Oggetto del Consiglio n. 413 del 8 marzo 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 413/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ULTERIORE FINANZIAMENTO, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1984, DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 15.12. 1982, N. 93, RECANTE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE ED INABILI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore Marcoz, ne ha facoltà.
MARCOZ - (U.V.): Già in sede di bilancio si era detto che per avere fondi sufficienti ad ottemperare il piano per l'anno 1984 era stata prevista nei Fondi Globali una spesa ulteriore di 2 miliardi 200 milioni, che vanno a favore delle persone anziane ed inabili. In modo particolare servono per l'assistenza domiciliare, per le microcomunità, per i soggiorni marini in genere.
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
ART. 1
Per gli interventi di cui alla L.R. 15.12.1982, n. 93, concernente promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, l'ulteriore spesa di lire un miliardo cento milioni.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 22805 del bilancio di previsione delle Regione per l'anno 1984.
Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
ART. 2
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)
£ 1.100.000.000
Variazione in aumento
Cap. 22805 "Contributi ai Comuni e ad altri enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili"
£ 1.100.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo insieme per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità