Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 4295 del 14 gennaio 2025 - Resoconto

OGGETTO N. 4295/XVI - Interpellanza: "Interventi legislativi di recepimento del recente Testo unico inerente la semplificazione amministrativa per l'impiego di impianti alimentati da fonti di energie rinnovabili".

Sammaritani (Presidente) - Passiamo al punto 39 all'ordine del giorno. Per l'esposizione, la parola al consigliere Aggravi.

Aggravi (RV) - L'oggetto, la finalità di quello che è stato battezzato come Testo unico delle fonti di energia rinnovabile è quella di definire i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Sempre nel primo articolo del testo, si definisce, si statuisce che le Regioni e gli Enti locali si adeguino ai principi di cui al presente decreto entro il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, quindi si va verso il giugno prossimo e, in caso di mancato rispetto del termine, di cui appunto al primo periodo, si applica il decreto. Vi è la norma di salvaguardia per quello che riguarda le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome e si prevede anche che, rispetto appunto al recepimento, possono essere stabilite, da parte delle Regioni e degli Enti locali, regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto, anche consistenti nell'innalzamento però delle soglie di potenza previste dai vari allegati che sono rappresentati all'interno del decreto. Il decreto poi ha quattro grossi blocchi: la parte di attività libera, la parte di procedura abilitativa semplificata, in tutte e due c'è anche il tentativo di evitare il frazionamento degli interventi con una procedura di definizione unica del processo amministrativo, vi è poi la parte più gravosa, se vogliamo, più pesante, che riguarda l'autorizzazione unica. In estrema sintesi sostanzialmente di fatto il testo specifica che la richiesta va presentata alla Regione competente per gli impianti sotto i 300 megawatt, oltre a questa soglia invece si va al Ministero dell'ambiente, poi i tre allegati hanno ovviamente tutto il dettaglio.

Il provvedimento autorizzatorio unico può costituire una variante anche allo strumento urbanistico e deve contenere l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi, una volta dismesso l'impianto, anche con l'analisi dei costi e richiede appunto l'intesa con le Regioni interessate. Vi è poi l'articolo 12, che assomiglia, o almeno alcuni commentatori l'hanno accostato - è per quello poi che nelle domande vi è una domanda che riguarda le cosiddette "aree idonee" - a quello delle zone di accelerazione per le rinnovabili. Infatti il Testo unico prevede che, entro il 21 maggio 2025, il GSE pubblichi una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione degli impianti. Un lavoro da portare avanti integrando quelle che oggi sono le informazioni sul sistema Gaudì, che speriamo non porti male visto certi progetti che fece Gaudì e che sono ancora in essere sostanzialmente, aggiornandolo però anche con i dati relativi alle derivazioni idroelettriche e alle coltivazioni geotermoelettriche. In particolare, a partire da questa mappa, entro il 21 febbraio 2026, ciascuna Regione o Provincia autonoma dovrà adottare un piano - l'ennesimo direi - per l'individuazione delle zone di accelerazione terrestre, ossia aree in cui gli impianti di produzione rinnovabili e accumuli energetici possano beneficiare di misure di semplificazione avanzata e ovviamente i piani saranno sottoposti a VAS. Non ho citato il tema dell'offshore perché non abbiamo ad oggi sbocchi sul mare.

Le tre domande che facciamo sono queste: sostanzialmente chiediamo all'Assessore competente "se sia stata condotta una valutazione di impatto delle ricadute, in termini legislativi o procedurali, che comporterà l'applicazione del decreto sulla nostra realtà e, in caso positivo, con quali risultati". In particolare, un tema che forse può interessare di più la nostra realtà è l'osservazione critica che alcuni operatori del comparto hanno fatto relativamente al mini idroelettrico, perché non è stata risolta la criticità del coordinamento tra le procedure di concessione di derivazione e autorizzazione unica, in senso generale si dà una grande importanza, o comunque spinta, al fotovoltaico rispetto ad altre fonti, tra cui, tra l'altro, lo ricordiamo perché ogni tanto ce lo dimentichiamo, anche quello che riguarda tutta la gestione di impianti di biomasse o comunque anche di quota parte di termico. Chiediamo poi "se sia intenzione del Governo - a fronte ovviamente della prima domanda - promuovere uno o più interventi legislativi o procedurali finalizzati al recepimento dei contenuti o delle previsioni del Testo unico entro appunto il giugno 2025, in caso positivo quali siano". Certo è che dalle date che ho citato, quindi da febbraio 2026-giugno 2025... il periodo, tra l'altro, dovrebbe essere abbastanza caldo... quindi cerchiamo di comprendere anche quali sono i percorsi che magari ad oggi si è valutato di mettere in opera.

La terza domanda in realtà è una domanda che fa un po' riferimento ad altre iniziative che abbiamo fatto più di rappel per capire se vi siano novità in merito alle problematiche relative all'applicazione del decreto Aree idonee, che era già stato oggetto di una nostra iniziativa a fronte di quella che era stata una pronuncia del TAR. Dico questo perché se, da un lato, abbiamo un decreto che era stato ed è rappresentato come un insieme di procedure di semplificazioni utili all'autorizzazione degli impianti, dall'altro lato si vuole comprendere effettivamente se ci sono delle criticità e problematiche in relazione alla nostra realtà.

Presidente - Risponde l'assessore Bertschy.

Bertschy (UV) - L'interpellanza pone quesiti che comportano - io le leggerò anche una parte della risposta - una serie di valutazioni che si riferiscono anche ad altri decreti che sono in corso, poi invece iniziative che il Governo ha annunciato ma che non ha ancora completato.

Partendo dalla prima domanda: "se sia stata condotta una valutazione di impatto delle ricadute in termini legislativi o procedurali che comporterà l'applicazione del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 alla nostra realtà e, in caso positivo, con quali risultati". In premessa è bene dire che, oltre a questo decreto, è bene ricordare che c'è un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: il n. 368 del 23 ottobre 2024, con questo decreto è stata istituita la piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze per le autorizzazioni, denominata "SUER, sportello unico delle energie rinnovabili", che verrà realizzata e gestita dal GSE, il quale svolgerà assistenza e supporto attraverso la medesima a favore degli operatori delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Saranno adottati dei modelli unici nazionali attraverso i quali, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni procedenti e gli operatori del GSE forniranno i dati necessari all'operatività della piattaforma. Ad oggi, tuttavia, non sono disponibili modelli unici che, secondo quanto indicato all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 199/2021, avrebbero dovuto essere approvati entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, che è stata il 15 dicembre 2021. Secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 6, del decreto 368/2024, a valle dell'adozione dei suddetti modelli unici, entro 120 giorni il GSE dovrà attivare la piattaforma SUER, quindi le istanze dovranno essere presentate sulla medesima. È evidente il ritardo. Inoltre, l'articolo 12 del decreto legislativo 190 introduce, come previsto dalla direttiva RED 3, il concetto di aree di accelerazione in cui sono ulteriormente semplificati gli iter di autorizzazione. A tal fine è previsto che, entro il 21 febbraio 2026, le Regioni adottino, previa valutazione ambientale strategica, un piano d'individuazione delle zone di accelerazione terrestri degli impianti a fonti rinnovabili.

Per venire alla valutazione di impatto, noi abbiamo fatto quest'analisi, che il decreto comporterà una serie di azioni da parte delle Amministrazioni regionali: intanto una revisione normativa regionale per l'adeguamento ai principi di cui ai medesimi decreti, con riferimento alla norma nazionale, che avrà come effetto un'omogeneizzazione delle norme e procedure a livello nazionale, con una conseguente semplificazione e facilitazione per gli operatori e, viste le semplificazioni introdotte, una maggiore possibilità di sviluppo delle FER nelle intenzioni; un adeguamento delle procedure esistenti con il passaggio a una gestione delle domande sulla piattaforma nazionale SUER - ed è per questo che è importante l'arrivo del decreto - e l'utilizzo di nuovi modelli standardizzati, elementi questi sui quali non sono ad oggi disponibili informazioni e quindi non si possono immaginare i risultati, ma si auspica una semplificazione amministrativa per gli operatori; la necessità di effettuare momenti informativi che la struttura competente in materia di energia programmerà in collaborazione con il COA e con gli altri soggetti coinvolti sulla tematica e il CELVA per condividere progressivamente le novità introdotte dai decreti e dalla loro applicazione.

Per quanto riguarda le ricadute sull'applicazione delle procedure di valutazione ambientale, VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, queste derivano principalmente dall'articolo 13 del decreto legislativo 190, laddove al comma 1 viene previsto che gli interventi di cui agli allegati A e B, edilizia libera o PAS, non sono sottoposti alle suddette procedure, in modo particolare al comma 2, laddove vengano apportate alcune modifiche agli allegati della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 per quanto concerne le tipologie e le soglie degli interventi sottoposte alle procedure di VIA nazionali, regionali, di VIA o di verifica di assoggettabilità. A tale proposito la conseguenza più evidente è un ulteriore innalzamento delle soglie relative agli impianti fotovoltaici, per i quali vengono previste soglie di 12 megawatt nelle aree idonee, agrovoltaici in zone agricole, o di 15 megawatt su manufatti o edifici in aree idonee le quali sono zone industriali, artigianali, commerciali, cave o discariche esaurite. Si fa comunque presente che già oggi, a seguito del decreto-legge 13/2023, la soglia in varie fattispecie è stata elevata a 12 megawatt.

"Se sia intenzione del Governo regionale promuovere uno o più interventi legislativi o procedurali finalizzati al recepimento dei contenuti o alla previsione del CD testo unico FER entro il termine del 28 giugno 2025, in caso positivo quali": sì, dal punto di vista legislativo, si procederà all'abrogazione degli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 della legge regionale 25 maggio 2015 n. 13, che disciplinavano la materia e all'introduzione in riferimento alla legislazione nazionale. Per completezza di informazioni, per la realizzazione degli interventi di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, il decreto legislativo n. 190/2024 all'articolo 6 individua tre tipologie di regimi amministrativi: l'attività libera, la procedura abilitativa semplificata, PAS, e l'autorizzazione unica e negli allegati A, B e C individua gli interventi realizzabili rispettivamente secondo i diversi regimi. La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso o comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle Amministrazioni pubbliche fermo restando il rispetto di alcuni vincoli, vedi l'oggetto di tutela, aree naturali protette e altre ancora. Nel qual caso si riconducono gli interventi alla seconda tipologia di regime, PAS, il soggetto proponente è però tenuto alla presentazione di istanza sulla piattaforma SUER secondo apposito modello. Per quanto riguarda il secondo regime, la gestione è posta in capo ai Comuni territorialmente competenti, mentre il terzo regime, quello più complesso, è gestito nell'ambito di una conferenza dei servizi della struttura regionale competente. Anche per questi due regimi è prevista presentazione di istanza redatta secondo specifico modello al soggetto competente, Comune o Regione, mediante la piattaforma SUER.

Per venire all'ultimo quesito e all'aggiornamento rispetto al decreto Aree idonee, come avevamo avuto modo di dire in risposta mi pare al question time, il decreto interviene sulla pianificazione e anche sulla programmazione che molte Regioni, compresa la nostra, si erano date per arrivare alla definizione della legge. Rispetto al possibile potere sostitutivo da parte del Governo per le Regioni inadempienti, il Ministro aveva scritto alla Conferenza delle Regioni una lettera dove dichiarava allo stato delle cose, quindi in attesa della sentenza del TAR che si esprimerà a febbraio, che lo Stato non si sarebbe spinto ad adottare il potere sostitutivo proprio visto che il quadro normativo non è completato. Noi quindi abbiamo dato delle indicazioni attraverso la cabina di regia e si riunirà il tavolo tecnico la prossima settimana, mi pare il 22 gennaio, per provare a completare un'analisi appunto tecnica del provvedimento. Rispetto a questo, con riferimento alla richiesta presentata dalle Regioni, per il tramite della Commissione energia, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dovrebbe essere disposta una proroga dei termini per la predisposizione della legge regionale di individuazione di queste aree e proprio per questo le citavo la lettera che il Ministro ha indirizzato al ministro Calderoli per segnalare la piena informazione su quello che sta avvenendo. Nei prossimi giorni avremo quest'espressione e avremo un'indicazione un po' definitiva su quelle che saranno le possibilità di pianificazione sulle aree idonee in relazione all'espressione che il TAR avrà sui ricorsi che sono stati presentati.

Direi che le posso fornire anche la risposta, perché non credo sia riuscito a prendere nota di tutto quello che ho letto.

Presidente - Replica il consigliere Aggravi.

Aggravi (RV) - Mi ha anticipato, le chiederei copia della risposta, qualcosa ho appuntato, ma anche per dare il giusto merito al lavoro che sicuramente ha impegnato gli uffici, perché, come lei diceva in premessa, non è soltanto questo il riferimento normativo, ma sappiamo che, laddove non ci sono degli impianti di produzione elettrica, cresce il ginepro e quindi abbiamo dei veri e propri campi complessi, anche perché, oltre ad avere la particolarità di fare leggi e poi non definire non soltanto i regolamenti, ma anche i modelli che poi definiamo unici per giustificare la semplificazione, ma in realtà non sono unici... sul tema della piattaforma speriamo che sia a suo modo semplificata. Il fatto di avere tre tipi di procedure, già per quanto l'attività libera è una denominazione più sensuale rispetto a quello che poi si può effettivamente fare, se uno va a vedere l'allegato, non è che diamo corso alla possibilità di fare qualsiasi cosa, però forse una procedura realmente più semplificata avrebbe potuto favorire... Lo si vede già e avevamo già avuto modo con il question time sul tema del decreto Aree idonee, dove si danno degli obiettivi, che poi però bisogna perseguire e raggiungere... e lo ricordiamo: prima di tutto chi può e deve raggiungere sono gli operatori, non è ovviamente l'attore pubblico, questa è un po' la parte che io trovo sempre assurda, cioè il pubblico dà degli obiettivi che poi però sono i privati che devono raggiungere, quindi questo sappiamo come è.

Sarà interessante anche capire l'applicazione pratica, soprattutto sulle zone di accelerazione per le rinnovabili e capire se ci potranno ancora essere delle modalità di ulteriore semplificazione, sennò oggettivamente le tempistiche che ci si dà sono di difficile raggiungimento. Vedremo anche poi quali saranno le determinazioni più tecniche e nel concreto vedremo anche quelle che sono già le prime indicazioni che lei ci ha fornito relativamente a delle modifiche di natura normativa. Resta il fatto che ci diamo degli obiettivi estremamente ambiziosi e poi ci complichiamo la vita con delle procedure estremamente ferruginose e facciamo dei testi unici, che, in realtà, devono fare riferimento ad altre norme perché da soli non disciplinano l'unicità del procedimento.

Presidente - Grazie Consigliere.