Oggetto del Consiglio n. 485 del 5 aprile 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 485/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROSECUZIONE E RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' COMPENSATIVA ANNUA AGLI IMPRENDITORI E CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Tout le monde a appris par les journaux qu'il y a eu un long débat, dans ces derniers mois, a niveau de Communauté européenne, à propos de la politique agricole; je pense que le compromis qui l'a suivi n'a pas satisfait les requêtes des agriculteurs et des producteurs italiens, tout particulièrement les producteurs de montagne.
Même si l'on a dit qu'il y aura pour l'année 1984 une augmentation de prix de 6,5%, il s'agit d'une fausse augmentation, car elle est due uniquement a l'inflation et non pas à l'augmentation des prix. Donc tout le monde peut comprendre la présence de difficultés et de dégâts à l'intérieur de la production, surtout pour la production spécialisée.
Avec ce projet de loi, qu'on soumet l'attention du Conseil, on prévoit de donner une intervention financière pour ceux qui ont encore l'intention de travailler notre terre.
Cela est lié au problème de production fourragère, mais il est lié aussi a l'image de notre Vallée, au problème touristique, à la possibilité de l'aménagement du territoire; donc tout le monde comprend l'influence sur la politique régionale.
On a prévu cette intervention en tenant compte de l'expérience passée et aussi du fait que souvent il arrive qu'on n'a pas la possibilité d'intervenir au-delà d'un certain barème, car c'est fixé par les règlements de la Communauté européenne. En effet, à propos de l'article 3, on a mis un maximum exprimé en ECU, qui est lié aux règlements de la Communauté européenne.
La loi précédente donnait la possibilité aussi aux Communes de prévoir des interventions et surtout il y avait la prévision d'une Commission qui devait examiner les différentes requêtes.
Il était peut-être une bonne idée et en effet la possibilité d'envisager une collaboration avec les Communes est très utile, mais malheureusement, surtout à présent (mais nous pensons encore pour une certaine période), les Communes ont des difficultés à travailler dans les domaines au-delà des compétences communales.
Pour éviter qu'il y ait des retards dans les possibilités de payer les personnes qui encore travaillent la campagne, on a enlevé cette Commission et on a prévu uniquement des contrôles à niveau d'Administration.
Nous pensons qu'il y aura suffisamment du sens de responsabilité de la part des entrepreneurs agricoles pour respecter certaines règles.
Sans doute avec ce projet de loi on n'a pas la présomption de résoudre tous les problèmes de l'agriculture, mais quand même nous pensons de donner une aide qui est suffisamment intéressante pour les entrepreneurs agricoles.
Pour les années passées on a prévu une intervention qui dépassait large ment le milliard justement pour les entrepreneurs agricoles, et c'est quand même une aide, en tenant compte des difficultés qu'il y a, parce que nous travaillons dans un terrain montagneux et donc même les machines n'ont pas la possibilité de résoudre là tous les problèmes comme dans la plaine.
Avec ce projet de loi on prévoit aussi une intervention pour ceux qui travaillent dans les alpages, c'est-à-dire pour 90 jours en alpage pendant l'été.
Je soumets deux amendements à l'attention du Conseil qui sont liés à la valeur de l'ECU. Là vous avez vu qu'à l'article 3 on a lié l'intervention maximale au fait de la valeur de l'ECU, qui peut être modifiée car cette valeur correspond à 1252 lires et peut changer.
Je propose d'ajouter à l'art. 4: "Le misure unitarie e per ettaro e i massimali della indennità compensativa indicati nei precedenti articoli sono aggiornati annualmente sulla base del valore assunto dall'ECU alla data ° gennaio di ogni anno", afin d'avoir la possibilité sans modifier la loi, d'intervenir par conséquent.
Il y a aussi à modifier l'intervention financière car on a prévu de la porter à 525 millions. Si on prévoit que les entrepreneurs agricoles ont encore la possibilité de travailler la campagne, en effet ici l'aide au maximum peut être de 2.220.000 lires. Ce n'est pas grand-chose.
