Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 265 del 21 aprile 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 265/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DEL CORPO REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ANDRIONE - (U.V.): Si tratta dello stralcio di una legge che avrebbe dovuto essere più completa, comprendendo tutti i vigili del fuoco ed il loro trasferimento alle dipendenze della Regione, secondo le ultime disposizioni legislative dello Stato. Quella parte non è stato possibile definirla per questioni riguardanti il personale, in quanto la Regione vorrebbe, se possibile, non aumentare enormemente il numero dei burocrati preposti a tali servizi. D'altra parte non sarebbe neanche giusto avere l'ispettore unitamente alla Regione Piemonte, quindi stiamo studiando il problema che, nella prossima legislatura, sarà probabilmente risolto.

Per adesso si tratta di dare una prima definizione ai vigili del fuoco volontari ed il disegno di legge (credo lo abbiate visto), pur comportando una spesa di 200 milioni, quindi una spesa modesta, dà un'organizzazione a questa importante attività nella nostra Regione, che sarà poi inserita nel quadro generale quando anche l'altra legge sarà pronta. La Commissione Consiliare competente ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin, ne ha facoltà.

MARTIN - (U.V.P.): In effetti l'art. 19 della legge 196 trasferisce alla Regione Valle d'Aosta, all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della Regione stessa, le funzioni amministrative in materia di servizi antincendio. Si tratta di un problema che è stato sollevato in sede di Associazione Sindaci, essendo i Sindaci della Valle d'Aosta d'accordo nel regolamentare i vigili del fuoco volontari. In seguito siccome questo problema a me stava particolarmente a cuore, chiesi al Presidente della Giunta di istituire una Commissione con l'incarico di studiare il problema riguardante questo corpo. La Commissione venne formata, nel 1981, dal sottoscritto, dal Segretario generale della Regione dott. Barbagallo, dall'Ing Badino, Comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Aosta, e dal Sig Bianquin, Presidente dell'Associazione dei vigili del fuoco volontari della Valle d'Aosta. Venne predisposto un progetto di legge che riguardava anche il corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale però, come ha spiegato il Presidente della Giunta, non si è riusciti a risolvere in tempo tutti i vari problemi, per cui ci si è per ora proposti di realizzare il corpo regionale dei volontari. I volontari rappresentano una realtà della nostra Regione: ricordo che sono più di 2000 coloro che svolgono quest'attività a livello di volontariato, e rappresentano anche una piacevole realtà in quanto hanno sempre svolto il servizio senza mai chiedere nulla in cambio. In tutti i Comuni esiste almeno una squadra che evidentemente riveste una grande utilità per la conformazione stessa del territorio della nostra Regione; non è possibile infatti pensare di avere del personale permanente, appartenente al corpo nazionale, soprattutto nelle località più lontane e più difficilmente raggiungibili.

Però, per utilizzare meglio questo enorme potenziale rappresentato dai volontari, è indispensabile regolamentare il loro impiego, prevedendo anche corsi di formazione professionale indispensabili per lo svolgimento corretto di un servizio così delicato. Senza voler cambiare il servizio, che verrà ancora svolto a livello di volontariato, si è però pensato, con questa legge, di prevedere un'assicurazione per tutti i volontari nel caso di infortuni commessi con il servizio prestato ed un'indennità oraria nei casi di intervento o per la partecipazione dei corsi professionali. Le esercitazioni periodiche che il corpo svolge e che sono state regolamentate, continueranno invece ad essere gratuite. Visto che mi sono occupato di questa legge passo a spiegare brevemente i singoli articoli.

L'art. 1 istituisce e regolamenta i compiti di questo corpo regionale dei vigili del fuoco volontari; nell'art. 2 si precisa quali saranno le qualifiche di detto corpo; all'art. 3 si dice che tutti gli atti aventi ad oggetto il personale di cui alla presente legge sono di competenza del Presidente della Giunta; all'art. 4 si stabiliscono le norme per il reclutamento di questo personale; all'art. 5 si parla della decadenza del personale nel caso che non frequenti con profitto le esercitazioni periodiche stabilite dai preposti o che rifiuti di partecipare ad un'operazione di soccorso senza giustificato motivo. Nell'art. 6 viene regolamentata la nomina dei capisquadra, nell'art. 8 si regolamenta l'iscrizione nel ruolo dei vigili volontari direttamente con la qualifica di capisquadra e vi sono tre possibilità di essere iscritti in questa qualifica, ossia vi si può accedere il personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore già attualmente a quella di capo-squadra, oppure coloro che hanno prestato servizio di leva nel corpo nazionale dei vigili del fuoco e che negli ultimi sei anni abbiano svolto del servizio nei volontari, oppure degli ex permanenti del corpo nazionale che abbiano superato il periodo di prova. Nell'art. 9 si stabilisce la chiamata in servizio; nell'articolo 10 si precisa che durante lo svolgimento del servizio di istituto non si applicano a questo personale disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavoro; all'art. 11 si stabilisce la cessazione del servizio; all'art. 12 l'indennità oraria. L'art. 13 parla dei distaccamenti periferici che dovranno essere individuati dal Presidente della Giunta regionale; nell'art. 14 viene regolamentata la direzione degli interventi che saranno diretti dal capo distaccamento del corpo volontario fintanto chè sul posto non sopraggiunga del personale qualificato del corpo nazionale; nell'art. 15 si parla del materiale di dotazione e sarà comunque oggetto di una successiva regolamentazione; nell'articolo 16 vi è il coordinamento con il servizio antincendio boschivo già esistente; l'art. 17 stabilisce la gratuità dei servizi nei confronti di coloro che ne usufruiscono; l'art. 18 parla delle assicurazioni, ossia questi volontari durante gli interventi saranno tutti assicurati in modo da garantirli contro eventuali infortuni; l'art. 19 concerne le norme finanziarie. In Commissione si era anche discusso dell'opportunità di presentare degli emendamenti che non incidono nella sostanza della legge, ma migliorano nella forma alcuni articoli. Nell'articolo 4 la Commissione ha individuato di ridurre alla lettera f) quando si dice "non aver subito la dichiarazione di decadenza da vigile volontario da almeno cinque anni" il termine di almeno cinque anni in "almeno tre anni". Nell'art. 9 viene soppresso il 2° comma. Nell'art. 11, dopo le parole "di soccorso" sono aggiunte "o per dimissioni volontarie e per le altre cause previste dalla presente legge". All'art. 12 si aggiunge dopo "preservazione dei beni" la frase "o per la partecipazione a corsi di addestramento o esercitazioni a carattere professionale autorizzati dalla Giunta regionale". E' aggiunto in seguito un altro comma "compete al capo distaccamento trasmettere agli uffici della Presidenza della Giunta regionale l'elenco del personale intervenuto, con indicazione per ciascuno del numero di ore di servizio prestate". Nell'art. 16 viene formulato un po' meglio il 1° comma in quanto non poteva essere l'organo forestale che chiedeva l'intervento dei vigili del fuoco ma doveva essere il Presidente della Giunta, quindi il 1° comma viene sostituito dal seguente:" nel caso di incendi esclusivamente boschivi i vigili del fuoco volontari intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, operano secondo le direttive generali dell'organo forestale competente e sotto la diretta responsabilità dei propri superiori se presenti". Infine all'art. 17 si precisa meglio che i servizi sono gratuiti evidentemente "per i soggetti nei cui confronti sono esercitati". Come ultima cosa mi corre l'obbligo di ringraziare gli altri membri di questa Commissione che con me hanno studiato il problema che oggi viene portato in quest'aula.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): Il disegno di legge n. 512 riveste una certa importanza per le persone che dedicano la propria attività volontaria, come segno di solidarietà umana, per intervenire nello spegnimento degli incendi. E' importante perchè dà un'organizzazione, istituendo un corso regionale dei vigili del fuoco, e questo è un problema cui bisognava far fronte. Questo fatto potrà anche migliorare la capacità di intervento dei vigili volontari e permetterà alla Regione di andare in futuro verso un'organizzazione complessiva della protezione civile che sia più efficace di quanto lo è stata sinora. Il nostro Gruppo ha riconosciuto l'importanza di questo disegno di legge, che purtroppo per le traversie incontrate nelle discussioni precedenti è arrivato molto tardi in Consiglio, cioè l'11 aprile. Abbiamo accettato di discuterlo in Commissione dove è stato presentato il 14 aprile: in quell'occasione la Commissione Affari Generali ha proposto degli emendamenti, dando il proprio parere favorevole.

Probabilmente se si fosse potuto discutere prima il testo avrebbe potuto essere ancora migliorato ed io aggiungo due piccole osservazioni che propongo come emendamenti. Non sono particolarmente significativi ma può essere utile prenderli in considerazione. All'art. 7 si parla di un concorso per la nomina a capo-squadra di cui poi non si dice più nulla, quindi non si sa chi bandirà il concorso e quando. Secondo me sarebbe utile precisare che il concorso viene bandito con decreto del Presidente della Giunta, evitando così che debba essere il Consiglio a doverlo fare, e che sia fatto almeno ogni due anni. All'art. 8 c'è una parola che potrebbe provocarci delle questioni con la Com missione di Coordinamento; si parla qui di un ruolo regionale dei vigili del fuoco mentre in tutto il resto della legge si parla di un corpo. Il corpo è un'organizzazione di un certo tipo, il ruolo potrebbe essere qualcosa che crea confusione perchè può dare l'idea di un rapporto di tipo diverso. Quindi propongo che in questo articolo venga sostituita alla parola "ruolo" la parola "corpo".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tamone, ne ha facoltà.

TAMONE - (U.V.): Comme nous avons déjà déclaré au sein de la première Commission, l'Union Valdôtaine est favorable à ce projet de loi, qui concerne le corps de pompiers volontaires, qui avait nécessité d'être réglé. Nous acceptons aussi les amendements qui ont été présentés par le Conseiller Martin, d'ailleurs nous les avions déjà concordés lors de la réunion de la première Commission et comme vient de le dire le Conseiller Mafrica, il s'agit évidemment d'un dessin de loi d'une certaine importance parce que finalement on va réglementer toute l'activité du corps de pompiers volontaires, qui est valable surtout dans les pays qui sont loin de la ville d'Aoste.

En tant qu'Union Valdôtaine, quand même, nous espérons que dans les premiers mois de travail du prochain gouvernement régional il y ait une réglementation plus globale du problème, en tenant compte aussi de la possibilité qui nous revient en tant que Région, avec l'application des "norme d'attuazione", de réglementer aussi la question de pompiers qui travaillent régulièrement dans ce domaine. Je crois que cela serait un fait sans doute à souhaiter, afin de donner une possibilité à la Vallée d'Aoste de devenir, dans ce domaine, un peu plus autonome.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1.

ART. 1

(Istituzione e compiti del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari).

E' istituito il corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari. Al Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari sono attribuiti i compiti di prevenzione e d'estinzione degli incendi, i servizi tecnici urgenti per la tutela dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

I compiti di cui al comma precedente sono esercitati in ausilio ed in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco competente nel territorio della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.

ART. 2

(Personale del corpo)

Il personale del corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari e composto da:

- Capi-distaccamento volontari;

- Capi-squadra volontari;

- Vigili del Fuoco volontari;

Il personale stesso non è vincolato da rapporto di impiego, è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed è soggetto agli obblighi della presente legge.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.

ART. 3

(Competenza generale del Presidente della Giunta)

Tutti gli atti aventi ad oggetto il personale di cui alla presente legge sono di competenza del Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.

ART. 4

(Reclutamento)

I Vigili Volontari sono reclutati, su domanda, fra i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa fra i 18 e 65 anni;

avere assolto, in rapporto alle diverse età, agli obblighi scolastici;

idoneità fisica accertata dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza;

residenza in un Comune del distaccamento del quale l'interessato chiede di far parte;

non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

non aver subito la dichiarazione di decadenza da Vigile volontario da almeno cinque anni.

PRESIDENTE: All'art. 4 vi è un emendamento. Alla lettera f) la parola "cinque" è sostituita dalla parola "tre". Metto in approvazione l'emendamento:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 nel testo così emendato:

ART. 4

(Reclutamento)

I Vigili volontari sono reclutati, su domanda, fra i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa fra i 18 e 65 anni;

avere assolto, in rapporto alle diverse età, agli obblighi scolastici;

idoneità fisica accertata dall'Ufficiale sanitario del quale l'interessato chiede di far parte;

non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

non aver subito la dichiarazione di decadenza da Vigile volontario da almeno tre anni.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.

ART. 5

(Dichiarazione di decadenza)

La nomina decade ove l'interessato non abbia frequentato con profitto le esercitazioni disposte, ordinariamente ogni mese, dagli organi competenti, per un numero di volte non inferiori alla metà, con arrotondamento per eccesso, di quello totale nel corso di un anno.

La decadenza non opera quando il mancato raggiungimento del numero minimo prescritto di esercitazioni da frequentare dipende da documentate cause di forza maggiore.

Decade altresì dalla nomina il personale che, senza giustificato motivo, rifiuta di partecipare ad un'operazione di soccorso.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.

ART. 6

(Nomina a capo-distaccamento)

Per coordinare il funzionamento e dirigere gli interventi nei distaccamenti è istituito l'incarico di Capo-distaccamento.

L'incarico viene conferito dal Presidente della Giunta regionale a un volontario avente qualifica di capo squadra, su proposta del Sindaco del Comune interessato (o dei Sindaci nel caso di distaccamento intercomunale) il quale è tenuto a consultare i vigili componenti del distaccamento e il Comandante appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, competente nel territorio della Valle d'Aosta.

L'incarico di capo-distaccamento è triennale ed è rinnovabile.

L'incarico è revocabile dal Presidente della Giunta regionale su proposta del Sindaco (dei Sindaci nel caso di distaccamento intercomunale) sentiti i vigili componenti del distaccamento e il Comandante appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, competente nel territorio della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votante e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.

ART. 7

(Nomina a capo-squadra)

I Vigili del Fuoco, con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, possono essere ammessi a frequentare un corso teorico-pratico per allievi capisquadra presso le scuole antincendio altra organizzazione qualificata. I vigili risultati idonei al termine del corso predetto partecipano al concorso per la nomina a Capo-squadra.

PRESIDENTE: All'art. 7 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Mafrica che aggiunge dopo le parole "al concorso per la nomina a capo-squadra" le parole "che sarà bandito almeno ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 nel testo emendato:

ART. 7

(Nomina a capo-squadra)

I Vigili del Fuoco, con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, possono essere ammessi a frequentare un corso teorico-pratico per allievi capisquadra presso le scuole antincendio o altra organizzazione qualificata. I vigili risultati idonei al termine del corso predetto partecipano al concorso per la nomina a Capo-Squadra, che sarà bandito almeno ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.

ART. 8

(Iscrizione nel ruolo dei Vigili volontari direttamente con la qualifica di capo-squadra)

Sono iscritti nel ruolo regionale dei Vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di capo-squadra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4 della presente legge, appartengano ad una delle seguenti categorie:

personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con qualifica non inferiore a caposquadra;

coloro che, avendo prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13.10.1950, n. 913, hanno svolto servizio volontario negli ultimo sei anni;

ex permanenti del Corpo nazionale Vigili del Fuoco che abbiano superato il periodo di prova;

L'effettiva prestazione del servizio di cui al punto b) deve risultare da dichiarazione del Sindaco del Comune interessato o del Comandante dei Vigili del Fuoco appartenente al Corpo nazionale competente per territorio.

PRESIDENTE: All'art. 8 vi è un altro emendamento presentato dal Consigliere Mafrica, con il quale viene sostituita in questo articolo alla parola "ruolo" la parola "corpo".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 nel testo emendato:

ART. 8

(Iscrizione nel corpo dei Vigili volontari direttamente con la qualifica di capo-squadra)

Sono iscritti nel Corpo regionale dei Vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di capo-squadra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4 della presente legge, appartengono ad una delle seguenti categorie:

personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo-squadra;

coloro che, avendo prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13.10.1950, n. 913, hanno svolto servizio volontario negli ultimi sei anni;

ex-permanenti del Corpo nazionale Vigili del fuoco che abbiano superato il periodo di prova.

