Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 4098 del 7 novembre 2024 - Resoconto

OGGETTO N. 4098/XVI - Interpellanza: "Applicazione della legge regionale in materia di nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione regionale alla CVA S.p.a. e alle sue società controllate".

Bertin (Presidente) - Passiamo ora al punto n. 63 dell'ordine del giorno. Per illustrare l'interpellanza, la consigliera Minelli. Ne ha facoltà.

Minelli (PCP) - Quest'interpellanza torna sulla questione di grande rilevanza della procedura in modalità utilizzate per le nomine degli amministratori e del collegio sindacale di CVA EOS S.r.l., questione che avevamo già sollevato con una interrogazione discussa in Consiglio lo scorso 22 maggio.

In quell'occasione avevamo evidenziato che nella procedura delle nomine secondo noi non era stato rispettato quanto previsto dalla legge regionale 20/2016.

A seguito di quella discussione, lo scorso 31 maggio il presidente di CVA aveva scritto al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente di Finaosta e alla sottoscritta, in quanto proponente l'interrogazione, lamentando una distorta interpretazione della legge regionale. Lettera che poi si concludeva con una pressante richiesta, alla Regione e a Finaosta, di chiarire in modo pubblico gli aspetti controversi.

Per inquadrare correttamente la vicenda, va ricordato che CVA EOS S.r.l. è una società totalmente controllata da CVA S.p.a. e che, per le nomine dei suoi organi amministrativi e sindacali, si devono applicare le stesse regole previste per CVA S.p.a..

La legge regionale, come abbiamo ripetutamente evidenziato, afferma infatti che le norme sulla procedura per le nomine si applicano alla Compagnia valdostana delle acque e alle sue controllate.

Nonostante questa disposizione di legge, nelle designazioni degli organi amministrativi delle due società non si sono applicate le stesse procedure. Per CVA S.p.a. è stata eseguita la procedura di evidenza pubblica, mentre per CVA EOS questo non è avvenuto.

Non si tratta di una questione solo formale, ma sostanziale, perché la diversità di procedure ha permesso che si determinasse una situazione abnorme. Infatti, come è emerso nella discussione dell'interrogazione del 22 maggio 2024, per gestire CVA è stato nominato un amministratore delegato con uno stipendio annuo onnicomprensivo di 50.000 euro, mentre per gestire CVA EOS è stato nominato lo stesso amministratore delegato riconoscendo al medesimo, cito dalle parole del Presidente della Regione, un compenso di euro 300.000 per ogni esercizio sociale. Questo risulta agli atti.

Aggiungo, inoltre, che abbiamo ricevuto una segnalazione secondo cui nell'assemblea dei soci di CVA EOS, lo scorso 14 ottobre, è stata decisa la distribuzione di premi a amministratori e componenti del Collegio sindacale per circa 600.000 euro, di cui circa 200.000 sarebbero andati all'amministratore delegato. È una cosa che verificheremo, chiedendo poi il verbale.

Che cosa si verifica attualmente? Che un amministratore delegato, selezionato attraverso un bando pubblico che prevedeva un compenso annuo di 50.000 euro onnicomprensivi, si trova nel 2024 a percepire, in complesso, degli emolumenti che arrivano circa a 550.000 euro, forse anche oltre.

Mi sembra che in tutto questo ci sia qualche cosa di anomalo, o comunque di non del tutto chiaro.

CVA difende e giustifica la procedura seguita per le nomine di CVA EOS. Il presidente, nella lettera del 31 maggio, considerava espressione di un equivoco interpretativo le nostre affermazioni, sostenendo che PCP non aveva tenuto nella dovuta considerazione quanto affermato nelle linee guida recanti la disciplina applicativa della legge 20/2016, quelle linee guida approvate con deliberazione di Giunta n. 1591 a dicembre 2022. Una delibera che in effetti, a nostro avviso, faceva delle affermazioni difformi rispetto alla legge.

Nella citata lettera del presidente di CVA, a un certo punto si manifesta anche un'evidente preoccupazione circa il livello di adeguatezza dell'esame della problematica delle procedure di nomina da parte di Finaosta e della Regione, fino a ipotizzare, per assurdo, un'inaudita disattenzione da parte appunto della Regione e di Finaosta.

Noi non sappiamo se si sia trattato d'inaudita disattenzione o di una scelta, però, da parte nostra non possiamo che ribadire quanto a chiare lettere è scritto nella legge regionale, oltre che sottolineare che un'interpretazione data con un'incauta deliberazione di Giunta non può superare quanto stabilito da una legge.

Questo è quello che noi pensavamo, però, non avendo competenza a sufficienza, abbiamo voluto approfondire la questione, acquisendo sull'argomento un parere pro veritate, che metteremo a disposizione, che è stato redatto dal professor Caruso, docente universitario di diritto societario.

Cosa abbiamo chiesto al professor Caruso? Abbiamo formulato questo quesito: "In merito all'applicazione della procedura per le designazioni dei componenti degli organi sociali di CVA e delle sue controllate, esiste una discrepanza fra quanto affermato dall'articolo 2-bis della legge regionale 20/2016? È quanto affermato nelle linee guida di applicazione della legge, approvate con la delibera n. 1591 del 14 dicembre 2022. Si chiede quindi di sapere se per le designazioni degli organi sociali delle società costituite e controllate da CVA si debbano seguire le stesse procedure previste dalla legge regionale per le designazioni di CVA S.p.a.".

La conclusione del professore Caruso... C'è un parere articolato, comunque in sostanza, al termine delle analisi, che cosa ci ha detto?

"La disciplina dettata dall'articolo 2-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 20/2016 in materia di nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione regionale si applica CVA S.p.a. e alle società dalla stessa controllate. Ogni contrasto tra la legge regionale e le linee guida attuative della medesima legge deve risolversi affermando la prevalenza della disciplina legislativa".

La questione è molto rilevante, anche perché non concerne soltanto le due società che ho citato, ma anche molte altre, per cui è ben comprensibile la preoccupazione di CVA e la richiesta del presidente di avere dei chiarimenti. Infatti, quella lettera del 31 maggio inviata alle autorità regionali e a Finaosta si chiudeva chiedendo di avere una risposta a carattere pubblico sulle questioni poste.

Concludendo, l'interpellanza pone al Presidente della Regione due domande: "Se è stata data risposta, da parte della Regione e da parte di Finaosta, alla lettera del 31 maggio a firma del presidente di CVA e alla sua pressante richiesta di chiarimento" e "Cosa si intende fare per dare puntuale applicazione a quanto previsto dalla legge regionale sulla nomina degli organi amministrativi e di controllo di CVA S.p.a. e delle sue società controllate.

Aggiungo che dopo la presentazione dell'interpellanza, depositata il 25 ottobre, abbiamo appreso - leggendo il verbale dell'Assemblea degli azionisti di CVA S.p.a., ottenuto attraverso un accesso agli atti - che Finaosta, nella persona dell'allora presidente Nicola Rosset, ha in effetti inviato una risposta in data 5 luglio 2024. Non conosciamo che cosa è stato risposto, ne abbiamo chiesto copia il 28 di ottobre, sono passati i giorni canonici per l'urgenza ma non ci è pervenuto. Sicuramente però il Presidente della Regione può riferire sul suo contenuto, perché Finaosta ha risposto.

Come non lo sappiamo, così come non sappiamo se ha risposto anche la Regione.

Ovviamente poi c'è anche la seconda domanda, su cui aspettiamo delle risposte.

Presidente - Per la risposta, il Presidente della Regione.

Testolin (UV) - Prima di fornire risposte ai quesiti posti, sottolineo come sulla questione siano già stati resi molteplici chiarimenti nel corso degli ultimi due anni, specificatamente con riguardo alla disciplina di designazione regionale dei rappresentanti regionali sull'ambito oggettivo di applicazione della normativa regionale.

