Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 227 del 29 novembre 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 227/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI NOTIFICATI 0 TUTELATI AI SENSI DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1939, N. 1089".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): Con questo Disegno di legge si ripropone la legge del 23 gennaio 1981, legge fatta quando lo Stato diede determinati fondi per la ristrutturazione dei beni culturali.

Questa legge, avendo avuto un buon effetto, viene riproposta oggi con questo Disegno di legge, con la sostanziale modifica di non inserire come limite massimo la cifra di 30.000.000, ma un contributo pari al 70% della spesa ammessa dai competenti uffici.

Per il resto, credo che i vari articoli siano esplicativi, perchè all'art. 3 si prevedono le documentazioni da portare, all'art. 5 si dice che gli immobili restaurati con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti se l'avente causa non assume nei confronti della Regione gli oneri del proprietario.

L'impegno di spesa è di 150.000.000 annui per il 1983 e di 200.000.000 per gli anni successivi.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO (P.C.I.): Sul provvedimento siamo d'accordo, perchè anche noi riteniamo che la legge dell'81 abbia dato dei buoni risultati.

Volevo fare una domanda alla Giunta regionale su quella che, ogni tanto, viene chiamata la confusione legislativa della nostra Regione: visto che la legge attuale è stata completamente riscritta, perchè non c'è un articolo che abroghi quella del 1981?

Dico questo per sollevare un problema che molto spesso abbiamo di fronte. Continuiamo a fare leggi nuove senza mai abrogare le vecchie, così che quando si chiede il repertorio delle leggi, arrivano dei malloppi enormi, ma la metà del contenuto non ha più alcun valore perchè non è più operante.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): Degli 8.000.000.000 iscritti per i beni culturali, 500.000.000 riguardavano questa legge; finito il finanziamento statale, che era "una tantum", la legge si ritiene abrogata.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ANDRIONE (U.V.): Se qualcuno legifera dicendo che questa legge esiste per distribuire 500.000.000, una volta distribuiti i 500.000.000 la legge non esiste più.

Se qualcuno dice che questa legge vale per 30.000.000.000.000 come capita in questo momento, una volta che quei 30.000.000.000.000 sono spesi, la legge non ha più applicazione.

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede di intervenire, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

ART. 1

Al fine di conservare l'integrità degli immobili notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la Regione Valle d'Aosta è autorizzata a concedere ai proprietari contributi fino al 60% della spesa necessaria.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per interventi di manutenzione straordinaria, con ciò intendendosi le operazioni volte ad assicurare la stabilità e l'integrità dell'edificio e a conservarne gli elementi costituenti il presupposto motivante la notifica.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art.

2 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

(1) Le domande concernenti le provvidenze di cui all'art. 1 devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori, all'assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, corredate di:

Dati catastali (estratto autentico di mappa e certificato);

rilievo in scala 1/100;

relazione e progetto delle opere da eseguire;

computo metrico estimativo;

impegno da parte del richiedente a consentire il controllo dell'esecuzione dei lavori da parte della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali;

atto di impegno da parte del richiedente a consentire la visita del pubblico all'immobile restaurato, secondo modalità da concordare con l'Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.

(2) Qualora la sovrintendenza per i beni culturali e ambientali ritenesse necessaria una documentazione tecnica più dettagliata, la stessa dovrà essere procurata a cura del richiedente; il relativo onere documentato sarà assunto a carico dell'Assessorato per il Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

ART. 4

Le domande vengono sottoposte ad esame tecnico da parte della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali, che provvede a pronunciarsi sull'ammissibilità e interesse dell'intervento, sulla sua idoneità a conseguire gli obbiettivi di cui al precedente articolo 2 e sulla congruità della spesa.

Il parere istruttorio di cui sopra può anche contenere suggerimenti o prescrizioni migliorative e deve ipotizzare, almeno in via di massima, le condizioni di fruibilità da parte del pubblico del monumento restaurato.

Le domande, corredate del parere di cui sopra, vengono inoltrate quindi all'esame della Giunta regionale, che decide in merito all'ammissibilità delle stesse e alla percentuale del contributo.

L'erogazione delle somme avviene, fino ad un ammontare non superiore al 50% del contributo, sulla base di documentazione attestante il procedere dei lavori, debitamente verificata dalla sovrintendenza per i beni culturali e ambientali; per la restante parte, sulla base del rendiconto dei lavori ultimati. E' comunque prescritta l'esibizione di regolari fatture per un ammontare almeno pari all'importo del contributo concesso.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

ART. 5

(1) Gli immobili restaurati con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti, se l'avente causa non assume nei confronti della Regione gli oneri del proprietario.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

ART. 6

(1) L'onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previsto in lire 150.000.000 per l'anno 1983 e in annue £ 200.000.000 a decorrere dall'anno 1984, graverà sul capitolo 46900 "Contributi per restauri ai beni immobili di interesse artistico e storico o ambientale notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089" del Bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

(2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede: - per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di lire 150.000.000 dal capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento).

Allegato n. 8 - Settore 4° promozione sociale - del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

- Per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per lire 400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.09 "Musei - beni culturali e ambientali" del bilancio pluriennale 1983/1985.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 6 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:

ART. 7

(1) Al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" £ 150.000.000

Variazione in aumento

Cap. 46900 "Contributi per restauri di beni immobili di interesse artistico e storico o ambientale notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089'!.

£ 150.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 7 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:

ART. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 8 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 31

Maggioranza 18

Favorevoli 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione il Disegno di legge n. 28 nel suo complesso.

VOTAZIONE SEGRETA

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 32

Votanti 32

Favorevoli 30

Contrari 2

Il Consiglio approva