Oggetto del Consiglio n. 596 del 11 novembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 596/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 1982, N. 10, RECANTE FINANZIAMENTI DI OPERE PUBBLICHE NELL'INTERESSE DI ENTI LOCALI."
PRESIDENTE: La parola all'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey; ne ha facoltà.
BORBEY - (DC): Penso che tutti i colleghi sappiano che la legge di finanziamento per l'acquisto di mezzi sgombro neve o altri mezzi meccanici, che godeva di un finanziamento di 100 milioni scaduto dal 1982, non permetteva ai Comuni di acquistare questi mezzi il cui costo si aggira da un minimo di 70 a 100 milioni.
Riteniamo pertanto che sia logico che i Comuni possano usufruire dei fondi della legge 10 anche per l'acquisto di queste attrezzature. Quindi, all'articolo 1 si dice "gli stanziamenti della presente legge sono altresì destinati a finanziare l'acquisto di mezzi meccanici e relative attrezzature per l'espletamento di servizi di pubblico interesse" quale può essere anche un mezzo meccanico per la raccolta dei rifiuti e via dicendo. Abbiamo soltanto specificato, all'art. 4 bis, che il Comune, prima di acquistare il mezzo, dovrà essere autorizzato dall'Assessorato dei Lavori Pubblici perché i tecnici devono dare un parere sull'idoneità del mezzo.
PRESIDENTE: E' aperta la discussione. La parola al Consigliere Carlassare; ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Non capisco il perché debbano esprimersi i tecnici dell'Assessorato regionale sull'idoneità del mezzo quando penso che i tecnici del Comune interessato siano i più capaci ad esprimere un giudizio perché sono quelli che verificheranno l'utilizzo di queste macchine. Vorrei capire meglio questo meccanismo.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA - (PCI): Avevamo nella primavera scorsa presentato un'interpellanza su questo problema e appunto avevamo sottolineato una sorta di vuoto di intervento.
La Giunta, con la legge n. 10, non aveva preso in considerazione, per esempio, per ciò che compete ai Comuni nel settore di acquisto di mezzi sgombraneve e non aveva rifinanziato le leggi che invece, in precedenza, permettevano ai Comuni di intervenire in questo campo.
Oggi, con questa proposta di legge, dal punto di vista legislativo si rimedia a tale carenza, però il problema rimane. Perché? Perché di fatto aumentano i settori in cui i Comuni devono intervenire con quei fondi che sono stati loro assegnati e occorre, a nostro giudizio, anche tenerne conto nell'aumento dei fondi da dare ai Comuni stessi, altrimenti si è rimediato solo dal punto di vista formale e non da quello sostanziale. Questa è la prima questione.
La seconda questione è questa. C'erano numerosi Comuni che negli anni 1981/82 avevano fatto domanda ai sensi di leggi esistenti, ma con fondi insufficienti, per ottenere i contributi per l'acquisto di questi mezzi.
Questi Comuni, con l'approvazione della legge attuale, continuano ad avere diritti per il passato o no?
Terza questione. Con la legge n. 10 si fanno confluire nel calderone generale del decentramento ai Comuni anche gli acquisti effettuabili ai sensi delle leggi del '75 che davano i contributi per i mezzi sgombraneve e che non sono state abrogate?
La sostanza della mia domanda è questa. Anche la legge n. 10 ha durata biennale, nella legge stessa si era previsto di dare poi una sistemazione definitiva alla materia. Chiedo se la Giunta, di fronte a questa situazione un po' complessa, intenda rimediare con una proposta di legge che dia una sistemazione definitiva.
PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? La parola all'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey; ne ha facoltà.
BORBEY - (DC): Noi abbiamo ritenuto di inserire questo parere proprio per evitare che un domani le varie delibere dei Comuni vengano rinviate da parte della CO.RE.CO., perché la CO.RE.CO., prima di dare il parere favorevole, cosa chiede agli uffici e agli Assessorati competenti? Quindi, se ad un certo punto si tratta di un progetto di una fognatura, la CO.RE.CO. prima di riunirsi chiede il parere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per quanto riguarda il progetto a livello tecnico; chiede all'Assessorato della Sanità, al medico condotto, al medico regionale per quanto concerne la questione prettamente igienica.
