Oggetto del Consiglio n. 3441 del 21 marzo 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 3441/XVI - Interpellanza: "Eventuale disparità di trattamento tra le strutture del territorio e quelle ospedaliere rispetto all'erogazione dell'indennità di rischio di lavoratori inquadrati nelle medesime mansioni".
Bertin (Presidente) - Punto n. 36. Consigliera Erika Guichardaz per l'illustrazione dell'interpellanza, ne ha facoltà.
Guichardaz E. (PCP) - Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante: "Attuazioni dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" prevede all'articolo 160 l'erogazione dell'indennità di rischio del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta.
Abbiamo appreso di una diversità di trattamento rispetto all'erogazione di quest'indennità di rischio dei lavoratori inquadrati nelle medesime mansioni ma che prestano servizio in enti diversi e, alla luce di queste segnalazioni, abbiamo analizzato i diversi documenti di valutazione dei rischi e i contratti decentrati sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali rispetto all'applicazione o alla non applicazione dell'indennità di rischio a infermieri, operatori socio-sanitari, personale della cucina e altri dipendenti dell'Azienda USL, delle Unités des Communes Valdôtaines e di altri enti.
Considerato poi che i dipendenti delle strutture sul territorio e della Casa di riposo hanno subìto e subiscono spesso una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi che svolgono il medesimo lavoro, ricordata l'importanza del benessere lavorativo e della giusta retribuzione - quindi è scorretto che se io presto lavoro in una microcomunità abbia diritto all'indennità e magari alla Casa di riposo J.B. Festaz no pur svolgendo lo stesso identico lavoro - quello che chiediamo al Governo è "Se corrisponda al vero questa disparità di trattamento rispetto all'erogazione dell'indennità di rischio dei lavoratori inquadrati nelle medesime mansioni tra le strutture del territorio e quelle ospedaliere, in particolare rispetto al ruolo degli infermieri e degli OSS", "Se questa diversità dipenda da una diversa valutazione del rischio nei vari DVR e quali sono i correttivi posti in essere o che si intendono porre".
"Se gli infermieri, gli operatori socio-sanitari e il personale della cucina in servizio presso il J.B. Festaz percepiscono l'indennità di rischio e, in caso contrario, quali sono le motivazioni che portano al non riconoscimento della suddetta indennità".
Presidente - Assessore Marzi ne ha facoltà.
Marzi (SA) - Con riferimento ai rischi in ambito lavorativo, ogni ente segue la propria disciplina, sia tenendo conto dei contenuti del documento di valutazione dei rischi, cioè il DVR, sia delle disposizioni contrattuali che regolano i singoli settori rispetto alle mansioni e alle attività svolte dai lavoratori.
È pertanto normale che esistano trattamenti diversi in enti e in settori diversi.
Per l'Azienda USL, il contratto collettivo nazionale del lavoro, sia per il personale del comparto, sia relativamente alla dirigenza medica, definisce un unico rischio indennizzabile, che trova disciplina nella cosiddetta indennità di rischio radiologico.
Tale indennità spetta per tutta la durata del periodo di esposizione in misura pari a euro 103,29 mensili a favore di tutto il personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica.
Per i tecnici sanitari di radiologia medica, che sono esposti in modo permanente a rischio radiologico, tale riconoscimento è già ricompreso a livello contrattuale nella remunerazione complessiva.
Essendo l'indennità di cui sopra stabilita in misura fissa per tutte le categorie esposte, non esiste nessuna forma di disparità di trattamento dei lavoratori inquadrati nelle medesime mansioni, né tra le strutture del territorio e quelle ospedaliere, né tra infermieri e operatori socio-sanitari.
Per quanto invece concerne gli enti del Comparto unico, con riferimento alle figure da lei citate, il ragionamento è da restringersi alla figura professionale degli OSS, e cioè degli operatori socio sanitari, e, quanto ai rischi da valutare, i medesimi non si riferiscono al rischio radiologico. Qui la materia è disciplinata dall'articolo 160 del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010, così come da ultimo aggiornato il 31 maggio 2023. L'articolo 160, al comma 1, fissa l'indennità mensile da corrispondersi per il rischio per il periodo di effettiva esposizione ai rischi nella misura di euro 60 mensili.
Il comma 3 prevede che gli enti individuino - in sede di contrattazione integrativa decentrata e in armonia con le previsioni di cui al documento di valutazione del rischio diverso da quello di cui sopra - le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso l'ente.
Come previsto quindi dal contratto, l'individuazione delle prestazioni di lavoro per le quali è dovuta l'indennità di rischio è demandata alla contrattazione integrativa decentrata. Come detto in premessa, è quindi possibile che, a seconda delle diverse contrattazioni, vi siano diverse modalità di trattamento dell'indennità di cui trattasi.
È bene precisare che, essendo la materia demandata appunto ai contenuti dei documenti di valutazione del rischio e alla contrattazione integrativa decentrata, la medesima è di diretta competenza del datore di lavoro, nonché delle sue interlocuzioni con le organizzazioni sindacali. Si tratta pertanto di un ambito dove è corretto che i soggetti competenti agiscano nella piena autonomia organizzativa, gestionale, tecnica e amministrativa, senza che l'Amministrazione regionale intervenga, impropriamente, dall'esterno, imponendo dei correttivi.
Venendo alla domanda n. 3, il J.B. Festaz ha precisato che la valutazione del rischio è svolta secondo le norme contenute nel decreto legislativo 81/2008, quello competente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
L'articolo 28 comma 2 fa rinvio, come al solito, al documento di valutazione del rischio, il DVR, precisando che il medesimo deve specificare i criteri adottati per la valutazione medesima.
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro che vi provvede, così come precisa la norma, con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.
In relazione alle valutazioni tecniche condotte dal datore di lavoro, con riferimento a infermieri, operatori socio-sanitari e personale della cucina, il J.B. Festaz ha comunicato che non si individuano prestazioni comportanti una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale.
L'Azienda comunica che pertanto, anche alla luce delle misure di prevenzione e protezione regolarmente poste in essere, non ricorrono i presupposti per applicare l'indennità di rischio ai sensi dell'articolo 160 del contratto del Comparto unico, che è il contratto attualmente applicato al personale ai sensi della legge regionale 34/2004.
Presidente - Per la replica, Consigliera Erika Guichardaz.
Guichardaz E. (PCP) - Assessore, la sua risposta non mi convince, perché sinceramente capisco che ci sia una questione di contrattazione che per lei non è vista come una disparità di trattamento, ma mi sembra sinceramente invece una disparità di trattamento: se io sono un OSS della Valdigne oppure della Monte Cervino non prendo nulla e invece magari se sono un OSS della Mont Emilius prendo un'indennità.
Sinceramente credo che il lavoro che si svolga da una parte lo si svolga anche dall'altra, e credo che non si tratti d'imposizioni da parte della Regione, ma semplicemente di suggerimenti; l'abbiamo visto, ad esempio, rispetto alle istituzioni scolastiche, dove in qualche modo, pur avendo documenti di valutazione dei rischi diversi a seconda degli edifici, si è cercato in qualche modo anche di uniformarli, in modo che il tecnico che lavora in un'istituzione non sia diverso dal tecnico che lavora in un'altra rispetto al trattamento economico.
Dire poi che non c'è un rischio per persone che stanno tutti i turni con delle persone fragili con patologie psichiche... spesso il consigliere Manfrin ci porta in aula diversi casi in cui anche gli OSS sono stati in qualche modo oggetto di aggressioni, l'abbiamo visto nella lettera da parte degli operatori del Pronto Soccorso. Avete votato, perché io e la collega non l'abbiamo votata, una questione sulla mobilità proprio degli OSS che ad un certo punto, proprio per il lavoro che svolgono, e quindi per il fatto che magari stiano con fasce lombari o che abbiano problemi anche di sollevamento di carichi, sappiamo benissimo il lavoro usurante che devono fare.
Rispetto al J.B. Festaz, ho visto il loro documento dei rischi e mi fa piacere la sua risposta perché andrò a puntualizzare e a verificare se effettivamente, rispetto a quello che c'è scritto nel documento del rischio, non ci siano invece lavoratori che sono sottoposti proprio a quei carichi di lavoro che spesso portano anche in burnout i vari operatori sanitari.
Grazie per la sua risposta, come le ho detto non si tratta d'imporre, ma di non creare disparità tra i lavoratori.