Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 595 del 11 novembre 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 595/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1973, N. 34: PROVVIDENZE A FAVORE DI COOPERATIVE AGRICOLE E DI ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI."

PRESIDENTE: La parola all'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz; ne ha facoltà.

MARCOZ - (UV): Anche questa legge era stata approvata dal Consiglio regionale e fu rinviata dalla Commissione di Coordinamento in quanto non erano previste nella spesa finanziaria le eventuali fideiussioni, anche se esiste già il capitolo del bilancio regionale per le fideiussioni in corso. Quindi, si chiede di riapprovare questa legge, nello stesso testo, con la sola aggiunta del capitolo di finanziamento della fideiussione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sull'oggetto n. 33. In proposito si sono pronunciate la I e la III Commissione in seduta congiunta.

La parola al Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO - (PCI): E' costume della Giunta riportare in Consiglio tutti i provvedimenti che sono stati respinti o che hanno avuto osservazioni da parte della Commissione di Coordinamento.

Riferendomi a quanto hanno ricordato in sede di Commissione alcuni Consiglieri, io chiedo alla Giunta perché il Regolamento regionale di applicazione della legge n. 40, che è stato parzialmente modificato d'autorità dalla Commissione di Coordinamento, non viene riportato, per quella parte che è stata cancellata e che è invece espressione del Consiglio, in quest'aula dalla Giunta regionale stessa per la riapprovazione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz; ne ha facoltà.

MARCOZ - (UV): Il disegno di legge n. 40 è stato molto discusso in Consiglio e poi è stato approvato dalla Commissione di Coordinamento con un semplice emendamento dell'art. 3, se ricordo bene, primo comma. Quindi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto il discorso della legge n. 40 si dovrà vedere in sede di applicazione nell'anno '82, cioè nell'anno in corso.

Chiaramente, se nell'82 con quella modifica fatta al Regolamento si incontreranno degli ostacoli nella sua applicazione, nell'anno '83, con il nuovo bilancio regionale, niente vieterà al Consiglio di riapprovare il disegno di legge sotto un'altra veste, sotto un'altra forma.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Possiamo passare all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1 e lo metto in approvazione:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 è abrogato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2 e lo metto in approvazione:

Art. 2

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione di garanzie fideiussorie valutati in lire 3.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 6 relativa al rifinanziamento della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, è destinata per lire 3.000.000 alla copertura della presente legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3 e lo metto in approvazione:

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Capitolo 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)

L. 3.000. 000

Variazione in aumento:

Capitolo 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

L.R. 1.4.1975, n. 7

L. 3.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

RESULTAT DU VOTE

Présents et votants: 26; avis favorables: 23; avis contraires: 3

Le Conseil approuve.