Nous savons que, jusqu'à présent, il y a eu de la part de l'Etat l'intervention financière qui était due aux interventions aussi de la Communauté européenne, et on a prévu ici une intervention pour 5 années.
Nous espérons que le suivant projet de loi soit approuvé de la part du Conseil et surtout qu'il y ait, de plus en plus, une sensibilisation pour le problème de l'aménagement du territoire.
PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Millet, ne ha facoltà.
MILLET - (P.C.I.): Sulla questione, che è abbastanza importante per il mondo contadino, vorrei che dall'Assessore Rollandin si potessero conoscere i benefici che ci sono stati negli anni passati con questo tipo di intervento, soprattutto per il 1983, perché nel bilancio 1984 si erano impegnati 2 miliardi, ma un miliardo andava a residuo, ed inoltre, sia nella relazione che nell'intervento, non è ben chiaro cosa sia successo nel 1983 per quanto riguarda l'indennità compensativa.
Vorremmo sapere quali sono le ditte che hanno chiesto nel 1983, i contributi che sono stati versati, dal momento che chi chiederà in base a questa legge per cinque anni dovrà avere il contributo.
Siamo d'accordo di usare tutte le leggi nazionali e le delibere della CEE per dare quei contributi finalizzati per tipo differente di coltivazione.
L'emendamento proposto dal Presidente della Giunta va bene fino ad un certo punto, perché il valore di 122 mila lire è riferito al 1982, ma adesso, con gli ultimi accordi fatti a livello di MEC, mi sembra che il valore dell'ECU sia di lire 1400 e rotti, rispetto alle 1200 e rotti di prima.
Dal momento che è un intervento finalizzato, non sarebbe bene adeguarlo al prezzo, per cui invece di parlare nell'art. 3 di 122.000 lire, sostituire questa cifra con 97 ECU, e poi aggiornarlo annualmente in base alle variazioni?
L'altra questione che avevo già posto in Commissione era questa: dal momento che nella legge si prevedono delle differenziazioni per le difficoltà del lavoro in quanto in Valle d'Aosta non tutte le aziende si trovano sullo stesso livello, non era opportuno prevedere delle differenziazioni, tenendo conto delle diversità che possono avere le varie aziende?
Fra le altre cose si era parlato della questione dell'altitudine: in Valle d'Aosta si parte da Pont-Saint Martin che ha un'altitudine e si arriva per esempio a La Thuile (per gli alpeggi) ad un'altra; non era allora opportuno fare almeno una differenziazione anche a questo riguardo?
Si prevedeva anche la proprietà divisa: io ritengo che questo potrebbe essere un criterio da usare perché se non altro è uno stimolo per cercare di unificare i terreni.
Di fronte ad una direttiva che diceva di tener conto di queste differenziazioni, dal momento che in questo provvedimento non se ne tiene conto perché si mettono sullo stesso piano tutte le aziende oltre i tre ettari, non era opportuno che si iniziasse una divisione in questa direzione?
In Commissione ho presentato due emendamenti: uno metteva sullo stesso piano le aziende che allevano bestiame con quelle che non lo allevano. Dal momento che per quelle che allevano il bestiame viene legato il bestiame con ettari, dal momento che moltiplicando 122.000 per 20 si arriva a 2.440.000 lire, perché per le altre aziende che non hanno il bestiame si limita il plafond a 2 milioni?
A me non pare giusto. Dal momento che poi si porta tutto a ettari, perché per uno si deve tenere il plafond a 2 milioni? E' una questione di principio; quindi l'emendamento andava in quella direzione.
Il secondo emendamento era quello riferito alla modifica sostanziale che c'era fra la legge del 1983 e quella del 1984, cioè quella per cui nel 1983 si prevedeva la presentazione delle domande a livello di Comuni, che in questa legge si elimina.
Noi abbiamo presentato un emendamento che non intralcia, nel senso che non dice come devono essere fatte le domande, ma porta le domande a conoscenza dei Comuni interessati. Noi abbiamo presentato questo emendamento per cui le Giunte comunali si interessano solo se vogliono, per cominciare a farle partecipare e conoscere questo problema.
