Oggetto del Consiglio n. 261 del 4 ottobre 1973 - Verbale

OGGETTO N. 261/73 - Disegno di legge regionale riguardante "Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 ottobre 1973:

In relazione alle accertate necessità di bilancio e dei servizi dell'Amministrazione Regionale, la Giunta propone al Consiglio di approvare ulteriori variazioni agli stanziamenti della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, in quanto i fondi di riserva, di cui ai capitoli 204 e 205 del bilancio stesso, sono stati interamente prelevati.

L'articolo 1 dell'allegato disegno di legge contempla aumenti per complessive Lire 131.300.000 e riduzioni per complessive Lire 131.300.000 delle previsioni di spesa.

Le maggiori spese risultano, pertanto, finanziate interamente con diminuzioni di spese.

Le maggiori e minori spese risultano così ripartite per Assessorati:

ASSESSORATI

MAGGIORI SPESE

MINORI SPESE

Finanze

38.000.000

50.000.000

Agricoltura e Foreste

3.500.000

Lavori Pubblici

22.600.000

Pubblica Istruzione

33.000.000

81.300.000

Turismo, Antichità e BB. AA.

34.200.000

______________

Totale

131.300.000

131.300.000

______________

Le riduzioni di spese sopraindicate, riguardanti tutte spese correnti e ammontanti a Lire 131.300.000, servono di copertura a:

a) maggiori spese correnti

(cap. 312 e 600) per complessive £. 36.500.000

b) maggiori spese in conto capitale (cap. 212, 213, 524, 547, 549, 825 e 828) per complessive £. 94.800.000 131.300.000

Le variazioni di bilancio proposte riguardano i seguenti capitoli:

Cap. 212 - l'aumento è proposto per far fronte alle spese previste per l'acquisizione di beni patrimoniali.

Cap. 213 - l'aumento è proposto per far fronte alle maggiori spese da sostenere per la manutenzione di stabili regionali.

Cap. 312 - l'aumento è proposto per far fronte alle maggiori spese da sostenere per attività riguardanti l'agricoltura.

Cap. 524 - l'aumento è proposto per far fronte alle maggiori spese da sostenere per l'edilizia scolastica.

Cap. 547 - l'aumento è proposto per far fronte alle maggiori spese da sostenere per la viabilità regionale.

Cap. 549 - La variazione che si propone è necessaria per far fronte alle maggiori spese per la manutenzione straordinaria delle strade regionali.

Cap. 600 - l'aumento è proposto per far fronte alle maggiori spese da sostenere per le scuole secondarie di 1° grado, in base alla legge 8.8.1972, n. 483, e per supplenze.

Cap. 825 e 828 - gli aumenti sono proposti per far fronte alle maggiori spese da sostenere per acquisto di immobili, per la valorizzazione del patrimonio archeologico e per lavori di restauro di interesse archeologico.

La norma di cui all'articolo 2 dell'allegato disegno di legge modifica il limite di spesa annua già previsto dall'articolo 19 della legge regionale 29 aprile 1972, n. 2, riguardante l'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, e dell'articolo 14 della legge regionale 15.11.1972, n. 38, riguardanti variazioni al predetto bilancio di previsione.

L'articolo 3 dell'allegato disegno di legge prevede la convalida, a' sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1972, n. 2, dei prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per far fronte a nuove e maggiori spese, di cui ai provvedimenti della Giunta Regionale adottati nel corso dell'esercizio finanziario 1972.

Premesso quanto sopra, la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale, concernente le menzionate variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.

(SEGUE allegato disegno di legge) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alle finanze ALBANEY.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Mappelli e Maquignaz, il Presidente Dolchi accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 33)

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Disegno di legge regionale n. 33

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n.: PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1972:

IN AUMENTO

Cap. 212 - Spese per acquisto e costruzione di beni patrimoniali

£.

32.000.000

Cap. 213 - Spese per lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria a beni immobili di proprietà ed alle aree attigue agli stabili di proprietà regionale

£.

6.000.000

Cap. 312 - Spese per attività sperimentali e dimostrative e per la preparazione tecnico-professionale degli agricoltori (corsi e concorsi) nonchè spese per il funzionamento del Laboratorio Caseario regionale

£.

3.500.000

Cap. 524 - Contributi per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici scolastici (legge regionale 22.6.1964, n. 8)

£.

3.100.000

Cap. 547 - Spese per opere stradali di interesse regionale eseguite a carico della Regione (art. 12 n. 5 D.L.L. 7.9.1945, n. 545)

£.

15.300.000

Cap. 549 - Spese per lavori di ripristino e manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale

£.

4.200.000

Cap. 600 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo e insegnante e al personale ausiliario

£.

33.000.000

Cap. 825 - Acquisto di beni immobili per la valorizzazione del patrimonio archeologico ed artistico

£.

24.000.000

Cap. 828 - Spese per scavi, restauri e lavori di interesse archeologico

£.

10.200.000

___________

Totale

£.

131.300.000

___________

IN DIMINUZIONE

Cap. 181 - Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa

£.

50.000.000

Cap. 581 - Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole Secondarie

£.

81.300.000

___________

Totale

£.

131.300.000

___________

Art. 2

Il limite di spesa annua, per l'anno finanziario 1972, sul capitolo 549 del bilancio preventivo della Regione, di cui all'articolo 19 della legge regionale 29 aprile 1972, n. 2 e all'articolo 14 della legge regionale 15 novembre 1972, n. 38, è aumentato a Lire novantaquattromilioniduecentomila.

Art. 3

Sono convalidati, a' sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1972, n. 2, i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese, per complessive Lire 230.000.000, come dai provvedimenti della Giunta Regionale n. 6075 in data 13 dicembre 1972, n. 6275 in data 22 dicembre 1972, nn. 6471, 6679 e 6693 in data 29 dicembre 1972.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì