Oggetto del Consiglio n. 473 del 16 settembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 473/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI INTEGRATIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FINANZIATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CEE N. 1760/ 78 DEL CONSIGLIO DEL 25 LUGLIO 1978".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz; ne ha facoltà.
MARCOZ - (U.V.): Come i Consiglieri potranno vedere dalla relazione allegata, la CEE per sovvenzionare certe opere tipo elettrificazione rurale, adduzione di acqua potabile, prevede una partecipazione sia del privato sia dello Stato membro.
Purtroppo, come si dice nel 2° comma, lo Stato membro italiano non partecipa più nelle spese per queste opere, quindi, come tutte le Regioni in Italia, abbiamo dovuto sobbarcarci questo ennesimo aggravio di spesa. Come Regione, in base alle aliquote prefissate dal Regolamento CEE, si è prevista per l'intervento nella realizzazione delle opere una percentuale per l'elettrificazione e acquedotti rurali, un'al tra per le opere integrative per la concessione delle strade poderali di rilevanza agricola e forestale, ed una inferiore per quanto riguarda la viabilità rurale d'interesse minore.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
Ai fini di consentire l'esecuzione delle infrastrutture che sono state ammesse a beneficiare del Regolamento del Consiglio dei Ministri della CEE n. 1760/78 del 25.7.1978 ed in particolare di soddisfare quanto richiesto dall'art. 12 punto 2) lett. b) dello stesso Regolamento, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per le medesime opere, contributi integrativi nelle misure massime sottoindicate, purché siano, in ogni caso rispettate le norme relative alla partecipazione finanziaria del beneficiario, come previsto dal punto 2), lett.a), dell'art. 12 dello stesso regolamento comunitario:
a) costruzione di acquedotti rurali ed elettrificazione rurale; 50% della spesa ammessa.
b) costruzione e sistemazione di strade vicinali ed interpoderali aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della L.R. 14.8.1962, n. 17; 40% della spesa ammessa.
c) costruzione e sistemazione di strade poderali, interpoderali e vicinali non ricadenti nel punto precedente b); 30% della spesa ammessa.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di £. 350.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1986.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue £. 350.000.000 graverà sul capitolo 32355 che si istituisce nella Parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capito li dei bilanci per gli esercizi successivi.
Alla copertura dell'onere si prevede:
per l'anno 1982 mediante riduzione di £. 350.000.000 dallo stanziamento iscritti al capitolo 50050 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento);
per gli anni 1983-1984 mediante utilizzo per £. 700.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell'agricoltura del bilancio pluriennale 1982/84.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Capitolo 50050: Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
£. 350.000.000
Variazione in aumento:
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico - Programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell'agricoltura.
Capitolo 32355 (di nuova istituzione) Contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate dalla CEE (Regolamento 1760/78)
£. 350.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione a scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22.
Il Consiglio approva all'unanimità.