L'effettiva prestazione del servizio di cui al punto b) deve risultare da dichiarazione del Sindaco del Comune interessato o del Comandante dei Vigili del fuoco appartenente al Corpo nazionale e competente per territorio.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9.

ART. 9

(Chiamata in servizio)

In occasione di pubbliche calamità, di emergenze ad altre particolari necessità, il Presidente della Giunta regionale può chiamare, in servizio temporaneo, i vigili volontari e destinarli in qualsiasi località della Regione.

In tal caso il datore di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge dello Stato 13.5.1961, n. 469, come sostituito dall'art. 14 della legge 8. 12.1970, n. 996 hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere, comunque conservato il posto occupato.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 71 della citata legge 13.5.1961, n. 469, così come modificata dalle corrispondenti norme regionali.

PRESIDENTE: All'art. 9 abbiamo un altro emendamento presentato dalla Commissione concernente la soppressione del 2° comma.

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 nel testo così emendato:

ART. 9

(Chiamata in servizio)

In occasione di pubbliche calamità, di emergenze od altre particolari necessità, il Presidente della Giunta regionale può chiamare, in servizio temporaneo, i vigili volontari e destinarli in qualsiasi località della Regione. In tal caso il datore di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge dello stato 13.5.1961, n. 469, come sostituito dall'art. 14 della legge 8.12.1970, n. 996, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere, comunque, conservato il posto occupato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.

ART. 10

(Inapplicabilità delle disposizioni negli infortuni sul lavoro)

Durante lo svolgimento del servizio di istituto, al personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco volontari non si applicano le disposizioni di cui al DPR 27.4.1955, n. 547.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11.

ART. 11

(Cessazione dal servizio)

Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento del 65° anno di età o per perduta idoneità al servizio di soccorso.

PRESIDENTE: All'art. 11 abbiamo un emendamento dopo le parole "di soccorso" aggiungere le parole "o per dimissioni volontarie o per altre cause previste dalla presente legge".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 nel testo emendato:

ART. 11

(Cessazione dal servizio)

Il personale volontario cessa dal servizio al raggiugimento del 65° anno di età o per perduta idoneità al servizio di soccorso o per dimissioni volontarie o per altre cause previste dalla presente legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12.

ART. 12

(Indennità oraria)

Il personale volontario ha diritto per ogni intervento nelle operazioni di spegnimento degli incendi o nelle attività per l'incolumità delle persone e preservazione dei beni, ad un compenso orario ragguagliato a quello del personale regionale appartenente al terzo livello per i vigili, al quarto livello per i capi-squadra e al quinto livello per i capi-distaccamento.

I compensi sono a carico del bilancio regionale.

PRESIDENTE: Al 1° comma, dopo le parole "e preservazione dei beni" sono aggiunte le seguenti: "o per la partecipazione a corsi di addestramento o esercitazioni a carattere professionale autorizzati dalla Giunta regionale". E' poi aggiunto il seguente comma: "Compete al capo distaccamento trasmettere agli uffici della Presidenza della Giunta regionale l'elenco del personale intervenuto, con indicazione per ciascuno del numero di ore di servizio prestate".

Metto in approvazione i due emendamenti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12 nel testo così emendato:

ART. 12

(Indennità oraria)

Il personale volontario ha diritto per ogni intervento nelle operazioni di spegnimento degli incendi o nelle attività per l'incolumità delle persone e preservazione dei beni o per la partecipazione a corsi di addestramento o esercitazioni a carattere professionale autorizzati dalla Giunta regionale, ad un compenso orario ragguagliato a quello del personale regionale appartenente al terzo livello per i vigili, al quarto livello per i capisquadra ed al quinto livello per i capi-distaccamento.

Compete al capo-distaccamento trasmettere agli uffici della Presidenza della Giunta regionale l'elenco del personale intervenuto, con indicazione per ciascuno del numero di ore di servizio prestate.

I compensi sono a carico del bilancio regionale.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13.

ART. 13

(Distaccamenti periferici)

Il distaccamento è costituito da un contingente periferico di Vigili del Fuoco volontari.

Il Presidente della Giunta regionale individua, sentiti i Sindaci e il Comandante appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, competente nel territorio della Valle d'Aosta, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti, tenendo conto, ove possibile, della divisione del territorio regionale nei singoli Comuni.

