Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 472 del 16 settembre 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 472/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PRESSO ISTITUTI, DI CREDITO, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELL'AZIENDA AUTONOMA "AGRARIA REGIONALE VALDOSTANA".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Forste Marcoz. Ne ha facoltà.

MARCOZ - (U.V.): Come si possono ricordare i colleghi Consiglieri, poco tempo fa abbiamo deliberato, come Giunta e come Consiglio, una sovvenzione all'Agraria Regionale di un miliardo.

Questo è un altro intervento che la Giunta propone al Consiglio per una fideiussione di 700 milioni. Sarà interessante vedere a fine anno l'andamento, dopo anni di gestione, di questa Agraria Regionale.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato; do lettura dell'art. 1:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzato a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno presso Istituti di credito, a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", istituita con L.R. 23. 5.1973, n. 27, fino alla concorrenza mai. sima di complessive £. 700.000.000, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende: altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli Istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata alle impegno, da parte dell'Azienda Autonome "Agraria Regionale Valdostana", di sottoporre la propria contabilità e operazioni di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno da parte degli Istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'azienda.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 testè etto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione a nome e per conto della Regione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione

La Giunta regionale è, altresì, auto rizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio. ?

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

Ai sensi della L.R. 1.4.1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in £. 2.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982:

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dello allegato n. 8 alla L.R. 23.5.1982, n. 6, relativa al rifinanziamento della L.R. 24.10.1979, n. 34, è destinata per £. 2.000.000 alla copertura della presente legge.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Capitolo 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)

£. 2.000.000

Variazione in aumento:

Capitolo 51000: Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

L.R. 1.4.1975, n. 7

£. 2.000.000

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 approvato con L.R. n. 6 del 23.5.1982 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale

Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito per l'assunzione di un mutuo bancario da parte dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22.

Il Consiglio approva all'unanimità.