Oggetto del Consiglio n. 4741 del 22 maggio 2025 - Resoconto
OGGETTO N. 4741/XVI - Interrogazione: "Decisione di intervenire rispetto alla rinuncia al preavviso in caso di dimissioni con diritto alla pensione nell'anno 2025".
Bertin (Presidente) - Punto n. 17. Risponde il Presidente della Regione.
Testolin (UV) - La consigliera Guichardaz chiede "Se corrisponda al vero la notizia d'intervento rispetto alla rinuncia al preavviso e, in caso affermativo, quando è stata presa la decisione d'intervenire rispetto alla rinuncia al preavviso e in particolare con quale atto".
La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento del personale, ha approvato il 12 maggio scorso la deliberazione n. 540, che aggiunge alle situazioni di rinuncia al preavviso, che erano già state individuate con la precedente deliberazione n. 749/2005, anche il caso, limitatamente all'anno 2025, delle dimissioni con diritto a pensione.
La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che i dipendenti che raggiungono l'anzianità di servizio utile al diritto alla pensione nell'anno 2025 si sono trovati a fare i conti con un mutamento improvviso del quadro delle regole statali e conseguentemente regionali in materia e con la nuova prospettiva di dover rassegnare le dimissioni per accedere alla pensione, stabilendo autonomamente la data di cessazione del proprio rapporto di lavoro, anziché vedersi collocare a riposo d'ufficio per limiti di servizio da parte dell'Amministrazione.
A fronte dell'importante novella legislativa, tenuto anche conto dell'incertezza normativa protrattasi fino all'entrata in vigore della legge regionale 7/2025, che ha riallineato la normativa regionale a quella statale, si è ritenuto di consentire ai dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione nell'anno 2025 di prendersi il tempo necessario per effettuare le proprie valutazioni e assumere la propria decisione: se cessare oppure rimanere evidentemente in servizio; valutazioni e decisioni che non avevano messo in conto di dover assumere fino all'inizio dell'anno corrente.
La terza domanda, "Se il testo unico delle disposizioni contrattuali, economiche e normative della categoria del Comparto unico della Valle d'Aosta conservi la sua efficacia anche dopo la stipula di un nuovo rinnovo contrattuale".
Come ci indicano le strutture competenti, le disposizioni del Testo unico delle disposizioni contrattuali, se non vengono modificate, conservano la propria efficacia anche dopo i rinnovi contrattuali di parte economica.
L'articolo 30 del Testo unico, "Termini di preavviso", è quindi in vigore e al comma 5 prevede che è in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro - in questo caso l'Amministrazione che riceve le dimissioni dal lavoratore - di risolvere il rapporto stesso sia all'inizio sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, non applicandosi in tal caso il comma 4 che prevede la corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso.
La rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di mancata osservanza dei termini di preavviso o di preavviso non lavorato, è quindi una facoltà contrattuale prevista che l'Amministrazione può esercitare.
Arriviamo alla quarta domanda, "Se viene rilevato un possibile danno erariale nell'applicazione della rinuncia al preavviso": sempre su valutazione effettuata dalla struttura competente - in considerazione della novella legislativa entrata in vigore a decorrere dall'anno 2025 e dal fatto che l'Amministrazione aveva già individuato i lavoratori che nell'anno 2025 sarebbero cessati per limiti di servizio, programmandone la relativa cessazione a una certa data, unitamente alla fruizione delle ferie residue - la rinuncia al preavviso, limitatamente all'anno 2025, non dà luogo a danno erariale nella misura in cui l'istituto del preavviso serve a consentire all'Amministrazione di organizzarsi, a fronte di una cessazione inaspettata per la sostituzione del personale cessante e per il passaggio di consegne. Tutte attività che nei casi di specie erano o sono già in atto, sostanzialmente.
Se quindi le dimissioni dei lavoratori in parola perverranno anche con un anticipo inferiore a quello contrattualmente previsto, non potrà certamente configurarsi un danno erariale, atteso che quella data di cessazione era già conosciuta da parte dell'Amministrazione stessa.
Presidente - Per la replica, consigliera Erika Guichardaz, ne ha facoltà.
Guichardaz E. (PCP) - Verificherò quanto lei ha detto, perché io ho visto una sentenza di non molti mesi fa in cui veniva contestato un accordo collettivo proprio perché c'era stato un rinnovo contrattuale e quindi c'era scritto, nero su bianco, che quello non era più valido, quindi farò degli approfondimenti rispetto a questo passaggio.
Da quello che lei ha detto, evidentemente tutto questo passaggio si conosceva già e mi chiedo come mai, quando abbiamo discusso tutta la questione - la modifica della 22, quindi abbiamo discusso tutta la questione del collocamento a riposo - non è stato già detto in quella sede quello che avevate intenzione di fare, ma avete aspettato all'incirca due mesi poi per metterlo a terra, e soprattutto io l'interrogazione l'ho depositata il 9 di maggio, voi la delibera di Giunta l'avete fatta il 12 di maggio.
La cosa strana è che escano delle circolari prima delle delibere di Giunta, anche questo; per quello che io conosco l'Amministrazione, e ci sono da oltre vent'anni all'interno, è una cosa assai strana.
Si è dimenticato forse di dire un passaggio, o io forse non l'ho ascoltata con attenzione: la delibera che avete approvato estende questo diritto anche ai dirigenti, cosa che non era prevista invece nell'accordo. Ecco perché io le ho chiesto se, secondo lei, rispetto a questo passaggio c'è un danno erariale, perché forse per i dipendenti questa cosa può valere, rispetto ai dirigenti anche su questo ho dei dubbi e farò degli approfondimenti.
