Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 337 del 9 febbraio 1984 - Resoconto

OGGETTO N. 337/VIII - INTENDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA COSTITUZIONE DELLA REGIONE QUALE PARTE CIVILE, NEI CONFRONTI DELL'EX PRESIDENTE DELLA GIUNTA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER I FATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT. - (Interpellanza).

PRESIDENTE: Do lettura dell'interpellanza presentata dai Consiglieri Mafrica e Millet:

INTERPELLANZA

Considerato che con deliberazione n. 7605 del 21.12.1983, assente l'allora Presidente Mario ANDRIONE la GIUNTA REGIONALE HA DELIBERATO DI APPROVARE LA COSTITUZIONE DELLA REGIONE COME PARTE CIVILE contro Bruno MASI, Franco CHAMONAL, Paolo GIOVANNI, Eraldo MANGANONE

Enrico CHEILLON, Carlo FERINA e contro tutti i ventitré controllori regionali presso il Casinò di Saint-Vincent;

POICHÉ. come appare dalla premessa del provvedimento, LA DECISIONE di affidare la tutela dell'interesse regionale all'Avv. Prof. Gilberto LOZZI di Torino nel procedimento penale contro i predetti MARI ed altri DERIVA DAL FATTO CHE LA GIUNTA HA RITENUTO LA REGIONE PARTE LESA rispetto ai reati (associazione per delinquere, peculato, ecc.) di cui gli stessi sono indiziati;

VISTO che la deliberazione della Giunta è conseguente alla comunicazione 279/82, notificata in data 7.12.1983, con la quale il Giudice istruttore dell'Ufficio Istruzione Penale del Tribunale di Torino ha segnalato che nell'istruttoria formale a carico di Alfredo BONO ed altri. sono emersi elementi di responsabilità penale a carico dei predetti amministratori e controllori della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERPELLANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere.

1) se è pervenuta analoga comunicazione del giudice istruttore di Torino relativa ai reati imputati all'ex Presidente Mario ANDRIONE;

2) se, qualora si accertasse che anche l'ex Presidente Mario ANDRIONE è indiziato per gli stessi reati imputati ai controllori regionali, è intenzione della Giunta costituirsi come parte civile anche nei suoi confronti.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere MAFRICA, ne ha facoltà.

MAFRICA - (P.C.I.): In merito alla vicenda del Casinò di Saint-Vincent abbiamo notato un comportamento che ci pare illogico da parte della Giunta.

La Giunta, il 21.12.1983, proprio il giorno successivo a quello in cui si era appresa la notizia del mandato di cattura contro l'allora Presidente Andrione, ha deliberato di approvare la costituzione della Regione come parte civile contro Bruno Masi, Franco Chamonal, Paolo Giovannini, Eraldo Manganone, Enrico Cheillon, Carlo Ferina e contro tutti i 23 controllori regionali presso il Casinò di Saint-Vincent.

Dalle premesse della deliberazione si evince che la decisione di affidare a tutela dell'interesse regionale ad un avvocato di Torino deriva dal fatto che la Giunta ritiene che la Regione possa aver sofferto, in rapporto ai reati di cui sono accusati i controllori e i dirigenti del Casinò, dei danni.

A noi l'atteggiamento della Giunta sembra incomprensibile: ci si costituisce parte civile contro i dirigenti del Casinò, contro il Commissario, i Vice-Commissari e i Controllori, ma non si prende un analogo provvedimento contro l'ex Presidente della Giunta Andrione, che, per quanto ci è dato di sapere da un comunicato della Guardia di Finanza di cui ha dato notizia il Presidente del Consiglio Bondaz il 20 dicembre in quest'aula, è accusato degli stessi reati imputati ai controllori regionali.

La illogicità del ragionamento che noi rileviamo è questa: se la Giunta presume che il Presidente debba essere ritenuto innocente fino a quando non viene dimostrata la sua colpevolezza, perché non si è fatto analogo ragionamento anche per i controllori? Se invece si è ritenuto che esista la possibilità che a Regione sia stata danneggiata dai reati imputati ai controllori, perché non si è preso lo stesso provvedimento (cioè non ci si è costituiti parte civile) anche nei confronti dell'ex Presidente Andrione?

