Oggetto del Consiglio n. 265 del 10 ottobre 1973 - Verbale
OGGETTO N. 265/73 - Subconcessione, in via di sanatoria, all'Associazione Pescatori Sportivi della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, di derivazione d'acqua dalla Dora Baltea, in Comune di Sarre, ad uso piscicoltura.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione relativa all'oggetto: "Subconcessione, in via di sanatoria, all'Associazione Pescatori Sportivi della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, di derivazione d'acqua della Dora Baltea, in Comune di Sarre, ad uso piscicoltura", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Con domanda 31.3.1972 il Presidente dell'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare mod. 1,00 (litri/sec. 100) di acqua dalla Dora Baltea, in Comune di Sarre, ad uso piscicoltura.
La domanda è corredata dal progetto in data 23.3.1972 a firma Geom. Maurizio Lucianaz.
ISTRUTTORIA - Il Magistrato per il Po, di Parma, ha rilasciato il proprio nulla-osta all'accoglimento della domanda di cui si tratta con nota n. 4704/II in data 16 maggio 1972.
L'avviso di presentazione della domanda è stato pubblicato sul foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 35 in data 1.7.1972 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni) n. 218 in data 23.0.1972, senza dar luogo a presentazione di domande incompatibili e concorrenti.
Con ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 80 in data 27.09.1972 è stato poi disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 16.10.1972, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore di ufficio.
Copia dell'ordinanza è stata affissa per il periodo predetto di 15 giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di Sarre, Gressan e Jovencan e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po, di Parma, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione idrografica per il Po di Torino, al Comando Militare Territoriale di Torino, all'Amministrazione dei Canali Demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) di Torino, all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste. di Aosta, all'ENEL - Compartimento di Torino - alla Direzione del Demanio della 1^ Zona Aerea Territoriale di Milano, al Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della Pesca in Valle d'Aosta.
Durante la pubblicazione dell'ordinanza, il Consorzio Regionale Pesca di Aosta ha presentato, tramite il Presidente Rag. Renato Bertoldo, un'opposizione in data 27.10.1972 chiedendo all'Amministrazione Regionale di respingere la domanda di subconcessione e, in via subordinata, di limitarla a mod. 0,50.
Con lo stesso esposto viene pure fatto presente che una parte del progettato laghetto si trova su terreno demaniale.
La visita locale d'istruttoria è avvenuta regolarmente il giorno 29.11.1972 come stabilito dall'ordinanza d'istruttoria e alla medesima hanno partecipato i seguenti Signori:
- Geom. Vincenzo Carloni, dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;
- Dott. Giuseppe Mecca-Aleina del Compartimento di Torino dell'ENEL;
- Rag. Renato Bertoldo, Presidente del Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della Pesca in Valle d'Aosta, assistito dal Maresciallo Brigadoi Valentino;
- Sig. Carlo Jans, Presidente dell'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta;
- Geom. Michele Gonrad dell'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e Geom. Andrea Bertholin dello stesso ufficio.
Durante la riunione d'istruttoria, come risulta dal relativo verbale, hanno interloquito i Signori:
- Dott. Mecca-Aleina nell'interesse dell'ENEL - Compartimento di Torino - il quale ha pure presentato un esposto;
- Geom. Vincenzo Carloni per confermare che una parte dell'area, occupata dal laghetto in cui viene convogliata l'acqua derivata, insiste su di un ex alveo abbandonato della Dora Baltea e che, pertanto, l'Associazione pescatori è tenuta a regolarizzare la pratica;
- Jans Carlo per assicurare che le suddette pratiche per la regolarizzazione del laghetto sono già state iniziate;
- Rag. Renato Bertoldo per confermare l'esposto presentato nell'interesse del Consorzio per la tutela, l'esercizio e l'incremento della Pesca in Valle d'Aosta.
Come stabilito nel verbale di visita, sono state inviate, a chi ne aveva fatto richiesta, copia del verbale e copia delle opposizioni
Entro il termine stabilito dal. verbale di visita, l'Associazione Pescatori della Valle d'Aosta, titolare della domanda, ha presentato le proprie deduzioni alle opposizioni.
In data 21.02.1973 e, pertanto, fuori dai termini legali, l'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali (Canali Cavour) ha, con nota n. 1/7900, chiesto l'inserzione nel disciplinare di Subconcessione di alcune clausole, a tutela delle proprie derivazioni.
In merito alle opposizioni e alle deduzioni presentate sarà riferito più avanti.
CONSISTENZA DELLE OPERE PROGETTATE
Come risulta dagli elaborati di progetto, l'opera di derivazione è delle più semplici e non interviene con manufatti fissi nel letto del fiume, risultando, quindi, innocua al regolare regime delle acque pubbliche. Consiste, infatti, in una sponda in materiale inerte che fa deviare una parte dell'acqua verso un argine artificiale costruito con gabbioni. Dal canale così originato, di forma trapezoidale, e munito di sfioratore, si diparte una tubazione in cemento del diametro di cm. 40 e, della lunghezza di mt. 30, che raggiunge il bacino di proprietà dell'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta.
Onde evitare la risalita del pesce lungo il canale di derivazione e successivamente nella Dora Baltea, verrà installata una griglia a maglie fitte sulla condotta addutrice.
Le acque verranno scaricate in una tubazione in cemento del diametro di cm. 40 che fiancheggia il bacino e s'immette nella Dora poco a valle dell'opera di derivazione.
CALCOLO DELLE PORTATE.
(Omissis)
ESAME DELLE OPPOSIZIONI E DELLE DEDUZIONI.
1°- Opposizione del Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.
Il Consorzio Pesca chiede che la domanda dell'Associazione Pescatori venga respinta perché verrebbe a sottrarre un ulteriore quantitativo d'acqua, ora limitato a l/sec. 600, dalla Dora Baltea, necessario alla vita del pesce esistente a valle dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico di Quart dell'ENEL.
In via subordinata chiede che la derivazione venga limitata a 50 l/sec. e che l'acqua venga, integralmente restituita al corso d'acqua priva di qualsiasi veicolo d'infezione.
All'opposizione del Consorzio pesca ha controdedotto l'Associazione Pescatori, con esposto in data 5.03.1973, affermando:
- che nell'alveo della Dora Baltea, in. corrispondenza dell'opera di presa, esiste una portata largamente superiore ai 600 l/sec. di cui fa cenno l'opposizione del Consorzio;
- che l'acqua viene integralmente restituita e sono da escludersi infezioni alla fauna ittica ospitata nel laghetto, perché tenuta sotto costante controllo e acquistata da stabilimenti ittiogenici privi di malattie;
- che le pratiche per la regolarizzazione catastale del laghetto sono in corso.
SI OSSERVA: Nella Dora Baltea a valle dello sbarramento ENEL, a Sarre, dell'impianto idroelettrico di Quart deve defluire una portata tale da garantire le seguenti derivazioni e competenze:
- portata di competenza per l'alimentazione del canale "La Riva" in territorio del Comune di Jovençan (mod. 4)
- portata che l'ENEL deve lasciar defluire dallo sbarramento sulla Dora Baltea per necessità ittiche (mod. 6)
- le competenze della Società Nazionale Cogne per raffreddamento forni e lavaggio materiali con derivazione dalla Dora Baltea in località Ponte Suaz di Aosta (mod. 17,10).
Come sopra descritto, risulta evidente che la portata della Dora Baltea, in corrispondenza della derivazione dell'Associazione Pescatori, è notevolmente superiore ai 600 l/sec. ed è possibile, pertanto, derivare un quantitativo di 100 l/sec per un breve tratto, senza danneggiare la fauna ittica del corso d'acqua.
Per quanto, poi, riguarda le altre richieste, si sono inserite apposite clausole nel disciplinare di subconcessione contenenti l'obbligo dell'integrale restituzione delle acque derivate esenti da sostanze nocive all'ittica, all'igiene, all'agricoltura ed al bestiame,
2° - Esposto del Compartimento di Torino dell'ENEL in data 29.11.1972
Il Compartimento ENEL di Torino con l'esposto presentato in sede di visita di istruttoria dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda di subconcessione per derivare acqua a uso ittico, che è, però, da qualificare "in via di sanatoria" perché in esercizio da. diversi anni. Chiede anche che la derivazione abbia da effettuarsi senza. costituire limitazioni di sorta all'esercizio del proprio impianto idroelettrico di Quart.
SI OSSERVA: Nulla da eccepire sulle richieste dell'ENEL, in quanto anche accettate dall'Associazione Pescatori in sede di presentazione delle deduzioni in data 5.3.1973.
Per quanto si riferisce alla qualifica della subconcessione si ritiene che essa debba essere rilasciata "in via di sanatoria", in quanto in esercizio dall'1.3.1972, come risulta dal verbale di visita di istruttoria sottoscritto anche dal rappresentante dell'ENEL.
Apposita clausola è stata inserita nel disciplinare di subconcessione in modo tale che l'Associazione Pescatori non potrà far risalire all'ENEL la responsabilità di eventuali: danni che potranno essere arrecati alla propria opera di presa a seguito di manovre alle opere di derivazione dell'impianto di Quart.
3° - Opposizione dell'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali Cavour in data 21.2.1973.
L'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour chiede che vengano inserite alcune clausole nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti di derivazione dei propri canali siti sull'Asta della Dora Baltea a valle del territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
SI OSSERVA: Indipendentemente dal fatto della modesta portata della derivazione richiesta (l/sec. 100) e della lontananza della derivazione stessa dalle opere di presa dei canali Demaniali Cavour per cui la richiesta dovrebbe essere respinta, si sono inserite nel disciplinare di subconcessione le clausole volute dall'Amministrazione dei Canali Demaniali, perché ritenute necessarie alla tutela del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e dei diritti ivi esistenti.
CONDIZIONI GENERALI
L'utilizzazione dell'acqua derivata dalla Dora Baltea soddisfa una reale necessità dell'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta, in quanto garantisce un costante ricambio dell'acqua del laghetto.
Le modalità di captazione e delle loro condotte di adduzione sono da ritenersi idonee allo scopo e, quindi, da approvarsi.
La subconcessione richiesta può essere, pertanto, rilasciata.
GARANZIE - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Nel disciplinare sono state inserite le solite clausole generali. Si è anche inserito quanto richiesto dall'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dal Compartimento di Torino dell'ENEL.
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Trattandosi di piccola derivazione sarà di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
CANONE
Trattandosi di derivazione d'acqua a scopo piscicoltura, con obbligo di restituzione, qual è in effetti previsto dalla derivazione, il canone annuo, da applicarsi a partire dall'1.3.1972, sarà di Lire ottomila al modulo. Di conseguenza, essendo uno il modulo richiesto, il canone annuo da corrispondere a decorrere dalla data suddetta sarà di Lire 8.000 x 1 mod = Lire 8 000=
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Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota in data 5 giugno 1973, n. 4726/Div. 3°, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale.
Deliberi
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta, con sede in Aosta, di derivare mod. 1,00 (litri sec. 100) di acqua della Dora Baltea, in Comune di Sarre, per gli usi ittici del laghetto sito in località Les Fleurs di Chezallet;
2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare, da parte dell'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta, presso la Tesoreria della Regione:
a) Lire 8.000 (ottomila) per canoni arretrati dal 1.3.1972 al 28.2.1973, in quanto la derivazione è stata messa in esercizio già in data 1.3.1972;
b) Lire 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione pari al minimo stabilito.dall'art.5, ultimo comma, della legge 21.12.1961, n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
c) Lire 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del T.U. 11.12.1933, n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961, n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);
d) Lire 50.000 (cinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acqua e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 133 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").
Illustra l'Assessore ai lavori pubblici POLLICINI.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore Pollicini;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);
DELIBERA
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta, con sede in Aosta, di derivare mod. 1,00 (litri sec. 100) di acqua della Dora Baltea, in Comune di Sarre, per gli usi ittici del laghetto sito in località Les Fleurs di Chezallet;
2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare, da parte dell'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta, presso la Tesoreria della Regione:
a) Lire 8.000 (ottomila) per canoni arretrati dal 1.3.1972 al 28.2.1973, in quanto la derivazione è stata messa in esercizio già in data 1.3. 1972;
b) Lire 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione pari al minimo stabilito dall'art. 5, ultimo comma, della legge 21.12.1961, n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
c) Lire 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961, n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);
d) Lire 50.000 (cinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 183 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").
(SEGUE disciplinare di subconcessione)
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Repert. n.
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, all'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta, con sede in Aosta, di derivare ed utilizzare le acque della Dora Baltea, in Comune di Sarre a scopo di piscicoltura.
Domanda: 31.3.1972 del Presidente dell'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta.
Art. 1
QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE.
La quantità d'acqua da derivare dalla Dora Baltea, in Comune di Sarre, da parte dell'Associazione Pescatori Sportivi Valle d'Aosta, resta fissata in misura costante e continua di mod. 1,00 (litri/secondo cento).
L'acqua derivanda dovrà servire esclusivamente per le necessità ittiche del laghetto, di proprietà dell'Associazione Pescatori, sito in località Les Fleurs di Chesallet.
Art. 2
MODALITÀ DI PRESA ED ADDUZIONE DELL'ACQUA
La derivazione dell'acqua ha luogo mediante la costruzione di un piccolo sbarramento, in materiale inerte, che fa deviare una parte dell'acqua della Dora Baltea verso un argine artificiale.
Si ottiene così un canale, di forma trapezoidale, munito di sfioratore, dal quale si diparte una tubazione in cemento del diametro di cm. 40 e della lunghezza di metri 30 che raggiunge il laghetto di proprietà dell'Associazione Pescatori.
La condotta addutrice, munita di griglia a maglie fitte, è sistemata, rispetto allo sfioratore, a una quota tale da consentire una portata di litri/secondo cento.
Una tubazione in cemento del diametro di cm. 40 che fiancheggia il bacino e si immette nella Dora Baltea, poco a valle dell'opera di derivazione, permette di scaricare le acque dopo la loro utilizzazione.
Le opere suddette sono state eseguite, di massima, in conformità del progetto in data 23.3.1972 a firma Geom. Maurizio Lucianaz, facente parte del presente disciplinare, costituito da una relazione e da n. 3 tavole di disegni.
Art. 3
REGOLAZIONE DELLA PORTATA E DELLA RESTITUZIONE
La Ditta subconcessionaria è obbligata a installare, al punto di derivazione e di restituzione, idonei apparecchi di misura, atti ad accertare che l'acqua derivata non eccede quella concessa e sia integralmente rimessa nella Dora Baltea.
L'Amministrazione subconcedente si riserva di prescrivere opportune opere di modulazione, qualora risulti che la Ditta subconcessionaria può introdurre nella tubazione addutrice quantitativi d'acqua superiori a quelli di subconcessione.
Queste opere, se prescritte, dovranno essere attuate, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, in base al progetto che la Ditta subconcessionaria sarà invitata a presentare, entro il perentorio termine di tempo che verrà stabilito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione in sede di approvazione del progetto stesso.
Art. 4
CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE
La Ditta subconcessionaria è obbligata a restituire integralmente l'acqua derivata, esente da sostanze nocive all'ittica, all'igiene, all'agricoltura e al bestiame.
All'uopo la Ditta subconcessionaria dovrà presentare a proprie cure e spese, all'inizio dell'utilizzazione e nel corso della subconcessione, ogni qualvolta venga richiesto dall'Amministrazione subconcedente, un certificato dell'Autorità Sanitaria Regionale dal quale risulti l'osservanza di quanto sopra.
La Ditta subconcessionaria, non potrà, in nessun caso, far risalire all'ENEL la responsabilità di eventuali danni che potranno essere arrecati alla propria opera di presa, a seguito di manovre alle opere di derivazione dell'impianto idroelettrico di Quart.
Art. 5
GARANZIE DA OSSERVARSI
Saranno eseguite e mantenute a carico della Ditta subconcessionaria tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, nonché per la difesa delle proprietà interessate alla derivazione e ciò tanto se il bisogno di dette opere si riconosca durante i lavori, quanto se verrà accertato appresso.
Art. 6
TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E RELATIVO COLLAUDO
Trattandosi di subconcessione in via di sanatoria, le cui opere sono già state eseguite e la derivazione risulta messa in esercizio in data 1 marzo 1972, non occorre stabilire nessun termine per l'esecuzione dei lavori.
Eseguita la visita di collaudo, l'Amministrazione Regionale, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato.
Qualora l'Ufficio Acque e Miniere della Regione riconosca la necessità di ulteriori lavori o modifiche, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire, altresì, se, in dipendenza della loro esecuzione possa o meno attuarsi l'esercizio della derivazione.
Art. 7
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvi i casi di rinuncia, decadenza e revoca, la subconcessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
Art. 8
CANONE
Trattandosi di derivazione d'acqua a scopo di piscicoltura, con obbligo di restituzione, qual è in effetti previsto dalla derivazione, il canone annuo, da applicarsi a partire dall'1.3.1972, sarà di Lire ottomila al modulo. Di conseguenza, essendo uno il modulo richiesto, il canone annuo da corrispondere a decorrere dalla data suddetta sarà di Lire 8.000 x 1 mod. = Lire 8.000 =
Art. 9
PAGAMENTI E DEPOSITI
La Ditta subconcessionaria, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di aver effettuato i seguenti versamenti di somma presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) Lire 8.000 per canoni arretrati dall'1.3.1972 al 28.2.1973, in quanto la derivazione è stata messa in esercizio già in data 1° marzo 1972;
b) Lire 20.000 pari al minimo prescritto dall'articolo 5 della legge 21.12.1961 n. 1501, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che l'Associazione Pescatori Sportivi viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
c) Lire 10.000 pari al minimo prescritto dall'articolo 3 della legge 21.12.1961, n. 1501;
d) Lire 50.000 per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti e altre analoghe dipendenti dalla subconcessione.
Art. 10
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni previste nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza delle norme del T.U. di leggi sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12. 1933 n. 1775, e delle relative norme regolamentari nazionali e regionali, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la floricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 11
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto legale, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Sarre.
Aosta, li
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA