli 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Si dà atto che dalle ore 17,18 assume la Presidenza il Vice Presidente Dolchi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità