Oggetto del Consiglio n. 3428 del 20 marzo 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 3428/XVI - Interpellanza: "Valutazioni in merito all'opportunità di integrare la proposta di riforma del nostro Statuto con riferimento alle compartecipazioni del gettito fiscale destinate alla Regione".
Bertin (Presidente) - Punto n. 23. Illustra l'interpellanza il consigliere Aggravi.
Aggravi (RV) - L'interpellanza poggia su due riferimenti: il primo è quello delle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 21 del marzo 2022, che poi è stato convertito successivamente in legge, e che era relativo al contributo straordinario contro il caro bollette. Questo contributo, lo sappiamo tutti - e riporto il passaggio del suo primo comma -, è un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato con delle aliquote previste dal decreto nei confronti delle società che appunto si occupavano dell'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, energia elettrica, gas metano e quant'altro ed era sostanzialmente figlio di un'iniziativa di campo comunitario che citerò poi successivamente, cioè un regolamento europeo, che, di fatto, riportava la genesi dell'applicazione di un contributo straordinario, ma lo citerò nell'esame della sentenza. Questo contributo è stato tutto ad appannaggio dello Stato, la Regione autonoma ha fatto ricorso e con sentenza 27 del 27 febbraio 2024 la Corte costituzionale non ha accettato il ricorso.
In particolare - e nelle premesse li ho riportati, mi spiace solo che potevo essere più chiaro nei riferimenti dei paragrafi, ammetto che è un errore mio... - vorrei riportare alcuni passaggi della sentenza che ritengo particolarmente importanti: il primo riguarda il fatto, e in particolare nel "considerato in diritto", in cui si dice e si sottolinea il fatto che all'interno del decreto e della relativa legge ci sia l'assenza di una specifica clausola di salvaguardia, e questo non è banale. Successivamente nella sentenza si pone in evidenza che questo contributo, di fatto, nel momento in cui è stato applicato, sostanzialmente era già speso, cioè nella norma autorizzatoria si era già previsto che l'unico beneficiario delle entrate derivanti dall'attuazione di queste previsioni era lo Stato. In sintesi, lo ripeto, definiamo il contributo e il contributo è già speso. Il terzo elemento da prendere almeno in considerazione relativamente comunque a una sentenza complessa è un passaggio in cui la Corte dice: "A differenza degli altri Statuti delle autonomie speciale, quello valdostano non indica in maniera analitica le entrate tributarie erariali il cui gettito è compartecipato dalla Regione", ed è uno degli elementi con i quali poi si rigetta il ricorso. Un ulteriore passaggio che ha un risvolto, come dicevo, relativamente anche a una norma madre, cioè il regolamento europeo, il fatto che "sul gettito - e cito la sentenza - "di tale contributo straordinario, pur percetto nel territorio regionale, la Regione non può pertanto vantare alcuna pretesa sia perché esso è diverso dall'IRES - che è già ricompresa nel riparto - sia perché in ogni caso il gettito di quest'ultima imposta, nella misura in cui è spettante alla Regione, non è stato inciso dalle Istituzioni del contributo di solidarietà". Il quinto punto dice che l'istituzione del contributo di solidarietà, misura equivalente a quello di natura europea, è strettamente connesso al perseguimento delle finalità redistributive poste alla base della misura comune europea. Questo passaggio mi lascia abbastanza perplesso e preoccupato, ma sarà che io quando vedo citare le misure redistributive, mi preoccupo notevolmente e spesso, è un passaggio che è riportato anche nell'articolo 1 del regolamento del 6 ottobre 2022 del Consiglio europeo relativo a intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia. Dico questo perché il contributo veniva applicato per dare ristoro a tutta una serie di situazioni e per far fronte all'aumento dei rincari energetici. Ricordo che la precedente applicazione del contributo, che aveva una natura similare, ma non era uguale a quello, in realtà è finita poi nel riparto e lo abbiamo anche utilizzato nell'ambito del provvedimento collegato in Regione, cioè in quel caso lì quello precedente è stato introitato nel bilancio regionale.
Quello che chiediamo al Governo è: "se vi siano state interlocuzioni sul tema trattato dalla sentenza 27 sia con controparti del Governo nazionale che con i nostri Parlamentari". Effettivamente, ed è giusto darne contezza già in presentazione, nell'ambito dell'attività del Senato della Repubblica, in particolare nell'ambito degli emendamenti relativi al bilancio di previsione dello Stato, c'è un ordine del giorno che ha a prima firma la senatrice Spelgatti, che però è stato precluso, come gran parte degli emendamenti e degli ordini del giorno, perché era stata posta la questione di fiducia. Chiediamo anche "se vi siano state azioni promosse dal Governo regionale precedenti al ricorso di cui alla sentenza, al fine di poter ricomprendere le risorse derivanti dal contributo straordinario tra quelle del bilancio regionale (di competenza)", come era accaduto nella precedente applicazione del contributo straordinario; "se ad oggi - al di là del ricorso che era già stato oggetto di un'interpellanza, promosso dalla Regione per l'applicazione di un contributo dalla finanza pubblica, cioè applicato ai Comuni - ...vi siano altri ricorsi pendenti promossi dalla Regione". In ultimo vorremmo comprendere: "se anche alla luce dei contenuti del punto 4.1 - cioè quello che ho citato e in cui la Corte dice che, nell'ambito del nostro Statuto, non vengono indicate in maniera analitica le entrate tributarie erariali - il Governo regionale intenda valutare l'opportunità di integrare i contenuti della già richiamata proposta di riforma del nostro Statuto con riferimento alle compartecipazioni di gettito fiscale destinate alla nostra Regione".
Mi rendo conto... e volutamente, e anche in forma provocatoria ma in senso bonario... di comprendere effettivamente qual è il punto di vista del Governo regionale su questo passaggio che ritengo particolarmente costoso dal punto di vista degli effetti in bilancio. È una sentenza che sicuramente è collegata ed è attinente a una situazione straordinaria come il contributo, però in senso lato la dice lunga su quello che possano essere ulteriori forme di imposizione, o comunque di applicazione anche di aliquote ulteriori sulle aliquote generali dello Stato e quindi rischiare, nel momento in cui non c'è una specifica norma di salvaguardia, di perdere delle risorse che potrebbero essere utilizzate nell'ambito del bilancio regionale. L'inciso che vorrei fare, perché oggettivamente quel regolamento che ho citato a livello europeo relativamente a un intervento di emergenza, che era appunto nel periodo ottobre 2022 poi successivo, però in realtà dovrebbe farci molto riflettere perché all'interno - e in particolare all'articolo 17 di quel regolamento - si fanno tutta una serie di previsioni, ma anche in altri passaggi relativamente al fatto che sostanzialmente il contributo straordinario non ha limiti. Poi sappiamo benissimo che il legislatore - soprattutto quello tributario - ha sempre dei fini nobili nell'andare ad applicare le aliquote, però la scuola di pensiero del sottoscritto è che le tasse sono un male necessario, mettiamolo così, però sappiamo che i contributi straordinari nella storia tributaria del nostro Paese non sono sempre state cose che hanno rispettato il buon rapporto tra contribuente e cittadino. Diciamo che qualche rapina notturna ce la siamo trovata sui conti correnti in determinati periodi, sicuramente con nobili finalità, ma diciamo che, dal punto di vista tributario, la nobiltà d'animo è altra cosa.
Presidente - Risponde il Presidente della Regione.
Testolin (UV) - Condividendo soprattutto l'ultima parte della presentazione del collega, in apertura non nascondo, faute à moi, che, nel preparare la risposta a questa interpellanza, probabilmente non ho colto appieno il senso delle prime due domande, quindi mi scuso se poi non sono coerenti con quello che si chiedeva. Da un lato, il Governo italiano con questa norma non si è direttamente confrontato con le Regioni e con i Parlamentari nell'istituire il cosiddetto "contributo", proprio per le specifiche che sono state rappresentate: in ultimo, un contributo di solidarietà temporaneo che è andato a coprire qualche buco. Dall'altro, una volta approvato il predetto contributo con la legge 197/2022 non poteva esserci uno spazio sufficiente per un'attribuzione alla Regione delle risorse derivanti da questa nuova imposta. A questa situazione esistente non risultano iniziative del Governo regionale precedenti al ricorso di cui alla sentenza al fine di farsi riconoscere il gettito del contributo straordinario, quindi si è proceduto con l'iter che abbiamo esplicitato.
Per quanto riguarda la domanda n. 3 dell'interpellanza, ad oggi risultano pendenti due ricorsi in via principale davanti alla Corte costituzionale: il primo ricorso è il n. 30 del 5 ottobre 2023, che è stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero avverso la legge regionale 18 luglio 2023 n. 11, "Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni breve per finalità turistiche", limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettera f)". La Regione si è costituita nel relativo giudizio con DGR 1214 in data 30 ottobre 2023 e, in data 21 febbraio 2024, si è svolta l'udienza pubblica di trattazione del ricorso del quale penso avesse già dato comunicazione il collega Grosjacques a tempo debito. L'altro ricorso è il n. 4 del 5 febbraio 2024 invece promosso dalla Regione con DGR 54 del 24 gennaio avverso il decreto-legge 29 settembre 2023 n. 132, che reca. "Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini normativi e versamenti fiscali", convertito in legge con modificazioni della legge 27 n. 170, limitatamente all'articolo 63ter, comma 4, che è quello che abbiamo discusso. L'udienza pubblica di trattazione del ricorso è prevista per il 19 giugno prossimo.
Per il punto 4 invece c'è da dire che allo stato attuale la questione non è stata ancora presa in considerazione, tuttavia quanto sollevato dall'interpellanza potrà eventualmente essere oggetto di approfondimento, almeno nell'ambito dei lavori istruttori per la predisposizione del disegno di legge costituzionale, nei limiti di quelle che saranno le opportunità anche di intervento, perché chiaramente non è detto che poi le indicazioni anche tecniche ci portino a questo punto di caduta. Sarà pertanto un confronto con la professoressa Randazzo, con la quale abbiamo parlato questa mattina in quanto nominata come esperta per la nostra Regione nel confronto con la De Pretis, a darci magari delle indicazioni e delle valutazioni in merito all'opportunità di valutare un inserimento di questo passaggio all'interno delle proposte da sottoporre allo Stato.
Presidente - Per la replica, la parola al consigliere Aggravi.
Aggravi (RV) - Quest'interpellanza non aveva contezza dell'informativa che abbiamo ricevuto questa mattina da parte del Presidente, quindi a maggior ragione la risposta all'ultimo quesito fa il paio e ci permette di capire anche quel passaggio di cui non avevamo contezza. Senza dubbio quel passaggio che ho riportato della sentenza, ovvero laddove la Corte cita e dice che, a differenza degli altri Statuti delle autonomie speciali - e su questo passaggio oggettivamente, anche se non sono un costituzionalista, leggendo gli altri Statuti, qual cosina si potrebbe anche dire -, il nostro non indica in maniera analitica le entrate tributarie erariali il cui gettito è compartecipato dalla Regione. Vero è anche che stare dietro all'evoluzione tributaria in Italia è un'operazione che penso neanche Niki Lauda avrebbe potuto vincere nei confronti dell'erario; tra l'altro, anche il riordino dei testi unici abbiamo visto che ha partorito un ulteriore fiume di pagine, quindi sarebbe cosa pessima andare oggettivamente a collegare un'eventuale norma statutaria alle attuali imposte, alle tipologie.
La battuta che ogni tanto mi capita di fare è che il mondo era più semplice quando si diceva che alla Regione stavano i 9 decimi, in maniera tale che prendevamo tutto il pacchetto e non dovevamo "generare" tutta una serie di contenziosi, perché sappiamo che poi la fantasia del legislatore tributario è senza limiti per definizione.
Quello che più mi preoccupa, non tanto limitatamente al perimetro della nostra Regione o del nostro Statuto, sono i contenuti di quel regolamento europeo che citavo, perché le maglie sono davvero estremamente ampie, soprattutto delle possibilità impositive. Ripeto: sicuramente con i migliori auspici per far fronte a una necessità contingente, però spesso sappiamo che nelle legislazioni degli Stati di eccezione si fa un po' di tutto, a maggior ragione se sono contributi straordinari o applicazioni di aliquote maggiorative.
Io mi auguro che, nell'ambito dei processi di revisione, di modifica, di evoluzione degli Statuti, si possa finalmente arrivare a un riordino, almeno rispetto a tutta una serie di norme di attuazione e di articoli, che sono anche figlie del tempo in cui sono state approvate e determinate, sicuramente è una sfida che non si risolve né con un colpo di penna, né con una telefonata, è un pochettino più complicato, però io penso che, al di là di altre possibili modifiche del nostro Statuto, questa dovrebbe avere una priorità maggiore proprio perché è sull'autonomia finanziaria che si fonda l'autonomia politica amministrativa, perché sappiamo benissimo che pasti gratis non esistono in questo mondo.