Oggetto del Consiglio n. 412 del 8 marzo 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 412/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22.12.1980, N. 61, RIGUARDANTE LE NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELL'U.S.L.".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Marcoz, ne ha facoltà.
MARCOZ - (U.V.): La L.R. n. 61 fissava le norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio ed in più per la contabilità dell'U.S.L..
Dopo tre anni di applicazione di questa legge per vari motivi, per difficoltà molte volte interpretative, per l'emanazione da parte dello Stato di norme che hanno modificato alcuni articoli, anche per leggi regionali successive che hanno cambiato la terminologia e gli assetti dell'U.S.L. per l'applicazione del piano socio-sanitario regionale che è entrato in vigore lo scorso anno, si è resa necessaria questa precisazione per quanto riguarda la suddetta legge.
Tutti i vari articoli sono stati esaminati e confrontati con il Comitato di Gestione, per cui unanimemente si presentano al Consiglio regionale per la loro approvazione.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Vorrei fare un'osservazione di metodo su questo D.L..
E' un D.L. che apporta una trentina di modifiche ad una legge precedente; si pone perciò il problema di una variazione consistente ad una legge. Credo che la Giunta avrebbe forse fatto meglio a ripresentare l'intera legge con queste modifiche, in modo da facilitare il confronto per l'esame articolo per articolo.
Avere soltanto il testo di queste trenta modifiche senza il quadro complessivo della legge precedente, porta ad una lettura abbastanza difficile.
Nel complesso il provvedimento è accettabile, nel senso che adegua la normativa per la contabilità dell'U.S.L. a norme che sono uscite successivamente e cerca di risolvere alcuni problemi.
Ho però rilevato nel testo alcuni casi che meritano una discussione. Proporrò poi anche degli emendamenti per i punti che solleverò.
Al punto 4 dell'art. 1 c'è una situazione abbastanza confusa, nel senso che nei primi 3 commi si parla di Fondo di riserva ordinario, mentre nel 4° si parla di Fondi. Non si capisce a cosa si riferisca la parola "Fondi".
Nell'articolo 19 precedente i Fondi erano due: il Fondo di riserva ordinario ed il Fondo di riserva per le spese impreviste. In questa modifica uno dei due fondi non viene più nominato, quello per le spese impreviste. Si parla sempre del Fondo di riserva ordinario e poi nell'ultimo comma si parla di Fondi.
Non riesco a capire se invece di scrivere ai Fondi, si intendeva scrivere al Fondo, nel senso che si parla di uno solo, oppure se nel 3° comma il Fondo di riserva senza altre specificazioni è quello per le spese impreviste.
Al punto 5, 3a. riga, c'è un "per" che non ha significato.
Al punto 12 c'è la questione degli interessi legali, che deve essere valutata. L'art. 35 faceva riferimento a determinati interessi da pagare in caso di ritardo e appunto si parla di interessi legali.
Se sono interessi legali, credo che si debba dire che sono da approvare, ma non credo che si debba dire che sono da determinare, perché in questo caso non sono più interessi legali ma sono interessi che si concordano, trattabili. Qui proporrei di togliere le parole "da determinare" e lasciare "da approvare con apposita deliberazione del Comitato di gestione".
Al punto 15 c'è invece un'innovazione che non vedo bene: finora, nel precedente art. 41, era il Comitato di gestione, a stabilire con atto motivato la liquidazione di determinate spese; ora si scrive che è il Presidente del Comitato di gestione che può disporre con atto motivato. A me sembra che sia più opportuno lasciare questa responsabilità ad un organismo collegiale come il Comitato di gestione che è sottoposto a controllo, piuttosto che riportarlo alla sola responsabilità del Presidente del Comitato di gestione, i cui atti non sono sottoposti a controllo. Questa è una modifica che riteniamo peggiorativa.
Al punto 21 c'è una questione analoga: nel testo precedente era l'Assemblea dell'U.S.L. che adottava i provvedimenti per rimuovere le cause che avevano provocato un disavanzo; qui si scrive gli Organi dell'U.S.L. Quando si scrive gli organi, essendoci il Comitato di gestione, l'Assemblea, il Presidente, possono nascere delle questioni di competenza, per cui sarebbe più opportuno ritornare al testo precedente in cui si parlava di assemblea dell'U.S.L..
Sugli altri punti non ho osservazioni particolari.
Presento degli emendamenti che si riferiscono ai punti sollevati.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Marcoz, ne ha facoltà.
MARCOZ - (U.V.): All'art. 1, punto 4, accettiamo di scrivere "al Fondo", in pratica non modifica niente.
Per quanto riguarda il punto 5, si può eliminare la parola "per".
Al punto 12, invece, chiediamo che sia respinto l'emendamento. L'esempio che faccio è chiarificatore: quando si è risolto lo sciopero dei farmacisti, abbiamo contrattato e determinato il tasso di interesse da pagare. Riteniamo quindi di mantenere la parola "determinare", in quanto molte volte il tasso legale (come nel caso citato) era superiore a quello che abbiamo concordato con i farmacisti.
La stessa cosa vale per i punti 15 e 21, in quanto riteniamo che certi compiti li abbia il Presidente del Comitato; difatti in Assemblea si è discusso a lungo di questa innovazione, che d'altronde deriva anche dall'adeguamento in Valle d'Aosta a quelli che sono i compiti del Presidente in campo nazionale.
PRESIDENTE: E' chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
ART. 1
Alla L.R. 22.12.1980, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Nell'art. 8 la parola "sezioni" e soppressa.
2. Il punto 4 dell'ultimo comma dell'art. 12 e soppresso.
3. L'art. 14 è sostituito dal seguente "(Formazione e approvazione del bilancio annuale) ".
Salvo diverse disposizioni emanate dallo Stato, il bilancio di previsione è predisposto dal Comitato di gestione dell'U.S.L. entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce. Entro il trenta settembre dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce, ogni comitato di zona di cui all'art. 10 della L.R. 22.1.1980, n. 2, può far pervenire, al Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L., proposte di spesa, tenuto conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale vigente, nonché della relativa gestione e verifiche.
Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'Assemblea dell'U.S.L. a maggioranza assoluta dei componenti entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale di controllo. La data del 30 novembre di cui al comma precedente può essere variata qualora disposizioni statali prevedano un termine diverso.
Il bilancio di previsione, reso esecutivo, è trasmesso ai singoli comuni facenti parte dell'U.S.L. e costituisce allegato al bilancio di previsione di tali comuni.
Il termine previsto dall'art. 41, 1° comma, della L.R. 22.1.1980, n. 2 e modificato in trenta giorni".
4. L'art. 19 è sostituito dal seguente: (Fondi di riserva)
Nel bilancio di previsione dell'U.S.L. è istituito, nel titolo I°, un fondo di riserva ordinario di importo non superiore al 5% delle spese correnti.
Il prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario e effettuato con deliberazione del Comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva è effettuato con deliberazione del Comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea generale nella prima riunione successiva.
E' vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spese ai fondi di riserva di cui al presente articolo".
5. Il secondo comma dell'art. 21 e sostituito dal seguente:
"Sono altresì vietati gli storni fra residui, nonché tra residui e competenza e viceversa, così come per gli storni tra capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione, salvo diverse espresse disposizioni statali".
6. Al primo comma dell'art. 23 sono soppresse le seguenti parole "vincolate a scopi specifici".
All'ultimo comma del medesimo art. 23, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo che tardive assegnazioni dello Stato e della Regione comportino la necessità di derogare da tale termine".
7. Nell'art. 26 le parole "l'ufficio" sono sostituite dalle parole "il servizio".
8. Il terzo comma dell'art. 27, è sostituito dal seguente:
"Gli ordini di riscossione sono firmati congiuntamente dal Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. e dal responsabile del servizio economico-finanziario, oppure in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli".
9. Il terzo comma dell'art. 29 e sostituito dai seguenti:
"Le anticipazioni concesse dall'Istituto Tesoriere devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono state contratte.
Anticipazioni per esigenze di cassa possono essere disposte dalla Regione".
10. Il secondo comma dell'art.. 33 e sostituito dal seguente:
"La liquidazione e effettuata dai servizi competenti, i cui responsabili attestano la regolarità della spesa, previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno o dei ruoli per le spese fisse e della rispondenza tecnica delle relative note di spesa. Il servizio economico-finanziario, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza dell'impegno assunto, il riferimento del capitolo del bilancio o del conto dei residui ed effettua la registrazione".
11. Il primo e secondo comma dell'art. 34 sono sostituiti dai seguenti:
"Il pagamento delle spese liquidate ai sensi dell'articolo precedente e ordinato dal servizio economico-finanziario mediante mandati diretti, individuali o collettivi.
I titoli di spesa di cui al comma precedente sono firmati congiuntamente dal Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. e dal responsabile del servizio economico-finanziario, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. I titoli di spesa sono tratti sull'Istituto Tesoriere dell'U.S.L. ".
12. All'ultimo comma dell'art. 35, dopo la parola "legali", sono aggiunte le seguenti parole: "da determinare e approvare con apposita deliberazione del Comitato di gestione".
13. All'art. 39 e aggiunto il seguente comma: "La misura percentuale delle commissioni bancarie per il servizio di tesoreria e stabilita dalle norme statali".
14. Nell'art. 40 le parole "ufficio tecnico-economale" sono sostituite da: "Servizio economico-finanziario".'
15. Il primo comma dell'art. 41 e sostituito dal seguente:
"Qualora si renda necessario dare corso sollecitamente all'esecuzione di spese di natura operativa, il Presidente del Comitato di gestione può disporre, con, proprio atto motivato, la liquidazione e il pagamento delle spese mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti".
16. L'art. 47 è sostituito dal seguente:
(Invio del rendiconto ai Comuni)
"Il rendiconto generale annuale dell'U.S.L. e trasmesso ai singoli comuni e costituisce allegato del conto consuntivo degli stessi".
17. All'art. 48 la lettera b) e sostituita dalla seguente: "b) abbiano dato esecuzione a deliberazioni che non siano state ratificate o approvate nei modi di legge".
18. All'art. 49 sono soppresse le seguenti parole finali: "ovvero non risultino immediatamente eseguibili".
19. Al primo comma dell'art. 50 sono soppresse le seguenti parole finali: "ovvero non risultino immediatamente eseguibili".
20. L'art. 55 e sostituito dal seguente: "(Controlli e verifiche)
La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività dell'U.S.L. al fine di assicurarne la conformità agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, per accertarne la corrispondenza con la programmazione sanitaria nazionale ed il piano socio-sanitario regionale, nonché per verificarne la congruenza tra i costi dei servizi ed relativi benefici.
A tal fine, la Giunta regionale, con appositi atti deliberativi, può emanare indirizzi e direttive nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti leggi regionali in materia e di quanto previsto dal piano socio-sanitario regionale. La gestione contabile-amministrativa dell'U.S.L. e sottoposta al controllo del Collegio dei revisori dei conti, disciplinato con L.R., ai sensi dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, . 181".
21. L'ultimo comma dell'art. 56 e sostituito dal seguente:
"Ove dalle verifiche di cassa risulti che la gestione manifesta un disavanzo, gli organi dell'U.S.L. adottano i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso, in relazione a quanto stabilito da legge dello Stato e della Regione".
22. Al primo comma dell'art. 68, dopo le parole iniziali "i contratti", sono aggiunte le seguenti: "per forniture".
23. Il primo comma dell'art. 69 e sostituito dal seguente:"Salvo quanto previsto dal successivo articolo 82 e con esclusione delle forniture di beni o servizi, la cui produzione e garantita da privativa industriale, tutti i contratti dell'U.S.L. sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso, secondo le norme stabilite dalla presente legge".
24. L'art. 72 e sostituito dal seguente
(Licitazione e trattativa privata)
"I contratti di importo pari o superiore a lire 50 milioni devono essere preceduti da licitazione privata.
Quelli di importo inferiore a lire 50 milioni purché non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.
La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:
a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti e nei casi di rescissione di contratto, ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente ad assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta dal Comitato di gestione, sic tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione;
c) quando l'acquisto o la fornitura di enti o servizi sono condizionati da privativa industriale;
d) quando trattasi di acquisti di apparecchiature, attrezzature e strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessario;
e) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati ad uffici, presidi e servizi dell'U.S.L..
I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 5 milioni possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta".
PRESIDENTE: All'articolo 1 vi sono degli emendamenti: punto 4, 1° comma, sostituire le parole "Ai fondi" con le parole "Al fondo". Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Al punto 5 eliminare la parola "per". Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Avevo dimenticato di chiedere una spiegazione relativa al punto 6 dell'art. 1.
Nell'art. 23 si diceva che il Comitato di gestione può deliberare nel corso dell'esercizio variazioni al bilancio per iscrivere nuove o maggiori spese derivanti da assegnazione dello Stato o dalla Regione, vincolate a scopi specifici.
Ora si tolgono le parole "vincolate a scopi specifici"; mi chiedo se è possibile che il Comitato di gestione, quando riceve delle somme dallo Stato o dalla Regione, vincolate a scopi specifici, possa iscriverle senza vincolarle a quello scopo stesso. Cioè, togliendo queste parole, il Comitato di gestione può prendere una somma che è destinata ai Consultori e utilizzarla per qualche altra cosa, oppure no?
PRESIDENTE: All'art. 1, punto 12, vi è l'emendamento per cui vengono eliminate le parole "determinare e". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 5
Contrari: 21
Astenuti: 1 (Aloisi)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: All'art. 1 punto 15, viene proposto di sostituire "Il Presidente del" con "il". Metto in approvazione l'emendamento:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 25
Favorevoli: 8
Contrari: 17
Astenuti: 2 (Berti, Aloisi)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Ha chiesto di parare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Prima di arrivare al punto 21, ho un'osservazione sul punto 16. C'è una modifica che non riesco a capire: l'art. 47 diceva in precedenza "Il rendiconto generale annuale dell'U.S.L. è allegato del conto consuntivo ei Comuni".
Questo articolo dice "Il rendiconto generale annuale dell'U.S.L. è trasmesso ai Comuni e costituisce allegato".
Vorrei sapere che differenza c'è tra la formula che c'era prima e l'attuale. Facciamo una modifica per dire che un rendiconto costituisce allegato invece che è allegato. Secondo voi c'è qualche differenza?
PRESIDENTE: All'art. 1, punto 21, c'è un altro emendamento. Sostituire le parole "gli organi" con "L'assemblea generale". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 8
Astenuti: 2 (Berti, Aloisi)
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 nel testo così ).emendato:
ART. 1
Alla L.R. 22.12.1980, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Nell'art. 8 la parola "sezioni" è soppressa.
2. Il punto 4 dell'ultimo comma dell'art. 12 è soppresso.
3. L'art. 14 e sostituito dal seguente "(Formazione e approvazione del bilancio annuale) ".
Salvo diverse disposizioni emanate dallo Stato, il bilancio di previsione è predisposto dal Comitato di gestione dell'U.S.L. entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce. Entro il trenta settembre dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce, ogni comitato di zona di cui all'art. 10 della L.R. 22.1.1980, n. 2, può far pervenire, al Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L., proposte di spesa, tenuto conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale vigente, nonché della relativa gestione e verifiche.
Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'Assemblea dell'U.S.L. a maggioranza assoluta dei componenti entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale di controllo.
