Oggetto del Consiglio n. 314 del 11 giugno 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 314/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1973, N. 34, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DI COOPERATIVE AGRICOLE E DI ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI".
Presidente - La parola all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz.
Marcoz (UV) - Anche per questa legge, in sede di bilancio regionale avevamo già discusso il perché la Giunta tendeva a portarla in Consiglio regionale, infatti, con l'entrata in vigore delle direttive e con l'applicazione della legge regionale 49 abbiamo dovuto ridurre i contributi alle nostre cooperative, in quanto la CEE non permetteva di dare il contributo a fondo perduto, cioè il 50% più la copertura del rimanente 50% tramite mutuo.
In una delle ultime riunioni fatte a livello ministeriale con gli Assessori delle Regioni si è raccomandato di modificare questa direttiva. Le Regioni Piemonte e Toscana, infatti sempre su un tipo di legge come la nostra, hanno già provveduto ed il disegno di legge è stato approvato dal rispettivo coordinamento. Anche noi come Regione quindi, abbiamo subito proposto questo disegno di legge che permette di dare un po' di respiro a queste piccole cooperative nel pagare le spese correnti di gestione, le spese soprattutto per i caseifici e di trasporto che oggi incidono notevolmente sul costo del latte.
Per quanto concerne l'emendamento all'art. 2, comma secondo, proposto dal Consigliere Lustrissy, può essere accettato purché il Consiglio sia al corrente di come vengono erogati questi contributi. L'emendamento che recita: "i criteri di concessione saranno determinati da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta", è accettato.
Presidente - È aperta la discussione generale. Io ricordo che ci sono i pareri delle Commissioni Affari Generali e per lo Sviluppo Economico.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica. Ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - L'Assessore all'Agricoltura e Foreste ha detto che questa legge si è resa necessaria, perché l'applicazione della normativa CEE ha, di fatto, reso non funzionante il meccanismo che era in vigore. Ha detto l'Assessore che leggi analoghe sono state riapprovate, per esempio, dalla Regione Piemonte e da altre Regioni. Io vorrei sapere se i motivi che hanno costretto ad applicare la Direttiva CEE e che hanno, di fatto, invalidato la precedente legge regionale del 1973 sono venuti meno o se c'è stato un cambiamento di orientamento da parte del Governo italiano. Non vorrei che si approvasse una legge che poi risulta inapplicabile per gli stessi motivi per cui non si riusciva ad applicarla.
Presidente - Prima di dare la parola all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz, chiedo se ci sono altri colleghi che intendono intervenire.
Lo faccio perché a me risulta, dai verbali delle Commissioni, che ci sono dei Consiglieri che si sono riservati di intervenire, quindi è inutile che facciamo due o tre risposte. Non ci sono.
La parola all'Assessore Marcoz.
Marcoz (UV) - È giusta l'osservazione fatta dal Consigliere Mafrica. Questa direttiva proibiva, infatti, la concessione di muti e contributi e tutte le Regioni si erano adeguate a una Direttiva CEE, poi dopo due o tre anni di inapplicazione di questa legge, si è visto che era impossibile. La cooperativa non possedeva fondi sufficienti solamente tramite il finanziamento a fondo perso senza accedere al mutuo, quindi si è accumulata una gran parte di residui passivi in tutte le Regioni. Si è modificato il tiro non tanto da parte del Governo italiano, quanto direttamente dalla CEE, quindi questo ha permesso l'approvazione ed il revisionamento della legge secondo le Direttive CEE.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti. Ne ha facoltà.
Viberti (DPROL) - Durante la riunione della Consulta per la cooperazione e già in Commissione era stato fatto presente che la trasmissione di disegni di leggi predisposti dalla Giunta dovrebbe passare, con un certo anticipo, alla Consulta affinché questa possa esprimersi. Mi permetto di fare un appunto alla Giunta regionale che, non solo in questa occasione ha dimostrato di non tenere nella dovuta considerazione questo organismo che, pure è stato istituito, mediante una legge regionale. Una preghiera, dunque, alla Giunta affinché cose di questo genere non si verifichino più, perché piuttosto conviene fare un articolo unico in cui si dice che la Consulta per la cooperazione è soppressa, che la legge che ha istituito la Consulta per la cooperazione è una legge che ha cessato di avere valore.
Presidente - Possiamo considerare chiusa la discussione generale.
Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1:
I contributi in conto capitale previsti dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, sono ridotti alla misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, ferma restando la concessione dei mutui bancari integrativi a tasso agevolato previsti dal secondo comma dello stesso art. 5.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 1 testé letto:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 2:
La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Organismi di cui all'art. 2 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, contributi annui fino alla misura massima del 60% delle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici e forestali.
Le modalità della domanda, le condizioni di ammissibilità, le categorie di spese ritenute ammissibili ed i criteri di concessione saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale.
Presidente - All'art. 2 è stato presentato l'emendamento, ultimo comma, proposto dalla Consulta e accettato dall'Assessore, che è stato distribuito e che dice testualmente, dalla parola "criteri" in avanti: "I criteri di concessione saranno determinati da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta".
Qualcuno chiede la parola sull'emendamento?
Metto in approvazione l'emendamento.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 2 nel testo emendato:
La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Organismi di cui all'art. 2 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, contributi annui fino alla misura massima del 60% delle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali.
Le modalità della domanda, le condizioni di ammissibilità, le categorie di spese ritenute ammissibili ed i criteri di concessione saranno determinati con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 2 nel testo emendato testé letto:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 3:
L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge fissato in L. 400.000.000 graverà sul Capitolo 35708 che si istituisce nella Parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 annue si provvede per l'esercizio 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 (fondo globale per il funzionamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento); per cui gli anni 1982 e 1983 con le disponibilità relative al Programma 2.2.2.9 - Interventi a favore della cooperazione - del bilancio pluriennale 1981/1983.
Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Presidente - Metto in votazione l'art. 3 testé letto:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 4:
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento -
L. 400.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 35708 (di nuova istituzione) - Contributi per le operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali -
L. 400.000.000
Presidente - Metto in votazione l'art. 4 testé letto:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - La Presidenza propone di fondere gli artt. 5 e 6 in quanto, non essendoci richiesta di urgenza, non si ritiene indispensabile la suddivisione in due articoli.
Do lettura dell'art. 5:
Lo stanziamento di L. 400.000.000 iscritto al settore 2 Sviluppo Economico dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23.3.1981, n. 17, relativo al rifinanziamento degli interventi di cui agli artt. 5 e 8 della legge regionale 24.10.1973, n. 34, è destinato interamente alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in votazione l'art. 5 testé letto:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente- Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge:
Esito della votazione segreta:
Presenti e votanti: 26
Maggioranza richiesta: 14
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Il Consiglio approva.
