Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 344 del 10 maggio 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 344/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI".

PRESIDENTE: La parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini; ne ha facoltà.

POLLICINI - (D.P.): Si tratta di una proposta che ha lo scopo di regolamentare un settore in cui è necessario intervenire con urgenza. Di fatti il titolo della legge "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali" lo dice. In effetti, ciò che è scritto sulla relazione mi pare estremamente chiaro. Gli obiettivi principali sono quelli di far confluire tutti i vincoli nei piani regolatori, cioè nella legge 1089. Nei settori in cui noi abbiamo competenza primaria, non è prevista l'obiezione del Comune, mentre la legge che noi portiamo al Consiglio prevede questo tipo di obiezione. Inoltre va ricordato, ed è un fato molto importante, che gli archivi dello Stato, hanno perduto la documentazione di tutti i vincoli apposti in Valle d'Aosta. Quindi è molto caotico ricostruirli, così come si sta facendo in seno alla Sovrintendenza. Gli obiettivi che sono proposti da questa legge sono innanzitutto quelli di ottenere una uniformità di indirizzi a livello regionale, in secondo luogo una unitarietà di gestione delle norme e dei vincoli, sempre a livello regionale. Inoltre viene istituito una nuova figura - illustro molto velocemente - quella degli ispettori onorari, cioè quelle persone a cui è affidato l'incarico, volontario evidentemente, della ricerca nel territorio e del controllo a tutti i livelli. Inoltre potrete anche notare che è stato disciplinato l'uso dei rilevatori metallici.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione; la parola al Consigliere Nebbia; ne ha facoltà.

NEBBIA - (P.S.I.): Vorrei subito dire che il mio gruppo è favorevole a questo disegno di legge. Però dobbiamo fare alcune considerazioni, oltre che su questo disegno di legge, su quello che precedeva nell'ordine del giorno, e cioè il t.u. in materia Urbanistica, che aveva un capitolo che riguardava più o meno lo stesso argomento. Questo capitolo è stato poi defalcato, e l'argomento in oggetto è stato ordinato, a nostro giudizio, in modo più adeguato nel disegno di legge che è ora in discussione. Riferendomi però al disegno di legge precedente vorrei chiarire prima di tutto perchè il nostro gruppo non si è dichiarato disponibile alla discussione in aula. Il motivo principale consiste nel fatto che il testo unico in materia urbanistica non si è potuto sufficientemente approfondire in Commissione perchè è stato presentato all'esame del Consiglio, praticamente un mese prima della sua scadenza. E proprio per questo motivo è stata convocata la seconda Commissione e già in quella fase erano stati presentati una serie di emendamenti: circa 50 da parte dell'Assessore, una cinquantina dal nostro gruppo e l'abbiamo saputo oggi in Consiglio, all'incirca un'altra cinquantina da parte del gruppo comunista. Ora, discutere proprio nell'ultima seduta un disegno di legge con 150 emendamenti diventava evidentemente impossibile e comunque, anche se ce ne fosse stata la possibilità, il risultato sarebbe stato quello di una legge che avrebbe avuto dei contenuti certamente non coordinati e non correlati tra di loro. Era quindi meglio valutare più approfonditamente il contenuto di questa legge ed esaminarla con più calma. Io vorrei solo richiamare ad un fatto, proprio in ordine a questo argomento: la analoga legge urbanistica della Regione Piemonte, che non ha le competenze di tipo primario di cui gode la Regione Valle d'Aosta, dopo un periodo di preparazione di circa un anno, è stata discussa in 52 sedute di Commissione consiliare e 12 sedute di dibattito in aula. Mi sembra che questo sia un indice di quello che avviene in altre Regioni, io ho citato solamente la più vicina alla Valle d'Aosta, ma un discorso analogo potrebbe essere fatto anche per tutte le altre Regioni d'Italia. Vuol dire cioè che l'argomento è effettivamente di notevole importanza e che una discussione affrettata, come ci preparavamo a fare, non sarebbe certo stata utile. Per questo motivo noi non abbiamo sostenuto la discussione del testo unico in esame. Su questa legge noi abbiamo presentato tre emendamenti che illustrerò molto brevemente in seguito. Vorrei fare però una considerazione di carattere generale: la legge non risolve definitivamente il problema della salvaguardia paesaggistica del territorio. Trasferisce è vero alla Valle d'Aosta delle competenze che praticamente ha già esercitato negli ultimi anni, chiarisce multi problemi che ci sono stati, però comprende un equivoco di fondo. Lo si può trovare all'art. 4, là dove si parla di zone individuate come aree di interesse archeologico e aree di interesse paesistico. L'equivoco permane perchè ci ricorda, anche parzialmente, la storia della difesa paesaggistica in Valle d'Aosta: all'inizio degli anni '60, in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale, la difesa del paesaggio della Valle d'Aosta è stata affidata alla Sovrintendenza Antichità e Belle Arti, in carenza di una normativa urbanistica completa che riguardasse tutto il territorio. Quindi la Sovrintendenza Antichità e Belle Arti, oltre ad avere competenza in base alla legge 1089 del '39 sulle aree di interesse archeologico, sui monumenti, sugli edifici, secondo la legge 1497 sempre del '39, ha esteso la sua competenza su ampi territori della Valle d'Aosta. Tra questi principalmente si sono individuati i territori delle zone turistiche di Courmayeur, Valtournenche, Gressoney, ecc. Quindi la difesa del paesaggio in Valle d'Aosta per molti anni è stata affidata a questo organismo della Regione. Oggi questo equivoco permane, proprio perchè manca una normativa generale che attribuisca a un piano urbanistico, paesaggistico di tutta la Regione delle competenze o dei ruoli da svolgere: non esistendo tale piano, questa competenze non vengono svolte. Quindi in questo senso, cioè in carenza di uno strumento più organico, noi siamo favorevoli al disegno di legge, ma riteniamo che quando ci sarà uno strumento più completo nell'ambito regionale, questo disegno di legge dovrà essere modificato proprio in correlazione a questo stesso strumento.

Gli emendamenti che abbiamo presentato sono molto semplici. Il primo è, un emendamento all'emendamento della Commissione nel senso che aggiungerei, diversamente da quanto riportato nel testo che è stato distribuito, le parole "designati dalla Giunta regionale". Cioè i 12 membri, scelti tra gli esperti per formare la Commissione, dovrebbero essere designati dalla Giunta regionale.

All'art. 4 a metà circa dell'ultimo comma, dove c'è scritto "entro i successivi 30 giorni i soggetti interessati possono presentare al Comune osservazioni e opposizioni nel merito, che il Comune trasmette all'Assessore entro i successivi 15 giorni" abbiamo aggiunto, dopo la parola "Comune", questo inciso:

"che il Comune trasmette con il proprio parere", in quanto ci sembra giusto che anche il Comune esprima sulle osservazioni e sulle opposizioni un parere, essendo gli elenchi di cui tratta l'articolo considerati variante o integrazione al piano regolatore. L'ultimo emendamento è al termine dell'art. 5 dove c'è scritto che le opere di protezione delle aree archeologiche possono rispettare solamente il Codice Civile in ordine a luce e vedute, quindi non rispettare le norme urbanistiche comunali, si aggiunge: "senza arrecare pregiudizio alle proprietà confinanti in ordine ai vincoli di carattere urbanistico da rispettare", perchè potrebbe verificarsi il caso che il proprietario dell'area confinante proprio per il fatto di essersi visto costruire al confine, potrebbe avere dei vincoli di tipo urbanistico che, se ci fossero, dovrebbero essere trattati come altri vincoli che la legge prevede.

Questi sono gli emendamenti, queste sono le considerazioni di carattere generale e le osservazioni specifiche.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, gli emendamenti che vi sono stati illustrati dal Consigliere Nebbia vi sono stati distribuiti. Vi ricordo che numerosi altri emendamenti sono stati proposti dalle Commissioni.

La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Preso dalla stanchezza dico solo due cose. La prima è che discutiamo di questo disegno di legge perchè questo è l'accordo, però è inspiegabile per quali ragioni, visto che, dall'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui alla legge 196, del. 1978, ci accorgiamo solo oggi che la Regione esercita in questo campo le funzioni amministrative e deve mettere ordine in una materia in cui lo Stato ha commesso le irregolarità di cui parlava prima l'Assessore. Seconda questione, noi voteremo a favore di questo disegno di legge, evidenziandone però i limiti. Condivido alcune affermazioni del Consigliere Nebbia, in particolare il fatto che tutta la materia della tutela dei beni culturali debba essere strettamente collegata alla disciplina urbanistica. Vedere le due cose distinte provoca infatti confusione anche nelle procedure, alcuni elementi sono stati messi in risalto prima, soprattutto nella fase a cui partecipavano anche i Comuni, quella dell'individuazione dei beni e delle misure da prendere per la salvaguardia dei beni stessi. Crediamo perciò che la formulazione dell'art. 4 sia una formulazione che definirei tampone, nel senso che non la valuto così positiva come la si definisce nella relazione.

Queste sono le osservazioni sostanziali. Non entro nel merito invece del disegno di legge che abbiamo rinviato. Credo che la prossima legislatura debba affrontare il problema della disciplina urbanistica della Regione seriamente e serenamente con il tempo dovuto e non con i tempi che ci sono stati imposti in questo fine legislatura.

PRESIDENTE: Possiamo considerare chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini, per la replica; ne ha facoltà.

POLLICINI - (D.P.): Non ho molto da dire, se non che mi sembrava di assistere alla discussione della legge urbanistica anzichè a quella "misure urgenti per la tutela dei beni culturali". Voglio solo dire che è vero che l'arch. Astengo ha fatto 52 riunioni di Commissione consiliare e 12 riunioni di Consiglio regionale, però da informazioni che ho assunto proprio oggi ho rilevato che l'arch. Astengo ha fatto approvare il testo originale presentato un anno e mezzo prima. Quindi, secondo una logica di profonda convinzione delle proprie cose, questo è il risultato che ha avuto oggi conferma attraverso il nostro dirigente dell'urbanistica. Per quanto riguarda invece la legge urbanistica debbo dire che è il frutto di circa due anni e mezzo di lavoro e non è stato nè semplice nè facile. Sappiamo che la materia è molto delicata e difficile ed è per questo che è stata condotta con molto discernimento e ci rendiamo anche conto che ci siano motivi per ostacolare una materia come questa, che coinvolge interessi enormi in questa Regione. Io accetto tutto, anche perchè non mi rimane altro da fare e, per quanto riguarda gli emendamenti, debbo dire che concordo sul secondo e sul terzo, mentre non sono favorevole al primo emendamento, relativo all'art. 2, perchè ritengo innanzitutto che i 12 membri scelti dovrebbero essere scelti dalla Giunta e non dal Consiglio. Questo perchè si tratta di esperti di settore storico, artistico, architettonico, ecc., e sarebbe bene evitare di lottizzare anche questi incarichi di grossa rilevanza, tanto meno quindi sono d'accordo di designarli a gruppi di due persone per ogni settore. Ritengo perciò che sia opportuno mantenere, per quanto riguarda l'art. 2, l'emendamento previsto e allegato al disegno di legge.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

ART. 1

In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato 29.6.1939, n. 1497 e 1.6.1939, n. 1089, ad esclusione di quelli di cui al capo IV di quest'ultima per il quale la Regione provvede con apposita legge, il Ministro per i Beni Culturali e ambientali è sostituito dal Presidente della Giunta regionale. I decreti di notifica sono emessi dal Presidente della Giunta, sentito l'Assessore competente.

Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali o della Commissione Provinciale di cui all'art. 2 della legge dello Stato 29.6.1939 n. 1497, il Presidente della Giunta sente il parere della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali di cui ai successivi artt. 2 e 3.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2 emendato:

ART. 2

E' istituita la Commissione regionale per i beni culturali e ambientali, che si compone:

del Sovrintendente per i beni culturali e ambientali o suo delegato, con funzione di Presidente;

del dirigente dei servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione o suo delegato;

di dodici membri scelti tra esperti nei settori archeologico, architettonico, ambientale, storico-artistico, archivistico di cui almeno uno per settore.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri della Commissione sono prorogati fino al suo rinnovo.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: La Commissione prevede un emendamento aggiuntivo, chiamiamolo art. 2/bis, per mantenere la numerazione, che sarà poi modificata d'ufficio. Ne do lettura:

ART. 2/BIS

La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali esprime parere su ogni argomento riguardante la tutela, lo studio e la conservazione dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichità, su richiesta della Sovrintendenza regionale ai beni culturali.

La Commissione può, di propria iniziativa, fare proposte per la conservazione dei monumenti, per l'esecuzione degli scavi, per lo studio di reperti o per eventuali acquisti di oggetti di antichità e d'arte e dar parere sulla scelta di istituti che collaborano alla ricerca archeologica.

I pareri e le proposte della Commissione sono da ritenersi consultivi.

Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali è integrata, per il parere relativo ai provvedimenti di vincolo di cui alla legge dello Stato 29.6.1939, n. 1497, nonchè per quanto previsto dall'art. 5 della presente legge, dal Sindaco del Comune interessato.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: All'art. 4 vi sono due emendamenti presentati dalla Commissione ed un emendamento presentato dal Consigliere Nebbia.

Do lettura degli emendamenti della Commissione:

Al secondo alinea del terzo comma la parola "assunta" è sostituita con le seguenti: "dichiarata immediatamente eseguibile".

All'ultimo comma, terzo alinea, le parole "per trenta giorni consecutivi" sono così sostituite: "per tre mesi consecutivi".

Metto in approvazione, congiuntamente, i due emendamenti della Commissione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do ora lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Nebbia:

All'ultimo comma, quarto alinea, dopo le parole ", che il Comune trasmette," è aggiunto l'inciso: "con il proprio parere".

Metto in approvazione l'emendamento del Consigliere Nebbia.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4 emendato:

ART. 4

La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, approva per ogni Comune l'elenco delle zone individuate come "aree di interesse archeologico" e "aree di interesse paesistico" corredate di planimetrie a base catastale in scala tra 1:500 e 1:5000 e l'elenco degli "edifici monumentali" corredati di planimetrie catastali. Gli aggiornamenti di detti elenchi avvengono con analoga procedura.

I monumenti inclusi negli elenchi sono soggetti alla tutela prevista dalla legge dello Stato 1.6.1939, n. 1089.

Sugli immobili compresi negli elenchi di cui al 1° comma si applicano le disposizioni della presente legge dal giorno successivo a quello della relativa deliberazione della Giunta regionale. A tal fine la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 63 della legge dello Stato 16 maggio 1978, n. 196 ed è inviata immediatamente al Sindaco del Comune interessato.

Gli elenchi di cui al 1° comma costituiscono integrazione e, qualora in contrasto, variante al PRGC del Comune cui si riferiscono. In ordine a tali integrazioni e varianti, la Giunta regionale sente il parere del Comune interessato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16.3.1976, n. 12.

Gli elenchi anzidetti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte seconda.' La pubblicazione tiene luogo di notifica. Un estratto del Bollettino Ufficiale è affisso, per richiesta dell'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, all'albo del Comune interessato per tre mesi consecutivi.' Entro i successivi 30 giorni i soggetti interessati possono presentare al Comune osservazioni e opposizioni nel merito, che il Comune trasmette, con il proprio parere, all'Assessore entro i successivi 15 gg., per l'esame della Giunta. La Giunta, sentito il parere della Commissione per i beni culturali ed ambientali, decide motivatamente sulle opposizioni e, ove necessario, adotta i provvedimenti conseguenti in ordine agli elenchi. In seguito, gli elenchi sono trasmessi al Comune, che li inserisce nel PRGC.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: All'art. 5, c'è un emendamento del Consigliere Nebbia, di cui do lettura:

Al termine del primo comma è aggiunto l'inciso: ", senza arrecare pregiudizio alle proprietà confinanti in ordine ai vincoli di carattere urbanistico da rispettare".

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do ora lettura dell'art. Emendato:

ART. 5

Nelle aree archeologiche individuate ai sensi dell'art. 4 è ammessa solamente l'esecuzione di opere dirette a proteggere e rendere accessibili al pubblico i reperti archeologici che debbano essere conservati "in situ". Tali opere non sono soggette a limiti di volume, di superficie coperta, di altezza e possono essere costruite anche sui confini di proprietà, fermo restando quanto disposto dal codice civile in ordine a luci e vedute, senza arrecare pregiudizi alle proprietà confinanti in ordine ai vincoli di carattere urbanistico da rispettare.

La necessità di conservare "in situ" i reperti è stabilita con decreto dell'Assessore competente in materia, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2.

Nel caso di rinvenimento fortuito di reperti archeologici in uno scavo edilizio eseguito in base a concessione rilasciata a norma di legge, il Sovrintendente ai beni culturali ed ambientali informa la Commissione. Questa può proporre all'Assessore di valutare l'opportunità di consentire l'esecuzione di tutto o parte del volume previsto dalla concessione edilizia, per limitare il danno al concessionario, qualora sia compatibile con l'esigenza di protezione dei reperti stessi.

Qualora detta esigenza richieda il rifacimento totale oppure parziale del progetto, che risulti in contrasto con le norme urbanistico-edilizie applicabili nel Comune, l'Assessore, su parere favorevole della Giunta, chiede al Sindaco di rilasciare concessione in deroga. Tale richiesta sostituisce il nullaosta regionale previsto dalla legislazione in materia di concessione in deroga.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: All'art. 6 c'è l'emendamento della Commissione:

All'ultimo comma dopo le parole "a quelle di concetto" si aggiunge "gli ispettori onorari dei beni culturali".

Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Dà lettura dell'art. 6 emendato:

ART. 6

Sul territorio regionale è vietato l'uso di rilevatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve richiedere al Presidente della Giunta regionale apposita autorizzazione specificandone il campo di applicazione.

Chiunque utilizzi rilevatori di metalli senza la relativa autorizzazione è passibile della sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 100.000 e del sequestro dell'apparecchiatura.

L'autorizzazione non può essere concessa in aree dichiarate di interesse archeologico, salvo che si tratti di attività finalizzate alla ricerca archeologica autorizzate dalla Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali.

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione delle norme del presente articolo il personale della Sovrintendenza con mansioni non inferiori a quelle di concetto, gli ispettori onorari dei beni culturali, gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Dà lettura dell'art. 7:

ART. 7

Nei centri storici perimetrati ai sensi dell'art .2 della L.R. 15.6.1978, n. 14, e successive modificazioni e nelle zone A dei Comuni che abbiano adottato il piano regolatore generale, le disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 2 della legge regionale sopracitata, come modificata dal 2° comma dell'art. 2 della L.R. 9.6.1981, n. 32 si applicano fino ad approvazione del PRGC.

Nei Comuni dotati di PRGC approvato, fino ad approvazione dell'elenco dei monumenti di cui all'art. 4, sono soggetti alla tutela della legge dello Stato 1.6.1939, n. 1089, gli edifici censiti come "monumento" e "documento" nei PRGC vigenti.

Nella parte del territorio del Comune di Aosta indicata nell'allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o gli edifici evidenziati nella medesima deve essere preventivamente autorizzata dalla Sovrintendenze per i beni culturali ed ambientali.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Dà lettura dell'art. 8:

ART. 8

Per coadiuvare la Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali nell'azione di tutela dei beni culturali e ambientali è istituita la funzione dell'ispettore onorario.

L'ispettore onorario è nominato cor, decreto dell'Assessore, su proposta del Sovrintendente per i beni culturali, e resta in carica 5 anni.

Gli ispettori onorari fanno direttamente capo al Sovrintendente per i beni culturali e ambientali.

Essi sono tenuti:

all'immediata segnalazione, seguita comunque da comunicazione scritta, di reperti da salvaguardare di cui, per qualunque motivo, possono essere venuti a conoscenza;

alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta.

L'attività di ispettore onorario non è retribuita.

Il Sovrintendente può inoltre incaricare singoli ispettori della sorveglianza di cantieri e scavi privati o delegarli alla partecipazione alle Commissioni edilizie comunali. Tali attività danno diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

La nomina può essere revocata dall'Assessore, su proposta del Sovrintendente in caso di scarsa diligenza o, comunque, allorchè l'opera dell'ispettore non si dimostri utile agli interessi dell'Amministrazione.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:

ART. 9

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in annue £ 500.000 graveranno sul capitolo 46960 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere si provvede per l'anno 1983 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 46950; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per £ 1.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.4.9. Musei - beni culturali e ambientali del bilancio pluriennale 1983/1985.

A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:

ART. 10

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 46950 - Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico

£ 500.000

Variazione in aumento:

Cap. 46960 - (di nuova istituzione) - Spese per rimborsi agli Ispettori onorari dei beni culturali ed ambientali

£ 500.000

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11, relativo alla dichiarazione d'urgenza:

ART. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 31

Maggioranza: 18

Favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Nebbia; ne ha facoltà.

NEBBIA - (P.S.I.): Per dichiarazione di voto. Per dire nuovamente che votiamo a favore di questo provvedimento, però dovrei fare alcune precisazioni. Mi fa piacere che l'Assessore abbia verificato, dopo che questa mattina gli avevo anticipato quanto avrei detto, che ci sono state effettivamente nella regione Piemonte i numeri di sedute e di discussioni in aula e in Commissione che avevo detto. Questo dimostra che queste cose sono state fatte e vorrei far notare come in altra regione, di fronte ad un testo la cui impostazione penso sia identica alla nostra, la volontà politica sia rimasta ferma nel desiderio di prendere una decisione, fatto questo che non è successo durante la stesura delle leggi urbanistiche per la Valle d'Aosta. Volevo chiarire anche, non l'ho detto in precedenza perchè temevo che il discorso fosse chiuso, che un altro dei motivi per cui il nostro Gruppo non aveva sostenuto questo testo unico era che il lavoro di una Commissione Speciale consiliare sull'argomento, durato un anno e mezzo, aveva portato a delle conclusioni che erano diametralmente opposte a quelle illustrate nel disegno di legge. Quindi si sarebbe verificato il caso di un Consiglio regionale che in un'occasione si esprime in un modo e in un'occasione successiva si esprime in modo contrario. Terzo ed ultimo punto: riteniamo che questo disegno di legge sia una legge tampone come ne abbiamo fatte altre e, mentre ci auguriamo si possa arrivare a un testo organico e completo, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, vi chiedo un attimo di attenzione ancora. Il disegno di legge ha un allegato, che deve essere approvato. Lo metto in votazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è ora chiamato ad esprimersi, per votazione segreta,. sul complesso della legge.

VOTAZIONE SEGRETA

PRESIDENT: Résultat du vote relatif à l'objet inscrit à l'ordre du jour au n°35, il s'agit de la loi n°522.

Présents, votants et avis favorables: 31