Oggetto del Consiglio n. 313 del 11 giugno 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 313/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROROGA PER L'ANNO 1981 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1977, N. 26, RECANTE PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA".
Presidente - La parola all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz per l'illustrazione del disegno di legge n. 284.
Marcoz (UV) - Già in sede di approvazione del bilancio preventivo per l'anno '81 della Regione, sono stati espressi motivi del pacchetto alla legge n. 26. Devo scusarmi con i Commissari per la mancata presenza nell'ultima Commissione, in quanto, per motivi di famiglia, non ho potuto partecipare.
So che era stata fatta una domanda da parte, mi sembra del Consigliere Mafrica sul perché all'art. 2 si erano imputati 480 milioni su un capitolo e gli attestati di versamento, in quanto i 430 fanno parte dei prestiti di acquisto bestiame che ha una durata di 4 anni e di miglioramento che ha una durata di 20 anni, vanno su un capitolo di bilancio pluriennale, mentre i 70 milioni vanno su un capitolo unico, in quanto sono prestiti di conduzione, hanno la durata di un anno solo. Per quanto riguarda tutto il resto, la relazione è estremamente chiara.
Presidente - Prima di aprire la discussione ricordo che c'è il parere dell'Assessorato alle Finanze, della Commissione Affari Generali e della Commissione per lo sviluppo Economico che sono favorevoli.
È aperta la discussione generale.
Nessuno chiede la parola. Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1:
L'applicazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è prorogata per l'anno 1981 con le stesse norme e modalità.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 1 testé letto:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 2:
Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a) della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di Lire 70.000.000 per l'anno in corso 1981.
Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera b) della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di Lire 80.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1981 all'anno 1985.
Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 350.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1981 all'anno 2002.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 500.000.000 graverà per Lire 430.000.000 sui seguenti capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
CAPITOLO 31050 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
(Ai sensi art. 8, 2° comma delle leggi regionali 9 maggio 1977 e n. 26 e ...)
CAPITOLO 31100 - Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
(Ai sensi art. 8, 3° comma della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26)
Per L. 70.000.000 sul seguente capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981:
CAPITOLO 31000 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2 n. 1 e n. 4, lett. b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
(Ai sensi art. 8, 1° comma delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e ...)
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede:
per il 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento)
Settore 2 - sviluppo economico della parte spesa di bilancio di previsione per l'anno 1981:
per il 1982 e 1983 con la disponibilità relativa a "Interventi di programma - 2.2.2 Sviluppo economico", programma 2.2.2.1 "Strutture agricole" all'uopo integrato di L. 20 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità relative al programma 2.2.2.2 "Infrastrutture nell'agricoltura" del bilancio pluriennale 1981/1983;
per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 2 testé letto:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 3:
Al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione sono apportate le seguenti variazioni:
Bilancio annuale per l'anno 1981:
Parte SPESA
Variazione in diminuzione:
CAPITOLO 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 500.000.000
Variazioni in aumento:
CAPITOLO 31000 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
(Ai sensi dell'art. 8, 1° comma delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e ...)
L. 70.000.000
CAPITOLO 31050 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2 n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
(Ai sensi art. 8, 2° comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e ...)
L. 80.000.000
CAPITOLO 31100 - Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928 n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
(Ai sensi art. 8, 3° comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e ...)
L. 350.000.000
Totale L. 500.000.000
Bilancio pluriennale 1981 - 1983 (anni 1982-83)
Variazioni in diminuzione:
Settore 2.2.2 "Sviluppo economico"
Programma 2.2.2.2 "Infrastrutture nell'agricoltura"
L. 20.000.000
Variazioni in aumento:
Settore 2.2.2 "Sviluppo economico"
Programma 2.2.2.1 "Strutture agricole"
L. 20.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 3 testé letto:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge:
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Il Consiglio approva.