L'emendamento recita: "L'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste invia alla Giunta comunale interessata copia delle domande pervenute ed è facoltà della Giunta comunale esprimere un parere su tali domande entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle stesse.
Trascorso tale termine senza alcun riscontro il parere sarà ritenuto positivo".
Sappiamo che ci possono essere state delle difficoltà a coinvolgere i Comuni su questa materia, però noi riteniamo necessario cominciare a farle partecipare mettendole a conoscenza delle domande; questo potrebbe essere l'avvio per interessare i Comuni senza intralciare la procedura, perché chi vuole si interessa, chi non vuole non si interessa.
Vorrei sapere dal Presidente cosa ne pensa, mi riservo poi di intervenire in un secondo momento.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Pour la dernière question concernant les rapports avec les Communes, je comprends qu'il est quand même nécessaire qu'à niveau d'Administration communale on sache ce qui se passe dans le territoire. Mais là l'article 6 c'est déjà assez complexe. On dit: "Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti e attestazioni: ....b) attestazione del Sindaco del Comune di residenza del richiedente dalla quale risulti che il conduttore dedica la propria attività manuale alla lavorazione dei terreni ed all'allevamento del bestiame per i quali ha richiesto l'indennità. - c) stato di famiglia - d) documentazione attestante il titolo in forza del quale il richiedente conduce i terreni dei quali non è proprietario .... e) attestazione del Sindaco redatta anche sul modulo di domanda da cui risulti la rispondenza alla realtà degli elementi aziendali contenuti nella domanda "stessa".
Donc je pense qu'il y a déjà la possibilité de la part de l'Administration communale, en tenant compte des déclarations du Syndic, de faire toutes les analyses qu'on veut sur les requêtes des différents propriétaires.
L'amendement prévoit une bureaucratie encore plus lourde: les requêtes parviennent à l'Assessorat, après l'Assessorat prend les différentes requêtes et doit les envoyer à la Commune, qui les examine, trente jours après les renvoie; je pense que la Commune a déjà toutes les données pour voir si les requêtes des entrepreneurs agricoles sont justes. C'était pour cela qu'on avait enlevé cette partie.
Donc je pense que, tout en comprenant les raisons de ce contrôle qui peut y avoir de la part de l'Administration, on doit tenir compte aussi qu'il y a un problème de temps, même à niveau de Commune. Je serais plutôt contraire à cet amendement.
Pour l'autre question, justement M. Millet a dit que c'est une question de principe plutôt que de substance; là on a fait des analyses sur les requêtes, par exemple sur les différentes cultures qu'il y a dans notre Région, soit à niveau de vignoble, soit à niveau d'arboriculture en général: il n'y a jamais la possibilité d'arriver jusqu'à 2 millions.
Je tiens à souligner qu'on avait décidé une limite de 2 millions pour une question de connaissance du problème et non pas pour rendre cette intervention plus favorable pour une culture plutôt que pour un'autre. Je souligne encore qu'il y a une certaine importance pour la zootechnie: là on avait tenu à lier le fait qu'il y ait un certain pourcentage de bovins pour chaque hectare, donc qu'il y ait une production liée à la zootechnie.
Donc le point lié à l'article 3 on peut l'accepter; au contraire, pour l'autre amendement à l'art. 6, nous croyons que l'Administration communale a tous les éléments pour analyser les différentes requêtes, donc je serais contraire à accepter cet amendement.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
art. 1
Agli imprenditori agricoli e ai conduttori di aziende agricole i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura è concessa una indennità compensativa prevista dalla Direttiva CEE n. 268, in data 28 aprile 1975, e dalla legge 10.5.1976, n. 352.
La indennità compensativa annua è concessa al fine di ovviare o, quanto meno ridurre gli svantaggi naturali permanenti esistenti nelle zone montane o dovuti alle condizioni climatiche difficili, alla altitudine, al periodo vegetativo abbreviato, alle forti pendenze che rendono difficile e oneroso l'uso dei mezzi meccanici e tecnici.
