Oggetto del Consiglio n. 4779 del 5 giugno 2025 - Resoconto
OGGETTO N. 4779/XVI - Interrogazione: "Verifica del possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività escursionistiche in ambiente innevato".
Bertin (Presidente) - Passiamo ora al punto n. 23.
Risponde l'assessore Grosjacques.
Grosjacques (UV) - Riguardo alla prima domanda ("se sia stata attivata la necessaria vigilanza relativa alla verifica del possesso dei requisiti"), ai sensi della legge regionale 1/2003 recante l'ordinamento delle professioni turistiche, tra le quali quella di guida escursionistica naturalistica, come modificata dalla legge regionale 18/2023, l'attività delle guide escursionistiche e naturalistiche si svolge in zone di montagna e non su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti anche brevi su pareti rocciose o ghiacciaie, comunque di percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi.
L'esercizio dell'attività su terreni innevati è subordinato alla frequenza di specifici corsi teorico-pratici e al superamento dei relativi esami organizzati dall'UVGAM, l'Unione valdostana guide di alta montagna, integrativi rispetto a quelli per l'ottenimento dell'abilitazione alla professione.
La frequenza di tali corsi e il superamento dei relativi esami sono volti alla preparazione e all'accertamento delle conoscenze e delle capacità delle guide escursionistiche naturalistiche nella prevenzione dei rischi nivologici e nella gestione delle operazioni di soccorso.
Di conseguenza, attualmente le uniche figure professionali abilitate all'accompagnamento su terreni innevati risultano quelle facenti capo all'UVGAM, nonché le guide escursionistiche naturalistiche di cui alla legge regionale 1/2003 che hanno frequentato e superato il corso integrativo previsto dalla normativa vigente.
Con riferimento al quesito, si risponde ricordando che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 1/2003, alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla medesima provvedono i Comuni; si tratta quindi di una competenza propria che i Comuni svolgono in piena autonomia, avvalendosi anche dei propri addetti alla Polizia locale, essendo previsto all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11/2005, che i Comuni svolgono, avvalendosi del personale addetto alla Polizia locale, attività di prevenzione e di repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
In questo, come in altri casi, la Regione non ha titolo per intervenire, tenuto anche conto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 54/1998, secondo la quale la titolarità delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei Comuni comporta il divieto di intromissioni procedurali da parte della Regione nell'esercizio delle funzioni e compiti medesimi.
Di conseguenza, l'Amministrazione regionale non è titolata a rispondere se sia stata attivata o meno la necessaria vigilanza prevista dall'articolo 15 della citata legge 1/2003, né tantomeno con quali modalità.
Posso comunque confermarle, collega, che, con lettera del 5 febbraio 2025, il Presidente di UVGAM e il Presidente di AGENVA, l'Associazione delle guide naturalistiche, hanno scritto al Presidente del CELVA per chiedere di sensibilizzare i singoli Comuni relativamente alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 15 della legge 1, al fine di evitare la proliferazione di attività incontrollate che possono portare a problemi dal punto di vista della sicurezza e, conseguentemente, anche a danneggiare l'immagine dell'intero comparto turistico.
A tale lettera il Presidente Micheletto ha risposto in data 27 febbraio 2025 comunicando che gli uffici del CELVA hanno provveduto a inoltrare la stessa a tutti i Comuni della nostra Regione.
Il Presidente del CELVA, nel dare inoltre informazione che i Comuni, compatibilmente con i carichi di lavoro dei rispettivi uffici, stanno già effettuando i controlli che le normative vigenti affidano alla loro competenza, ha comunque invitato l'UVGAM e l'AGENVA a segnalare direttamente ai Comuni territorialmente competenti eventuali irregolarità da loro riscontrate, e a questo proposito abbiamo avuto notizia che alcuni Comuni hanno già provveduto a sanzionare illeciti dal punto di vista della gestione.
Presidente - Per la replica, consigliere Distort.
Distort (LEGA VDA) - Spero che sia chiaro che l'intendimento di quest'interrogazione non è di mettere in atto un'attività repressiva, ma di mettere in atto una sana attività di prevenzione.
Io so che lei, Assessore, per sua predisposizione personale può essere permeabile a un dialogo fatto di suggerimenti costruttivi, vorrei che proprio si avviasse quest'impronta nella mia replica, perché il fatto è questo: siccome l'obiettivo è la prevenzione, vuol dire prevenire il più possibile eventuali situazioni di condizioni di rischio, quindi situazioni legate a eventuali infortuni da parte di chi utilizza una guida per finalità escursionistiche. Questo mi sembra sia chiaro, è proprio il quadro di movimento di questa interrogazione.
Il fatto che la legge 1/2003 preveda all'articolo 15 che l'attività di vigilanza è affidata ai Comuni è fuori da ogni dubbio, l'ho anche citato nelle premesse, il fatto però è questo: noi siamo perfettamente a conoscenza che i Comuni hanno del personale ridotto rispetto a tutte le funzioni a cui sono chiamati, soprattutto quando poi le escursioni normalmente avvengono nei giorni di festa, significa aver personale che viene utilizzato e impiegato per eseguire dei controlli nei giorni di festa, quindi diventa ancora particolarmente difficile.
Allora mi permetta, con questa replica, di poter esplicitare un suggerimento: forse sarebbe il caso di rivedere un attimino quest'articolo, perché un conto è rispettare l'autonomia dei Comuni, un conto è portare e scaricare sulle loro spalle un fardello che diventa difficile da sostenere, ma soprattutto nell'ottica di garantire innanzitutto una corretta e leale attività degli operatori del settore che sono in possesso di requisiti e che quindi non subiscano concorrenze sleali, ma anche, parallelamente, che ci siano delle condizioni di sicurezza in modo tale che il personale valdostano, non valdostano, che usufruisce di una guida escursionistica possa avere la garanzia di affidarsi a una persona professionalmente preparata per tutti i termini relativi alla sicurezza.
