Oggetto del Consiglio n. 266 del 10 ottobre 1973 - Verbale

OGGETTO N. 266/73 - Disegno di legge regionale riguardante: "Interventi finanziari regionali per contenere l'aumento del prezzo dello zucchero contingentato in esenzione fiscale".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi finanziari regionali per contenere l'aumento del prezzo dello zucchero contingentato in esenzione fiscale", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 2 ottobre 1973:

Durante l'anno 1973 lo zucchero contingentato, immesso al consumo locale in esenzione fiscale ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 623 e successive modificazioni, viene acquistato in Francia, con pagamento in franchi francesi in seguito a regolare contratto annuale stipulato tra la Regione e la Général Sucrière delle Raffinerie St. Louis di Marsiglia.

Per effetto dello sfavorevole andamento del cambio, il costo in lire italiane del prezzo dello zucchero è aumentato in misura tale che la Giunta Regionale si è trovata costretta ad elevare il prezzo di vendita al minuto da lire centoottanta a lire duecentosedici il chilogrammo a decorrere dal 20 agosto 1973; ciò per evitare che la perdita conseguente ricadesse sul bilancio della Regione.

Infatti il prezzo di vendita al consumatore dello zucchero contingentato per il corrente anno 1973 era stato fissato in lire 180 il Kg. considerando la quotazione del franco francese di Lire 115,50 vigente all'atto della stipulazione del contratto di acquisto.

Il franco francese, però, per le note vicissitudini finanziarie internazionali, sin dal mese di febbraio ha registrato una notevole variazione in aumento, passando dalla quotazione di Lire 115,50 a quella di Lire 144/144,50 registrata ai primi del mese di agosto u.s. Pertanto lo zucchero di cui si tratta, pur non subendo variazioni al prezzo di acquisto, ha assunto automaticamente un maggior costo di Lire 34 il Kg. circa.

L'aumento è stato adottato in un momento in cui il Governo nazionale è seriamente impegnato in una politica rivolta al contenimento dell'aumento dei prezzi. Questo aspetto ha indotto il Consiglio Regionale a votare, il 20 settembre 1973, il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta

nell'affermare il principio della non opportunità da parte della Regione a intervenire con mezzi propri nel determinare il prezzo al consumo dei generi contingentati;

TENUTO CONTO della particolare situazione venutasi a creare a livello nazionale in ordine alla politica di blocco dei prezzi dei generi di largo consumo decretato dal Governo nazionale;

CONSIDERATO che ogni aumento di generi alimentari come lo zucchero pesa negativamente sul potere di acquisto reale di larghi settori sociali;

RITENUTO che ogni aumento debba essere preso con la consultazione delle forze sindacali e politiche impegnate in prima persona, regionalmente e nazionalmente, nella lotta al carovita;

IMPEGNA la Giunta a:

1°) promuovere entro quindici giorni tutti i provvedimenti necessari ad integrare, in via eccezionale e fino al 31 dicembre 1973, il maggior onere, derivante dall'attuale situazione monetaria internazionale, nella fornitura dello zucchero;

2°) di riportare entro la suddetta data l'argomento in Consiglio Regionale per decidere, in via definitiva, sul problema, alla luce delle reali condizioni di mercato internazionale dello zucchero".

Esaminati i vari aspetti del problema e al fine di cui sopra, la Giunta ha stabilito di sottoporre l'unito disegno di legge all'approvazione del Consiglio Regionale.

Si prevede che l'importo del maggiore costo e della conseguente spesa da assumere a carico del bilancio regionale sino al 31 dicembre 1973 ammonti a Lire ottantacinque milioni: tale somma è finanziabile sul capitolo 145 ("Gestione fondi per il servizio contingentamento zona franca") della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.

Illustra l'Assessore all'industria e commercio MARCOZ.

Intervengono i Consiglieri DI STASI, JORRIOZ, FOSSON, MONAMI, BORDON, ANDRIONE, l'Assessore MARCOZ, i Consiglieri PARISI e BONDAZ.

Sugli articoli interviene il Consigliere CAVERI.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, e allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Voti contrari: otto.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi finanziari regionali per contenere l'aumento del prezzo dello zucchero contingentato in esenzione fiscale".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 35)

---

Disegno di legge regionale n. 35

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale... n. ...: INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER CONTENERE L'AUMENTO DEL PREZZO DELLO ZUCCHERO CONTINGENTATO IN ESENZIONE FISCALE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa fino a Lire ottantacinque milioni per interventi finanziari della Regione rivolti a contenere, sino al 28 febbraio 1974, in Lire centottanta il chilogrammo, il prezzo di vendita al minuto dello zucchero contingentato, acquistato in franchi francesi, immesso al consumo locale in esenzione fiscale ai sensi della legge 3 agosto 1949 n.623 e successive modificazioni e del relativo regolamento di applicazione approvato dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 1972 e promulgato il 29 gennaio 1973.

Art. 2

Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvati i provvedimenti da adottare per la pratica applicazione della presente legge e per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle relative spese, sino ad un importo complessivo massimo di Lire ottantacinque milioni.

Art. 3

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive Lire ottantacinquemilioni, saranno imputate al Capitolo 145 ("Gestione fondi per il servizio contingentamento zona franca") della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 e al corrispondente capitolo della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì