Oggetto del Consiglio n. 347 del 10 maggio 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 347/VII - PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE FEMMINILE".
PRESIDENTE: La parola al Consigliere De Grandis; ne ha facoltà.
DE GRANDIS - (P.R.I.): Questa proposta di legge dovrebbe essere considerata come presentata non solo dal sottoscritto, ma anche dal Consigliere Minuzzo, che aveva presentato un'analoga proposta di legge, che ha poi ritirato, con l'intesa che la proposta di legge n. 503 che in questo momento è in discussione, era comprensiva anche delle istanze contenute nella sua...
La proposta vuol tenere conto di una carenza da parte delle istituzioni, in cui la presenza femminile è estremamente scarsa, al fine di avere a disposizione tutto un patrimonio di esperienza e di intelligenza che fino a questo momento, secondo noi, è stato troppo dimenticato, troppo accantonato con danno per l'intera collettività. La Consulta regionale, che evidentemente non è una mia invenzione, ma è già stata sperimentata in maniera positiva in molte altre Regioni italiane, vuole in questo momento dare anche alla Valle d'Aosta questo strumento che può fornire il trait d'union per consentire alle donne di avvicinarsi maggiormente ai problemi di carattere collettivo, che interessano la comunità, attraverso questo tipo di esperienza. Le finalità della Consulta sono quelle di sensibilizzare la donna ai problemi che riguardano l'intera collettività e nello stesso tempo quella dell'informazione, vale a dire di consentire attraverso questo strumento di mettere a disposizione delle donne una possibilità di meglio informarsi su quelli che sono i problemi della nostra collettività.
Vorrei riferire al Consiglio che la Commissione Affari Generali ha avuto un incontro con un gran numero di associazioni femminili sia di carattere culturale che di carattere politico e sindacale, le quali tutte, ad eccezione di una sola, hanno espresso parere favorevole alla realizzazione di una Consulta; l'unico parere negativo non era contrario alla Consulta stessa, ma al fatto che il provvedimento fosse subito portato in Consiglio e proponeva che fosse invece rinviato ad un secondo tempo per poterlo approfondire meglio. La Commissione ha presentato anche due emendamenti, che sono molto brevi, sono più che altro due correzioni di carattere formale e che dichiaro immediatamente di accettare in quanto già contenuti nella legge.
PRESIDENTE: La parola al Vice Presidente Faval; ne ha facoltà.
FAVAL - (U.V.): Premetto innanzitutto, a titolo personale, che sono molto d'accordo con il trait d'union di cui ha parlato il Consigliere De Grandis. A nome dell'Ufficio di Presidenza chiedo ai presentatori della proposta di legge, di voler accettare un emendamento di carattere tecnico riguardante l'art. 7 dove si dice che la Consulta "ha sede presso il Consiglio regionale e i mezzi sono forniti" ecc.. Poichè tutti i Consiglieri conoscono l'endemica carenza di locali e di personale affligge il Consiglio regionale, propongo che venga aggiunto un comma dopo "La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale", di questo tenore: "I mezzi ed il personale necessari al suo funzionamento saranno stabiliti da apposito provvedimento legislativo". In modo tale da consentire, successivamente, al Consiglio regionale di dare concretamente atto a quanto stabilito da questo provvedimento diretto.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tamone; ne ha facoltà.
TAMONE - (U.V.): Simplement pour dire que j'ai présenté une série d'amendements au nom de l'entraide des femmes valdôtaines; la copie se trouve dans les mains du Secrétariat qui est en train de la distribuer en ce moment, je crois. Je ne veux donc rien ajouter à ce qui est écrit dans ces amendements.
Je voudrais simplement proposer encore un amendement - ici à titre personnel - à l'art. 1, en demandant au Conseiller De Grandis d'éliminer les mots en commençant de .. in armonia..." jusqu'à "... Valle d'Aosta". Enlever cette phrase, si possible. D'ailleurs le Conseiller De Grandis s'est déjà déclaré d'accord et j'espère pour cela que l'amendement sera accepté. Merci.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): La proposta di legge meriterebbe di essere un po' approfondita. Purtroppo sono le 23.43. Io credo che, dal punto di vista politico, non si possa non essere d'accordo sull'istituzione di un organismo attraverso il quale le donne possano far sentire le loro opinioni anche al Consiglio regionale. Però ci sono alcune formulazioni, ad esempio all'art. 6, che mi sembrano un po' ingenue. Il punto in cui si dice "La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni" vorrei che De Grandis lo spiegasse ai commissari delle diverse Commissioni. Come si fa cioè a fare intervenire gli Assessori competenti? E se non intervengono cosa succede? E' prescrittiva questa disposizione? Se l'Assessore Chabod non partecipa che cosa succede? Oppure, ancora, "la Consulta può altresì presentare mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi regionali". Cosa significa? Che queste proposte arrivano in Consiglio?
Un altro elemento di preoccupazione, e questo è un po' più sostanziale, è quello di attribuire un gettone di presenza pari a quello della Commissione regionale di controllo a tutte le componenti di questa Consulta che logicamente, per come è prevista, sarà molto ampia. Anche il calcolo del rimborso spese stabilito con quote analoghe a quelle per i dipendenti regionali, crea delle complicazioni di controllo. Un meccanismo di questo tipo, per strutture che hanno carattere politico, le appesantisce, e se veramente viene rimborsato tutto, penso che il milione o i due milioni previsti, basteranno per due riunioni. Pongo solo il problema. Comunque, visto che il tempo è poco, approviamola senza fermarsi troppo e la rivedremo dopo il 26 giugno.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere De Grandis ne ha facoltà.
DE GRANDIS - (P.R.I.): Brevissimo per dire al Consigliere Mafrica, innanzitutto che il gettone di presenza ho ritenuto di inserirlo nella legge per evitare discriminazioni tra le organizzazioni maschili e quelle femminili e che le complicazioni per l'erogazione di questi gettoni non credo che vengano fuori, non mi sembra il caso, non succede con le altre organizzazioni non vedo perchè dovrebbe succedere con le donne.
Per quanto riguarda il finanziamento che può sembrare esiguo tengo a precisare che questa legge andrà in vigore in una certa epoca e quindi per l'anno in corso i due milioni saranno d'avanzo: sono in eccesso, non in difetto.
A proposito degli emendamenti presentati dal Consigliere Tamone: per quel lo esplicitato soltanto a voce, sono d'accordo nell'eliminare la dizione dell'art. 1, non ci sono problemi. Per quanto riguarda gli altri emendamenti sono d'accordo perchè si tratta di emendamenti formalizzati e che sono nati dalla discussione avuta con le componenti femminili che avevamo convocato come Commissione Affari Generali. Se non li avesse presentati il Consigliere Tamone, mi sarei fatto premura di presentarli io, ma avendoli già preparati lui, mi ha sollevato da una fatica e lo ringrazio.
PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Semplicemente un'osservazione: non ci sono Consulte con i gettoni di presenza. Se il Consigliere De Grandis inserisce quella formula, la legge viene rinviata. E giustamente. Perchè avremo una Consulta con gettone di presenza mentre le altre non esistono. Esistono i gettoni di presenza della Commissione di coordinamento perchè è un organo regionale. E l'unico caso in cui è previsto un gettone è una legge di stato che fissa i criteri per gli esami per essere abilitati al commercio, ecc. Ma quella è una legge di Stato. Noi come leggi regionali, di Consulte con gettoni, non ne abbiamo. Direi se si vuole che la legge passi, per adesso, togliamoli perchè non mi sembra che sia il caso di rischiare il rinvio da parte della Commissione di coordinamento.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere De Grandis; ne ha facoltà.
DE GRANDIS - (P.R.I.): Intanto per scusarmi con il Consigliere Faval perchè mi sono dimenticato di dire che accetto l'emendamento riguardante l'art. 7. Per quanto riguarda il gettone di presenza piuttosto che questa norma mi faccia rinviare la legge dal Presidente della Commissione di Coordinamento, la togliamo, ne parleremo in un secondo tempo.
PRESIDENTE: Passiamo all'articolato. La parola al Consigliere Clusaz; ne ha facoltà.
CLUSAZ - (U.V.): Dichiarazione di voto. Dato che questa sarà la mia ultima votazione e dato che mi auguro che il nuovo Consigliere che siederà in questa poltrona non abbia bisogno dello schienale, in quanto spero che non abbia la schiena nelle mie condizioni e anche per avere un ricordo della Sala del Consiglio, chiedo al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri se mi fanno regalo dello schienale. Con questa precisazione voto a favore.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1, con l'emendamento soppressivo del Consigliere Tamone.
Art. 1
Al fine di promuovere un programma di iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che tuttora impediscono la piena realizzazione della personalità umana e sociale della donna, è istituita la Consulta regionale per la condizione femminile.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 emendato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: All'art. 2 vi è l'emendamento della Commissione, di cui do lettura:
Al punto 4) del primo comma sopprimere le parole "da utilizzare".
Vi sono inoltre gli emendamenti presentati dal Consigliere Tamone, di cui do lettura:
Il primo capoverso del punto 3)del primo comma è così sostituito:
" in ordine al grado di istruzione, al livello e all'estensione della qualificazione della forza lavoro femminile;".
Il punto 5) del primo comma è sostituito dal seguente:
"5) stabilisce contatti di carattere continuativo con le donne per sollecitarne una più consapevole partecipazione alla vita politica, sociale e culturale della comunità valdostana, nel pieno rispetto delle sue caratteristiche peculiari, e trasmetterne le istanze alla Regione;"
Il punto 8) del primo comma è sostituito dal seguente:
"8) opera quale centro di informazione e consulenza per i problemi delle donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il funzionamento e l'utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per denunciare e rimuovere situazioni di disuguaglianza e di discriminazione";
PRESIDENTE: Metto in approvazione, congiuntamente, gli emendamenti all'art. 2.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2 emendato:
Art. 2
La Consulta:
esprime pareri sui provvedimenti legislativi regionali che hanno rilevanza per la condizione femminile;
segnala l'opportunità di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;
promuove, in collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale, studi ed indagini conoscitive sulla condizione della donna in Valle d'Aosta, in particolare:
in ordine alla presenza del lavoro femminile in tutte le attività che concorrono allo sviluppo della società;
in ordine al grado di istruzione, al livello e all'estensione della qualificazione della forza lavoro femminile;
formula proposte e suggerimenti al Consiglio regionale in ordine all'istituzione di servizi sociali che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia, per lo sviluppo dell'occupazione femminile e per la sua qualificazione professionale;
stabilisce contatti di carattere continuativo con le donne per sollecitarne una più consapevole partecipazione alla vita politica, sociale e culturale della comunità valdostana, nel pieno rispetto delle sue caratteristiche peculiari, e trasmetterne le istanze alla Regione;
favorisce nell'ambito della Regione la costituzione di Consulte a livello di Comuni e Comunità montane;
promuove dibattiti pubblici, convegni
e incontri anche con le Consulte di altre Regioni;
opera quale centro di informazione e consulenza per i problemi delle donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il funzionamento e l'utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per denunciare e rimuovere situazioni di disuguaglianza e di discriminazione;
cura la raccolta e diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di periodici.
La Consulta si avvale nella esplicazione della propria attività, della collaborazione delle istituzioni culturali pubbliche nonchè delle associazioni culturali e professionali nella Regione.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione così emendato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: All'art. 3 vi sono due emendamenti presentati dal Consigliere Tamone, di cui do lettura:
Al. secondo capoverso del 1° comma, le parole "tre rappresentanti effettivi e tre supplenti;" sono così sostituite: "quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti;".
Al termine del primo comma, è aggiunto il seguente capoverso:
"- delle associazioni o cooperative per la terza età fino ad un massimo di due rappresentanti effettivi e due supplenti.".
Metto in approvazione gli emendamenti all'art. 3
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3 emendato:
Art. 3
La Consulta regionale per la condizione femminile è composta da una rappresentante effettiva e da una supplente per ciascuna:
delle associazioni e gruppi femminili che abbiano una effettiva rappresentatività a livello regionale; abbiano come finalità istituzionali quanto previsto dall'art. 1 della presente legge; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritte ad interessi di categoria professionale;
di ogni commissione femminile o ufficio lavoratrici delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale fino ad un massimo di 4 rappresentanti effettivi e 4 supplenti;
delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello regionale fino ad un massimo di 3 rappresentanti effettivi e 3 supplenti;
delle commissioni o movimenti femminili, a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti;
- delle associazioni e cooperative per la terza età fino ad un massimo di 2 rappresentanti effettivi e 2 supplenti.
Le donne Consigliere regionale fanno parte di diritto della Consulta.
Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.
Su proposta della Consulta nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima.
Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta:
se perde i requisiti di cui al precedente art. 3;
se per 3 volte consecutive non partecipa alle sedute attraverso la propria rappresentante, effettiva o supplente.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: All'art. 5 c'è un emendamento della Commissione:
"Al 1° comma, dopo "su proposta" sostituire le parole "del Comitato esecutivo" con le parole "dell'Ufficio di Presidenza"
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5 emendato:
Art. 5
Entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono nominate, previa designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 3 della presente legge, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con decreto del Presidente del Consiglio regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura.
La Consulta è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.
In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal 1° comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.
L'attività della Consulta è coordinata da una Presidente eletta tra i propri membri e da un Comitato esecutivo secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 9 della presente legge.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: All'art. 6 c'è l'emendamento soppressivo degli ultimi due commi, presentato dal Presidente della Giunta.
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6 emendato:
Art. 6
La Presidenza del Consiglio regionale, tramite i suoi uffici, è tenuta a trasmettere alla Consulta copia di tutti i progetti di legge regionale, all'at to della loro presentazione al Consiglio regionale.
La Consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale per la condizione femminile.
I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.
La Consulta può altresì presentare mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi regionali.
Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il Presidente del Consiglio e della Giunta regionale, gli Assessori regionali ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni o loro delegati, nonchè i Consiglieri regionali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 6 emendato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: All'art. 7, c'è l'emendamento del Vice Presidente Faval, di cui do lettura:
Dopo le parole "Consiglio regionale" inserire un punto e sopprimere la parte successiva, da "il quale" "funzionamento".
Aggiungere il seguente secondo comma:
"I mezzi e il personale necessari per il suo funzionamento saranno stabiliti da apposito provvedimento legislativo".
Le metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7 emendato:
Art. 7
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. I mezzi e il personale necessari per il suo funzionamento saranno stabiliti da apposito provvedimento legislativo.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8: Art .8
La Consulta predispone annualmente un programma di attività con la previsione della spesa che entro 15 gg. dalla sua formulazione dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
Con successiva legge si provvederà al relativo stanziamento.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
Art. 9
La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.
Il regolamento, tra l'altro, deve contenere disposizioni relative a:
l'obbligo della Consulta di riunirsi almeno una volta al mese;
il diritto di autoconvocazione della Consulta su richiesta di almeno un quinto delle componenti;
la formazione del Comitato esecutivo e l'elezione della Presidente;
le modalità di accesso del pubblico, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori.
Il regolamento della Consulta è approvato dal Consiglio regionale.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Gli articoli 10 e 11 sono soppressi, non comportando più il provvedimento, in seguito agli emendamenti presentati, oneri immediati a carico del bilancio regionale.
Do lettura dell'art. 12:
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Maggioranza: 18
Favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Non ci sono dichiarazioni di voto. Il Consiglio è chiamato a votare, per votazione segreta, sul complesso della legge.
VOTAZIONE SEGRETA
PRESIDENT: Résultat du vote relatif à l'objet inscrit à l'ordre du jour au n° 44; il s'agit du projet de loi 503:
Présents: 29
Votants: 29
Avis favorables: 22
Avis contraires: 7
Le Conseil approuve.