Noi vorremmo superare tutto questo, con il tecnico o l'esperto comunale, previo scambio di idee sul mezzo più idoneo per quel Comune, anche perché riteniamo che il Comune di, faccio un nome a caso, Oyace, può darsi che non abbia dei consulenti, ma soltanto un cantoniere che può indirizzare la scelta e quindi si rivolgerà all'Assessorato per chiedere informazioni.
Pensavo, in sostanza, che la collaborazione dei tecnici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici sia utile, perché l'Assessorato ha un capo garage ed ha dei cantonieri che lavorano quattro mesi all'anno sulle macchine sgombraneve e, quindi, hanno una preparazione maggiore che non il cantoniere o il tecnico di un piccolo Comune che di mezzi simili ne vedono e usano pochissimi.
E' una forma di collaborazione per evitare il rinvio delle delibere dei Comuni dalla CO.RE.CO.
Per quanto concerne invece le richieste di Mafrica, riteniamo di dover fare una legge-quadro per l'acquisto di mezzi meccanici. Non volevamo fare, in sostanza una cosa sbagliata come era precedentemente, perché deve essere fatta una ricerca sul territorio e anche vedere se c'è la possibilità per i Comuni di consorziarsi.
La legge, rispetto al 50% dato ai Comuni singoli, incentivava i consorzi con l'80%, però i Comuni non si sono mai consorziati. In ogni caso è utile, anche perché il costo di questi macchinari è elevatissimo, prevedere una legge-quadro.
La legge n. 10 è biennale e va incontro alle esigenze di Comuni che hanno bisogno di acquistare il mezzo e non sanno come pagarlo. Si tenga presente che la nostra legge è scaduta nel 1982.
Rispondo alla seconda domanda. I cento milioni dell'82 sono andati a coprire quegli acconti che avevamo dato ad alcuni Comuni, tipo Champdepraz, Montjovet e a quei Comuni che avevano fatto domanda scritta. A tutti gli altri Comuni avevamo già fatto sapere che la legge scadeva nel 1982. I contributi sonò attualmente in fase di pagamento. Là legge n. 10, diciamolo onestamente, è stata un'ottima cosa e giustamente noi l'abbiamo approvata come legge soltanto biennale: si tratta di una prova; questa legge ha dei lati positivi e anche negativi. In questi due anni verificheremo tutti i lati negativi dopo di che la miglioreremo e, quindi, potremo approvarla come legge definitiva.
Mi permetto di dire che la difficoltà maggiore che riscontriamo è proprio il fatto che i Comuni hanno carenza di personale. Faccio un esempio: il Comune di Aymavilles (1.600 abitanti), si è trovato con il segretario che è andato in pensione, con l'applicata che è diventata mamma e con il tecnico comunale che lavorava part-time; quindi, il Comune si è trovato nella difficoltà di poter mandare in appalto i propri lavori ed ha chiesto direttamente un aiuto alla Regione.
Ma non è soltanto quel Comune che si è trovato in difficoltà.
Quindi, secondo il mio modesto parere, si dovrà studiare il sistema di decentrare una parte del personale regionale.
PRESIDENTE: Possiamo passare all'esame dell'articolato?
Do lettura dell'art. 1 e lo metto in approvazione per alzata di mano:
Art. 1
Alla fine dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Gli stanziamenti della presente legge sono altresì destinati a finanziare l'acquisto di mezzi meccanici e relative attrezzature per l'espletamento di servizi di pubblico interesse."
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2 e lo metto in approvazione:
Art. 2
Dopo l'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è inserito il seguente nuovo articolo:
Art. 4 bis
(Acquisto di mezzi meccanici ed attrezzature)
I finanziamenti per l'acquisto dei mezzi meccanici e delle relative attrezzature, saranno autorizzati previo accertamento da parte dei competenti uffici tecnici regionali dell'idoneità e della capacità operativa dei mezzi da acquistare.
Detti finanziamenti non sono cumulabili con altre provvidenze regionali.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3 e lo metto in approvazione:
Art. 3
Dopo il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è inserito il seguente nuovo comma:
"Per l'acquisto di mezzi meccanici e relative attrezzature la liquidazione del finanziamento regionale è disposta con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici in una unica soluzione, su richiesta dell'Ente locale interessato, ad avvenuto acquisto, collaudo ed immatricolazione dei mezzi meccanici."
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7 e lo metto in approvazione:
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla é di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto? Il Consiglio è chiamato, per votazione segreta, ad esprimersi sul complesso della legge.
RESULTAT DU VOTE
Présents et votants: 27; avis favorables: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.