Oggetto del Consiglio n. 510 del 26 aprile 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 510/VIII - PRESUNTE IRREGOLARITA' NELL'ASSEGNAZIONE DI BOLLINI PER L'ACQUISTO DI ZUCCHERO IN ESENZIONE FISCALE. (Interpellanza).
PRESIDENTE: Do lettura dell'interpellanza presentata dai Consiglieri Millet e Riccarand.
INTERPELLANZA
PREMESSO che l'immissione al consumo in Valle d'Aosta dei contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale è disciplinata da un Regolamento approvato dal Consiglio regionale in data 20 dicembre 1972;
RILEVATO, in particolare, che la materia riguardante l'assegnazione e distribuzione dei bollini dello zucchero è disciplinata dagli articoli 15 e 18 del citato Regolamento;
AVENDO AVUTO SEGNALAZIONI secondo le quali nel corso del 1982 e del 1983, vi sarebbero state cospicue ed irregolari assegnazioni di bollini dello zucchero da parte dell'allora Assessore competente all'A.D.A.V.A., Associazione degli Albergatori Valdostani, di cui lo stesso Assessore era Vicepresidente, bollini che sarebbero poi stati dall'A.D.A.V.A. ripartiti fra i propri associati;
AL FINE di avere tutte le necessarie informazioni su tale argomento;
i sottoscritti Consiglieri regionali
INTERPELLANO
l'Assessore regionale competente per conoscere:
1) se effettivamente nel corso del 1982 e 1983 sono state effettuate delle assegnazioni di bollini per lo zucchero all'A.D.A.V.A.;
2) il quantitativo di bollini per lo zucchero eventualmente assegnati all'A.D.A.V.A. nel 1982 e nel 1983;
3) gli estremi della deliberazione di Giunta sulla cui base sono state effettuate le citate assegnazioni;
4) il valore che può essere attribuito ad ogni bollino per l'acquisto di zucchero in esenzione fiscale.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.): Abbiamo presentato questa interpellanza dopo aver ricevuto, come gruppo di Nuova Sinistra e come gruppo Comunista, una segnalazione su irregolari assegnazioni di buoni per lo zucchero in esenzione fiscale alla A.D.A.V.A., nel corso del 1982 e del 1983.
Abbiamo assunto alcune informazioni che hanno confermato la fondatezza della segnalazione e riteniamo che a questo punto sia necessario affrontare e chiarire direttamente in Consiglio la questione, anche perchè l'art. n. 1 del Regolamento del 1972 che disciplina l'immissione in consumo di generi e merci in esenzione fiscale dice, forse un po' paradossalmente, che all'Amministrazione e alla gestione dei contingenti delle merci e dei prodotti immessi al consumo in esenzione fiscale nel territorio della Valle d'Aosta provvede il Consiglio regionale. Quindi l'organo che dovrebbe prendere tutte le decisioni in materia è il Consiglio regionale, sembra invece che, così per lo zucchero come per la benzina o per altri prodotti in esenzione fiscale, sia proprio il Consiglio regionale l'ultimo organismo a sapere come vengono concretamente distribuiti i quantitativi di beni in esenzione fiscale.
La questione che vogliamo chiarire con questa interpellanza è molto semplice e non ci possono essere a nostro avviso, margini di incertezza e di ambiguità. La materia riguardante l'assegnazione e distribuzione dei bollini dello zucchero è disciplinata in modo chiaro dagli articoli 15-17-18 del regolamento regionale. L'articolo 15 elenca coloro a cui può essere assegnato lo zucchero in esenzione fiscale e rinvia ad una deliberazione di Giunta successiva la determinazione dei quantitativi.
Coloro che hanno diritto all'assegnazione di zucchero sono: la popolazione, i turisti villeggianti e l'industria. L'art. n. 17 chiarisce che cosa si intende per "popolazione" e "turisti villeggianti" ed infine l'art. 18 stabilisce che le tessere e i buoni dei vari generi in esenzione fiscale debbono essere distribuiti dagli uffici comunali oppure dall'ufficio zona franca, a seconda dei casi.
Risulta quindi evidente dal regolamento che nessuna associazione, di qualsiasi tipo, può usufruire di assegnazioni di buoni per lo zucchero in esenzione fiscale. Se assegnazioni sono state fatte alla A.D.A.V.A., così come ad altri organismi e ad altre associazioni, esse sono illegittime. Siamo curiosi di sapere qual'è la deliberazione di Giunta che ne ha definito le modalità di erogazione e i quantitativi.
Il fatto che l'A.D.A.V.A. provvedeva a ripartire i buoni tra gli albergatori, fossero soltanto i soci o anche i non soci, è una questione di limitata importanza. Se è vero però che era l'A.D.A.VA. a ripartire i quantitativi tra gli albergatori, è stata anche violata la norma dell'art. n. 18 che prevede esplicitamente che la distribuzione deve essere fatta dagli uffici comunali o, in casi particolari, dall'ufficio di zona franca.
Comunque ci pare che le domande siano state poste con chiarezza nell'interpellanza e ci auguriamo che la risposta sia puntuale e pertinente.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Pollicini; ne ha facoltà.
POLLICINI (Féd. D.P. - U.V.P.): Alla prima domanda rispondiamo che negli anni 1982-1983 sono stati rilasciati buoni speciali in esenzione fiscale agli albergatori tramite l'A.D.A.V.A..
I buoni sono stati fatti stampare dall'Assessorato e inviati, per la compilazione, all'A.D.A.V.A. in base ad un quantitativo di dieci Kg. per ogni posto letto degli iscritti alla associazione. I buoni ritornavano all'ufficio zona franca per il controllo del rapporto tra posti letto e quantità assegnata, quindi all'A.D.A.V.A. per la distribuzione agli associati. Nell'82 sono stati rilasciati n. 486 buoni speciali per un totale di 179.700 Kg., nell'83 n. 372 buoni speciali per un totale di 147.110 Kg.: sommano 326.810 Kg.
Per quanto riguarda la terza domanda rispondo che non è stata assunta nessuna deliberazione di Giunta.
Per quanto concerne la quarta domanda, si è riconosciuto ai bollini un valore corrispondente alla differenza di prezzo tra lo zucchero nazionale e lo zucchero contingentato. Nell'83 la differenza era di £. 485 per prodotto confezionato in pacchi e di £. 488 per il prodotto in sacchi da Kg. 50; nell'82 la differenza era di £. 285 per il prodotto confezionato in pacchi, mentre per lo zucchero in sacchi da Kg. 50 non era possibile stabilire con esattezza la differenza in quanto per quell'anno il C.I.P. aveva fissato un prezzo di vendita al dettaglio solo per lo zucchero confezionato in pacchi e astucci; si può comunque ritenere che la differenza di tale prezzo fosse uguale a quella relativa allo zucchero confezionato.
Calcolando quindi £. 485 al Kg. per l'anno 1983 e £. 285 al Kg. per l'anno 1982, abbiamo un valore pari a £. 122.562.850.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Ringrazio l'Assessore per la risposta molto precisa, che illustreremo in futuro anche nell'ambito della III Commissione allargata ai Capigruppo, affinchè prenda opportuni provvedimenti, poichè è grave che si distribuiscano quantitativi di zucchero di questo genere senza le dovute deliberazioni di Giunta.