Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 94 del 14 febbraio 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 94/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROROGA AL 31 DICEMBRE 1983 DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1977, N. 36: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI PISTE SCIISTICHE".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore Pollicini, ne ha facoltà.

POLLICINI (D.P.): Si tratta della proroga di una legge già operante, in attesa di riformulare un testo che tenga presente l'evoluzione che hanno avuto le piste e l'intervento per la loro preparazione. Quindi si tratta di una proroga per avere il tempo di mettere a punto un testo già in fase di studio.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO (P.C.I.) - Siamo favorevoli alla proroga di questa legge che riguarda i contributi per la costruzione e sistemazione delle piste sciistiche. E' un intervento indispensabile nei confronti delle società che gestiscono gli impianti di risalita per non fare gravare ulteriormente quei costi sulla competitività delle nostre stazioni. L'unica osservazione che facciamo - che dovrebbe essere tenuta quanto mai in considerazione se si pensa ad una revisione della legge - è quella di fissare meglio i criteri di tutela del l'ambiente, quando si interviene nel sistemare le piste.

La nostra opinione è che troppo spesso le piste da sci siano dei veri e propri insulti alla natura, sono fatte senza criterio. Non vogliamo generalizzare, ma diciamo che in parecchi casi si assiste a fenomeni di questo tipo. Crediamo perciò di dover fare questa raccomandazione all'Assessore in sede di revisione di questa legislazione, per cui la Regione dovrebbe finanziare solo la sistemazione di quelle piste che tengono conto anche dell'ambiente e dell'impatto ambientale del luogo.

PRESIDENTE: Da lettura dell'art. 1:

L'applicazione della legge regionale 16.5.1977, n. 36, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1983 e l'ammontare dello stanziamento annuo previsto all'art. 6 della legge medesima è elevato, con riferimento all'esercizio 1983, a lire 400 milioni.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, previsto in lire 400 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali" - spese di investimento), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Da lettura dell'art. 2:

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)

L. 400.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37585 - Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche

L. 400.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Da lettura dell'art. 3:

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma del l'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato per votazione segreta ad esprimersi sul complesso della legge;

VOTATION A SCRUTIN SECRET

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et

avis favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité