Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 346 del 10 maggio 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 346/VII - PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO DELL'ART. 7 DELLA L.R. 7.12.1979, N. 73 RECANTE: NORME PER LA CREAZIONE DI PATRIMONIO PUBBLICO DISPONIBILE COSTITUITO DA IMMOBILI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI" - (Approvazione di un ordine del giorno)

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Nebbia; ne ha facoltà.

NEBBIA - (P.S.I.): Brevemente voglio solo ricordare quale è il contenuto della legge 7 dicembre 1979 n. 73. E' una legge che il Consiglio aveva votato e che prevede l'acquisizione da parte dell'ente pubblico in genere, nel caso specifico i Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi, di immobili, intendendo per immobili sia i terreni che i fabbricati esistenti, provvedendo alla loro urbanizzazione e alla loro ricessione a categorie di utilizzatori ben definite. Questa legge era stata proposta nell'intento di dare una indicazione di carattere normativo e operativo alle amministrazioni pubbliche per i soddisfacimento di uno dei bisogni più elementari dell'uomo, quello della casa. Poichè si era riscontrato ci fossero delle difficoltà da parte di tutta una serie di operatori, dall'operatore singolo alle cooperative, alle imprese, allo stesso Istituto autonomo case popolari, per individuare degli immobili disponibili, acquisirli e successivamente utilizzarli, ipotizzando che l'amministrazione pubblica potesse avere una maggiore possibilità di intervento, in quanto appunto amministrazione pubblica, si era proposto questo disegno di legge il quale era stato poi votato. Ho detto questo per ribadire che la legge n. 73 non era assolutamente un'invenzione del Gruppo socialista e mai sperimentata altrove. Questo tipo di operazione infatti avviene dall'inizio del secolo in zone come il Vallese, o l'Olanda, e voglio ricordare che un meccanismo analogo faceva parte, già dal 1962, di un disegno di legge di carattere urbanistico presentato dal Governo. Questo prevedeva, Leggo solamente un breve passo tanto per illustrare questa proposta di legge, che acquistate le aree, il Comune provvedesse alle opere di urbanizzazione primaria e cedesse con il mezzo dell'asta pubblica il diritto di superficie sulle aree destinate all'edilizia residenziale che restavano di proprietà del Comune. A base d'asta viene assunto il prezzo pari all'indennità di esproprio, maggiorato del costo di urbanizzazione, più una quota per spese generali. Ora, l'applicazione concreta di questa legge regionale ha trovato, da parte di alcuni Comuni, ha certa difficoltà di finanziamento perchè per acquisire gli immobili è necessaria una qualche disponibilità finanziaria. La stessa legge 73 prevedeva all'art. 7 la creazione di un fondo di rotazione regionale che potesse essere utilizzato dalle singole amministrazioni, e appena l'operazione si concludeva, essere restituito e quindi essere rimborsato, al fondo di rotazione generale stesso. La proposta di legge è semplicemente la legge di finanziamento di questo art. 7 e prevede all'incirca di mettere in moto 800 milioni all'anno quando il funzionamento sarà a regime.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Siamo d'accordo sulla proposta di legge in quanto il provvedimento che questo Consiglio ha votato nel '79, la legge n. 73 appunto, non solo ha trovato scarsa applicazione, come è scritto nella relazione, ma non ne ha trovata affatto. Senza il fondo di rotazione infatti, nessun Comune ha potuto applicare le parti più interessanti di quella legge, nel senso che l'aspetto più significativo, a nostro avviso, è la istituzione di questo fondo che può permettere ai Comuni di svolgere la funzione di acquistare, di assegnare e perciò assumere un ruolo più attivo nella politica comunale per la casa. Per queste ragioni, il fatto che oggi la legge sia finalmente finanziata, anche se con un intervento modesto, è, comunque, positivo. Io intervengo brevemente su un'altra questione. Approfittando dell'attinenza con questa proposta di legge che riguarda la casa, abbiamo proposto un ordine del giorno che riguarda l'applicazione della legge 513 del '77. L'art. 29 di quella legge prevede che, su proposta motivata dell'Istituto autonomo per le case popolari, la Regione può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti già perfezionati non siano inferiori agli 8/10 della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi per la loro consistenza ed ubicazione abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 5% del patrimonio gestito dall'Istituto. Questo art. 29 della 513, ricordo che la 513 fu la legge che bloccò la formula del riscatto, ha il preciso scopo di razionalizzare quelle situazioni in cui una parte consistente di questi appartamenti erano già stati ceduti. Ora, siccome ci risulta che esistano, nella nostra Regione, situazioni di questo tipo, noi crediamo che sia più utile, anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio, avere edifici che sono gestiti in toto dall'Istituto autonomo case popolari e altri edifici che siano stati invece riscattati e che funzionano secondo le regole di tutte le case. Per queste ragioni chiediamo, con questo ordine del giorno, che la Giunta, naturalmente sentendo le proposte dell'Istituto autonomo delle case popolari, così come previsto dalla legge, metta in cantiere i provvedimenti necessari per arrivare a questo risultato che, ripeto, mi sembra semplifichi una situazione che in alcuni casi non ha ragione di esistere, cioè che l'istituto debba gestire due o tre appartamenti in un immobile già quasi completamente riscattato: credo si tratti di una situazione non razionale.

PRESIDENTE: Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal gruppo comunista:

Il Consiglio regionale

VISTO che l'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 prevede che la Regione può autorizzare, a determinate condizioni, il trasferimento in proprietà agli assegnatari, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi negli edifici nei quali si sono già perfezionati riscatti per almeno gli otto decimi della loro consistenza;

TENUTO CONTO che tali trasferimenti possono essere utili ai fini di una migliore gestione del patrimonio dello I.A.C.P.;

AL FINE di risolvere positivamente situazioni che presentano casi di disparità di trattamento nei confronti di inquilini di uno stesso stabile;

INVITA

la Giunta regionale ad assumere previa proposta motivata dell'istituto autonomo case popolari, i provvedimenti necessari per completare il trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo quanto stabilito dalla legge 513/1977.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.

ANDRIONE - (U.V.): Devo confessare il mio stupore, non per la proposta di legge del Consigliere Nebbia, ma per questo ordine del giorno. Perchè lo I.A.C.P. mai ha fatto cenno alle situazioni di cui all'articolo appena letto dal Consigliere Tonino, "non superiore al 5% della consistenza del patrimonio gestito in stabili che per gli 8/10 ecc.." in quelle particolari situazioni che a determinate condizioni permettono il riscatto. E questo è il primo punto.

Punto secondo: direi che è chiaro che questo ordine del giorno si rivolge alla prossima Giunta, per ovvi motivi, per i calcoli della consistenza. Per cui sarebbe facile a chiunque di prenderne atto. Ora, per una ragione d'onestà, io volevo dire al Consigliere Tonino che, personalmente, salvo casi specifici che non siano provati, sono contrario ai riscatti. Perchè ad Aosta, e possiamo citare gli esempi, non andando lontano a questo palazzo basta considerare L'I.N.C.I.S., si è creata una situazione on i riscatti in cui il gatto si morde La coda. Cioè noi facciamo della edilizia economica popolare, mettiamo dentro qualcuno, va a riscatto, diventa addirittura, come determinati casi che potrei citare, seconda residenza o viene affittato sul libero mercato, come tu sai benissimo perchè conosci questo settore, e viene sottratto così alla disponibilità di coloro che invece hanno bisogno di un alloggio. Noi quindi costruiamo altri alloggi, abbiamo alloggi malsani che sono occupati e che sono poi titolo per occupare quegli altri alloggi costruiti, e andiamo avanti all'infinito. Ora, sempre per uno scrupolo, se ci sono dei casi particolari sono disposto ad esaminarli, però vorrei che fossero effettivamente tali. Se invece si parla di riscatto in senso generico devo dire che non siamo favorevoli per i motivi che ho esposto, che credo possano essere approfonditi insieme e che possano essere documentati. Se il Consigliere Tonino mi sottopone dei casi particolari, può venirmi a trovare e possiamo esaminarli insieme e allora la Regione potrebbe iniziare le procedure; se invece si tratta semplicemente di una parola che può sembrare magica, ma che poi rischia di provocare dei guasti sociali notevoli, allora non saremmo d'accordo.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Bajocco; ne ha facoltà.

BAJOCCO - (P.C.I.): Solo per un chiarimento sull'ordine del giorno che ha presentato il Gruppo comunista. Io stesso abito in una casa popolare, dove 180 alloggi sono tutti quanti alloggi non riscattati. Vi sono altri esempi in via Gastaldi e in via Federico Sacco, mentre vicino alla Maternità vi è una casa di 24 alloggi e, guarda caso, 21 sono riscattati, 3 di questi sono da riscattare perchè con l'entrata in vigore della legge, le pratiche, già inoltrate presso l'Istituto, sono state bloccate. Ecco, la nostra richiesta decisamente è di esaminare questi casi particolari. Io capisco, anche noi abbiamo visto nel quartiere Dora che le case sono tutte passate a riscatto, sono state vendute tre o quattro volte, e su questo non siamo d'accordo neanche noi. Siamo d'accordo anche per il problema delle case a riscatto, nel caso in cui uno un domani dovesse vendere o andare via, questa casa deve ritornare all'Istituto. Lo scopo della casa a riscatto è dare garanzia al cittadino che ha vissuto per 30 anni in quella casa e che nel momento in cui i figli se ne vanno e rimangono i vecchi, questi non vengano spostati perchè l'alloggio ha una camera in più. Ecco noi su questo non saremo mai d'accordo. E' per questo che vogliamo dare una garanzia che questa gente possa rimanere nella propria casa. Questo ordine del giorno ha questo scopo: in Via Taldi, in via Mont Falère, per esempio, vi sono dei piccoli casi che si potrebbero risolvere.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Nebbia; ne ha facoltà.

NEBBIA - (P.S.I.): Evidentemente intervengo sull'ordine del giorno e vorrei dire che di questo argomento c'eravamo già interessati ultimamente e avevamo fatto una certa indagine sulla consistenza del fenomeno, che risulta esserci, però in modo piuttosto ridotto e limitato ad alcuni casi particolari che potrebbero essere esaminati singolarmente. Quindi se i proponenti l'ordine del giorno volessero modificare il deliberato per adeguarlo maggiormente a questo modo di vedere il problema, noi lo voteremo volentieri; cioè esaminare i casi particolari che potrebbero esserci. Sul piano generale anche noi non siamo d'accordo su uno svincolo generalizzato e anzi farei riferimento a, mi pare, una valutazione che proprio qualche giorno fa è stata riportata dai giornali, valutazione credo del direttore generale dell'I.A.C.P., che affermava essere uno dei problemi maggiori della struttura pubblica dell'abitazione proprio quello dello svincolo di una generosa quota di alloggi che è avvenuta negli ultimi anni. Per cui il problema dell'abitazione, che dovrebbe essere garantito a particolari categorie di cittadini da parte dell'Istituto autonomo case popolari, proprio con il metodo dell'affitto, verrebbe ad essere, anzi è, irrisolto non solamente in sede locale ma lo è praticamente in tutta Italia. Si è creato infatti un notevole squilibrio tra il patrimonio pubblico disponibile per l'affitto, e il patrimonio che è stato alienato, non permettendo la mobilità alle persone. Quindi chiediamo ai proponenti o di modificare o di concordare con il Presidente della Giunta un testo adeguato che possa vedere il nostro assenso.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.

ANDRIONE - (U.V.): Seguendo la linea cui ha accennato il Consigliere Nebbia propongo questo emendamento: "invita la Giunta regionale ad accertare se esistono le condizioni di cui all'art. 29 della legge e conseguentemente ad adottare le procedure per completare il trasferimento ecc...". Questo perchè se noi accettassimo l'ordine del giorno così com'è e se l'Istituto autonomo case popolari continua, come ha fatto almeno da quando sono Presidente io, ad ignorare completamente di comunicare alla Presidenza della Giunta, salvo...(interruzione)...In questo senso, "ad accertare se esistono le condizioni": se esistono, me lo dite e io l'esamino subito.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Accettiamo l'aggiunti del Presidente della Giunta. Rispetto a: riscatti noi abbiamo una posizione chiarissima. Bajocco è testimone che all'indomani dell'uscita della legge 51: in una riunione al quartiere Europa, no: siamo stati gli unici a sostenere questo legge. Comunque non torniamo su questo aspetto. La nostra intenzione è d: risolvere i casi particolari e non d: riaprire una generalizzazione dei riscatti. Noi prendiamo atto, tra l'altro della dichiarazione che ha fatto il Presidente della Giunta che l'Istituto non avrebbe mai fatto presente la questione ufficialmente. Credo che sia un metodo scorretto, nel senso che da una parte s: dice che la Regione non interviene, ( dall'altra, a quanto si sente oggi, noi ci sarebbero le richieste. In ogni caso direi che l'aggiunta proposta va ancora meglio, in quanto la nostra opinione è di risolvere, se ci sono, quei casi particolari.

PRESIDENTE: Do lettura dell'ordine del giorno con l'emendamento del Presidente della Giunta, e lo metto in approvazione:

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale

VISTO che l'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 prevede che la Regione può autorizzare, a determinate condizioni, il trasferimento in proprietà agli assegnatari, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi negli edifici nei quali si sono già perfezionati riscatti per almeno gli otto decimi della loro consistenza;

TENUTO CONTO che tali trasferimenti possono essere utili ai fini di una migliore gestione del patrimonio dello I. A. C. P;

AL FINE di risolvere positivamente situazioni che presentano casi di disparità di trattamento nei confronti di inquilini di uno stesso stabile;

INVITA

la Giunta regionale ad accertare se esistano le condizioni di cui all'art. 29 della legge e conseguentemente ad attuare le procedure per completare il trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo quanto stabilito dalla legge 513/1977.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Nello stesso tempo, chiusa la discussione generale, passiamo ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1:

ART .1

FINALITA

Per l'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale 7.12.1979, n. 73, è istituito, con riferimento all'art. 7 della legge stessa, un fondo regionale di rotazione per la concessione a favore dei Comuni, delle Comunità Montane e loro Consorzi, dei finanziamenti necessari per la creazione di un patrimonio pubblico disponibile.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione per alzata di mano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

ENTITA' DEI FINANZIAMENTI

I finanziamenti concessi potranno essere ragguagliati da un minimo del 40% sino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Ogni singolo finanziamento non potrà superare il 30% dell'importo previsto in gestione per l'anno finanziario in corso.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

PROCEDURA PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Le richieste per fruire dei Finanziamenti previsti dal fondo regionale di rotazione vanno presentate al Presidente della Giunta regionale corredate da adeguata documentazione che contenga e illustri:

i motivi che informano le scelte dell'Ente pubblico che richiede il Finanziamento;

le caratteristiche urbanistico--edilizie degli immobili oggetto di acquisizione;

i programmi di utilizzazione dell'immobile;

gli elementi tecnici ed economici che giustifichino l'ammontare dell'importo concordato per l'acquisizione;

l'ammontare presunto del prezzo di cessione come definito dall'art. 5 del la L.R. 7.12.1979, n. 73;

il programma di rimborso del finanziamento.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione per alzata di mano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

ART. 4

MODALITA' DI EROGAZIONE

Le domande di finanziamento vengono ordinate secondo una graduatoria ed esaminate dalla Giunta regionale almeno ogni tre mesi.

In funzione della graduatoria sono attribuiti dalla Giunta regionale i finanziamenti.

I parametri determinanti la graduatoria sono:

la necessità e l'urgenza di costituire il patrimonio pubblico;

la rapidità di attuazione dei programmi;

la prevalenza del recupero edilizio rispetto a scelte per nuovi insediamenti;

l'entità percentuale della partecipazione economica da parte dell'Ente autore della richiesta;

la ridotta entità di somme aggiuntive destinate a costituire, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della L.R. 7.12.1979 n. 73 il prezzo di cessione.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione per alzata di mano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO

Non appena i Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi che hanno ottenuto il finanziamento regionale abbiano alienato gli immobili ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7.12.1979, n. 73, l'importo del corrispondente finanziamento viene trasferito alla Regione, che lo destina a ricostituire il fondo di rotazione, entro un mese dalla percezione della somma.

Nel caso di mancata alienazione del l'immobile i Comuni, le Comunità Montane e loro Consorzi devono rimborsare alla Regione l'intero ammontare del finanziamento entro due anni dalla data della delibera di concessione dello stesso da parte della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

ART. 6

L'onere complessivo di lire 400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul cap. 22730 "Spese per finanziare il fondo regionale di rotazione istituito a favore dei Comuni, delle Comunità Montane e dei loro Consorzi per la creazione di un patrimonio pubblico disponibile L.R. 7.12.1979, n .73" di nuova istituzione nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede mediante prelievo per lire 400 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento, allegato n. 8 - settore I - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente, relativo al collegamento ridotto a lire 23.100.000.000.

La gestione del fondo di rotazione, nei limiti della sua dotazione e dei rientri di cui all'art. 5, graverà sui capitoli di partite di giro che si istituiscono nella parte entrata (n. 12150) e nella parte spesa (n. 52060) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione per alzata di mano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:

ART. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento:

Titolo VI - Entrate per contabilità speciali

Categoria 20° - Partite di giro

Cap. 12150 (di nuova istituzione)

"Gestione fondo regionale di rotazione istituito a favore dei Comuni, delle Comunità Mon tane e dei loro Consorzi per la creazione di un patrimonio pubblico disponibile"

L.R. 7.12.1979, n. 73

L. R £ 800 000. 000

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap 50150 - "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo

(spese di investimento)

£ 400.000.000 Variazione in aumento: (Capitoli di nuova istituzione)

Settore 2.1. - Interventi a carattere generale

Programma 2.1.1. - Finanza locale

Cap. 22730 - "Spese per finanziare il fon do regionale di rotazione istituito a favore dei Comuni, delle Comunità Montane e dei loro Consorzi per la creazione di un patrimonio pubblico disponibile"

L.R. 7.12.1979, n. 73

L. R £ 400. 000. 000 Settore 4 - Contabilità Speciali

Programma 4.1. - Partite di giro

Cap. 52060 - "Gestione fondo regionale di rotazione istituito a favore dei Comuni, delle Comunità Montane e dei loro Consorzi per la creazione di un patrimonio pubblico disponibile"

L.R. 7.12.1979, n. 73

L. R £ 800. 000. 000

TOTALE IN AUMENTO L. 200. 000. 000

La seguente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione per alzata di mano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pertanto il Consiglio è chiamato a votare sul complesso della legge.

VOTAZIONE SEGRETA

PRESIDENT: Résultat du vote relatif à l'objet inscrit à l'ordre du jour au n° 39; il s'agit du projet de loi n° 495:

Présents et votants: 29

Avis favorables: 24

Avis contraires 5

Le Conseil approuve