Oggetto del Consiglio n. 410 del 8 marzo 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 410/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO PER L'ANNO 1984 DELLA L.R. 9.5.1977, N. 26 RECANTE PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Je pense que tout le monde est d'accord sur ce projet de loi, en tenant aussi compte du fait que, jusqu'à présent, il y a 38 requêtes pour cette subvention et, également, du fait que nous sommes en train de prédisposer un projet de loi général (que je donnerai le plus tôt possible aux Conseillers), qui sera discuté au Conseil régional.
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1 nel testo della Commissione ovviamente:
ART. 1
Per gli interventi previsti dalla lett. b) dell'art. 2 della L.R. 9.5. 1977, n. 26, è autorizzata la maggiore spesa di lire 143.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1984 all'anno 1988.
Per gli interventi previsti dall'art. 3 della L.R. 9.5.1977, n. 26, è autorizzata la maggiore spesa di lire 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1984 all'anno 2000.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
ART. 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 343.000.000 graverà sui capitoli 31051 e 31101 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede: per l'anno 1984 quanto a lire 300.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritti al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento) allegato n. 8 della L.R. 18.1.1984, n. 3 - Settore 2 - Sviluppo economico previsto per il rifinanziamento della L.R. 9.5.1977, n. 26, per concorso nel pagamento interessi per prestiti di dotazione e mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, quanto a lire 43.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 35710 del bilancio di previsione per il corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità; per gli esercizi 1985-1986 mediante utilizzo per lire 600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.01 - Strutture agricole - del bilancio pluriennale 1984-1986 e per lire 86.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 "Altri oneri non ripartibili", del bilancio pluriennale medesimo destinate per pari importo alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
ART. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa:
Variazioni in diminuzione
Cap. 35710 Spese per opere, impianti ed attrezzature da destinare a finalità economico-produttive a favore delle cooperative agricole di proprietà
- L.R. 24.10.1973, n. 34 artt. 1 e 7
- L.R. 1.7.1977 n. 403 £ 43.000.000
Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)£ 300.000.000
Totale variazioni in diminuzione £ 343.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 31051 Concorso nel pagamento di interessi sui prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all'art. 2 n. 2 della legge 5.7.1928, n. 1760.
Prime rate
L.R. 9.5.1977, n. 26, art. 8, 2° comma L.R. 13.5.1980, n. 20
L. R. 17.7.1981, n. 39
L.R. 4.8.1982, n. 35
L.R. 5.5.1983, n. 30
L.R. 30.11.1983, n. 71
L.R. , n. £ 143.000.000
Cap. 31101 Concorso nel pagamento di interessi sui prestiti per opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27.10.1966, n. 910
Prime rate
L.R. 9.5.1977, n. 26 art. 8
L.R. 21.12.1977, n. 70
L.R. 20.6.1978, n. 40
L.R. 23.4.1979, n. 22
L.R. 13.5.1980, n. 20
L.R. 30.1.1981, n. 9
L.R. 17.7.1981, n. 39
L.R. , n. £ 200.000.000
Totale variazioni in aumento
£ 343.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Si passa alla votazione per scrutinio segreto sulla legge nel suo complesso:
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Il Consiglio è sospeso e riconvocato per il pomeriggio alle ore 16. La seduta è tolta.
La seduta termina alle ore 12,48.
