Oggetto del Consiglio n. 563 del 14 maggio 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 563/VIII - APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA - FINAOSTA S.P.A. - PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 28 GIUGNO 1982, N. 16.
PRESIDENTE: Passiamo, dopo la discussione generale unica, alla trattazione del punto 31, riguardante la Convenzione.
Do lettura del testo della delibera:
IL CONSIGLIO REGIONALE
Delibera
di approvare la sottoriportata bozza della convenzione da stipulare con la FINAOSTA S.p.A. per la gestione dei fondi di cui all'art. 5 della L.R. 28.6.1982, n. 16.
CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E LA FINAOSTA S.P.A. PER LA GESTIONE DEI FONDI "SPECIALI" DESTINATI AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 28.6.1982, N. 16.
Art. 1
Gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della L.R. 28.6.1982, n. 16 sono attuati dalla FINAOSTA sulla base di incarichi specifici ricevuti dalla Giunta regionale con le modalità e i limiti contenuti nel mandato approvato con deliberazione.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/1982, gli interventi oggetto della presente Convenzione sono indirizzati ad Imprese di medie e piccole dimensioni quando attuino programmi di riconversione e ristrutturazione produttiva ovvero quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale. Tali interventi potranno perfezionarsi sulla base della seguente tipologia:
a) partecipazioni tendenzialmente temporanee in società di capitali già costituite o da costituire;
b) prestazioni a Imprese di qualsiasi natura giuridica di assistenza finanziaria mediante finanziamenti, ivi compresa la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e/o rilascio di garanzie anche fideiussorie;
c) progettazione, costruzione, acquisto e/o locazione finanziaria di immobili situati nel territorio regionale, da utilizzare ai fini industriali (per produzione di beni e servizi). La società può anche esercitare la locazione finanziaria di soli beni mobili. A tal fine la società potrà acquistare e lottizzare terreni, acquistare macchinari ed attrezzature da locare o da alienare anche separatamente;
d) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale alle Imprese operanti nel territorio regionale.
La Regione potrà inoltre affidare alla FINAOSTA l'incarico di concorrere nella creazione e/o nel potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive nonchè di infrastrutture e servizi di interesse generale.
Art. 3
Per tutte le forme di intervento previste, la FINAOSTA deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le Imprese finanziariamente assistite.
Relativamente alle partecipazioni, la FINAOSTA deve garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.
Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'art. 2 è assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione e/o opzione sul rilievo della partecipazione della FINAOSTA, il recesso dalle Imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento.
I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle Imprese, in modo che la FINAOSTA resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.
Art. 4
Le domande di intervento a valere sulla "GESTIONE SPECIALE" dovranno essere presentate dalle Imprese interessate alla Presidenza della Giunta regionale e, per conoscenza, alla FINAOSTA e dovranno precisare le caratteristiche dell'intervento richiesto, l'aspetto della tipologia, delle dimensioni, delle finalità e delle eventuali forme di garanzia concedibili.
Al fine di una indagine preliminare diretta ad accertare la sussistenza di prospettive reali di attuazione del programma proposto, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione contenente, quali elementi fondamentali e sostanziali, lo stato patrimoniale e il conto economico dell'Impresa richiedente.
Art. 5
Spetterà alla Giunta regionale considerare la validità dei programmi proposti sulla base di effettive prospettive di sviluppo produttivo e occupazionale nonchè per gli interventi di riconversione e ristrutturazione, valutare in particolare se la richiesta proponga soluzioni di effettivo recupero aziendale, rispondendo a criteri di economicità in rapporto alle realtà del mercato, alle risorse umane e a quelle finanziarie.
A tal fine la Giunta regionale potrà richiedere alla FINAOSTA di effettuare o di far effettuare l'istruttoria dell'intervento proposto al fine di accertare la sussistenza di elementi obiettivi di fattibilità nonchè dei requisiti sinteticamente esposti negli articoli precedenti.
Art. 6
La Giunta regionale, al termine delle valutazioni e degli accertamenti ritenuti opportuni, delibererà se effettuare l'intervento. Nel caso in cui il programma proposto venga approvato, la deliberazione della Giunta regionale darà contestualmente mandato alla FINAOSTA di attuare l'intervento indicando in modo specifico le modalità, le caratteristiche, le condizioni ed ogni altro elemento ritenuto rilevante.
Il Consiglio di Amministrazione della FINAOSTA S.p.A., preso atto delle decisioni della Giunta regionale, delibererà di dare esecuzione al mandato ricevuto.
Art. 7
La FINAOSTA non risponde verso il mandante delle obbligazioni assunte dalle Imprese finanziate anche in deroga all'art 1715 C.C. ferma restando la normale diligenza nell'esecuzione del mandato di cui all'art. 1710.
Gli eventuali inadempimenti, insolvenze o perdite che avessero a verificarsi sono a carico esclusivo del mandante al quale il mandatario comunicherà qualunque fatto o atto ritenuto pregiudizievole.
Su mandato della Giunta regionale, la FINAOSTA provvederà a promuovere i procedimenti ritenuti opportuni per il recupero dei finanziamenti erogati o delle somme a qualunque titolo concesse; eventuali perdite definitivamente accertate al termine di tali procedure saranno imputate al Fondo Speciale.
Art. 8
La FINAOSTA si impegna a:
- tenere una gestione separata per i fondi previsti dalla presente convenzione accendendo apposito conto intestato "Gestione Speciale - L.R. 28.6. 1982 n. 16;"
- far affluire sul conto sopracitato:
1) tutte le somme liquide provenienti dagli interventi finanziari di cui al precedente art. 2;
2) tutti gli interessi che annualmente risultassero maturati sui fondi;
- la FINAOSTA è autorizzata ad addebitare sul precitato conto:
a) gli eventuali oneri fiscali e la commissione di cui al successivo art. 12;
b) le spese che la Società sopporterà, per indagini, istruttorie e perizie relative agli interventi non perfezionati, nella misura effettivamente sostenuta;
c) le eventuali perdite o insolvenze accertate definitivamente.
Art. 9
L'Assessorato alle Finanze della Regione, in collaborazione con la FINAOSTA, provvederà al controllo amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione degli interventi deliberati ai sensi e alle condizioni di cui alla presente Convenzione.
A tal fine in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 5, ultimo comma, della L.R. 28.6.1982, n. 16, la FINAOSTA dovrà comunicare trimestralmente all'Assessorato alle Finanze della Regione, le disponibilità effettive del Fondo, nonchè un rendiconto delle operazioni effettuate nonchè fornire ogni altro dato, elemento o notizia richiesta per le esigenze amministrative di controllo della gestione del fondo stesso.
Art. 10
Tutte le spese di istruttoria sopportate dalla FINAOSTA per conto delle Imprese finanziate, dovranno essere rimborsate dalla Imprese stesse, alle quali la FINAOSTA potrà richiedere preventivamente il versamento di apposito fondo spese.
Saranno inoltre ad esclusivo carico delle Imprese le spese relative alla stipulazione o al perfezionamento degli atti o dei contratti e quelle conseguenti compresi i premi relativi alle eventuali polizze di assicurazione per il massimale stabilito dalla FINAOSTA nonchè qualunque altro onere o gravame conseguente.
Art. 11
I finanziamenti effettuati a valere sul "Fondo Speciale" di cui alla presente Convenzione sono regolati ad un tasso di interesse pari al 50% del tasso di riferimento determinato bimestralmente dal Ministero competente nei diversi settori di appartenenza delle Imprese beneficiarie, in vigore al momento della delibera della Giunta regionale, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore. Il tasso di interesse viene rivisto annualmente e rideterminato in relazione alla misura del tasso di riferimento in vigore alla data del rilevamento.
Per le operazioni perfezionate sotto forma di locazione finanziaria, il tasso come sopra determinato viene aumentato di tre punti e mezzo.
Tutti gli interventi già deliberati dalla Giunta regionale, ma che alla data di approvazione della presente non fossero stati ancora completamente erogati, saranno regolamentati dalle condizioni di cui sopra per la parte dell'intervento ancora da perfezionare.
Art. 12
La Regione riconosce alla FINAOSTA, per la gestione del "Fondo Speciale" una commissione annua fissa pari al 2% dell'ammontare originario di ciascuno degli interventi erogati al netto delle eventuali perdite definitivamente imputate al Fondo stesso.
La predetta commissione verrà addebitata al 30 giugno di ogni anno sul conto di cui al precedente art. 8.
Art. 13
La presente Convenzione avrà durata fino al 30.6.1985 e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della data di scadenza. In ogni caso la sua efficacia si protrarrà per il tempo occorrente a perfezionare gli interventi deliberati dalla Giunta regionale in data anteriore alla scadenza dell'anno in cui la disdetta stessa sia stata comunicata mentre per tutti gli interventi già perfezionati essa rimarrà in vigore fino alla loro naturale scadenza; potrà, inoltre, essere modificata in qualunque momento su richiesta di una delle parti, previo accordo tra le stesse con semplice scambio di lettere.
PRESIDENTE: Cominciamo con la votazione degli emendamenti richiesti dal Gruppo comunista alla Convenzione.
All'art. 3, 3° comma, dopo la parola FINAOSTA sostituire la virgola con un punto e virgola. Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 28
Votanti 7
Astenuti 21 (Aloisi, Berti, Beneforti, Bondaz, Borbey, Chabod, De Grandis, Fosson, Lanièce, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone e Voyat)
Favorevoli 7
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Emendamento all'art. 4, 1° comma: sostituire l'espressione "dell'intervento richiesto ... e delle eventuali forme di garanzia concedibili" con "la tipologia, le dimensioni, le finalità dell'intervento e le eventuali forme di garanzia concedibili in merito". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 7
Contrari 20
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Emendamento all'art. 5, 1° comma, 1^ riga:
sostituire l'espressione "alla Giunta regionale" con "al Consiglio regionale". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 7
Contrari 20
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Emendamento all'art. 5, 2° comma:
sostituire l'espressione "La Giunta regionale potrà" con "Il Consiglio regionale potrà incaricare la Giunta regionale di". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 7
Contrari 20
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Emendamento all'art. 6, 1° comma, 2^ riga: dopo la parola "delibererà" inserire l'inciso ", con provvedimento da sottoporre alla ratifica del Consiglio regionale". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 7
Contrari 20
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Emendamento all'art. 6, 2° comma:
sostituire "della Giunta regionale" con "del Consiglio regionale". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 7
Contrari 20
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Emendamento all'art. 7, 3° comma: dopo l'espressione "della Giunta regionale" aggiungere "con deliberazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio regionale". Lo metto in approvazione:
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 7
Contrari 20
II Consiglio non approva
PRESIDENTE: Emendamento all'art. 9, 2° comma: dopo le parole "Assessorato alle Finanze della Regione" inserire l'inciso ", che ne trasmetterà copia al Consiglio regionale,". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 7
Contrari 20
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Emendamento all'art. 11, 3°comma sostituire l'espressione "dalla Giunta regionale" con "dal Consiglio regionale". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 7
Contrari 20
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Emendamento all'art. 13: sostituire l'espressione "dalla Giunta regionale" con "dal Consiglio regionale", Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 7
Contrari 20
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'oggetto n. 31 nel suo testo originario:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 27
Astenuti 2 (Aloisi, Berti)
Favorevoli 20
Contrari 7
Il Consiglio approva
