Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3440 del 21 marzo 2024 - Resoconto

OGGETTO N. 3440/XVI - Interpellanza: "Intendimenti in merito alla revisione dei criteri per l'erogazione di contributi a favore di soggetti non autosufficienti ai sensi della legge regionale 23/2010".

Bertin (Presidente) - Punto n. 35. Consigliera Minelli ne ha facoltà.

Minelli (PCP) - Più volte in questo Consiglio si sono discusse delle iniziative, presentate da vari Consiglieri, relative ai criteri e alle modalità per l'erogazione dei contributi a favore di soggetti non autosufficienti, in base alla legge regionale 23/2010, da ultimo modificata dalla legge 19/2023.

A ottobre del 2023, il nostro gruppo ha presentato un'interpellanza sul sistema di calcolo per la determinazione del contributo per la frequenza ai centri diurni.

In quell'occasione abbiamo sottolineato la necessità di escludere l'indennità di accompagnamento e la pensione d'invalidità per le persone con disabilità dal calcolo del reddito ai fini Isee, una richiesta che poi è stata recepita anche in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 838.

A dicembre dell'anno scorso, la Giunta ha approvato la delibera 1524 che contiene i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi; è una delibera che ha suscitato molte reazioni in quanto affronta delle questioni che sono rilevanti, sia per le persone con una disabilità sia per i loro familiari, prevedendo delle precise disposizioni.

È di alcuni giorni fa, ormai più di una settimana, la notizia di un ricorso al Tar riguardo a tale delibera, in particolare all'allegato C, che reca le disposizioni per le persone con disabilità gravissime o i malati di SLA; l'allegato B, a cui facciamo riferimento in quest'iniziativa, riguarda, invece, i contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative, in particolare l'articolo 5, comma 1 lettera A e poi i commi 3 e 9.

In questi commi si stabilisce che gli utenti con Isee pari a 0 pagheranno la quota minima di 10 euro giornalieri, se percettori di indennità, assegni e pensioni di importo complessivo superiore a 4.000 euro annui.

In questo modo, usando questa modalità, a noi sembra che si ripeta, per gli utenti che hanno quelle caratteristiche, quell'errore perpetrato dal 2016 con la deliberazione 1311, cioè quello di collegare la tariffa agli emolumenti, errore che credo sia la motivazione che ha indotto poi l'Assessore stesso a proporre la delibera 1524 approvata il 18 dicembre scorso.

Il comma 9 dell'articolo 5 recita: "Se nel nucleo familiare risultante dall'Isee sono presenti anche il coniuge a carico o figli a carico, deve essere garantita una situazione economica pari al minimo vitale stabilito per l'anno di riferimento moltiplicato per la scala di equivalenza ai fini Isee prevista per il numero di tali familiari a carico".

Quello che noi sappiamo è che diversi utenti con disabilità non risultano avere dei familiari a carico, non hanno coniuge, non hanno figli, di conseguenza quello che si verifica è che a queste persone non viene in questo modo assicurato un minimo vitale, ne risultano in qualche maniera esclusi, e questa può essere vista - e la vediamo come tale - come una decisione penalizzante e discriminatoria.

Quello che chiediamo di capire è "Se l'introduzione di questo minimo giornaliero di 10 euro richiesto a chi ha un Isee vero, ma emolumenti superiori a 4 mila euro annui, non costituisca un potenziale motivo d'illegalità, considerate le norme vigenti, in particolare quella sentenza del Consiglio di Stato a cui abbiamo già fatto riferimento in altre occasioni, e che è stata citata anche da un documento di un'associazione per la disabilità che è stato girato al Consiglio, cioè la sentenza n. 838 del 29 febbraio 2016".

Secondariamente, "Il motivo per cui non si sia tenuto conto di quella minoranza di utenti che non hanno dei familiari a carico, mentre ci si è, giustamente, preoccupati di garantire il minimo vitale a coloro che, in possesso di disabilità, hanno comunque un coniuge o dei figli a carico".

"Se c'è l'intenzione di rivedere questi criteri, che risultano per alcuni penalizzanti, e che potrebbero anche essere oggetto di ulteriori richieste di modifica della deliberazione da parte o degli utenti stessi o dei loro familiari o delle associazioni di riferimento", perché, come già si è verificato un ricorso per problemi legati all'allegato C, quello che a fronte delle segnalazioni non vorremmo è che succedesse la stessa cosa anche per le situazioni contemplate dall'allegato B. Sarebbe spiacevole se si arrivasse a questo, visto che ci sono state delle richieste in tal senso.

Presidente - Assessore Marzi, ne ha facoltà.

Marzi (SA) -. Nelle tre domande di quest'interpellanza, lei cita la delibera dei criteri applicativi della legge regionale 23/2010, che abbiamo cambiato l'anno scorso; il testo unico quindi in materia d'interventi economici di sostegno e promozione sociali, evidenziando aspetti che lei potrebbe supporre non essere equi, ma lei è collega che studia e ascolta, quindi provo a condividere i ragionamenti di equità applicati, grazie anche al lavoro della struttura della dottoressa Mauro, che ringraziamo sentitamente.

È innanzitutto doveroso ricordare infatti che con tale delibera abbiamo incrementato gli assegni di cura per l'assistenza a familiari, anziani e minori, con disabilità grave, che abbiamo reso maggiormente sostenibili per le famiglie le spese per mantenere a domicilio i propri cari che necessitano di aiuto, e, sempre per favorire la domiciliarità, che abbiamo ridotto il requisito della residenza da otto a cinque anni, elevato le soglie Isee per aumentare la possibilità di accesso ai contributi, incrementato anche l'attenzione alle persone con disabilità gravissima ed estesi contributi per la vita indipendente a tutte le forme di disabilità, non solo più a quelle di tipo fisico e sensoriale.

Questa delibera è quindi innanzitutto frutto di un'attenta analisi del contesto di riferimento ed è diretta ad aiutare ulteriormente le persone in condizioni di non autosufficienza.

Per rendere appunto più favorevole per queste persone il pagamento delle rette nelle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative, siamo intervenuti al di fuori di quanto previsto dall'Isee, escludendo dal calcolo le indennità di accompagnamento e di sostegno personale.

Abbiamo quindi tenuto conto delle varie situazioni di bisogno di queste persone introducendo, a vantaggio degli utenti, una significativa franchigia per le esigenze personali di qualsiasi tipo.

È stata una scelta voluta e a sostegno di coloro che non dispongono di altre entrate oltre a quelle risultanti dall'Isee, che sono destinate al pagamento della retta per la struttura.

Questa scelta ha per forza di cose comportato oneri aggiuntivi che la Regione ha deciso di sostenere direttamente e totalmente a proprio carico, a fronte di queste significative agevolazioni.

Per coloro invece che possono disporre di altre entrate, di indennità di accompagnamento, di assegni o pensioni d'invalidità, si è previsto il pagamento di una quota minima giornaliera pari a 10 euro. Si tratta di un importo che ha il significato di contribuire alle spese per i pasti consumati in struttura, pasti che tutte le persone, indipendentemente dalla presenza o meno di disabilità, sostengono anche al proprio domicilio.

Evidenziamo che, in particolari situazioni che richiedono maggiori aiuti, è prevista comunque la possibilità di aumentare il contributo. Per tali casi, motivati e documentati con apposita relazione del servizio sociale, l'aiuto può arrivare anche a coprire interamente il costo della retta.

L'allegato B della delibera di cui trattasi è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte del Codacons; gli uffici hanno fornito i chiarimenti richiesti e a breve ci saranno interlocuzioni con il Codacons stesso.

La disciplina del minimo vitale è analoga a quella per i servizi in struttura a favore delle persone anziane. La finalità è quella di garantire una somma minima per la sussistenza dei familiari che sono in carico al beneficiario e che restano al domicilio.

Il minimo vitale deve quindi essere adeguato rispetto al numero di componenti del nucleo familiare risultanti dall'Isee, nel caso di un coniuge o di figli a carico, quindi il minimo vitale viene moltiplicato per un coefficiente che tiene conto del numero di familiari a carico.

Spesso la composizione del nucleo comprende coniuge o figli che sono in grado di mantenersi da soli e in tali casi non è motivato e giustificato corrispondere una somma pari al minimo vitale a chi non ne ha necessità.

Per cui quello che con la 23 abbiamo fatto, compreso quest'aspetto che, tra l'altro, collega Minelli, tiene conto solo delle strutture gestite a livello pubblico; su quelle non gestite a livello pubblico - paradossale - si potrebbe a oggi applicare un criterio di disequità ma, guarda caso, di questo non si parla ancora.

Presidente - Consigliera Minelli per la replica, ne ha facoltà.

Minelli (PCP) - Sulle cose che lei sta dicendo riguardo alle caratteristiche della delibera che è stata votata a dicembre 2023, cioè sulle positività di questa delibera, non discutiamo assolutamente, perché è una delibera che è assolutamente migliorativa di quella precedente ma, come ho detto, andava anche a correggere un errore che si era perpetrato nel tempo e quest'esclusione delle indennità dal calcolo per la retta era una cosa che avevamo sottolineato molto tempo fa e che effettivamente è stata recepita.

Sono poi state date delle significative agevolazioni, lei dice, e concordiamo che questa cosa è sicuramente migliorativa.

Sulla questione però per esempio della quota dei 10 euro, lei dice 10 euro al giorno che vanno per i pasti, sappiamo che questo era già stato evidenziato all'associazione che aveva chiesto chiarimenti, però quello che a noi risulta è che i pasti sono già compresi nella retta mentre nella delibera, quella nuova che le abbiamo citato, non si parla di 10 euro per i pasti, questa cosa non è scritta.

Bene quindi che ci sarà prossimamente un'interlocuzione con il Codacons, però questa cifra è già prevista nella retta.

Sulla questione del minimo vitale, lei ci dice che deve essere calcolato sulla composizione del nucleo familiare, però quello che io rilevo è che, con la nuova disposizione, il minimo vitale viene assicurato alle persone anziane con dei familiari a carico e non viene previsto invece per tutte quelle persone che sono giovani, che non hanno una famiglia e che vivono con i genitori, che ovviamente provvederanno a loro, come fanno sempre, però queste persone non hanno questa garanzia, lei dice che possono chiedere aumenti del contributo - tramite, immagino, gli assistenti sociali - se c'è una situazione economica particolarmente critica, io però credo che questo sia un diritto, quello di avere il minimo vitale, che queste persone devono avere come le persone anziane.

Il fatto che siano molti di più gli anziani e pochi i giovani non può essere una questione da tenere in considerazione, è vero che purtroppo, perché viviamo una società di questo tipo, anche gli anziani con disabilità sono di più e di meno gli altri, però dovrebbe proprio essere un diritto. Io credo che sia una questione anche di rispetto di diritti costituzionali.

Mi sembra che alla terza domanda lei sostanzialmente non abbia risposto ma era implicita la risposta: non c'è l'intenzione di rivedere questi criteri e io temo che ci sarà una richiesta da parte di chi è interessato di fare una modifica, spero che non si arrivi a dover assistere anche a dei ricorsi, però mi pare che gli estremi ci potrebbero addirittura essere.