Oggetto del Consiglio n. 4421 del 12 febbraio 2025 - Resoconto
OGGETTO N. 4421/XVI - Interpellanza: "Interpretazione della normativa regionale riguardante l'aumento volumetrico degli edifici nel caso in cui non vi sia l'integrale demolizione e ricostruzione".
Bertin (Presidente) - Punto n. 39. Consigliera Erika Guichardaz, ne ha facoltà.
Guichardaz E. (PCP) - Quest'interpellanza ritorna su un tema che abbiamo affrontato molto in questa legislatura, volta ad avere chiarimenti e uniformità nell'applicazione dell'aumento volumetrico del 35% previsto dalla legge regionale 24/2009, meglio nota come Legge Casa.
La normativa attuale prevede infatti un incremento volumetrico fino al 35% in caso di demolizione e ricostruzione totale, con criteri di edilizia sostenibile, di edifici esistenti antecedenti al 31 dicembre 2008. Esistono però casi in cui l'incremento è stato riconosciuto anche senza una demolizione completa, generando incertezza applicativa.
Alcuni interventi hanno infatti ottenuto l'aumento volumetrico, nonostante la presenza di un muro perimetrale condiviso che non è stato demolito, mentre altri, per lo stesso motivo, hanno potuto ottenere solo il 20% di aumento volumetrico.
Per garantire un'applicazione univoca della normativa e per evitare disparità di trattamento tra territori e cittadini, già nel mese di ottobre ho presentato un'interrogazione scritta su questo tema, chiedendo "Se nel caso in cui un intervento edilizio non preveda l'integrale demolizione e ricostruzione, in quanto avendo un muro perimetrale in comune con un altro edificio esistente, si possa comunque richiedere un aumento fino al 35% del volume esistente".
L'interpretazione fornita nella risposta dell'assessore Sapinet è sembrata molto confusa anche ai tecnici a cui l'ho sottoposta, ma soprattutto mi hanno evidenziato che avrebbe forse dovuto anche essere resa pubblica e accessibile a tutti gli enti locali valdostani per evitare diversità di trattamento.
Nella risposta, infatti, si legge che è ammessa la totale demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico del 35% perché l'edificio oggetto d'intervento si appoggia sul muro perimetrale dell'edificio confinante senza detenere alcuna quota di proprietà del muro medesimo, purché ciò non produca danni all'edificio confinante e nella ricostruzione il muro perimetrale di appoggio sia oggetto di adeguato consolidamento e verifica strutturale sin dalle fondazioni e in continuità con l'edificio ricostruito.
Come ho detto, a seguito di quest'interpretazione, mi sono affidata a dei tecnici, anche dei tecnici fuori Valle, per comprendere meglio come fosse stata questa terza opzione, perché le altre due erano assolutamente condivisibili, e nessuno ha saputo darmi una risposta.
Ora pongo tre domande all'Assessore per cercare di comprendere meglio, quindi proprio rispetto a questa formulazione, chiedo: "Qual è la normativa e/o le disposizioni applicative che consentono l'aumento volumetrico del 35%, anche senza la demolizione e ricostruzione totale di un edificio"; "Se l'interpretazione data in risposta all'interrogazione scritta di cui ho parlato sia a disposizione degli enti locali valdostani o sia intenzione della Regione Valle d'Aosta trasmetterla o renderla pubblica al fine di evitare disparità di applicazione tra enti"; "Se nel caso di un intervento con un muro di appoggio" - quell'opzione C di cui abbiamo parlato prima - "In comune con l'edificio oggetto di ricostruzione, il muro non demolito può essere conteggiato nell'aumento volumetrico".
Presidente - Risponde l'assessore Sapinet.
Sapinet (UV) - Riguardo a una risposta che sarebbe sembrata confusa, trattandosi di tematica tecnica - così come lei si avvale di tecnici, lo stesso facciamo noi con le nostre strutture - della risposta tecnica predisposta dalle strutture abbiamo dato lettura e informazione. La politica ha dato degli input, si è data degli obiettivi quando ci siamo trovati alla modifica e ai correttivi sulla delibera cosiddetta del Piano Casa nell'estate del 2024, quindi la politica dà gli obiettivi e poi i tecnici indicano il percorso per raggiungerli.
Riguardo invece ai quesiti, sperando che le risposte possano chiarire i dubbi, riguardo al primo quesito, come abbiamo già affermato in occasione dell'interrogazione scritta dello scorso mese di ottobre, si ribadisce che l'articolo 3 della legge 24/2009 stabilisce che, nel caso d'intervento di totale demolizione e ricostruzione, il bonus volumetrico può arrivare fino al 35% del volume esistente e che la disciplina attuativa della stessa legge, quindi la delibera 514/2012 e poi le successive modifiche, non aggiunge nulla di più in merito all'intervento di totale demolizione e ricostruzione. Sin dall'entrata in vigore della legge regionale 24/2009, era chiara la volontà del legislatore di favorire la riqualificazione totale degli edifici, richiedendo interventi di sostituzione edilizia a partire dalle fondazioni.
Secondo quesito: gli uffici non sono a conoscenza d'interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 3 della Legge Casa che non abbiano previsto la preventiva totale demolizione, a testimonianza che non ci sono comportamenti disomogenei da parte dei Comuni, che pare quindi conoscano bene la normativa.
D'altra parte, la questione è stata oggetto di spiegazioni nell'ambito dell'attività di consulenza ai Comuni e ai professionisti svolta dalla Struttura pianificazione territoriale, un'attività che non si ferma a questa tematica ma che prosegue - lo dicevo anche nell'ultimo Consiglio - e sono giorni di confronti intensi su quella che sarà la modifica della legge 11 e ancora lo saranno anche con il personale degli uffici tecnici.
In passato, quando è stato chiesto se si potesse applicare l'articolo 3 senza ricorrere alla totale demolizione, in quanto era opportuno mantenere elementi, come ad esempio cantine o altri locali con elementi d'interesse da salvaguardare nei piani interrati, la risposta degli uffici è sempre stata negativa.
La mancata totale demolizione poneva limiti alla totale riqualificazione richiesta dalla norma per poter fruire di un incremento volumetrico che può raggiungere il 35% del volume esistente.
Il solo caso su cui gli uffici si sono espressi positivamente è quello, recentemente esaminato, di un edificio che si appoggiava per un lato sul muro perimetrale dell'edificio confinante senza detenere alcuna quota di proprietà del muro medesimo.
In questo caso, considerato che il Comune aveva accertato che l'edificio si configurava appoggiato a un altro fabbricato non oggetto d'intervento edilizio di riqualificazione, l'intervento è stato considerato assentibile a condizione che fosse verificata la totale assenza di danni all'edificio confinante e che nella ricostruzione il muro perimetrale, cosiddetto di appoggio, fosse oggetto di adeguato consolidamento e verifica strutturale sin dalle fondazioni e in continuità con l'edificio ricostruito.
Il terzo ed ultimo quesito: in termini generali, nell'ambito della riqualificazione di un edificio, ai sensi della Legge Casa e nel caso molto specifico di un edificio realizzato su un cosiddetto muro di appoggio appartenente a un altro fabbricato, proprio perché il muro non appartiene all'edificio oggetto d'intervento, il muro non demolito non sembra poter essere conteggiato nel volume esistente da cui scaturisce il calcolo del volume di ampliamento.
In ogni caso, e cogliamo l'occasione per ribadirlo ancora una volta, le competenze regionali in materia di edilizia non sono tali da consentire la valutazione dei singoli progetti edilizi al fine dell'ottenimento del titolo abilitativo, compito che invece spetta agli uffici tecnici comunali.
Presidente - Consigliera Erika Guichardaz, a lei la parola.
Guichardaz E. (PCP) - Questa volta mi è sembrato molto più chiaro dell'interrogazione scritta che mi ha dato nel mese di ottobre. Le chiederei solo se sia possibile avere la copia cartacea.
È evidente che la Regione non possa sostituirsi ai Comuni, questo lo sappiamo bene; è altrettanto evidente però che ci sono degli edifici di una certa rilevanza - il The Stone a Cervinia, come il condominio Vista Mare all'Arco d'Augusto - che sono stati oggetto di studio e lo sono ancora, ed ecco perché questo interesse su quel muro in comune, che tutti sappiamo essere, perché chi si ricorda quella casa, sa benissimo che non era solo in comune, ma c'era proprio una sopraelevazione attaccata all'altro edificio, e anche mi consola quello che ha detto rispetto ai conteggi volumetrici, quindi adesso andremo a rianalizzare anche i conteggi volumetrici, perché anche su questo abbiamo dei seri dubbi.
Grazie quindi per la risposta che mi è sembrata molto più chiara rispetto all'altra.