Il beneficio tende, inoltre, a favorire il mantenimento di un minimo di popolazione nelle zone montane, ad assicurare la continuità delle attività agricole anche ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e montano.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
art. 2
La concessione dell'indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli e ai conduttori di aziende è effettuata alle seguenti condizioni:
- coltivino i terreni e conducano aziende agricole a qualsiasi titolo (proprietari, affittuari, coloni, compartecipanti, ecc.) aventi una superficie agraria utilizzabile di almeno ha. 3.
Sono imputabili le superfici agrarie utilizzabili coltivate rappresentate da quote di comproprietà, quelle derivanti dalla partecipazione a proprietà collettive e consortili, interessenze; i diritti nelle "consorterie", nelle comunità agrarie e simili; i diritti di uso civico.
- Si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nella direttiva CEE n. 268/75 e salvo le eccezioni di cui all'art. 6 della Direttiva medesima. La cessazione della coltivazione per l'intero quinquennio o per parte di esso, comporta la revoca del beneficio e la restituzione delle indennità percepite fino al momento della cessazione stessa.
- La conduzione dell'azienda agricola deve avvenire mediante la effettiva coltivazione dei terreni e la tenuta degli allevamenti secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili, delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili.
Qualora il conduttore cessi di coltivare i terreni durante il quinquennio ma vi subentri nella conduzione altro conduttore, in possesso dei requisiti, quest'ultimo potrà percepire, fino al compimento del quinquennio, la indennità
compensativa ed il precedente conduttore è esonerato dall'obbligo di restituire gli importi dell'indennità percepita fino al momento della cessazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'ar-ticolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
art. 3
a) Per le aziende agricole dotate di allevamenti bovini, ovini, caprini, la indennità compensativa annua è fissata in lire 122.000 per ogni unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevata durante l'intero anno. L'importo unitario dell'indennità non può superare lire 122.000 per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. L'importo unitario della indennità annua non potrà essere inferiore a lire 25.540 e non superiore a lire 122.000 per ogni U.B.A. e per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda (rispettivamente 20,3 ECU e 97 ECU, a norma del regolamento CEE 3332 del 19.12.1980 e della Direttiva CEE n. 666 del 24.6.1980).
In ogni caso l'importo complessivo della indennità annua per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non potrà superare quello corrispondente alle 20 U.B.A..
Quando il bestiame delle aziende delle sedi invernali viene monticato in alpeggio, per un periodo non inferiore a gg. 90, la corrispondente quota di indennità pari ad un quarto di lire 122.000 compete al monticatore per ogni U.B.A. dallo stesso monticata.
La corresponsione della suddetta quota parte spettante al monticatore, per le U.B.A. monticate, è effettuata direttamente dal proprietario del bestiame allevato nelle aziende delle sedi invernali al momento dell'affidamento del bestiame stesso.
b) Per le aziende agricole con produzioni diverse da quella bovina, ovina e caprina (aziende prive di bestiame) l'importo unitario dell'indennità compensativa annua è stabilita nella misura di lire 122.000 per ettaro di superficie agraria utilizzata dall'azienda. Dalla superficie agraria utilizzata di cui al punto b) precedente è detratta la superficie destinata alla produzione foraggera; quella destinata alla produzione intensiva di meli, peschi, eccedenti il mezzo ettaro e quella destinata a seminativo.
La indennità compensativa annua unitaria non potrà essere inferiore e superiore ai limiti indicati nel punto a) precedente.
In ogni caso la indennità compensativa annua complessiva commisurata alla superficie agraria utilizzata non potrà superare per ogni azienda e per ogni beneficiario la somma di £ 2.000.000.
Le superfici a coltura promiscua sono conteggiate una sola volta e iscritte nelle qualità di coltura che forniscono il reddito prevalente.
PRESIDENTE: All'art. 3 vi è un emendamento del Consigliere Millet, il quale propone al punto b) quarto comma, sostituire l'importo di "2.000.000" con l'importo "2.440.000".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Millet, ne ha facoltà.
MILLET - (P.C.I.): Solo per sostenere la validità dell'emendamento (so che è una questione di principio) per una questione di equità, per evitare che qualcuno possa impugnarla.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Millet:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo così emendato:
ART. 3
a) Per le aziende agricole dotate di allevamenti bovini, ovini, caprini, la indennità compensativa annua è fissata in lire 122.000 per ogni unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevata durante l'intero anno. L'importo unitario dell'indennità non può superare lire 122.000 per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. L'importo unitario della indennità annua non potrà essere inferiore a lire 25.540 e non superiore a lire 122.000 per ogni U.B.A. e per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda (rispettivamente 20,3 ECU e 97 ECU, a norma del regolamento CEE 3332 del 19.12.1980 e della Direttiva CEE n. 666 del 24.6.1980). In ogni caso l'importo complessivo della indennità annua per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non potrà superare quello corrispondente alle 20 U.B.A..
Quando il bestiame delle aziende delle sedi invernali viene monticato in alpeggio, per un periodo non inferiore a gg. 90, la corrispondente quota di indennità pari ad un quarto di lire 122.000 compete al monticatore per ogni U.B.A. dallo stesso monticala.
La corresponsione della suddetta quota parte spettante al monticatore, per le U.B.A. monticate, è effettuata direttamente dal proprietario del bestiame allevato nelle aziende delle sedi invernali al momento dell'affidamento del bestiame stesso.
b) Per le aziende agricole con produzioni diverse da quella bovina, ovina e caprina (aziende prive di bestiame) l'importo unitario dell'indennità compensativa annua è stabilita nella misura di lire 122.000 per ettaro di superficie agraria utilizzata dall'azienda.
Dalla superficie agraria utilizzata di cui al punto b) precedente è detratta la superficie destinata alla produzione foraggera; quella destinata alla produzione intensiva di meli, peschi, eccedenti il mezzo ettaro e quella destinata a seminativo.
La indennità compensativa annua unitaria non potrà essere inferiore e superiore ai limiti indicati nel punto a) precedente.
In ogni caso la indennità compensativa annua complessiva commisurata alla superficie agraria utilizzata non potrà superare per ogni azienda e per ogni beneficiario la somma di £ 2.440.000.
Le superfici a coltura promiscua sono conteggiate una sola volta e iscritte nelle qualità di coltura che forniscono il reddito prevalente.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
ART. 4
In ogni caso le indennità indicate nei punti a) e b) predetti nella loro misura unitaria e complessiva non sono cumulabili fra loro per la stessa azienda e lo stesso beneficiario.
La indennità compensativa annua di importo pari o inferiore a lire 15.000 non è liquidata.
PRESIDENTE: All'art. 4 vi è l'emendamento del Presidente della Giunta per un comma aggiuntivo che viene posto in questi termini:
"Le misure unitarie per ogni U.B.A. e per ettaro ed i massimali della indennità compensativa indicati nei precedenti articoli sono aggiornati annualmente sulla base del valore assunto dall'ECU alla data del ° gennaio di ogni anno".
Lo pongo in votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
ART. 4
In ogni caso le indennità indicate nei punti a) e b) predetti nella loro misura unitaria e complessiva non sono cumulabili fra loro per la stessa azienda e lo stesso beneficiario.
La indennità compensativa annua di importo pari o inferiore a lire 15.000 non è liquidata.
Le misure unitarie per ogni U.B.A. e per ettaro ed i massimali della indennità compensativa indicati nei precedenti articoli sono aggiornati annualmente sulla base del valore assunto dall'ECU alla data del 1° gennaio di ogni anno.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:
ART. 5
La conversione di bovini, caprini e ovini in unità bestiame adulto (U.B.A.) di cui all'art. 3 lett. a) avviene secondo la tabella seguente:
tori, vacche ed altri bovini di più di due anni di età
1,0 U.B.A. bovini da sei mesi a due anni
0,6 U.B.A. pecore
0,15 U.B.A. capre
0,15 U.B.A.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:
ART. 6
La domanda compilata su moduli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste dovrà pervenire entro i termini fissati annualmente, all'Assessorato stesso.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti ed attestazioni:
a) estratti in carta libera dei dati catastali (numero della partita, foglio di mappa, numero della particella, Comune, superficie, qualità della coltura, reddito dominicale, reddito agrario) di tutti i terreni condotti dal richiedente e per i quali è stata richiesta la indennità.