Noi vorremmo una spiegazione in merito; vorremmo anche sapere, per inciso, se si hanno notizie rispetto ai quesiti posti all'Avv. Siniscalco sulla situazione dei controllori.

PRESIDENTE: ha chiesto di parlare il. Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ROLLANDIN - (U.V.): Pour donner une réponse correcte à M. Mafrica on a demandé d'avoir une réponse écrite de la part de l'Avocat qui suit cette affaire, dont j'en donne lecture:

"La delibera della Giunta regionale con cui è stato disposto di approvare la costituzione come parte civile della Regione Valle d'Aosta nel procedimento penale a carico di Masi ed altri, fa riferimento alla comunicazione giudiziaria 279/82 notificata il 7.12.1983, mediante il quale il giudice istruttore di Torino ha fatto presente alla Regione come persona offesa dal reato l'esistenza del procedimento penale predetto. La delibera sopraindicata ha approvato la costituzione come parte civile della Regione nei confronti di tutte le persone indicate nella comunicazione giudiziaria.

Il giudice istruttore non ha ancora fatto pervenire alla Regione analoga comunicazione giudiziaria con riferimento alle indagini processuali concernenti l'Avv. Mario Andrione.

Non appena sarà effettuata tale comunicazione, con l'indicazione dei reati rispetto ai quali la regione potrebbe assumere la veste di persona offesa, la Giunta valuterà se prendere una delibera analoga a quella del 21.12.1983 approvando la relativa costituzione di parte civile."

Pour la deuxième question qui a été posée, par rapport à la position prise à l'égard des contrôleurs régionaux de la part de l'Administration régionale (que M. Mafrica) vient de rappeler) justement on avait demandé d'avoir un avis de la part de M. Siniscalco, dont je vais donner la lecture, même s'il est plutôt long, afin d'éclaircir la position de la Junte. Cela surtout pour le fait que, en tant que Junte, on était obligé de le faire, car au moment où on avait discuté de ce problème à l'intérieur du Conseil on avait demandé: "mais pourquoi l'Administration fait ça contre quelqu'un?" Ce n'était pas contre quelqu'un, mais c'était une position qui était obligatoire.

"OGGETTO: Parere in materia di sospensione cautelare di dipendenti regionali, soggetti a procedimento penale.

Dagli elementi in mio possesso risulta che un certo numero di dipendenti regionali, addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent, è sottoposta a procedimento penale per presunti fatti di reato realizzati nell'esercizio di queste funzioni.

La magistratura emise, a carico di queste persone, mandato di cattura regolarmente eseguito. L'Amministrazione regionale si è costituita parte civile nel procedimento penale aperto nei confronti dei dipendenti, ed ha sospeso cautelarmente dal servizio i medesimi, ai sensi dell'art. 161, 2° comma, della legge 28 luglio 1956 n. 3.

I dipendenti regionali hanno poi ottenuto dalla magistratura penale la concessione della libertà provvisoria con provvedimenti non ancora conosciuti, nel loro contenuto e nelle loro motivazioni, dall'Amministrazione regionale.

Alcuni dei dipendenti rimessi in libertà hanno proposto domanda per essere riammessi in servizio a tutti gli effetti e con decorrenza dalla data di concessione della libertà provvisoria ritenendo venuti a mancare i presupposti per la sospensione cautelare dall'impiego.

Si chiede quindi se, alla luce della concessione della libertà provvisoria, la Regione debba revocare il provvedimento di sospensione cautelare e debba dar luogo alla riammissione in servizio dei dipendenti.

La sospensione cautelativa dell'impiego dei dipendenti della Regione Valle d'Aosta in pendenza di procedimento penale è disciplinata dall'art. 161 della legge regionale 28 luglio 1956 n° 3 e successive modificazioni, titolata "Norme sull'ordinamento dei servizi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione."

Detta l'art. 161 citato: "sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penale".

"Qualora la gravità dei fatti lo esiga il personale può essere, in via cautelativa, sospeso dal servizio fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza o ordinanza del rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta dal Pubblico Ministero, quando sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti come causa di incapacità o di incompatibilità dall'assunzione di pubblici impieghi.

Il personale che si trova nelle condizioni di cui al precedente comma deve essere immediatamente sospeso dal servizio dalla data del mandato di cattura quando sia sottoposto a giudizio penale per qualsiasi delitto.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal Presidente della Giunta, il quale ne riferisce al Consiglio e alla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, e comporta la temporanea sospensione dal servizio e dal grado e la privazione dei relativi emolumenti principali ed accessori.

Alla moglie ed ai figli minorenni del giudicabile è concesso, qualora le condizioni economiche della famiglia siano disagiate, un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli emolumenti.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il dipendente vi abbia preso parte, ovvero escluda che il fatto costituisca reato, la sospensione è revocata ed il dipendente acquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto alla di lui famiglia a titolo di assegno familiare.

La revoca della sospensione fa riacquistare al dipendente l'anzianità già conseguita.

All'infuori dei casi di riassunzione di cui sopra, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione del servizio con privazione degli assegni, deve essere computato il periodo di sospensione già inflitta.

Questa disposizione ha contenuto pressoché simile a quella dettata per gli impiegati civili dello Stato, (art. 91 T.U. 10.1.1957, n. 3) e ricalca in particolare quella disposta per i dipendenti comunali (art. 249 del T.U. della legge comunale e provinciale 3.3.1934, n. 383).

Si ritengono pertanto sicuramente valide, anche per la norma della Regione, le indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa circa l'applicazione delle disposizioni succitate.

Deve essere sicuramente condivisa la più recente ed ormai unanime corrente giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Comm. Speciale, parere 6.11.1978. n. 91; sez. VI, sentenza 15.12.1978, n. 1305; Sez. IV, 18.10.1974 n. 647; T.A.R. Veneto, 19.7.1977 n. 688) che individua nelle norme citate due distinte ipotesi di sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale: una FACOLTATIVA nel caso di reati di particolare gravità, ed una obbligatoria nel caso in cui sia stato emesso mandato di cattura.

In questa seconda fattispecie, il mandato di cattura si qualifica, alla luce della giurisprudenza suindicata, come il solo ed immediato presupposto dell'obbligatorietà della sospensione cautelare.

Pertanto, se nel corso del procedimento penale venga a mancare l'efficacia del mandato di cattura, ciò si ripercuote sul provvedimento di sospensione cautelare, sottraendo ad esso il suo necessario presupposto giuridico.

Va dunque sicuramente esclusa la possibilità di persistenza della sospensione cautelare sulla base dell'originario titolo venuto a mancare (Consiglio di Stato, Comm. Speciale, 6.11.1978 n. 91) e si impone da parte della P.A. l'intervento di revoca del provvedimento di sospensione cautelare obbligatorio e il contestuale riesame della situazione alla luce di eventuali ulteriori provvedimenti.

Questa linea più recente della giurisprudenza ha modificato la precedente interpretazione, che riteneva comunque irrilevante la concessione della libertà provvisoria ai fini della permanenza della sospensione cautelare obbligatoria (cfr. Consiglio di Stato, I Sez., pareri 27. 10. 1972, n. 1662; 3.11.1972 n. 2639 /70; 26.11.1976, n. 2048 /76).

La nuova interpretazione appare congrua, se si considera che garantisce all'Amministrazione la possibilità di modificare i provvedimenti di sospensione cautelare, qualora intervengano fatti di rilievo durante il procedimento penale, e non li cristallizza fino al termine del procedimento stesso, se non nel caso in cui permanga lo stato di detenzione.

Ma, come già accennato, alla necessaria revoca del provvedimento di sospensione cautelare non consegue necessariamente la riammissione in servizio, come richiesto dai dipendenti. Anzi, come è stato evidenziato con chiarezza dal Consiglio di Stato (Sez. VI n. 1305/ 1978; Comm. Spec. n. 91/1978), grava sull'Amministrazione non solo l'obbligo di revocare il primo provvedimento di sospensione, ma anche di dar corso dopo nuova valutazione della posizione dei dipendenti alla luce della normativa vigente, o alla riammissione in servizio o ad un nuovo provvedimento di sospensione cautelare, che avrà questa volta i caratteri della "facoltatività".

