Oggetto del Consiglio n. 226 del 29 novembre 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 226/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE NELLE SPESE DI INVESTIMENTO. ADEGUAMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 APRILE 1973, N. 13.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE (U.V.): Come per gli anni 1981 e 1982 la Giunta regionale propone al Consiglio di intervenire per aumentare, e quindi rendere coerente con i costi attuali, il contributo a carico della Regione, posto con legge dello Stato, per il funzionamento di "Spese di investimento delle Comunità montane".
PRESIDENTE: Se nessun altro chiede di intervenire, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
ART. 1
Per l'anno 1983 i fondi per le spese di investimento delle Comunità montane, previsti in lire 100.000.000 dall'art. 23 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, sono aumentate a lire 550.000.000.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
ART. 2
La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
ART. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 550.000.000, graverà sul capitolo 22715 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante integrazione dello stanziamento di 100.000.000 previsto dal capitolo 22715 col prelievo della somma di lire 450.000.000 dal capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" della parte spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
ART. 4
Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)".
£ 450.000.000
Variazione in aumento
Cap. 22715 "Contributi per interventi, iniziative ed opere di interesse delle Comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102
- L.R. 5 aprile 1973, N. 13".
£ 450.000.000
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 4 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
ART. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 30
Maggioranza 18
Favorevoli 30
II Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione il Disegno di legge n. 27 nel suo complesso.
VOTAZIONE SEGRETA
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 30
Votanti 30
Favorevoli 27
Contrari 3
Il Consiglio approva
