Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 266 del 21 aprile 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 266/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 11.8.1975, N. 39 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, CONCERNENTE: ORDINAMENTO DELLE GUIDE E PORTATORI ALPINI IN VALLE D'AOSTA."

Si dà atto che alle ore 11,36 riassume la Presidenza il Presidente DOLCHI.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore Pollicini, ne ha facoltà.

POLLICINI - (D.P.): Sarebbe stato opportuno annullare le leggi precedenti, quella del '75 e quella del '79, e fare un nuovo disegno di legge riguardante le guide ed aspiranti guide della Valle d'Aosta, però, essendo alla fine della legislatura, ci è parso opportuno non rifare tutta la legge ma emendarla ancora una volta. Occorre però stilare un nuovo testo, per non dover consultare tre leggi, in maniera da rendere più facile la lettura e da avere sempre presenti le norme che regolano la professione di guida nella nostra Regione.

Le modifiche che sono riportate nella proposta che oggi viene presentata al Consiglio sono di due tipi: una di carattere formale che riguarda la modificazione della denominazione di portatore, che praticamente appartiene al passato. Oggi, con l'evoluzione dei tempi, si è modificato il sistema e l'effettivo ruolo del portatore. La denominazione attuale di quella figura è aspirante-guida e cerchiamo di avvicinare questo ruolo alla Professione di guida di alta montagna. Vi sono poi delle modifiche di carattere sostanziale riguardanti innanzitutto le questioni che sono direttamente legate all'aspetto previdenziale. Andando per ordine, possiamo definire che la norma prevede l'obbligatorietà dell'applicazione delle tariffe vigenti in Valle per guide e aspiranti guide, da parte di chi proviene dall'esterno, con propri clienti, ed esplica l'attività di guida nel territorio valdostano: quindi tutti coloro che esercitano la professione di guida in Valle d'Aosta, anche se provengono dall'esterno con i propri clienti, sono tenuti per legge a praticare le tariffe previste per le guide locali. Questo serve ad evitare confusioni, illecite concorrenze o situazioni di non chiarezza fra funzioni di guide identiche e tariffe diverse.

Un altro degli aspetti è l'abbassamento dell'età minima per esercitare la professione di guida che passa così da 25 a 23 anni: viene poi eliminata la norma che stabiliva in 60 anni l'età massima per esercitare questa professione. Restando il fatto però che occorrono delle garanzie sulle condizioni fisiche della guida quando si supera questa età.

Quindi non ci sono limiti di età però è sempre salvaguardata la garanzia della integrità fisica per poter esercitare il ruolo di guida alpina. Così come per i maestri di sci, ci sono corsi di aggiornamento a scadenza triennale, anzichè a scadenza quinquennale.

L'aspetto importante cui facevo cenno prima rispetto alle modifiche apportate a questa legge per guide alpine riguarda il sistema previdenziale. Voi sapete che il fondo di previdenza a carico Comune-Regione-Guide Alpine era suddiviso nel rapporto dell'80% a carico della Regione, del 20% a carico delle guide alpine e delle aspiranti guide.

Il meccanismo ha funzionato per i primi anni, ma oggi non funziona più.

Diventa, a detta dell'Unione Guide Valle d'Aosta, insopportabile l'onere del 20% che sinora era andato a carico delle guide in attività di servizio per contribuire al fondo di previdenza delle guide alpine, per cui si propone una radicale modificazione dell'attuale sistema legato anche ad una fortissima indicizzazione, che alcune volte superava la stessa svalutazione corrente della moneta.

La nuova proposta del sistema previdenziale delle guide prevede prima di tutto il blocco dell'ammontare unitario dei sussidi a livello del 31.12.1982 che, arrotondato, è di un milione e mezzo annuo, poi l'assunzione di questo onere totalmente a carico della Regione, quindi viene eliminato il 20% che sinora era a carico delle guide di alta montagna. La situazione attuale del fondo di previdenza è la seguente: sono 120 le persone, guide o i superstiti, che beneficiano del sistema di previdenza delle guide alpine, e sono 43 quelli che fruiscono della pensione di anzianità che è pensione piena, cioè di 1,5 milioni all'anno. Poi ve ne sono 24 che usufruiscono della pensione di invalidità che è identica all'anzianità per quello che è il 100%, ed il 75% per gli altri. Ci sono quindi 24 persone che ricevono la pensione di invalidità e 63 soggetti che ricevono la pensione di reversibilità; complessivamente fanno carico al fondo di previdenza delle guide alpine 120 soggetti fra pensione di anzianità, pensione di invalidità e pensione di reversibilità. Il costo complessivo è di 144 milioni 525 mila lire, a totale carico della Regione. Questo è l'aspetto previdenziale che viene modificato. Poi è stato concordato con l'Unione Guide che gli assegni sono a carattere annuale e non semestrale. Saranno presentate delle modifiche di consistenza molto limitata, che il Consigliere Voyat ha già portato alla Presidenza del Consiglio e che sono state concordate con l'Unione Guide e con l'Assessorato al Turismo. Sono delle formalità che non ritengo sostanziali, ma tali da chiarirne il significato, in particolare da non ammettere delle incertezze.

Penso che sia una legge importante che debba essere portata avanti, perchè la motivazione più urgente era quella della modificazione del sistema pensionistico.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat, ne ha facoltà.

VOYAT - (U.V.): Sono d'accordo con quanto ha detto l'Assessore sulla necessità, ed anche l'urgenza, di presentare queste modifiche alla legge 39 del '75, anche se il fatto di aver presentato degli emendamenti potrebbe far sembrare il contrario. Come ha già detto l'Assessore Pollicini, sono degli emendamenti già concordati e prevedono solo delle piccole precisazioni o correggono degli errori di battitura.

Solo come raccomandazione, e non come emendamento, voglio rammentare la necessità di emanare un regolamento per l'applicazione di questa legge. Infatti la legge del '75 prevedeva, all'art. 12, un regolamento di applicazione; nel testo attuale, modificato questo regolamento non è più previsto.

Voglio qui ribadire quanto ha già detto l'Assessore, ed era già stato affermato sia in Commissione che in Consiglio regionale: quando si fanno modifiche importanti, bisogna rifare la legge ex novo, comprendendo tutte le modificazioni già fatte in passato, soprattutto se si tratta di leggi, come questa, risalenti a 8-10 anni fa e che hanno già subito altre modificazioni, altrimenti, come nel caso in esame, si devono consultare quasi tutte le leggi che partono dal '75 fino ad oggi. Gli emendamenti penso non sia il caso di illustrarli ora, ad ogni modo, se sarà necessario, li spiegherò mano a mano che verranno votati.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Siamo d'accordo sul provvedimento perchè condividiamo l'esigenza di equiparare la categoria dei portatori, sotto l'aspetto professionale, ai maestri di sci, per cui siamo d'accordo che siano chiamati aspiranti guida, il che è più rispondente fra l'altro al tipo di attività che fanno. Riguardo al secondo punto, e cioè sull'opportunità che la formazione professionale e l'aggiornamento di queste figure sia fatto con una cadenza più frequente, triennale, crediamo sia l'altro aspetto positivo del provvedimento.

Per quanto riguarda il sistema previdenziale, quello che ci sembra comunque inadeguato è questa cifra di 1 milione 500 mila lire, per cui vorrei sapere dall'Assessore se e in che modo questa cifra potrà essere adeguata e accresciuta in un secondo tempo.

Infine un'osservazione che dobbiamo fare alla Giunta per la parte finanziaria; è abbastanza incomprensibile che un disegno di legge che viene fatto dalla stessa Giunta sia presentato con una parte finanziaria così raffazzonata: un minimo di collegamento fra gli Assessori ci dovrebbe essere prima di presentare un disegno di legge. Anche questo, credo, è un segno del disordine con cui, in questo ultimo periodo pre-elettorale, la Giunta sforna disegni di legge in quantità.

PRESIDENTE: Mi sembra di dover considerare come un emendamento, perchè il Consiglio dovrà pronunciarsi, il fatto che l'Assessore ha dichiarato di optare per la voce "annuale" anzichè "semestrale" là dove si presenterà il caso, ed il Consiglio dovrà decidere fra le due dizioni.

Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1.

ART. 1

Nella L.R. n. 39/1975 e successive modificazioni ed integrazioni, la denominazione di "portatore alpino" è sostituita da quella di "aspirante guida alpina".

Ogni riferimento ai portatori alpini contenuto nella legge, nei regolamenti dell'Unione Valdostana guide di alta montagna e nelle deliberazioni della Regione Valle d'Aosta va inteso come relativo agli aspiranti guide alpine.

Le società locali di guide e portatori alpini di cui all'art. 10 della legge regionale n. 39/75, come modificato dalla L.R. n. 29/1979, assumono la denominazione in società locali di guide e aspiranti guide alpine.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.

ART. 2

L'art. 2 bis della L.R. 39/1975, aggiunto con L.R. n. 29/1979 è sostituito dal seguente:

"L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o aspiranti guide provenienti con il loro clienti da altre regione o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 2, purchè si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato, di altre Regioni o Province Autonome, o dello Stato estero di provenienza, ma è in ogni caso subordinato all'osservanza delle norme di cui ai successivi artt. 5 e 6".

L'art. 6 della L.R. n. 39/1975 è sostituito dal seguente:

"Le tariffe per le prestazioni professionali della guida e dell'aspirante guida e dell'aspirante guida in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta dell'Unione Valdostana guide di alta montagna.

Esse sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine esercenti, anche occasionalmente, in Valle d'Aosta."

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.

ART. 3

La lettera g) dell'art. 3 della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dalla seguente:

"g) età minima di 18 anni per i portatori, di 23 anni per le guide".

PRESIDENTE: All'art. 3 vi è l'emendamento del Consigliere Voyat che prevede che al comma g) sia modificata la parola "portatori" con la parola "aspiranti guide".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

ART. 3

La lettera g) dell'art. 3 della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dalla seguente:

"g) età minima di 18 anni per le aspiranti guide, di 23 anni per le guide".

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.

ART. 4

Il 7° comma dell'art. 8 della L.R. n. 39/75, come modificato dalla L.R. n. 29/79, è sostituito dal seguente:

"Parimenti non possono far parte dell'Unione le guide e gli aspiranti guide i quali non ottemperino all'obbligo di frequentare, almeno ogni triennio, e salvo impedimenti derivanti da forza maggiore, riconosciuti dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, un corso di aggiornamento e perfezionamento organizzato a norma della lettera a) del 2° comma dell'art. 9.

Detto obbligo cessa al compimento del 50° anno di età.".

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.

ART. 5

Al 2° comma dell'art. 9 della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"h) può stipulare polizze di assicurazione collettiva, a favore delle guide e aspiranti guide iscritte all'Unione per la cor responsione di somme "una tantum" in caso morte o invalidità permanente conseguenti a infortunio in servizio".

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.

ART. 6

L'art. 12 della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 12

(Provvidenze a favore di guide e aspiranti guide)

Le guide e aspiranti guide, iscritti all'Unione Valdostana guide di alta montagna e che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi artt. 13,14 e 16 della presente legge, beneficiano delle seguenti provvidenze:

a) assegni annuali (o semestrali) di anzianità;

b) assegni annuali (o semestrali) di invalidità permanente, ordinari e speciali".

PRESIDENTE: All'art. 6 c'è una serie di emendamenti dell'Assessore Pollicini e del Consigliere Voyat. Metto in approvazione prima l'emendamento dell'Assessore perchè definisce il problema circa il tempo di anzianità e di invalidità permanente, che è la parte fondamentale, quindi sostituisce le parole "semestrali" con "annuali".

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Vi sono poi gli emendamenti presentati dal Consigliere Voyat che aggiungono dopo le parole "aspiranti guide" le parole "e loro familiari". Vi è inoltre un comma aggiuntivo che recita:

"In caso di morte delle guide o aspiranti guide, i familiari che si trovano nelle condizioni di cui al successivo comma art. 15 beneficiano di assegni annuali di reversibilità". Inoltre sostituire a "e 16" con "e 15".

Li metto in approvazione in un'unica votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 nel testo così emendato:

ART. 6

L'art. 12 della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 12

(Provvidenze a favore di guide e aspiranti guide e loro familiari)

Le guide e aspiranti guide, iscritte all'Unione valdostana guide di alta montagna e che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15 della presente legge beneficiano delle seguenti provvidenze, a carico della Regione:

assegni annuali di anzianità;

assegni annuali di invalidità permanente, ordinari e speciali.

In caso di morte delle guide o aspiranti guide, i familiari che si trovano nelle condizioni di cui al successivo articolo 15 beneficiano di assegni annua li di reversibilità."

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.

ART. 7

I commi 4° e 5° dell'art. 13 della L.R. 11.8.1975, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8

ART. 8

I commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 16 della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat, ne ha facoltà.

VOYAT - (U.V.): Questo emendamento credo sia quello che più modifica il concetto della legge, perchè se non inseriamo questo comma una guida di 59 anni che viene da fuori Valle potrebbe esercitare per un anno solo e poi avere diritto alla pensione per tutti gli anni in cui ha esercitato la professione. Pertanto se noi limitiamo il fatto che l'anzianità conta solo dal momento che si è iscritto all'UVGAM in Valle d'Aosta, prende la pensione solo per quel periodo che ha esercitato in Valle d'Aosta e non per quelli che ha esercitato fuori.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

MAFRICA - (P.C.I.): Nell'emendamento del Consigliere Voyat c'è scritto, parlando del periodo, "periodi nei quali la guida o l'aspirante guida è stata iscritta all'unione". Preferirei fosse scritto all'Unione Valdostana Guide di montagna, onde non far sorgere equivoci.

PRESIDENTE: Con questa precisazione proposta dal Consigliere Mafrica metto in approvazione l'emendamento del Consigliere Voyat che consiste in un emendamento aggiuntivo di cui dò lettura:

il sesto comma dell'art. 16 predetto è sostituito dal seguente:

"A partire dal 1° gennaio 1976, sono computati come periodi di anzianità di esercizio della professione utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli artt. 13, 14 e 15 esclusivamente i periodi nei quali la guida o l'aspirante guida è stata iscritta alla UVGAM"

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini, ne ha facoltà.

POLLICINI - (D.P.): C'è un'altra variante da apportare all'art. 8 dove si dice che i commi 3°, 4°, 5° e 6° sono soppressi. La variante è questa: "i commi 3°, 4° e 5° sono soppressi".

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento dell'Assessore Pollicini che abolisce al 1° comma dell'art. 8 le parole "e sesto":

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 nel testo così emendato:

ART. 8

I commi 3°, 4° e 5° dell'art. 16 della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi.

Il comma sesto dell'art. 16 predetto è sostituito dal seguente:

"A partire dal 1° gennaio 1976, sono computati come periodi di anzianità di esercizio della professione utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli artt. 13, 14 e 15 esclusivamente i periodi nei quali la guida o l'aspirante guida è stata iscritta alla U.V.G.A.M".

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9.

ART. 9

L'art. 17 della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.

