Oggetto del Consiglio n. 557 del 14 maggio 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 557/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1980 N. 40, SULLA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Il s'agit de prévoir une augmentation de l'indemnité pour les représentants de la CO.RE.CO.; en effet, la relation est suffisamment explicative, là où on dit que jusqu'à présent c'était prévu pour les différents membres de la CO.RE.CO. un jeton de présence.
Au contraire, il s'agit maintenant de prévoir un pourcentage de l'indemnité des Conseillers régionaux, qu'on a retenu de fixer dans la mesure di 35%.
Depuis longtemps et dans presque toutes les Régions on avait discuté la possibilité d'augmenter cette indemnité, dont c'était indispensable, à mon avis, le faire aussi pour les membres de la CO.RE.CO. de notre Région, en considérant l'augmentation du travail et surtout le fait que, en Vallée d'Aoste, nous avons aussi les compétences de la province et de l'Unité Sanitaire Locale, dont les actes sont éxaminés par les membres de la CO.RE.CO..
PRESIDENTE: Prima di dare la parola al Consigliere Baldassarre, annuncio che vi sono due emendamenti proposti dalla Commissione Affari Generali: al 4° comma dell'art. 1 sostituire le parole "di lire 45.000" con "pari ad un sedicesimo dell'indennità mensile spettante ai componenti effettivi".
Il secondo emendamento è previsto al 5° comma dell'art. 1: sostituire le parole "pari al 25%" con "pari al 20%".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Baldassarre, ne ha facoltà.
BALDASSARRE - (P.S.D.I.): Sono sostanzialmente favorevole al provvedimento presentato dalla Giunta, vorrei però richiamare l'attenzione dei Consiglieri e del Presidente della Giunta su un particolare: all'art. 1, dove si dice che ai componenti effettivi spetta un'indennità pari al 35% dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali, penso che sarebbe opportuno inserire anche i membri supplenti. Questo perchè quando ci sono queste riunioni, che si verificano anche due o tre volte la settimana, in mancanza del titolare, il supplente è chiamato a sostituirlo, ma è nell'incertezza perchè non conosce bene nè la materia nè i provvedimenti da adottare e alle volte firma senza molta attenzione.
C'è stata una lamentela da parte di membri supplenti, per cui, così come esistono gli Assessori supplenti, in questo caso, siccome è una Commissione molto importante, potrebbero esserci anche dei membri supplenti, che potrebbero naturalmente partecipare alla riunione con un voto consultivo. Chiedo se la mia proposta è accettabile senza presentare emendamenti, che sono inutili se non c'è la volontà di farlo... Non lo si fa? Va bene, come non detto.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
ART. 1
L'art. 1 della L.R. 25 agosto 1980, n. 40, sostitutivo dell'art. 14 della L.R. 15.5.1978, n. 11, concernente l'indennità ai componenti la Commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti, Locali è modificato e sostituito come segue, con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
"Ai componenti effettivi della Commissione regionale di controllo di cui all'art. 2 della legge 15 maggio 1978 n. 11, è corrisposta una indennità lorda mensile pari al 35% dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lettera e), della L. R. 25.10.1982, n. 69.
Per il componente effettivo esperto in materia sanitaria, di cui all'art. 39 della L.R. 22.1.1980, n. 2 l'indennità di cui al comma precedente è ridotta di due terzi.
Per il Presidente della Commissione l'indennità prevista per i componenti effettivi è maggiorata del 25%. Ai componenti supplenti, per ogni giornata di seduta è corrisposta una indennità lorda di lire 45.000. Uguale importo è detratto dall'indennità mensile spettante al componente effettivo assente.
Ai componenti la Commissione, effettivi e supplenti, che non risiedono nel Comune di Aosta, sarà corrisposta, per ogni giornata di seduta della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio da calcolarsi in misura pari al 25% del prezzo della benzina super, per ogni km. di percorrenza (andata e ritorno) per partecipare alle riunioni".
PRESIDENTE: All'art. 1 vi sono gli emendamenti che ho testè letto: "al 4° comma sostituire le parole "di lire 45.000" con "pari ad un sedicesimo dell'indennità mensile spettante ai componenti effettivi". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Al 5° comma vi è il secondo emendamento: sostituire le parole "pari al 25%" con "pari al 20%". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 nel testo così emendato:
Art. 1
L'art. 1 della L.R. 25 agosto 1980, n. 40, sostitutivo dell'art. 14 della L.R. 15.5.1978, n. 11, concernente l'indennità ai componenti la Commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti locali è modificato e sostituito come segue, con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
"Ai componenti effettivi della Commissione regionale di controllo di cui all'art. 2 della legge 15 maggio 1978, n. 11, è corrisposta una indennità lorda mensile pari al 35% dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 2, 1° comma lettera e), della L.R. 25.10.1982, n. 69.
Per il componente effettivo esperto in materia sanitaria, di cui all'art. 39 della L.R. 22.1.1980, n. 2 l'indennità di cui al comma precedente è ridotta di due terzi.
Per il Presidente della Commissione l'indennità prevista per i componenti effettivi è maggiorata del 25%. Ai componenti supplenti, per ogni giornata di seduta è corrisposta una indennità pari ad un sedicesimo dell'indennità mensile spettante ai componenti effettivi. Uguale importo è detratto dall'indennità mensile spettante al componente effettivo assente.
Ai componenti la Commissione, effettivi e supplenti, che non risiedono nel comune di Aosta, sarà corrisposta, per ogni giornata di seduta della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio da calcolarsi in misura pari al 20% del prezzo della benzina super, per ogni km. di percorrenza (andata e ritorno) per partecipare alle riunioni".
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
Qualora i componenti la Commissione debbano, per ragioni del loro mandato, recarsi fuori sede, ad essi spetterà il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale e retributivo.
In sostituzione del trattamento di missione di cui al comma precedente può essere chiesto, dagli interessati, il rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate.
Le missioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in annue lire 44.000.000 graverà sullo stanziamento già iscritto al cap. 22250 ("Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della Commissione regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali") del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Si passa alla votazione del complesso della legge per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 21
Votanti 21
Favorevoli 20
Contrari 1
Il Consiglio approva
