Oggetto del Consiglio n. 51 del 27 gennaio 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 51/VII - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI IN MATERIA DI SUBAPPALTI DI OPERE PUBBLICHE.- (Interpellanza).
PRESIDENTE: Do lettura dell'interpellanza presentata dal Consigliere Carlassare.
INTERPELLANZA
PRESA VISIONE della legge 13.9.1982, n. 646 concernente: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27.12.1956, n. 1423, 10.2.1962, n. 57 e 31.5.1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
CONSIDERATO che in particolare l'art. 21 del provvedimento in questione sottopone qualsiasi subappalto di opere pubbliche ad una autorizzazione esplicita da parte dell'Ente appaltante e richiede idoneità tecnica ed affidabilità dell'impresa subappaltatrice;
INTERPELLA
l'Assessore ai Lavori Pubblici per sapere:
1) cosa è stato fatto in sede regionale per ottemperare alle disposizioni previste dalla legge 13.9.1982, n. 646;
2) se sono già stati eseguiti accertamenti sui lavori dati in subappalto o a cottimo dalle ditte appaltatrici, secondo quali criteri e con quali risultati;
3) come si intende procedere per dare completa attuazione alla legge in oggetto ed entro quali termini è previsto che ciò avvenga.
PRESIDENTE: Ha chiesto di illustrare l'interpellanza il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): La legge 13.9.1982, n. 646 prevede "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27.12.1956, n. 1423; 10.2.1962, n. 57 e 31.5.1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". Voglio ricordare brevemente che questa legge è stata votata con un iter insolitamente veloce dal Parlamento italiano in seguito ad un fatto clamoroso quale l'uccisione del Segretario del P.C.I. siciliano, Pio La Torre, che era stato uno dei promotori della stessa proposta di legge. Va precisato anche che con questa legge che è valida su tutto il territorio nazionale si intende colpire un fenomeno che si sta estendendo in tutta la nazione, che si presenta a seconda delle caratteristiche regionali con dei fenomeni che possono anche essere diversi fra di loro, e che incentra in alcune attività apparentemente più che legali l'attenzioni della Magistratura, della Polizia, in quanto nelle predette attività si è ormai dimostrato che si è introdotto un fenomeno mafioso. In particolare, questo fenomeno ha preso saldamente radici all'interno del sistema degli appalti pubblici e nel sistema dei subappalti che ne derivano.
Con questa legge si intende normare in un modo estremamente preciso e sottoporre ad un efficace controllo l'appalto pubblico; nell'art. 21 di questa legge si prevede che tutta una serie di idoneità, di garanzie tecniche e di affidabilità dell'impresa, nonché di affidabilità non solo sul piano tecnico ma anche sul piano finanziario, sul piano morale dell'impresa stessa, siano controllati dai pubblici funzionari preposti a questo, prevedendo anche delle precise responsabilità sul piano penale, per cui un ente pubblico che non si sia attrezzato molto bene per effettuare questi controlli, potrebbe far correre dei rischi ai propri funzionari.
Con la mia interpellanza intendo conoscere cosa è stato fatto dalla Giunta, in particolare dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, per ottemperare allo spirito di questa legge; intendo sapere se - come previsto dalla legge stessa - sono già stati effettuati accertamenti sui lavori e sui subappalti, sulle ditte che effettuano i lavori in subappalto e con quali tempi si intende procedere. Quali sono le strutture che si possono realizzare in sede di Amministrazione regionale affinché tutto il sistema degli appalti sia controllato molto bene, affinché se le ditte appaltatrici danno a loro volta dei subappalti, queste ditte abbiano tutti i criteri previsti dalla legge stessa e come il funzionario regionale abbia la possibilità di andare a verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori che per quanto riguarda le norme infortunistiche e finanziarie, le caratteristiche di queste società siano conformi allo spirito della legge.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey, ne ha facoltà.
BORBEY - (D.C.): Ho scritto qui una breve nota e mi permetto di darne lettura anche perché in questa nota dico già al Consigliere Carlassare che sono esposti pochi punti, quindi lo invito a prendere contatto con i funzionari dell'Assessorato ai Lavori Pubblici addetti alla Segreteria poiché la legge antimafia è una legge di non facile interpretazione.
A questo proposito è stato appena fatto a Roma un corso di aggiornamento, al quale abbiamo fatto partecipare immediatamente due funzionari perché è una legge, come ha giustamente detto il Consigliere Carlassare, molto importante e pericolosa.
Si premette che la legge 13.9.1982, n. 646, integrata e modificata dalla legge 23.12.1982, n. 936, vieta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la Pubblica Amministrazione ad imprese o società sospese o decadute dalla iscrizione degli albi di appaltatori delle opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibile agli stessi perché è intervenuto nei loro riguardi alcuno dei provvedimenti citati nella legge stessa, in quella che quest'ultima integra. Stabilisce inoltre che i subappalti ed i cottimi devono essere tutti indistintamente autorizzati dalle Autorità competenti, che accerteranno oltre alla non sussistenza a carico del cottimista o del subappaltatore di alcuno dei provvedimenti anzidetti, anche i loro requisiti di idoneità tecnica ed il possesso di quelli soggettivi richiesti per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Dispone altresì che l'eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata a soggetti provvisti della qualifica di guardia particolare giurata. Altre norme integrano la legge istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori per quanto concerne i requisiti richiesti per l'iscrizione, ma questo è un problema che non è di competenza regionale ma di chi accetta l'iscrizione all'albo dei costruttori.
Per quanto riguarda l'Assessorato ai Lavori Pubblici, si è provveduto a rendere edotto il Direttore dei Lavori e i dipendenti delle norme suddette, e per i pochi lavori in corso - siamo in periodo di quasi totale sospensione dei lavori per l'inverno - che implicano subappalti, le imprese esecutrici hanno richiesto le debite autorizzazioni, molte delle quali sono già state concesse secondo il disposto e nei termini della legge 636/82, mentre per le altre l'Amministrazione, ai sensi della legge 936, sta espletando le procedure necessarie. Si ricorda che quest'ultima legge fissa il termine di richiesta di autorizzazione al 27.1.1983 e quello di pronuncia da parte dell'autorità competente entro 60 giorni dalla domanda. Per quanto riguarda gli appalti, l'Amministrazione non delibererà l'aggiudicazione definitiva se non dopo il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni di cui all'art. 2 della legge 23.12.1982, n. 936.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare per la replica il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Vorrei solo leggere un passaggio di questa legge per chiarire bene all'Assessore ed ai funzionari regionali quelli che, dal punto di vista legale, sono i rischi ai quali vanno incontro:
"Il pubblico amministratore, il funzionario, il dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la Pubblica Amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute, all'iscrizione dell'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibile nello stesso perché è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'estradizione perpetua dai pubblici uffici. Se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione è da tre mesi ad un anno".
Questo vuol dire che la Pubblica Amministrazione deve volersi attrezzare con degli strumenti che consentano fino in fondo questi accertamenti e controlli, perché il demandare ai Direttori dei lavori senza avere una precisa struttura a monte che garantisca questi controlli, fa correre a questi signori dei grossi rischi; questo lo sappiamo perché lo leggiamo ogni giorno sui giornali. L'inquinamento mafioso raggiunge imprese, personaggi ed attività che molte volte apparentemente non hanno niente a che spartire con il mondo siciliano. Mi compiaccio perché già due funzionari regionali sono stati invitati a Roma per approfondire ed avere una maggiore conoscenza di questa legge, per poter prendere meglio visione delle disposizioni per realizzare poi questa legge. Ritengo che l'Assessorato ai Lavori Pubblici dovrebbe attrezzarsi con un apposito ufficio che abbia la possibilità di stabilire dei collegamenti per la conoscenza dei dati necessari e per memorizzarli, perché molte volte l'ostacolo è aggirato con dei prestanome che danno tutte le garanzie richieste. Se non c'è la realizzazione di un servizio del genere, oltre a non intervenire efficacemente contro questo fenomeno, si fanno correre enormi rischi a dei funzionari che possono incorrere in gravissime sanzioni magari non per colpa loro ma perché le strutture non consentono loro di accertare quanto previsto.