Inoltre, pare opportuno soffermarci sui toni dell'iniziativa, del tutto irrispettosi dell'operato degli uffici della Presidenza, competenti sulle procedure di nomina e designazione delle società partecipate. Chiedere spiegazioni sull'operato degli uffici è del tutto legittimo - e d'altro canto le iniziative consiliari a questo sono finalizzate - altra cosa però è attaccare gli uffici stigmatizzandone, in assenza di qualsivoglia contraddittorio, l'inaudita disattenzione o, addirittura - affermazione ben più grave, perché presuppone un comportamento volontario e consapevole - la meditata scelta di non rispettare il dettato normativo. Tutto questo sulla base delle conclusioni rassegnate da un consulente esterno, in un parere reso alla Consigliera, all'evidenza, a fronte di un suo dubbio interpretativo sulla normativa applicabile di cui gli uffici non sono mai stati messi a parte.

Anche a fronte di questa carenza informativa su una questione che va esaminata solo e soltanto dal punto di vista giuridico, senza attribuire patenti di insipienza o di malafede, le accuse mosse agli uffici con l'interpellanza risultano quindi oltremodo ingiustificate e del tutto pretestuose.

Per quanto riguarda i quesiti, invece, fornisco una disamina sviluppata dagli uffici competenti, i quali indicano - come la legge regionale 20/2016 recita, all'articolo 1, comma 1-bis - che "le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alla società controllata Aosta Factor S.p.a., né alla società controllata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux S.p.a., e alle sue controllate", ad eccezione dell'articolo 2-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'articolo 4 e dell'articolo 5, comma 3, relativamente all'accertamento della conoscenza della lingua francese, nell'ambito delle procedure di assunzione di personale non dirigenziale dell'articolo 6 e dell'articolo 9.

L'articolo 1 delimita, quindi, l'ambito di applicazione della legge regionale 20 rispetto ad alcune società, per le quali trovano applicazione soltanto alcuni degli articoli della medesima legge regionale; se questa è la norma generale - riferita all'ambito di applicazione e alle singole disposizioni richiamate dall'articolo 1, a cui occorre fare riferimento per comprendere quanto e a chi dette disposizioni trovano applicazione - nel caso del procedimento di designazione e di nomina regionale il riferimento è all'articolo 2-bis della legge regionale n. 20 che, al comma 2, stabilisce che "Finaosta nomina i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta e detenute nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale del 16 marzo 2006, n. 7".

È quindi a questa previsione che occorre riferirsi per comprendere quali sono le società a partecipazione indiretta regionale nelle quali gli amministratori sono nominati, previa designazione da parte della Giunta regionale, all'esito del procedimento disciplinato dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo 2-bis: in questa disposizione, come detto, il riferimento è anzitutto al concetto di nomina: "Finaosta S.p.a. nomina i componenti degli organi di amministrazione di controllo" e altro importante riferimento è quello "Alla partecipazione indiretta e detenute nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7".

Il procedimento a formazione progressiva e plurisoggettivo (in quanto coinvolge anche la Regione), avviato da Finaosta - al comma 3, con la pubblicazione di un avviso pubblico per la ricerca di candidature che si conclude con una deliberazione di designazione trasmessa dalla Regione a Finaosta S.p.a. ai fini della nomina - è un procedimento riferito dalla legge alle sole società in cui Finaosta è socio per conto della Regione e nelle quali, come socio, esercita, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, il potere di nomina in Assemblea degli amministratori e degli altri organi sociali.

A seguito della deliberazione di designazione della Giunta regionale, Finaosta provvede quindi a esercitare le sue prerogative di socio, garantendo che la designazione della Regione si traduca effettivamente nella successiva nomina dei soggetti individuati dall'ente pubblico, fermo restando che (trovando applicazione - come stabilito all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20/2016 - la normativa statale vigente) la competenza a formalizzare detta nomina compete solo e soltanto all'Assemblea.

Ciò che è disciplinato dall'articolo 2-bis è quindi il procedimento di designazione e nomina di cui i soggetti coinvolti sono rispettivamente e necessariamente Regione e Finaosta: Regione, in quanto ente che designa, e Finaosta, in quanto ente che propone la nomina in Assemblea, ma - secondo la disciplina del codice civile, non derogabile dalla legge regionale -, Finaosta può produrre la nomina solo nelle assemblee in cui ha titolo di partecipare, ovvero in quelle in cui è socio; da ciò consegue che il procedimento di designazione di cui all'articolo 2-bis, come peraltro specificato espressamente dal comma 2 del medesimo articolo, riguarda solo il procedimento in cui Finaosta è titolare di azioni nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.

Nelle società controllate e partecipate da CVA, in cui la partecipazione azionaria è di CVA e non di Finaosta, è CVA che siede nelle assemblee delle sue controllate, in quanto socio, a proporre e a deliberare la nomina degli amministratori e degli altri organi sociali.

Per queste nomine, rette dall'ordinaria disciplina codicistica della società, quindi non trova applicazione il procedimento a due fasi (designazione regionale e nomina Finaosta) disciplinato dall'articolo 2-bis della legge regionale 20/2016, riferito, come detto, ai soli casi in cui nelle società controllate il socio è Finaosta, quindi CVA S.p.a., di cui Finaosta è socio, e non le controllate di quest'ultima, in cui Finaosta, non essendo socio, non può esercitare alcun potere di nomina.

Ritenendo questa la giusta lettura delle disposizioni della legge regionale 20/2016, è chiaro che - diversamente da quanto prospettato nella parte di parere riportato nell'interpellanza - non vi è alcun contrasto tra la legge regionale e la deliberazione attuativa, che correttamente e in applicazione al dispositivo legislativo afferma che la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, trova applicazione nei confronti delle società Aosta Factor S.p.a. e Compagnia valdostana delle acque S.p.a. e sue controllate, esclusivamente per ciò che concerne il procedimento di nomina dei rappresentanti regionali in seno alle società partecipate, indirettamente, per il tramite di Finaosta S.p.a..

Specifico, al riguardo, che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2-bis della legge regionale n. 20, che fa esplicito riferimento al ruolo di Finaosta S.p.a., quale proprietaria delle partecipazioni nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, con l'articolo 1 in commento il procedimento di designazione di cui all'articolo 2-bis non trova applicazioni nei confronti di Aosta Factor S.p.a., in quanto la partecipazione è detenuta esclusivamente nell'ambito della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 7/2006, e per le partecipazioni in società controllate direttamente da CVA.

Spetta dunque a Finaosta S.p.a. e a CVA S.p.a. - in qualità di socio in via diretta rispettivamente di Aosta Factor S.p.a. e delle società controllate da CVA medesima - la proposta di nomina dei componenti degli organi sociali nelle dette società.

Con quanto premesso e ringraziando gli uffici per il lavoro che hanno fornito, mi auguro di aver chiarito i dubbi espressi e ribadisco che un conto è esprimere e voler approfondire dubbi interpretativi con l'ausilio di pareri e consulenze esterne, altro è accusare di ignoranza o di malafede gli uffici, il cui compito, invece, è proprio quello di assicurare il rispetto della legge e la correttezza dell'operato amministrativo.

Presidente - Per la replica, consigliera Minelli, ne ha facoltà.

Minelli (PCP) - Intendo subito sgombrare il campo da un possibile equivoco, perché noi non accusiamo di inadeguatezza gli uffici. La frase che è stata riportata, che ho anche esplicitato nell'illustrazione dell'interpellanza, è una frase che ha utilizzato il presidente Cantamessa nella lettera che ha scritto a lei, a me, al presidente Bertin e al Presidente di Finaosta il 31 maggio, in cui si dice che, se l'interpretazione fosse corretta, - e riteniamo che possa essere corretta -, questa implicherebbe un'inaudita disattenzione da parte degli uffici della Regione e degli uffici di Finaosta.

Noi non accusiamo nessuno, semmai è qualcun altro che ha adombrato questa questione.

Devo dire che è molto interessante leggere il verbale, che abbiamo acquisito con accesso agli atti, e le posizioni che emergono da parte di Finaosta e da parte di CVA. È interessante perché credo che, invece, in quell'occasione il rappresentante di Finaosta abbia cercato di capire un po' meglio come funzionava questa questione e abbia creato forse anche qualche fastidio nelle persone che lo stavano ascoltando, visto il resoconto di quel verbale che, chiaramente, essendo un resoconto abbastanza asettico, credo che sia stato reso anche un po' più soft rispetto a quanto immagino si sia discusso.

Sul resto, Presidente, visto che lei ha snocciolato un trattato giuridico, o un parere, le chiedo la cortesia di poter ricevere copia scritta della risposta, perché evidentemente io non sono in grado di ricordare, articolo per articolo, quello che c'è nelle disposizioni di legge, e mi riferisco alla 20/2016 così come alla delibera relativa alle linee guida.

Rilevo però che lei non ha risposto alla prima delle mie domande, cioè non mi ha detto se la Regione e Finaosta - poi di Finaosta lo so perché ho letto il verbale e so che il 5 luglio il presidente Rosset ha scritto a CVA - non mi ha detto se la Regione ha risposto a quella lettera.

Per le competenze che posso avere, ma proprio perché poi, essendo molto scarse, ho chiesto una consulenza, io la mia risposta l'ho fatta quando ho ricevuto il materiale, quando ho avuto modo di comprendere un po' meglio, e questo parere che abbiamo acquisito ovviamente lo metteremo a disposizione di tutti, anche perché si tratta d'incarichi di consulenze che vengono fornite grazie alla possibilità di avere i contributi ai gruppi, quindi sono denari pubblici che vengono spesi, per quello che ci riguarda, anche per dare dei materiali che sono utili a noi, ma potrebbero essere utili anche agli altri.

Le chiedo però, Presidente, di fornirmi la risposta in modo che io possa compiutamente analizzare quanto lei mi ha detto.

Per quello che riguarda, invece, il parere che noi abbiamo acquisito e che in sostanza conferma la prevalenza della legge rispetto a una delibera di Giunta, che pure cita delle linee guida, devo dire che la legge - lei lo ha detto all'inizio della sua spiegazione - esclude Aosta Factor e CVA e le sue controllate da tutta una serie di adempimenti, ma non quelli che riguardano l'articolo 2-bis, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale, per cui la questione delle nomine e della trasparenza delle nomine è contenuta in questo articolo e in questi commi.

La ringrazio, se mi può far avere la risposta.

Presidente - Consigliere Aggravi, ne ha facoltà.

Aggravi (RV) - Presidente, mi rivolgo a lei. La collega Minelli ha parlato di una lettera che ha ricevuto anche lei, inerente a un'importante società partecipata. Volevo comprendere perché non ha ritenuto opportuno darne comunicazione a tutti i Consiglieri.

Presidente - La lettera era stata inviata alla Presidenza della Regione tramite Pec e, per conoscenza, a me e immagino alla consigliera Minelli, poiché era un rapporto legato alla valutazione rispetto all'interpellanza. La mail che mi è arrivata è finita, peraltro, nello spam, recuperata alcuni mesi dopo. È stata recuperata, ma non è un rapporto che riguardava direttamente me, ma piuttosto la Consigliera e Finaosta.

Consigliera Minelli, prego.

Minelli (PCP) - Vorrei solo significare che la lettera non è inviata per conoscenza a qualcuno, perché quando una lettera è inviata per conoscenza è esplicitato, di solito funziona così. La lettera è indirizzata all'egregio Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin, all'egregio Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, all'egregio Presidente di Finaosta S.p.a., Nicola Rosset, e alla gentile consigliera regionale Chiara Minelli.

Presidente - Consigliere Aggravi.

Aggravi (RV) - Vorrei essere anche io gentile, Presidente, se può darne comunicazione o comunque trasmetterla anche ai Consiglieri, così abbiamo modo di...

Presidente - Va bene.

Aggravi (RV) - Grazie.

Presidente - Vista l'ora, sospendiamo brevemente i lavori del Consiglio.

La seduta è sospesa dalle ore 10:58 alle ore 11:25.