Oggetto del Consiglio n. 267 del 21 aprile 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 267/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NUOVE NORME CONCERNENTI L'INDENNITA' DI RESIDENZA PER DISAGIATO SERVIZIO A FAVORE DI TITOLARI DI FARMACIE RURALI."
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Si tratta di trasferire all'USL le funzioni amministrative e di elevare l'indennità ed i contributi relativi da 2.400.000 a 4 milioni.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
PEAQUIN - (P.C.I.): Avevamo chiesto in Commissione dei chiarimenti su alcuni punti di questa legge, perchè ci sembrava che la differenza da 2.400.000 erogati in precedenza, a 4 milioni, fosse alta. Comunque i dubbi sono stati chiariti in Commissione ed esprimiamo parere favorevole a questo disegno di legge.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1.
ART. 1
L'indennità di residenza per disagiato servizio, prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in Valle d'Aosta, è fissata in lire 4.000.000 annue.
L'indennità è aumentata del 20% per la durata di 5 anni quando si tratti di farmacia di nuova istituzione aperta in distretto socio-sanitario sprovvisto di servizio farmaceutico.
L'ammontare dell'indennità verrà periodicamente variato tenendo conto del variare del potere d'acquisto della moneta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
ART. 2
Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali con volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente, inferiore a 30 milioni, compreso fra 30 milioni e 40 milioni, e compreso fra 40 milioni e 50 milioni, è concesso un contributo aggiuntivo nella misura, rispettivamente, di lire 1.000.000; 800.000; 600.000.
Qualora gli uffici finanziari competenti accertino un volume di affari, ai fini IVA, superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare all'USL della Valle d'Aosta, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
ART. 3
Al titolare di dispensario farmaceutico, istituito ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, è concessa un'indennità di gestione pari a lire 1.000.000, ridotta del 50% nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi gratuitamente a disposizione da enti locali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
ART. 4
Le indennità e i contributi aggiuntivi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti dall'USL della Valle d'Aosta, unicamente ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici che sono risultati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno solare cui le indennità si riferiscono.
Nel caso che la farmacia rurale o il dispensario farmaceutico siano stati aperti al pubblico nel corso dell'anno, le indennità e i contributi aggiuntivi saranno erogati proporzionalmente ai mesi di effettivo funzionamento della farmacia o del dispensario farmaceutico.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
ART. 5
Le indennità sono corrisposte agli aventi diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Per ottenere la concessione del contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 2, gli interessati debbono inoltrare domanda all'USL della Valle d'Aosta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, corredata da: una dichiarazione del Sindaco attestante che la farmacia rurale o il dispensario farmaceutico sono stati regolarmente aperti nell'anno precedente, ovvero i periodi di apertura; copia della dichiarazione relativa al volume di affari ai fini dell'applicazione dell'IVA denunciato per l'anno precedente, con attestazione della conformità all'originale rilasciata dal competente ufficio IVA.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
ART. 6
La concessione dell'indennità di cui all'art. 1 cesserà con l'istituzione dei dispensari farmaceutici che garantiscano la somministrazione di medicinali durante le ore notturne e durante i giorni festivi e pre-festivi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
ART. 7
Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 115.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1983, fanno carico all'USL della Valle d'Aosta, la quale vi farà fronte con le quote del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.
ART. 8
Le norme della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1983 e con effetto da tale data è abrogata la legge regionale 24.4.1980, n. 16.
La presente legge sarà publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:
VOTATION A SCRUTIN SECRET
RESULTAT DU VOTE
Présents, votants et avis favorables: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.