Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3883 del 25 luglio 2024 - Resoconto

OGGETTO N. 3883/XVI - Interpellanza: "Intendimenti in merito alla revisione delle norme relative alla superficie e ai posti letto contenute nella disciplina regionale in materia di affitti brevi".

Bertin (Presidente) - Punto n. 62. La parola alla consigliera Foudraz.

Foudraz (LEGA VDA) - La presente interpellanza riguarda alcuni aspetti normati dalla legge regionale 18 luglio 2023, la n. 11, dal titolo: "Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche", una normativa che, ricordiamo tutti, è entrata in vigore il 1° novembre dello scorso anno, che disciplina, in armonia con la legislazione eurounitaria statale, la materia che riguarda le locazioni a uso abitativo brevi per finalità turistiche e quindi anche gli adempimenti a essa connessi.

Richiamata alla legge regionale 29 maggio 1996, anche qui la n. 11, che invece disciplina le strutture ricettive extralberghiere e, nello specifico, l'articolo 18, ovvero i requisiti tecnici previsti per le Case e Appartamenti per Vacanze, le più conosciute CAV, che al comma 2bis dello stesso articolo disciplina che la superficie delle unità abitative sia almeno di 24 metri quadrati per una capienza fino a tre posti letto e 32 metri quadrati per una capienza sino a quattro posti letto; tenuto conto che, ai sensi del decreto ministeriale del 5 luglio 1975 e successive modifiche e integrazioni, la superficie minima di un'unità abitativa non deve essere inferiore ai 28 metri quadrati, quindi il classico monolocale, per una capienza di una sola persona e non inferiore a 38 metri quadri nel caso della capienza di due persone; evidenziato che la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, anch'essa n. 11, non prevede alcuna deroga alla disciplina nazionale sui requisiti di superficie di capienza per le unità abitative di cui sopra; considerato che nella disciplina degli affitti brevi di cui alla legge regionale 11/2023 si identificano locabili le abitazioni rientranti nella categoria di destinazione d'uso di abitazione prevalente o principale, nonché per quella temporanea rispettivamente in categoria D e Dbis di cui all'articolo 73 della suddetta legge e che la disciplina sul dimensionamento e la capienza degli appartamenti non può, nel caso degli affitti brevi, beneficiare dei requisiti più vantaggiosi di cui alla legge regionale 11/1996 sopra richiamati, benché si tratti in entrambi i casi, e lo sottolineo, di locazione di appartamenti a uso turistico; osservato che il proprietario di un bene immobiliare potrebbe liberamente decidere di dedicare all'uso esclusivamente turistico la locazione di quanto dispone formalizzando quindi questa scelta con strumenti quali la sottoscrizione di una clausola di vincolo urbanistico sul bene, mettendosi di fatto sullo stesso piano delle case e appartamenti per vacanze, alla luce della problematica sopra evidenziata, che quindi fa emergere una disparità di trattamento normativo per immobili che hanno lo stesso fine della locazione turistica, mettendo in risalto il fatto che uno stesso fabbricato, se locato come CAV, può avere una superficie di 24 metri quadrati per una capienza fino a tre posti letto e 32 metri quadri per una capienza sino a quattro posti letto, mentre uno stesso immobile avente superficie maggiore, e quindi parliamo di 28 metri quadri il monolocale, se locato come affitto breve, può ospitare una sola persona e sino a un massimo di due persone se la superficie arriva a 38 metri quadrati... questo pertanto sembra un pochino un paradosso, ossia che immobili destinati a un medesimo fine siano normati in maniera differente e soprattutto penalizzante nei confronti di coloro che, in realtà, hanno maggiori superfici calpestabili e però hanno una capacità decisamente inferiore di accoglienza e di capienza di persone.

Non dimentichiamoci e teniamo sempre presente che, essendo la nostra una Regione a Statuto speciale, ai sensi dell'articolo 2 del nostro Statuto, ovviamente in armonia con i dettami della Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto ovviamente degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economiche sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa prima in diverse materie, tra cui anche quella del settore dell'urbanistica, dei piani regolatori per zone di particolare importanza turistica. Con quest'iniziativa quindi si interpella l'Assessore competente per conoscere in primo luogo se sia a conoscenza della problematica che ho appena esposto e, in seconda battuta, se sia intenzione dell'Amministrazione regionale, con le dovute condizioni di vincolo, e lo sottolineo, parificare in termini di superficie e di posti letto la normativa della legge regionale 11/2023 a quanto previsto nell'articolo 18, comma 2bis, della legge regionale 11/1996.

Presidente - La parola all'assessore Grosjacques.

Grosjacques (UV) - Su quest'interpellanza e sui suoi contenuti ho avuto modo di confrontarmi nei giorni scorsi con il collega Distort, che è il secondo firmatario a proposito in particolare delle case appartamenti vacanze, ma vorrei in prima battuta evidenziare, anche con riferimento alle premesse dell'interpellanza, che le Case e Appartamenti per Vacanze, che definiremo CAV, non esercitano semplici attività di locazione, ma sono strutture ricettive. Si tratta di una delle tipologie individuate dalla legge regionale 11/1996, come lei ha correttamente indicato nelle sue premesse, che appunto disciplina le strutture ricettive extralberghiere. Le locazioni brevi per finalità turistiche invece sono tipiche locazioni di appartamenti o porzioni di essi per finalità turistiche, che avvengono tramite contratti tra privati, regolati dal Codice civile e riguardano non le strutture ricettive, ma le civili abitazioni. Le due attività hanno un'organizzazione diversa, possono fornire servizi diversi, sono autorizzate con procedimenti differenti e comportano responsabilità e controlli diversi. Le CAV devono avere una gestione unitaria da parte di soggetti iscritti al registro delle imprese, mentre le locazioni brevi possono essere esercitate da chiunque. Le CAV devono dare vari servizi, mentre le locazioni brevi possono essere svolte anche senza fornire servizi. Per le CAV è necessaria una SCIA, mentre per le locazioni brevi basta ottenere il codice identificativo regionale, in attesa ovviamente della modifica della norma per l'approvazione della legge statale. Le CAV sono soggette a regolamentazioni, controlli ispettivi e specifiche sanzioni, mentre per le locazioni brevi non sono previsti controlli su prezzi e servizi e all'ospite reclamante risponde esclusivamente il locatore. Proprio perché si tratta di attività impostate in modo diverso, sono regolate in modo differente anche rispetto ai requisiti dimensionali, in particolare le civili abitazioni rispondono ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, che erano vigenti prima della nascita del fenomeno delle locazioni turistiche. Il fatto che in alcuni casi si traducano in servizi e funzioni simili o avvengano su immobili aventi la medesima destinazione urbanistica non giustifica una parificazione dei parametri dimensionali e di capacità delle due attività.

Per quanto riguarda il primo quesito, siamo consapevoli che le strutture ricettive hanno parametri dimensionali e di capienza diversi da quelli delle civili abitazioni. In qualche caso alcuni utenti lo hanno rilevato e ne sono state spiegate le ragioni dagli uffici, a seguito delle quali l'utente ha manifestato l'intenzione di impostare un utilizzo diverso dei propri appartamenti e avviare un'attività ricettiva di CAV. Negli ultimi mesi abbiamo assistito in effetti a una crescita significativa delle CAV. Nel primo semestre del 2024 sono state avviate 29 CAV, per un totale di 234 posti letto. Inoltre, nello stesso periodo, 24 CAV già esistenti hanno incrementato i loro posti letto essenzialmente aggiungendo una o più nuove unità abitative.

Relativamente alla seconda domanda, siamo di fronte a una materia che è di competenza regionale e una che è di competenza nazionale. La Regione non ha potere legislativo in materia di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, per questo motivo non ha definito dei parametri dimensionali e di capacità per le locazioni di alloggio a uso turistico, infatti la legge 11/2023 che lei ha citato non ne individua, e non ha quindi la possibilità, e conseguentemente nemmeno l'intenzione, di modificarli. La Regione ha invece competenza legislativa primaria in materia di industria alberghiera e di turismo e quindi ha potuto definire specifici parametri per le CAV, che sono ovviamente diversi rispetto alle locazioni brevi, così come ha fatto per gli alberghi e per le altre attività ricettive. In questo caso la Regione potrebbe teoricamente modificare la propria normativa variando i requisiti per le CAV per parificarli a quelle delle abitazioni, quindi in ribasso, ma ciò, oltre a non avere senso, penalizzerebbe tali attività che nel tempo sono state autorizzate, avviate e anche sostenute dalla Regione grazie alle scelte del legislatore regionale. Va anche evidenziato che allineare i requisiti delle strutture ricettive a quelli previsti dallo Stato per le abitazioni costituirebbe una rinuncia all'autonomia della Regione e che, applicando tale principio di allineamento alle altre strutture ricettive, si andrebbe a penalizzare un intero settore. Possiamo quindi affermare che non c'è l'intenzione di parificare, in termini di superfici e di posti letto, le CAV alle locazioni turistiche. Va infine rilevato che i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione sono definiti da un decreto ministeriale del 1975, di cui è previsto da tempo un aggiornamento, perché il DPR 380/2001, che è stato introdotto nel 2016, prevedeva l'adozione di un nuovo decreto ministeriale entro novanta giorni, decreto che compete ovviamente al Governo nazionale. Tale aggiornamento, tenendo conto degli standard e delle tecnologie attuali, potrebbe forse portare a un avvicinamento della disciplina regionale alle CAV, ma dal 2016 ad oggi il decreto ministeriale purtroppo non è ancora stato approvato. Una modifica, seppur parziale, dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è stata introdotta dal decreto-legge 69/2024, approvato in via definitiva, quindi convertito in legge proprio ieri dall'Aula del Senato, che inserisce all'articolo 24 del DPR 380/2001 il comma 5bis, che alla lettera b) modifica i parametri per quanto riguarda le superfici minime per i monolocali, che passano da 28 a 20 metri quadrati per una persona e da 38 a 28 metri quadrati per due persone; monolocali che sono presenti in grande quantità sul mercato degli affitti brevi della nostra Regione, che quindi potranno ottenere da questo una risposta.

Come sanno bene però i proponenti dell'interpellanza, il decreto-legge 69/2024 non si applica in automatico per la nostra Regione poiché tratta la materia urbanistica sulla quale, come ha ricordato la collega, abbiamo competenza primaria, così come precisato peraltro dal collega Sapinet, che ha la delega all'urbanistica in risposta a un'interrogazione presentata dal gruppo Lega nello scorso Consiglio, quindi saranno fatte nel prossimo periodo le opportune valutazioni per l'eventuale recepimento in tutto o in parte di questo decreto-legge convertito in legge ieri.

Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Foudraz, ne ha facoltà.

Foudraz (LEGA VDA) - Grazie assessore Grosjacques per la risposta. Ovviamente il nostro obiettivo con quest'iniziativa non è sicuramente quello di penalizzare le CAV, assolutamente, ma è quello di andare a parificare i requisiti delle stesse ai requisiti delle locazioni per gli affitti brevi. Noi stiamo cercando di lavorare per esplicitare una nostra visione, che è la visione della Lega, che è una visione imprenditoriale, a cui la struttura amministrativa deve comunque saper dare degli strumenti e delle risposte idonee rispetto ai vari modelli che il mercato propone. Il fatto è che noi ipotizziamo un modello di locazione breve che intenda occuparsi esclusivamente di locazione a uso turistico. In questi casi, in cui un soggetto sceglie liberamente questo tipo di utilizzo, deve poter essere messo nelle condizioni di poter seguire questa sua intenzione in modo parificato alle CAV, precisando che quest'intenzione di uso esclusivo nella destinazione turistica potrebbe essere formalizzato, così come ho già precisato durante l'illustrazione dell'iniziativa, con l'istituzione di un vincolo di destinazione urbanistica opportunamente registrato. Noi vorremmo poter dare una risposta a questo tipo di modello, quindi io prendo atto della risposta ricevuta, prendo atto del fatto che, come sappiamo tutti, ieri al Senato è stato convertito in legge il decreto-legge 69/2024 e che all'articolo 24 appunto, come lei ha detto, al comma 5 bis prevede quindi un abbassamento delle superfici, si passa per un monolocale da 28 a 20 metri quadri e da 38 a 28 metri quadri. Noi sinceramente ci auguriamo che la Regione recepisca quanto contenuto all'articolo 24, comma 5bis, proprio per dare un'uniformità di trattamento a immobili che hanno lo stesso fine turistico. Il nostro lavoro quindi proseguirà in questa direzione perché - lo ripeto e lo voglio sottolineare - il nostro gruppo ha a cuore una visione imprenditoriale di spettro decisamente più ampio e l'auspicio è che durante questa pausa estiva, nella quale non vi saranno le convocazioni consiliari, possiate essere illuminati e rivedere posizioni che troverebbero un largo consenso da parte degli operatori del settore.

Presidente - Per i restanti 2 minuti, la parola al consigliere Distort.

Distort (LEGA VDA) - Grazie Assessore. Sulla risposta, dal punto di vista tecnico, non è da me dare un giudizio, ma quel che posso dire è ineccepibile, ma d'altronde scritto da persone competenti degli uffici e quindi mettono in atto la normativa nella maniera esemplare, quindi complimenti, però noi qua siamo in un'aula politica, in un organismo politico. Per noi il dibattito ha senso se è costruttivo e "costruttivo" vuol dire che le nostre iniziative non sono solo atti ispettivi, sono suggerimenti. In questa linea noi vogliamo suggerire, a lei in particolare, lei che, tra l'altro, tende ad avere una visione particolarmente aperta al mondo imprenditoriale, la politica deve decidere se subire la normativa o indirizzarla, perché il mercato cambia molto velocemente e si formano dei modelli, tipo quello che ha detto la collega Foudraz adesso, potrebbe esserci qualcuno che, non entrando nell'ambito delle CAV, rimane nella locazione breve però vuole specializzarsi solo ed esclusivamente in locazioni a uso turistico, quindi non vorrà mai fare un uso abitativo di quel tipo. Allora bisogna avere la risposta, avere gli strumenti. Esistono già degli strumenti giuridici, tipo l'atto di vincolo dal punto di vista urbanistico, però bisogna pensare di modulare la disciplina in maniera che questi tipi queste formule, questi modelli di imprenditoria, anche se non con partita IVA, ma che comunque so attività e iniziative di imprenditoria per stimolare l'utilizzo del proprio patrimonio immobiliare a fini produttivi e a fini di reddito in maniera virtuosa, secondo meccanismi del mercato.

Il nostro suggerimento quindi è: si ricordi, Assessore, la politica deve chiedersi se subire la normativa o indirizzarla.