Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 338 del 10 maggio 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 338/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER L'AFFIDAMENTO DI FUNZIONI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO E LA NOMINA DEI COORDINATORI SANITARIO ED AMMINISTRATIVO DELL'U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN - (U.V.): Le rapport est assez clair pour comprendre quel est le but de ce projet de loi. Etant au début de l'application de la loi 833, on n'a pas un nombre suffisant de personnes pour occuper certaines charges.

Avec ce projet on donne la possibilité temporaine et, en effet, on dit clairement qu'il s'agit de "disposizioni temporanee per l'affido di funzioni", en vue d'avoir finalement l'occasion de faire le concours et d'avoir ensuite un nombre suffisant de personnes ayant les caractéristiques prévues par les lois en vigeur. En effet, on a souvent dit qu'il n'est pas possible de prévoir une application rigide de la Réforme Sanitaire si l'on n'a pas un nombre suffisant de dirigents et ici, il s'agit justement de donner cette possibilité de travail à l'Unité Sanitaire Locale.

PRESIDENT: La discussion est ouverte. Il y a quelqu'un qui demande la parole?

La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Dem. Prol. Nuova Sin.): Francamente, ho letto e riletto questa legge e mi pare che ci siano elementi estremamente poco chiari ed anche elementi di incostituzionalità. Il riferimento che più mi colpisce in modo negativo è il 6° comma dell'art. 1, che recita: "Nel caso in cui, a seguito della procedura di cui ai commi precedenti, non sia stato possibile disporre di personale di posizione funzionale apicale, la responsabilità provvisoria dei servizi è affidata al personale che, avendo presentato opzione, appartiene alle posizioni funzionali immediatamente inferiori". Io ritengo che questa norma abbia poche possibilità di passare all'esame del Presidente della Commissione di Coordinamento, e che si possano aprire dei contenziosi abbastanza difficili da superare. Ritengo, anche, che con questa legge si finisca, in ultima analisi, per coprire dei buchi, andando incontro ad esigenze di carattere personale invece di delineare una precisa politica da parte dell'Amministrazione regionale per cercare di coprire tutte le esigenze che il servizio sanitario, la U.S.L., pone. Per questo motivo ritengo di non votare a favore del disegno di legge e di astenermi.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Péaquin; ne ha facoltà.

PEAQUIN - (P.C.I.): Questo disegno di legge era già stato portato in Consiglio nel mese di febbraio, e trasmesso poi, alle Commissioni per un ulteriore approfondimento di tutta la questione. Erano stati presentati degli emendamenti in Commissioni, che però non sono stati discussi a fondo, anche per la mancanza del presentatore nell'ultima riunione.

Per quanto riguarda il nostro Partito, pur sapendo che nel disegno di legge è detto chiaramente che i posti sono ricoperti fino alla fine dell'anno ci rendiamo conto che è necessario approvare la legge per affidare questi incarichi. Crediamo, anche noi, però, come il Consigliere Carlassare, che si corra sul filo della costituzionalità. Perciò abbiamo delle perplessità nel dare un voto favorevole a questo disegno di legge e la nostra posizione sarà di astensione.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato; do lettura dell'art. 1:

ART. 1

Fino all'inquadramento definitivo del personale nella pianta organica di cui all'art. 6 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, il Comitato di gestione dell'U.S.L. provvede, in via provvisoria, alla attribuzione della responsabilità dei servizi di cui all'art. 3 della L.R. 21.4.1981, n. 21 ed alla nomina dei coordinatori dell'U.S.L. della Valle d'Aosta.

Gli incarichi di responsabile di servizio sono conferiti, a seguito di opzioni individuali, a coloro che, in possesso dei requisiti specifici e di professionalità, presentino i maggiori titoli, da valutarsi con i criteri di cui al decreto del Ministero della Sanità 30.1.1982. Tale opzione, che può concernere un solo servizio, deve essere presentata entro 15 giorni dalla data

dell'apposito avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di cui alla presente legge, pubblicato a cura dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, su richiesta dell'U.S.L.

La valutazione dei titoli è effettuata da un'apposita Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, così composta:

da un funzionario dirigente dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, che la presiede;

- da un funzionario dirigente del servizio controllo enti locali e morali della Regione;

da un membro esperto nelle materie efferenti all'attività del servizio per il quale è stata presentata l'opzione, in possesso di diploma di laurea.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Nel caso in cui l'U.S.L. non disponga di un numero sufficiente di opzioni, può provvisoriamente procedere - previa intesa con la Regione - all'attribuzione di responsabilità mediante aggregazione di più servizi, nel rispetto delle esigenze tecniche, funzionali apicale, la responsabilità provvisoria dei servizi è affidata al personale che, avendo presentato opzioni, appartiene alle posizioni funzionali immediatamente inferiori.

L'affidamento provvisorio delle funzioni di coordinatore deve essere fatto scegliendo tra i responsabili provvisori dei servizi dell'U.S.L., anche in carenza dei requisiti di apicalità e/o di anzianità in tale posizione funzionale.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 19

Astenuti: 9 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

Gli incarichi transitoriamente conferiti ai sensi della presente legge durano fino a quando i responsabili di servizio saranno nominati in via ordinaria ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 21.4.1981, n. 21 e non possono avere durata superiore ad un anno. Decorso tale periodo, gli incarichi sono revocati di diritto, ancorché non si fosse provveduto ad effettuare la nomina in via ordinaria.

Gli incarichi di responsabile di servizio e di coordinatore in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono in ogni caso al 90° giorno successivo a tale data.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 19

Astenuti: 9 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ad esprimersi, per votazione segreta, sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 17

Astenuti: 10 (Bajocco, Carlassare.Carral, Cout, Dolchi, Lanièce, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 17

Il Consiglio approva