Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 4409 del 12 febbraio 2025 - Resoconto

OGGETTO N. 4409/XVI - Interpellanza: "Revoca della subconcessione di derivazione d'acqua per la realizzazione di una centralina nel Comune di Oyace".

Sammaritani (Presidente) - Passiamo alla trattazione del punto 27 all'ordine del giorno. Espone la collega Minelli.

Minelli (PCP) - Nella seduta dello scorso Consiglio avevamo presentato, lo ricorderete, un question time sulla vicenda della centralina idroelettrica di Oyace, già al centro di un procedimento giudiziario in passato e ora di nuovo all'attenzione di tutti perché è ripreso l'iter per la sua realizzazione - che era stato sospeso nel 2020 proprio in relazione all'intervento della Procura, conclusosi con una condanna per concorso in corruzione impropria in atto d'ufficio a carico dell'ex Sindaco del Comune e dell'imprenditore che intendeva costruire l'impianto, per cui entrambi hanno patteggiato un anno e sei mesi.

Si può avere un po' di silenzio, che faccio confusione?

Presidente- Per cortesia dai banchi della Giunta, abbiate pazienza.

Minelli (PCP) - Il Presidente della Regione, rispondendo in aula, ci aveva detto che è stata effettuata un'istruttoria per verificare il permanere della validità degli atti presupposti, che ha coinvolto varie strutture regionali e il Comune di Oyace.

Da tale istruttoria è emerso come gli atti in questione risultino validi ed efficaci.

Abbiamo poi esaminato attentamente il provvedimento dirigenziale del 13 dicembre 2024 di riattivazione del procedimento espropriativo in cui è riportata la nota della struttura del demanio idrico, la quale afferma come quella sentenza di condanna dell'amministratore unico della società non costituisca elemento ostativo al mantenimento dei titoli concessori e, pertanto, il procedimento di revoca della subconcessione viene definitivamente archiviato. É chiaro da questa nota che è la struttura del demanio idrico che decide l'archiviazione della revoca.

Se però prendiamo in esame la legge regionale 3/2022, all'articolo 24 leggiamo che la competenza esclusiva sulla revoca delle concessioni è in capo alla Giunta regionale, mentre solo il provvedimento di concessione è di competenza della struttura del demanio.

Di conseguenza, la scelta di aprire e poi di portare avanti, oppure di archiviare un procedimento di revoca, non compete alla struttura demanio idrico, bensì alla Giunta regionale, almeno da un punto di vista logico le cose dovrebbero stare così, soprattutto se si tratta di certificare la pubblica utilità di un'opera.

Questa pubblica utilità il Consiglio comunale di Oyace l'aveva deliberata il 6 giugno del 2016, ma quella delibera è stata considerata viziata dalla sentenza del 2021 poiché il Sindaco, direttamente interessato alla costruzione della centralina - invece di uscire dall'aula consiliare durante la discussione - aveva partecipato a questa discussione insistendo con richieste ed esortazioni affinché i Consiglieri votassero favorevolmente, e questa non è una cosa che diciamo noi, ma è una situazione appurata dai Giudici.

Leggendo il provvedimento dirigenziale citato, abbiamo appreso che con una nota del 7 giugno 2022 il Sindaco del Comune di Oyace ha confermato la validità degli atti adottati, aventi ad oggetto poi sostanzialmente la deroga al PTP, Piano Territoriale Paesistico, ma fino a qualche giorno fa non ci era chiaro se fosse stata approvata una nuova delibera per confermare quest'utilità da parte del Consiglio.

Da qui la prima domanda dell'interpellanza.

Ora, da accesso agli atti, abbiamo ricevuto una serie di documenti che ci hanno permesso di comprendere un po' meglio la questione.

Sappiamo quindi che cosa? Che a seguito della vicenda giudiziaria, e, successivamente, della richiesta della società concessionaria di riprendere l'iter di esproprio, la struttura competente in materia, quindi la struttura espropriazione e patrimonio, ha interpellato, tra gli altri, anche l'Avvocatura, la quale ha evidenziato che a garanzia dell'operato dell'Amministrazione regionale, il Comune avrebbe dovuto emettere un atto di nuova convalida, o di conferma della delibera per pubblica utilità, quella delibera viziata all'origine.

Sappiamo che non c'è stata nessuna nuova delibera, soltanto la nota del giugno 2022 in cui si afferma che a distanza di sei anni, e dopo aver fatto nel 2016 una correzione formale a quella delibera incriminata, non si ritiene necessario adottare nuovi atti per la dichiarazione di pubblica utilità, anche perché l'amministrazione nel frattempo è cambiata, e questo non mi sembra un elemento così fondante, ma è una mia interpretazione.

Si tratta quindi comunque di una valutazione del Sindaco che a noi appare abbastanza discutibile.

Ci chiediamo infatti come possa essere ritenuto superfluo un nuovo atto ufficiale in presenza di una sentenza che ha giudicato approvato sotto pressioni indebite il precedente.

Sta di fatto che non c'è comunque nessun atto che riconfermi la pubblica utilità e non è una cosa trascurabile, anche perché l'eventuale nuova delibera del Comune dovrebbe essere verificata e approvata dalla Giunta regionale che, in ossequio all'articolo 8 della legge regionale 11/98, deve certificare la pubblica utilità, in virtù della particolare rilevanza sociale ed economica.

C'era e c'è ancora una particolare rilevanza economica e sociale per questa centralina a distanza di quasi 10 anni? Se sì, se è così, secondo noi andrebbe affermato attraverso un atto ufficiale del Comune, e mi sembra che in qualche modo lo dica anche l'Avvocatura.

Come dicevo già 15 giorni fa, quello che però desta particolare stupore è che quella delibera del Consiglio comunale non sia stata invalidata a seguito della dimostrazione del Tribunale che la stessa era stata condizionata dal Sindaco che poi è stato condannato.

Quello che però riteniamo è che decidere sul permanere della validità della delibera risalente al 2016 non sia di pertinenza del Tribunale, che si occupa di responsabilità penali, né dell'apparato amministrativo, bensì della Giunta che è tenuta a esprimersi proprio nel merito della pubblica utilità, quindi a concedere la deroga.

Notiamo inoltre che il procedimento di revoca della subconcessione, a suo tempo disposto dal demanio idrico, si rifaceva a un eventuale vizio che si era instaurato nel rapporto contrattuale tra il concessionario e l'Amministrazione stessa, mentre non ci si occupa minimamente del permanere della pubblica utilità dell'opera.

A beneficio del verbale e di chi ci ascolta, c'è poi da ricordare ancora una cosa: la centralina in questione verrebbe realizzata in un'area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale documentario o archeologico, per cui - in base all'articolo 40 del PTP e ai commi 1, 2 e 3 - necessita di deroga deliberata dalla Giunta.

Nella mia illustrazione ho ovviamente aggiornato in parte le premesse sulla base della documentazione che ho ricevuto e che non potevo certo ignorare, e anche alcune delle domande che ho posto ovviamente trovano una parziale risposta in questa documentazione.

Do comunque lettura delle domande: l'interpellanza chiedeva: "Se il Comune di Oyace - a seguito delle sentenze del 2021 citate in premessa, che hanno accertato le pressioni del Sindaco sulla deliberazione del Comune del 6 giugno 2016 - abbia deliberato un nuovo atto circa la pubblica utilità della centralina idroelettrica in questione e, in caso affermativo, quale esso sia" e qui ho la risposta; gliela risparmio, atti del Consiglio comunale ufficiali non ce ne sono, c'è solo quella nota che ho citato.

"Se ritiene che i decreti del Presidente della Regione di subconcessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché l'autorizzazione unica rilasciata nel 2019 dalla struttura Sviluppo energetico sostenibile sulla base della conferenza dei servizi, siano validi a tutti gli effetti" - anche qui qualche elemento è emerso - "E, in caso di risposta affermativa, qual è l'atto ufficiale che certifica il permanere della validità della subconcessione e i relativi atti consequenziali".

Infine, "Come mai, alla luce di quelle sentenze che indicano un'irregolarità nell'iter che ha interessato la vicenda e l'opera, nonché in base all'articolo 24 della legge regionale 3/2022, non abbia esaminato la possibilità di revoca della concessione che compete" - come ho detto -"Esclusivamente alla Giunta e abbia demandato ogni decisione alla struttura del demanio idrico la quale, in sostanza, ha dichiarato che il procedimento di revoca della subconcessione viene definitivamente archiviato".

Presidente - Per il Governo risponde il presidente Testolin.

Testolin (UV) - Rispetto al primo quesito, a seguito della sentenza n.106/2021 del 14 aprile del 2021, riguardante le vicende connesse alla realizzazione dell'impianto idroelettrico in argomento, l'Avvocatura regionale e le strutture regionali che a vario titolo hanno rilasciato atti autorizzativi o concessori hanno ritenuto opportuno valutare se la condanna di cui alla sentenza 106/2021 costituisse elemento ostativo al mantenimento dei suddetti titoli e di porre in essere tutti gli adempimenti di verifica a ciò necessari, giungendo alla conclusione come tale procedura non andasse a impattare sugli effetti degli atti concessori e autorizzativi.

Il Comune di Oyace, peraltro, come riportato nel provvedimento dirigenziale 75/76 del 13 dicembre 2024, oggetto dell'iniziativa discussa nel Consiglio scorso, ha confermato con la nota ivi citata la validità degli atti adottati nel corso dell'anno 2016, più precisamente la deliberazione n. 18 del 6 giugno 2016 e la deliberazione n. 20 del 21 luglio 2016, ritenendo di non dover procedere all'adozione di ulteriori atti.

Per quanto riguarda la seconda domanda, gli atti che disciplinano la derivazione di acqua pubblica non sono stati oggetto di revoca, sospensione o di dichiarazione di cadenza, rimanendo pertanto validi ed efficaci a tutti gli effetti.

Pertanto, come ci viene riferito dall'Avvocatura regionale per quanto attiene l'utilizzo del bene demaniale acqua, gli atti concessori citati dalla consigliera Minelli afferiscono a un ambito di competenza che non è stato interessato dalle indagini della Procura e dalla sentenza di patteggiamento.

Per quanto riguarda il terzo quesito, come già evidenziato in precedenza, un atto concessorio rimane valido ed efficace se non interviene un atto successivo che ne disponga la revoca, la sospensione o la decadenza, peraltro non risulta necessaria l'adozione di un atto confermativo della validità di un altro atto già di per sé valido ed efficace.

Per quanto riguarda la quarta domanda, come già evidenziato, le vicende giudiziarie richiamate dalla consigliera Minelli hanno riguardato aspetti e irregolarità che esulavano dalle materie attinenti all'utilizzo del bene demaniale acqua. La struttura Gestione demanio idrico, di concerto con l'Avvocatura regionale, ha verificato la possibilità di procedere alla revoca della concessione per fatti attinenti all'applicazione di pene nei confronti del legale rappresentante della società concessionaria, giungendo alla conclusione che non era possibile adottare atti in tal senso e disponendo dunque l'archiviazione del procedimento istruttorio.

Occorre fare attenzione a non invertire l'ordine dei fattori.

Le valutazioni istruttorie competono alle strutture amministrative che, in esito a tali valutazioni, adottano i provvedimenti a loro attribuiti dalla legge o predispongono le relative deliberazioni della Giunta regionale, se la Giunta è l'organo competente a prendere la decisione finale.

Gli approfondimenti tecnici e giuridici effettuati dalle strutture competenti hanno concluso la possibilità di procedere alla revoca della subconcessione per la condanna subita dal legale rappresentante della ditta concessionaria, ritenendo pertanto che un'eventuale decisione di revoca condivisa dalla Giunta regionale avrebbe avuto un alto rischio di soccombenze in giudizio.

Presidente - Per la replica, la consigliera Minelli.

Minelli (PCP) - Come immaginerà non sono soddisfatta della sua risposta, in buona sostanza lei mi cita le strutture che si sono occupate di tutta la questione - mi cita l'Avvocatura, quello che è stato fatto - ma mi conferma in pratica, come aveva fatto poi anche 15 giorni fa, che la Giunta non ha analizzato nulla di tutto questo, non ha deciso nulla, tutto è stato seguito dagli uffici e dalle strutture, ma la revoca di una concessione, e quindi anche il relativo procedimento che dovrebbe poi portare a essa, compete alla Giunta, invece qui se ne è occupata esclusivamente la struttura del demanio idrico.

A me sembra sconcertante che, come Giunta, non vi siate occupati e non abbiate discusso di questo tema. Siamo in presenza di una vicenda che ha portato a una condanna, e tutto nasce da quella delibera comunale del 2016 di pubblica utilità della centralina, delibera che è stata considerata viziata dal Tribunale, delibera sulla base della quale si è arrivati a una condanna per corruzione impropria, delibera su cui, a suo tempo, la Giunta si è pronunciata e ha certificato, in base all'articolo 8 della legge 11/98, la pubblica utilità in virtù della particolare rilevanza economica e sociale.

Il Comune di Oyace non ha prodotto una nuova delibera circa la pubblica utilità, ma una semplice nota. C'è una nota, come dicevo, che in sostanza conferma la delibera 18 e la delibera 20/2016, ma la 20/2016 riporta una mera correzione formale del testo, non è una successiva delibera che sana la prima.

Il Comune quindi non ha fatto un atto nuovo, ma faccio notare anche che pure quella seconda delibera, la 20/2016, che ha solo corretto delle dichiarazioni, è stata esaminata anche nel processo e ci si è espressi alla fine da parte del Tribunale su tutte e due le delibere.

La sentenza del 14 aprile del 2021 recita: "Nessun dubbio sussiste sul fatto che l'imputato si astenne dalla votazione, mentre è assolutamente assodato che il Sindaco abbia preso attivamente parte alla discussione", e che quindi questa pressione è stata certificata.

La dichiarazione di attribuire all'opera la pubblica utilità, al fine di permetterne la realizzazione in deroga rispetto alle norme di tutela ambientale del PTP, di fatto è stata imposta e, a nostro avviso, solo con una nuova delibera di Consiglio, che opportunamente analizzi il sussistere della pubblica utilità, si può sostituire quella delibera precedente all'origine della condanna, perché la Giunta di allora ha certificato la pubblica utilità sulla base di un atto che è viziato, dopodiché non ha più detto nulla, non se n'è più occupata ufficialmente.

Non so, a voi sembra che vada bene così, a noi no.

Inoltre c'è un'altra questione importante: dalla lettura della nota della struttura del demanio idrico emerge chiaramente che la nostra Regione non ha una norma che disciplini la revoca della concessione per la fattispecie della mancanza dei requisiti soggettivi da parte dei concessionari.

In definitiva, al concessionario non è impedito di stipulare contratti con la pubblica Amministrazione, quindi può restare titolare della concessione.

A me sembra chiaro che qui siamo in presenza di un vuoto normativo importante. Di fronte a questa cosa, la Regione intende intervenire o le va bene così?

Non pensate che sia il caso di stabilire una regola chiara al proposito? A me questa cosa stupisce.

In definitiva qual è la situazione attualmente? La situazione è che il Sindaco, con una semplice nota, decide della legittimità della delibera del 2016, non c'è un atto formale del Consiglio, che pure è l'organo che deve deliberare la pubblica utilità.

Il demanio idrico ha imposto la revoca della concessione solo in relazione alla validità del rapporto contrattuale tra il concessionario e l'Amministrazione e non dice nulla su questa questione della pubblica utilità; peraltro anche il demanio idrico come lo fa? Con una nota, con una lettera, senza che sia stato adottato alcun atto formale.

Non ci sono quindi, e questa è la cosa importante, degli atti impugnabili qualora qualcuno volesse procedere all'impugnazione.

La Giunta non ha preso in considerazione la possibilità e la necessità di verificare il permanere della pubblica utilità, tuttavia è la Giunta che ha l'ultima parola sulla pubblica utilità di un'opera e di fare una deroga in base alle norme del PTP.

A me pare che tutto questo sia abbastanza discutibile e soprattutto preoccupante, anche perché crea sicuramente un precedente.

A distanza di anni e di una sentenza di condanna, si riparte come se nulla fosse e la centralina si farà.

Credo che non preoccuparsene minimamente sia una cosa che dà molto da pensare a tutti.