Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 4344 del 28 gennaio 2025 - Resoconto

OGGETTO N. 4344/XVI - Interrogazione: "Applicazione della legge regionale 24/2009 e relativa disciplina applicativa in merito alle procedure di ampliamento dei volumi degli immobili".

Marguerettaz (Presidente) - Punto 23 all'ordine del giorno.

Per la risposta, la parola all'assessore Sapinet.

Sapinet (UV) - La domanda posta dal consigliere Distort, che ringrazio per l'attenzione che ci permette di entrare un po' sul tecnico, si riferisce ai contenuti della deliberazione della Giunta n. 386 dell'11 aprile 2022 che ha apportato modificazioni alla disciplina attuativa della cosiddetta Legge Casa. Leggo, per completezza di informazione, il quesito che ci pone il collega, interrogando il Governo regionale per sapere se, ai sensi della vigente disciplina relativa all'applicazione della legge regionale 24/2009, nei casi di ampliamento di cui all'articolo 3, laddove il volume esistente sia superiore a 3.001 metri cubi, il beneficio di ampliamento sia applicabile esclusivamente non oltre il 35% di volume del piano regolatore (e non del volume esistente), oppure, in caso contrario, cosa preveda la disciplina vigente per i casi di cui all'articolo 3, qualora il volume esistente sia maggiore di 3.000 metri cubi. Era doveroso rileggere il quesito per centrare l'argomento.

La cosiddetta Legge Casa, la legge regionale 24/2009, per quanto riguarda le formule da applicare per il calcolo dei volumi ampiamente ammessi della stessa legge.

Se, prima dell'approvazione della delibera di Giunta regionale 386/2022, tutti i casi di applicazione della Legge Casa (quindi sia l'ampliamento fino al 20%, sia la totale demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 35% su edifici aventi un volume superiore a 3.001 metri cubi) presupponevano il calcolo dell'ampliamento ammesso rispetto al volume ammissibile dal piano regolatore, e non rispetto al volume esistente, con le modificazioni introdotte appunto dalla delibera 386/2022 alla disciplina attuativa della legge 24/2009, si è stabilito che per l'applicazione del solo articolo 2 della Legge Casa (per l'ampliamento di edifici con volumi superiori a 3.001 metri cubi), non è più richiesta la verifica con il volume di piano regolatore nel solo caso in cui l'incremento volumetrico - qui c'è il virgolettato riferito all'articolo - "venga collocato all'interno della sagoma dell'edificio", ad esempio per gli interventi volti a chiudere porticati o simili, nonché per gli interventi finalizzati a completare l'ultimo piano del fabbricato entro il limite del sedime del fabbricato stesso.

Nel caso di incrementi volumetrici collocati fuori sagoma, in applicazione dell'articolo 2 della legge 24/2009, e in tutti i casi di applicazione dell'articolo 3 per i volumi superiori a 3.000 metri cubi, è necessaria la verifica con il volume ammesso dal Piano regolatore.

Dunque, ad oggi, per i volumi di grandi dimensioni, la formula da applicare per il calcolo del volume totale, di cui all'articolo 3 della legge 24, continua a essere volume di piano regolatore +35% volume esistente.

Tale approccio consente un maggior controllo degli incrementi volumetrici su quegli edifici che già sono caratterizzati da dimensioni importanti, nel tentativo di contenere la realizzazione degli edifici cosiddetti fuori scala.

La ringrazio per aver esplicitato questo aspetto, che ci permette anche di ricordare il dibattito, e mi riferisco anche al confronto in terza Commissione, che lo scorso agosto ha poi portato all'approvazione di alcune modifiche alla delibera del Piano Casa, modifiche che erano volte appunto a controllare gli ampliamenti nei centri storici e a fornire strumenti per valutare il corretto inserimento degli incrementi volumetrici nel contesto architettonico. Delibera che era ovviamente arrivata in Commissione dopo un lungo dibattito e confronto con le Associazioni di categoria, gli Ordini, in particolar modo i Sindaci, con l'obiettivo di continuare la valorizzazione di quello che era, in particolare i nostri centri storici, e soprattutto di continuare con l'applicazione del Piano Casa nella nostra regione tenendo conto dei dati che abbiamo potuto visionare, dati che ci hanno confortato, in particolar modo dati sul consumo del suolo, ma allo stesso tempo affrontando la tematica in quei due Comuni, nel Comune di Courmayeur, poi in seguito anche in quello di Valtournenche, dove l'applicazione del Piano Casa ha generato delle criticità, tavolo che sta lavorando attivamente anche nell'ambito poi della revisione della legge 11.

Come dicevo, il percorso è stato interessante, è stato approfondito, abbiamo messo in luce il panorama vario delle esigenze urbanistiche del territorio valdostano riuscendo, a mio avviso, a raggiungere una buona sintesi.

Un percorso analogo lo stiamo facendo con la legge 11, sono giorni di intenso e di grande lavoro da parte della struttura, che ringrazio per la risposta, ma ringrazio per la collaborazione, giorni di incontri informali con Ordini, categorie e con i Sindaci, proprio per poter chiudere il testo che, a brevissimo, verrà consegnato appunto all'ufficio legislativo.

Presidente - Per la replica, la parola al consigliere segretario Distort.

Distort (LEGA VDA) - Grazie Assessore per la risposta molto esaustiva.

È del tutto evidente che ci troviamo di fronte a una domanda retorica, perché la domanda retorica, si sa, è una domanda che è finalizzata a ottenere una risposta che va già nella linea delle aspettative. È una sorta di domanda della quale si conosce già la risposta, però il mio non è stato un esercizio di argomentazione disciplinatoria, ma, fondamentalmente, la volontà e la ratio di questa interrogazione sono chiarire con un atto direi pubblico, perché la risposta che lei, Assessore, ha dato in Aula è un atto, diventa un atto e si sa che la pubblica Amministrazione procede per atti.

Siccome questo quesito relativo all'elemento discriminante del volume di questo limite di 3.000 metri cubi di volume esistente, sotto il quale si può applicare il Piano Casa con il 35%, quindi la ricostruzione del volume, più un'aggiunta del 35%, invece il caso di un volume d'origine superiore a 3.000 metri cubi, in caso di demolizione e ricostruzione, qui in applicazione all'articolo 3, si può soltanto far ricorso al volume consentito dal Piano regolatore con l'applicazione del 35%.

È del tutto evidente che, sottesa a questo chiarimento, c'è una criticità che era già emersa, che era già stata evidenziata da parte mia in Commissione, è stata evidenziata a vari livelli, in varie iniziative, relativa al caso emblematico di The Stone, dove alcune perizie hanno evidenziato il fatto che sussiste un volume iniziale superiore ai 3.000 metri cubi.

Questo farebbe decadere l'applicabilità del Piano Casa e quindi l'atto autorizzativo potrebbe avere una condizione di illegittimità.

È chiaro che è ancora da chiarire in che modo vada conteggiato il volume, perché per un tecnicismo, che non sto a esprimere in questa mia replica, c'è ancora questo elemento da chiarire, ma il significato politico di questa iniziativa è proprio questo, quello che ho già detto ed esternato in terza Commissione quando ho chiesto approfondimento, e questo approfondimento mi è stato negato; quando ho chiesto accesso agli atti per avere notizie sulle perizie che erano state depositate al Comune di Valtournenche, era finalizzato proprio a questo: per capire e approfondire una situazione estremamente delicata che, nel momento in cui risulta che adesso l'inizio lavori è stato attivato, pertanto l'eventuale riconoscimento di una illegittimità edilizia si configura come abuso edilizio.

Ora, non è nella mia indole creare dei casi investigativi di questo genere, però è chiaro che, di fronte agli interessi privati e il rapporto tra il cittadino e la pubblica Amministrazione, non deve certo funzionare alla linea la legge del più forte ma devono funzionare la legittimità, la chiarezza, gli approfondimenti, perché questi sono gli elementi che fanno di una comunità un ambiente, un ambito in cui la normativa e l'attività legislativa sono veramente finalizzate a un convivere civile.

Ribadisco quindi che la risposta è un elemento importante e sostanziale che ha chiarito gli elementi rilevati in perizia; la ringrazio quindi della risposta e ne farò buon uso.