ART. 10

La lettera d) del 1° comma dell'articolo 18 della L.R. 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"d) eroga un contributo a favore dell'Unione Valdostana guide di alta montagna in misura non superiore all'80% dell'importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione di cui all'art. 9, lettera h), della presente legge".

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: All'art. 11 c'è l'emendamento conseguente che riguarda "ogni anno" e "anno" che sostituiscono la dicitura "semestrale" e "semestre" nei due ultimi commi dell'articolo. Non lo metto in approvazione perchè è una conseguenza della votazione già pronunciata, quindi dò lettura dell'art. 11 nel testo già modificato in questo senso:

ART. 11

A decorrere dall'anno 1983 l'ammontare degli assegni di anzianità, è stabilito in annue lire 1.500.000 (unmilione cinquecentomila); la medesima cifra costituisce la base per la determinazione, ai sensi di legge, degli assegni di invalidità e di reversibilità.

A decorrere dallo stesso anno 1983 le provvidenze di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono assunte a totale carico della Regione e sono concesse con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, urbanistica e beni culturali, sentito il parere dell'Unione Valdostana guide di alta montagna.

Le domande per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma precedente, redatte in carta libera e indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, che provvede, d'intesa con l'Unione valdostana guide di alta montagna, alla necessaria istruttoria.

Coloro che, alla data del 31.12.1982, risultavano intestatari di una delle provvidenze di cui ai citati artt. 12, 13. 14, 15 e 16 della L.R. 11.8.1975, n. 39. e successive modificazioni e integrazioni. continuano a beneficiarne nelle solite misure stabilite dal presente articolo e sono dispensati dal presentare la domanda di cui al comma precedente.

Gli assegni di cui ai citati articoli 13, 14 e 15 sono erogati con cadenza annuale, con riferimento al periodo 1° gennaio 31.12. di ogni anno,

Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Gli assegni di reversibilità e loro eventuali successive modifiche decorrono dall'anno successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12.

ART. 12

A decorrere dall'esercizio 1984 gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 5-6-10e 11 della presente legge nonchè dell'art. 18, lett. a), b) e c) della L.R. 11.8.1975, n. 39, e successive modificazioni, saranno determinati con legge finanziaria, di cui all'articolo 19 della Legge 7.12.1979, n. 68.

PRESIDENTE: All'art. 12 vi è un emendamento proposto dal Consigliere Voyat che aggiunge l'articolo determinativo "la" prima di "legge finanziaria". Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12 nel testo così emendato:

ART. 12

A decorrere dall'esercizio 1984 gli oneri derivanti dall'applicazione degli art. 5, 6, 10 e 11 della presente legge nonchè dell'art. 18, lett. a) b) e c) della L.R. 11.8.1975 n. 39, e successive modificazioni, saranno determinati con la legge finanziaria, di cui all'articolo 19 della legge 7.12.1979, n. 68.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: L'articolo 13 viene sostituito dagli artt. 13 e 14. Do lettura dell'art. 13.

ART. 13

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in complessive annue £ 180.000.000 graveranno: quanto a £ 150.000.000 sul cap. 37300 quanto a £ 30.000.000 sull'istituendo cap. 37310

del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1983 mediante prelievo di £ 180.000.000 dal cap. 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo

- spese di investimento) sullo stanziamento iscritto all'allegato n. 8

- Settore I - relativo al collegamento autostradale Aosta - Courmayeur, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per £ 360.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il Turismo" del bilancio pluriennale 1983/1985.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14.

ART. 14

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento"

180.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 37300 - (la cui denominazione viene così modificata):

"Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti". L.R. 11.8.1975, n. 39

L.R. 8.5.1979, n. 29

L.R. n.

150.000.000

Settore II - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.12 - "Interventi promozionali per il turismo"

Cap. 37310 - (di nuova istituzione) "Contributi all'Unione Valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Unione stessa"

30.000.000

Totale in aumento £ 180.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione a scrutinio segreto:

VOTATION A SCRUTIN SECRET

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.