Indipendentemente dal tipo di soluzione adottata, essa dovrà naturalmente essere corredata da idonea motivazione.

Ai sensi dell'art. 161, c., L.R. 3/56 e succ. mod., i presupposti necessari per l'applicazione della sospensione facoltativa sono due: uno di carattere OGGETTIVO (che il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per un reato previsto come causa di incapacità o di incompatibilità all'assunzione dei pubblici impieghi); uno, la cui individuazione consegue ad una valutazione discrezionale della P.A. (che il provvedimento di sospensione sia necessario, in base alla "gravità dei fatti").

Nel caso di specie, a quanto consta, i reati contestati rientrano sicuramente fra quelli per cui è prevista in caso di condanna, la destituzione dall'ufficio ex art. 158 L.R. 3/1956;

Per quanto attiene alla sussistenza del secondo requisito, come già detto, essa non può essere accertata dalla P.A. con propria valutazione. In proposito, la già citata Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1305, 1978, fornisce indicazioni precise in merito agli elementi che l'Amministrazione deve porre a base della propria valutazione discrezionale. Dovrà essere valutata la natura e la gravità degli addebiti; contestualmente l'Amministrazione dovrà tenere conto della "natura dei compiti dell'imputato, compatibilità della prestazione del servizio con lo status di imputato, anche in relazione all'evoluzione giudiziaria della fattispecie...", esigenza di evitare danni all'Erario, particolari profili dello stato di servizio e della personalità del dipendente, eventuali problemi di gestione del servizio da parte della P.A.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento e porgo il mio saluto più vivo.

Prof. Avv. Mario SINISCALCO

Torino, 4.2.1984

Questa è la risposta articolata, che ho voluto leggere perché mancando alcune parti poteva essere interpretata in modo scorretto o comunque fuorviante rispetto all'attenzione che deve porre il Consiglio su questo tema, ed è la riprova del fatto che la prima posizione che era stata assunta, e non a cuor leggero, quella cioè di prendere un provvedimento che nel parere viene ribadito obbligatorio, era e rimane tale in qualsiasi situazione e per qualsiasi persona sia toccata dai reati che sono stati contestati.

L'altro aspetto invece è che, alla luce di questa risposta (che è un parere ed in quanto tale può essere chiaramente tenuto in considerazione dalla P.A.) si intravede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di riprendere questo discorso e di revocare il primo provvedimento; quindi, da un provvedimento obbligatorio si passa ad uno facoltativo e ad un esame articolato della posizione dei singoli dipendenti perché non è che si possa prevedere - questo va chiarito - un provvedimento uguale per tutti.

Con ciò mi sembra di aver fatto chiarezza, nei confronti del Consiglio, su una situazione che interessa tutti.

Si dà atto che dalle ore 10,31 presiede il Vice-Presidente Giulio DOLCHI.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

MAFRICA - (P.C.I.): Per quanto riguarda il parere dell'Avv. Siniscalco sulla sospensione dei controllori, si tratta di un documento complesso per cui chiedo se può essere trasmesso alla I Commissione allargata ai Capigruppo che si occupa dei problemi connessi alla Casa da gioco, affinché sia esaminato in modo non affrettato, trattandosi di una materia delicata che concerne questioni vitali per venticinque famiglie.

In merito invece alla costituzione di parte civile, da tutti i pareri letti finora non ho inteso che vi sia l'obbligatorietà da parte della Giunta; quindi devo ritenere che una parte di discrezionalità da parte della Giunta, nel costituirsi parte civile contro i controllori una volta ricevuta la comunicazione da parte del giudice, ci sia stata. Formalmente il fatto che non sia ancora pervenuta alla Giunta una comunicazione relativa alle imputazioni nei confronti dell'Avv. Andrione è ineccepibile, però sostanzialmente abbiamo la sensazione che la Regione si sia affrettata a costituirsi parte civile contro i controllori mentre nei confronti dell'uomo politico si aspetta questa comunicazione per prendere una decisione.