Nell'ambito di ogni distaccamento sono istituite, secondo le esigenze locali, una o più squadre.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14.

ART. 14

(Direzione degli interventi)

Nel territorio di ogni distaccamento di personale volontario la direzione degli interventi spetta al Capo distaccamento, di cui all'art. 6, fintantochè non intervenga personale qualificato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Altro personale volontario, eventualmente accorso da distaccamenti diversi, opera sotto la direzione del capo di distaccamento nel cui territorio si svolge l'intervento.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15.

ART. 15

(Dotazione materiale)

Il capo distaccamento ha in carico il materiale in dotazione al distaccamento, che sarà oggetto di successiva regolamentazione.

Il materiale potrà essere suddiviso tra le varie squadre e, in questo caso, la relativa responsabilità ricade su persona appositamente incaricata.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16.

ART. 16

(Coordinamento con il servizio antincendi boschivi)

Nel caso di incendi esclusivamente boschivi, i vigili del fuoco volontari intervenuti di propria iniziativa o su richiesta dell'organo forestale competente, operano secondo le direttive generali del suddetto organo forestale e sotto la diretta responsabilità dei propri superiori se presenti.

Nel caso invece di incendi che minacciano l'incolumità delle persone o la rovina di edifici la direzione delle operazioni passa ai Vigili del Fuoco con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al precedente art. 14.

PRESIDENTE: All'art. 16 vi è un emendamento sostitutivo del 10 comma che recita:

"Nel caso di incendi esclusivamente boschivi i vigili del fuoco volontari intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale operano secondo le direttive generali dell'organo forestale competente e sotto la diretta responsabilità dei propri superiori se presenti".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16 nel testo emendato:

ART. 16

(Coordinamento con il servizio antincendi boschivi)

Nel caso di incendi esclusivamente boschivi i Vigili del Fuoco Volontari intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, operano secondo le direttive generali dell'organo forestale competente e sotto la diretta responsabilità dei propri superiori se presenti.

Nel caso invece di incendi che minacciano l'incolumità delle persone o la rovina di edifici la direzione delle operazioni passa ai Vigili del Fuoco con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

Si applicano in tale caso le disposizioni di cui la precedente art. 14.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17.

ART. 17

(Gratuità dei servizi)

I servizi prestati dal Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari sono gratuiti.

PRESIDENTE: All'art. 17 vi è un emendamento: dopo le parole "sono gratuiti" sono aggiunte le parole "per i soggetti nei cui confronti sono esercitati".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17 nel testo così emendato:

ART. 17

(Gratuità dei servizi)

I servizi prestati dal Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari sono gratuiti per i soggetti nei cui confronti sono esercitati.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18.

ART. 18

(Assicurazioni)

L'Amministrazione regionale provvede all'assicurazione di tutto il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, da accertarsi a norma di legge.

I massimali sono determinati con provvedimento della Giunta regionale in modo da garantire un trattamento previdenziale in ogni caso non inferiore a quello previsto per i volontari appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sono estese al personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco e alle loro famiglie le provvidenze previste dalle leggi dello Stato 27.10.1973, n. 629 e 13.8.1980, n. 466.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 18:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19.

ART. 19

(Norme finanziarie)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 200.000.000 graverà sul cap. 24000, di nuova istituzione, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1983 mediante riduzione di £ 200.000.000 dello stanziamento del cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti" (Allegato n. 8 - spese di funzionamento istituzionale) del bilancio di previsione per l'esercizio 1983, che presenta la necessaria disponibilità.

- per gli anni 1984-1985 mediante utilizzo per lire 400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma "2.1.2. Interventi a carattere generale - Altri interventi" del bilancio pluriennale 1983-1985.

A decorrere dall'anno 1984, gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 19:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20.

ART. 20

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

in diminuzione

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti".

£ 200.000.000

in aumento

Programma 2.1.2. - Interventi a carattere generale - Altri interventi.

Cap. 24000 (di nuova istituzione) "Spese per il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco volontari

L.R. n.

£ 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 20:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:

VOTATION A SCRUTIN SECRET

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité.