Oggetto del Consiglio n. 3845 del 24 luglio 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 3845/XVI - Interpellanza: "Chiarimenti sulle modalità e i requisiti necessari per accedere all'Albo dei Segretari comunali".
Bertin (Presidente) - Punto n. 23. Consigliera Erika Guichardaz ne ha facoltà.
Guichardaz E. (PCP) - Durante la discussione dell'Omnibus che è avvenuta in qualche Consiglio regionale fa, avevamo posto un problema, noi e il gruppo di Rassemblemen Valdôtain, proprio riferito all'articolo 5 di quel disegno di legge, perché dall'analisi del testo il reintegro di un vecchio articolo della legge 46 ci sembrava essere in contrasto con le nuove regole introdotte dalla legge 22/2023.
Rispetto al dibattito in aula, il Presidente aveva detto che: "Sulla questione dei Segretari comunali si ribadisce la necessità di ripristinare l'articolo che era stato soppresso per mero errore materiale", e che era quindi stato abrogato, ristabilendo il concetto dell'accesso tramite concorso.
Avevamo fatto notare che una norma prevedeva il concorso e alcune lauree, un'altra norma più recente prevedeva invece il concorso-corso e delle altre lauree.
Abbiamo anche chiesto in I Commissione di poter audire l'albo dei Segretari che, sotto questo punto di vista, era un po' stato il promotore di questa modifica e stiamo aspettando, perché il Presidente dell'albo in questo momento non era disponibile.
Alla luce delle non risposte ottenute fino a oggi, chiediamo al Presidente della Regione di conoscere le modalità di accesso all'albo dei Segretari, quindi se l'accesso è con concorso-corso, con concorso o con altro - e i requisiti necessari - quindi il titolo di studio e l'esperienza; le intenzioni dell'Amministrazione per chiarire le modalità e i requisiti necessari per accedere all'albo dei Segretari e se si conoscono i tempi previsti dall'agenzia dei Segretari rispetto alla procedura di selezione dei futuri Segretari, visto comunque l'avvicinarsi della nuova legislatura anche per gran parte dei Comuni valdostani, sotto questo punto di vista sappiamo che quell'albo è esaurito e bisognerà comunque cercare di arrivare alla procedura concorsuale prima della nuova legislatura.
Presidente - Risponde il Presidente della Regione.
Testolin (UV) - Negli ultimi anni il quadro legislativo dell'ordinamento regionale in materia di Segretari degli Enti locali è divenuto più complesso, a causa delle diverse norme che si sono succedute nel tempo e che hanno apportato modificazioni anche significative all'impianto originario costituito dalla legge regionale 19 agosto 98 n. 46 e dal regolamento regionale 17 agosto 99 n. 4.
Questo per rispondere alle esigenze di volta in volta segnalate come urgenti dall'Agenzia regionale dei Segretari degli Enti locali per garantire la copertura dei posti di Segretario a tutti gli enti locali della Regione.
In particolare la legge regionale 24 settembre 2019 n. 14 ha permesso nel 2019 lo svolgimento del corso-concorso pubblico per esami che ha portato all'assunzione in ruolo di diciassette Segretari a seguito delle ultime elezioni comunali generali del 20-21 ottobre 2020, unico concorso finora bandito dalla nostra Regione.
Proprio alla luce e sulla scorta dell'esperienza maturata con detto corso-concorso pubblico, procedura innovativa e sperimentale rispetto al classico concorso pubblico, si è voluto, con la più recente legge 14 novembre 2023 n. 22, introdurre a regime una disciplina che consenta all'agenzia di reclutare i Segretari degli enti locali in maniera più efficace ed efficiente, con un valido percorso di selezione e formazione.
Si sono quindi disciplinate (ex novo e con la regolamentazione valida in linea generale a regime) le modalità di reclutamento dei nuovi Segretari.
Tale norma, peraltro, supera tutte le preesistenti disposizioni, anche in contrasto con la stessa, che non sono ancora state espressamente abrogate nelle more della revisione organica dell'ordinamento regionale in materia di Segretario degli Enti locali prevista dall'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020 n. 15, più precisamente la previsione del ricorso al concorso-corso, contenuta nella legge regionale 22/2023, costituisce sostanzialmente la declinazione di una specifica modalità di espletamento della procedura concorsuale già prevista dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 46/98, comma che, come già riportato nelle premesse dell'interpellanza, a seguito di una sua erronea abrogazione, è stato recentemente ripristinato con l'articolo 5 della legge regionale n. 9/24.
Per rispondere alla prima domanda, detto quanto sopra, per il primo quesito, "Le modalità e i requisiti per l'accesso all'albo dei Segretari degli Enti locali", la disciplina vigente prevede essenzialmente quanto segue: l'accesso all'albo avviene non più mediante un corso-concorso preceduto dall'accertamento linguistico e da una prova preselettiva, bensì mediante un concorso-corso, comprendente una prova selettiva comparativa per esami a cui segue obbligatoriamente un corso di formazione e un periodo di tirocinio.
Sono ammessi al concorso i soggetti in possesso di laurea magistrale circoscritta alle materie giuridiche ed economiche, nonché i soggetti in possesso di qualsiasi laurea magistrale che abbiano però maturato un'esperienza di almeno cinque anni negli ultimi dieci come Segretario di ente locale della Valle d'Aosta.
Più nel dettaglio, il concorso-corso, così come disciplinato dalla legge 23/22, si articola in tre fasi, per ciascuna delle quali si riassumono i concetti essenziali: espletamento del concorso, a seguito dell'approvazione del bando che definisce le modalità di svolgimento del concorso-corso; il concorso, naturalmente preceduto dall'accertamento linguistico, che si articola in tre prove scritte e una prova orale, per superare le quali è necessario un punteggio minimo di 7 decimi. Il punteggio utile alla formazione della graduatoria del concorso è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale; fase di formazione e tirocinio, alla quale sono ammessi solo coloro che hanno ottenuto un punteggio medio delle prove pari o superiore a 7 decimi. Il corso di formazione ha durata di quattro mesi con frequenza minima obbligatoria dell'80%, tale percentuale è ridotta al 60% per i soggetti che hanno completato l'ultimo corso di formazione per la segreteria effettuata in occasione del corso-concorso del 2020.
Al termine del corso di formazione, i candidati in regola con la frequenza minima obbligatoria sono ammessi a un successivo periodo di tirocinio della durata di due mesi presso gli enti locali valdostani.
Sono esonerati da tale tirocinio i candidati che hanno già svolto le funzioni di segretario di ente locale per almeno un anno nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando.
Fase finale: tutti i candidati, al termine del corso di formazione e del tirocinio, compresi coloro che sono stati esentati, devono sostenere una prova tecnico-pratica, che s'intende superata con la votazione minima di 7 decimi.
Tale prova è volta ad accertare non solo le conoscenze e le competenze tecniche, ma anche la capacità organizzativa, gestionale e manageriale, nonché l'attitudine a risolvere i problemi e a elaborare soluzioni. La graduatoria finale ha durata triennale.
Sulla base della graduatoria finale del concorso-corso, avviene poi l'iscrizione all'albo dei vincitori e degli idonei, le cui regole sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quanto in precedenza disposto dalla legge regionale 14/2019, e precisamente i vincitori sono iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge regionale 46/98 senza diritto di trattamento economico. Il loro rapporto di lavoro con l'agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, s'instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di Segretario di ente locale della Valle d'Aosta, quindi non dalla data di iscrizione all'albo.
Gli idonei, allo stesso modo (ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto di Segretario di ente locale della Valle d'Aosta, resosi vacante durante il periodo di validità triennale della graduatoria) sono iscritti all'albo, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 46/98, mediante utilizzo a scorrimento della graduatoria stessa.
Gli idonei comunque, a far data dall'approvazione della graduatoria finale, sono anche iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 1 comma 6 della legge regionale 46/98, secondo grado.
La domanda n. 2, "Le intenzioni dell'Amministrazione per chiarire la modalità e i requisiti necessari per accedere all'albo dei Segretari": pare che le regole per l'accesso all'albo dei Segretari siano chiare e definite dalla legge regionale 23/2022 e spetta ora all'Agenzia dei Segretari darvi attuazione, adottando tutti gli atti conseguenti e necessari per garantire il reclutamento di nuovi Segretari.
Per quanto invece la risposta al quesito n. 3, a quanto a conoscenza di questa Presidenza, l'Agenzia dei Segretari sta adottando i primi atti necessari e risulta essere in fase d'individuazione di un soggetto esterno qualificato, segnatamente Formez PA, a cui affidare l'organizzazione sia della procedura concorsuale sia del corso di formazione.
Presidente - Consigliera Erika Guichardaz ne ha facoltà.
Guichardaz E. (PCP) - Presidente, mi riascolterò con attenzione la sua risposta, perché sinceramente continuo a non comprendere.
Si dice "Bisogna seguire quanto detto dalla legge 22/2023", però, avendo reintrodotto quel comma 5 dell'articolo 1 della 46, questo è in aperto contrasto rispetto a quello che dice la 22/2003, quindi sinceramente se era molto chiaro prima chi poteva accedere al concorso-corso, adesso non è altrettanto chiaro, perché, rileggendo quell'articolo 1 comma 5, si dice: "All'albo dei Segretari si accede mediante concorso per esami, cui possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale che abbiano i requisiti della normativa regionale" eccetera eccetera, che sono persone diverse rispetto a quelle che invece lei ha nuovamente identificato e che era invece chiarissimo fino all'approvazione di quella Omnibus di pochi mesi fa, in cui si reintroduceva quest'articolo.
Seguiremo con attenzione - e poi avremo modo di confrontarci con l'albo dei Segretari, che ha chiesto questa modifica - perché, sinceramente, credo che sotto questo punto di vista avere due norme contrastanti potrà portare a dei ricorsi, perché mi immagino persone che abbiano una laurea magistrale e che per l'articolo 1/46 possono accedere al concorso, mentre rispetto all'articolo 2/22 non potrebbero accedere, quindi sotto questo punto di vista crediamo che sicuramente il fatto di mantenere in vita due normative in contrasto non sia assolutamente utile a far chiarezza rispetto all'accesso all'albo.
Mi sembra di aver capito inoltre che si è in una fase avanzata invece rispetto a quello che può essere il prossimo concorso; naturalmente terremo sotto osservazione quanto lei ha detto perché, più o meno l'altra volta, per arrivare alla fine del percorso, ci sono voluti otto mesi, quindi o si parte con settembre o si spostano le elezioni comunali o difficilmente potranno esserci nuovi Segretari per il settembre 2025.