b) attestazione del Sindaco del Comune di residenza del richiedente dalla quale risulti che il conduttore dedica la propria attività manuale alla lavorazione dei terreni ed all'allevamento del bestiame per i quali ha richiesto l'indennità.
c) stato di famiglia.
d) documentazione attestante il titolo in forza del quale il richiedente conduce i terreni dei quali non è proprietario (contratto di affitto, dichiarazioni di affitto, altri titoli di conduzione).
e) attestazione del Sindaco, redatta anche sul modulo di domanda da cui risulti la rispondenza alla realtà degli elementi aziendali contenuti nella domanda stessa (superfici, qualità di coltura, numero di capi di bestiame).
PRESIDENTE: All'art. 6 vi è l'emendamento del Consigliere Millet per cui vengono aggiunti i seguenti nuovi commi:
f) l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste invia alla Giunta comunale interessata copia delle domande pervenute ed è facoltà della Giunta comunale esprimere un parere su tali domande entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle stesse. Trascorso tale termine senza alcun riscontro il parere sarà ritenuto positivo.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Millet, ne ha facoltà.
MILLET - (P.C.I.): Noi vogliamo mantenere questo emendamento perché lo riteniamo utile. Una cosa è il Sindaco ed un'altra è la Giunta: il primo è una persona con tutti i poteri, la seconda è un organo collegiale; riteniamo quindi che sia opportuno, se vogliamo coinvolgere anche i Comuni (perché la legge nazionale e le direttive danno questa indicazione) permettere loro, se vogliono, in una riunione collegiale di dare un giudizio sull'argomento.
Quindi riteniamo, così facendo, di dare la possibilità alla Giunta di esprimersi: è una questione di partecipazione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Millet:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 25
Astenuti: 4(Baldassarre, Breuvé, Pascale, Torrione)
Contrari: 19
Favorevoli: 6
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 nel testo originale:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:
ART. 7
Gli articoli 2 e 3 della L.R. 28.7. 1978, n. 49, sono abrogati.
L'applicazione della presente legge è demandata all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste che vi provvede con i propri servizi. I Funzionari addetti hanno la facoltà di accedere alle aziende agricole e agli allevamenti per eseguire gli accertamenti necessari inerenti la istruzione delle domande in applicazione della presente legge.
Contro le decisioni adottate dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso alla Giunta regionale che si pronuncia in via definitiva.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:
ART. 8
Coloro che producono documenti non rispondenti al vero: che non rispettano gli impegni assunti inerenti la coltivazione dei terreni e la conduzione degli allevamenti: che omettano di comunicare tempestivamente la variazione nella conduzione dei terreni nella qualità di coltura, nella consistenza degli allevamenti, che comunque, con il loro comportamento traggano in errore l'Amministrazione regionale, dovranno restituire le indennità indebitamente percepite. Saranno cancellati dall'elenco dei beneficiari della indennità, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria in materia.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:
ART. 9
La presente legge è adottata per la durata di anni 5 a decorrere dal 1984. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto in annue lire 1.700.000.000 e graverà sul cap. n. 28220 dello Stato di previsione della Parte Spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata:
- per l'esercizio finanziario 1984 mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti" del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 (Allegato n. 8 - settore 1° - assetto del territorio e tutela dell'ambiente);
- per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 mediante utilizzo per lire 3400 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.06 - difesa del suolo del bilancio pluriennale 1984-1986.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10:
ART. 10
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA PARTE SPESA (Allegato B)
Variazione in diminuzione
cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti".
£ 1.700.000.000
Variazione in aumento
cap. 28220 "Spese per la concessione dell'indennità compensativa annua a conduttori di aziende agricole"
- L.R.
£ 1.700.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva
Si dà atto che dalle ore 17,28 riassume la Presidenza il Presidente Giovanni Bondaz.