La data del 30 novembre di cui al comma precedente può essere variata qualora disposizioni statali prevedano un termine diverso.
Il bilancio di previsione, reso esecutivo, e trasmesso ai singoli comuni facenti parte dell'U.S.L. e costituisce allegato al bilancio di previsione di tali comuni.
Il termine previsto dall'art. 41, 1° comma, della L.R. 22.1.1980, n. 2 e modificato in trenta giorni".
4. L'art. 19 e sostituito dal seguente (Fondo di riserva)
Nel bilancio di previsione istituito, nel titolo I°, un fondo di riserva ordinario di importo non superiore al 5% delle spese correnti. Il prelevamento di somme dal fondo d riserva ordinario e effettuato con deliberazione del Comitato di gestione per; provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio, Il prelevamento di somme dal fondo d riserva e effettuato con deliberazione del Comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea generale nella prima riunione successiva.
E' vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spese al fondo di riserva di cui al presente articolo".
5. Il secondo comma dell'art. 21 e sostituito dal seguente:
"Sono altresì vietati gli storni fra residui, nonché tra residui e competenza e viceversa, così come gli storni tra capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione, salvo diverse espresse disposizioni statali".
6. Al primo comma dell'art. 23 sono soppresse le seguenti parole "vincolate a scopi specifici".
All'ultimo comma del medesimo art. 23 sono aggiunte le seguenti parole: "salvo che tardive assegnazioni dello Stato( e della Regione comportino la necessità di derogare da tale termine".
7. Nell'art.. 26 le parole "l'ufficio sono sostituite dalle parole "il servizio".
8. Il terzo comma dell'art. 27, e sostituito dal seguente:
"Gli ordini di riscossione sono firmati congiuntamente dal Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. e dal responsabile del servizio economico-finanziario, oppure in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli".
9. Il terzo comma dell'art. 29 e sostituito dai seguenti:
"Le anticipazioni concesse dall'Istituto Tesoriere devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono state contratte.
Anticipazioni per esigenze di cassa possono essere disposte dalla Regione".
10. Il secondo comma dell'art. 33 e sostituito dal seguente:
"La liquidazione e effettuata dai servizi competenti, i cui responsabili attestano la regolarità della spesa, previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno o dei ruoli per le spese fisse e della rispondenza tecnica delle relative note di spesa. Il servizio economico-finanziario, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza dell'impegno assunto, il riferimento del capitolo del bilancio o del conto dei residui ed effettua la registrazione".
11. Il primo e secondo comma dell'art. 34 sono sostituiti dai seguenti:
"Il pagamento delle spese liquidate ai sensi dell'articolo precedente e ordinato dal servizio economico-finanziario mediante mandati diretti, individuali o collettivi.
I titoli di spesa di cui al comma precedente sono firmati congiuntamente dal Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. e dal responsabile del servizio economico-finanziario, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. I titoli di spesa sono tratti sull'Istituto Tesoriere dell'U.S.L. ".
12. All'ultimo comma dell'art. 35, dopo la parola "legali", sono aggiunte le seguenti parole: "da determinare e approvare con apposita deliberazione del Comitato di gestione".
13. All'art. 39 e aggiunto il seguente comma: "La misura percentuale delle commissioni bancarie per il servizio di tesoreria e stabilita dalle norme statali".'
14. Nell'art.. 40 le parole "ufficio tecnico-economale" sono sostituite da: "Servizio economico-finanziario".'
15. Il primo comma dell'art. 41 e sostituito dal seguente:
"Qualora si renda necessario dare corso sollecitamente all'esecuzione di spese di natura operativa, il Presidente del Comitato di gestione può disporre, con proprio atto motivato, la liquidazione e il pagamento delle spese mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti".
16. L'art. 47 è sostituito dal seguente:
(Invio del rendiconto ai Comuni)
"Il rendiconto generale annuale dell'U. S.L. e trasmesso ai singoli comuni e costituisce allegato del conto consuntivo degli stessi".
17. All'art. 48 la lettera b) e sostituita dalla seguente: "b) abbiano dato esecuzione a deliberazioni che non siano tate ratificate o approvate nei modi di legge".
18. All'art. 49 sono soppresse le seguenti parole finali: "ovvero non risultino immediatamente eseguibili".
19. Al primo comma dell'art. 50 sono soppresse le seguenti parole finali: "ovvero non risultino immediatamente eseguibili".
20. L'art. 55 e sostituito dal seguente: "(Controlli e verifiche)
La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività dell'U.S.L. al fine di assicurarne la conformità agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, per accertarne la corrispondenza con la programmazione sanitaria nazionale ed il piano socio-sanitario regionale, nonché per verificarne la congruenza tra i costi dei servizi ed i relativi benefici.
A tal fine, la Giunta regionale, con appositi atti deliberativi, può emanare indirizzi e direttive nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti leggi regionali in materia e di quanto previsto dal piano socio-sanitario regionale.
La gestione contabile-amministrativa dell'U.S.L. e sottoposta al controllo del Collegio dei revisori dei conti, disciplinato con L.R., ai sensi dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181".
21. L'ultimo comma dell'art. 56 e sostituito dal seguente:
"Ove dalle verifiche di cassa risulti che la gestione manifesta un disavanzo, gli organi dell'U.S.L. adottano i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso, in relazione a quanto stabilito da leggi dello Stato o della Regione".
22. Al primo comma dell'art.'68, dopo le parole iniziali "i contratti", sono aggiunte le seguenti: "per forniture"..
23. Il primo comma dell'art. 69 e sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dal successivo articolo 82 e con esclusione delle forniture di beni o servizi, la cui produzione e garantita da privativa industriale, tutti i contratti dell'U.S.L. sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso, secondo le norme stabilite dalla presente legge".
24. L'art. 72 e sostituito dal seguente:
(Licitazione e trattativa privata)
"I contratti di importo pari o superiore a lire 50 milioni devono essere preceduti da licitazione privata.
Quelli di importo inferiore a lire 50 milioni purché non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.
La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:
a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti e nei casi di rescissione di contratto, ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente ad assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta dal Comitato di gestione, sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione;
c) quando l'acquisto o la fornitura di
beni o servizi sono condizionati da privativa industriale;
d) quando trattasi di acquisti di apparecchiature, attrezzature e strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessario;
e) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati ad uffici, presidi e servizi dell'U.S.L.. I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 5 milioni possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Millet, Riccarand e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
ART. 2
L'importo di lire 20 milioni, previsto al 1° comma dell'articolo 82 della L.R. 22.12.1980, n. 61, e elevato a lire 30 milioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Millet, Riccarand e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
ART. 3
L'importo di lire 5 milioni, previsto dall'art. 83 della L.R. 22.12.1980, n. 61, e elevato a lire 10 milioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6(Bajocco, Cout, Mafrica, Millet, Riccarand e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
ART. 4
Nella L.R. 22.12.1980, n. 61, le parole "Ufficio economico-finanziario" sono sostituite dalle parole "Servizio economico-finanziario".
La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Questo articolo 4 è anch'esso di non facile comprensione, nel senso che in alcuni punti, dove era scritto Ufficio economico-finanziario, si è scritto servizio con modifiche apposite.
Nell'articolo 4 si dice: scriviamo servizio dove c'era scritto ufficio. Allora erano inutili le modifiche fatte prima, in alcuni dei punti ricordati dove si sostituiva la parola ufficio con servizio; se si sostituisce la dicitura in tutta la legge, era inutile modificare quei punti.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Mafrica, Millet, Riccarand e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Si procede alla votazione della legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Astenuti: 7 (Bajocco, Berti, Cout, Mafrica, Millet, Tonino, Riccarand)
Il Consiglio approva