Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3423 del 20 marzo 2024 - Resoconto

OGGETTO N. 3423/XVI - Interrogazione: "Valutazioni alla base della delibera della Giunta regionale n. 1524/2023 inerente ai contributi a favore delle persone con disabilità gravissima o SLA".

Sammaritani (Presidente) - Passiamo al punto n. 18 all'ordine del giorno. La parola all'assessore Marzi.

Marzi (SA) - L'iniziativa richiama l'aggiornamento della legge 23/2010. Fra le diverse azioni, nella rinnovata legge abbiamo previsto il sostegno economico a favore delle persone con disabilità anche di tipo cognitivo che necessitano di assistenti personali e dato quindi copertura legislativa a interventi economici a favore delle persone con disabilità gravissima e SLA previsti, fino quindi a quel momento, solo da disposizioni nazionali. Abbiamo inoltre riattivato i contributi a favore delle persone con disabilità per far fronte a spese importanti, non strettamente sanitarie, e quindi non coperte dal servizio sanitario, come quelle che le famiglie sostengono per accompagnare e assistere i figli disabili che usufruiscono di servizi sanitari fuori Valle.

Nello scorso mese di gennaio un'associazione ha presentato al Dipartimento politiche sociali una richiesta di accesso agli atti istruttori della delibera di Giunta 1524 del dicembre 2023 che ho citato, in merito all'approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi a favore di soggetti non autosufficienti, ai sensi della legge regionale 23/2010. L'accesso agli atti era stato effettuato ritenendo che dieci aspetti trattati nella predetta delibera potessero presentare profili di illegittimità o di inopportunità. Gli uffici hanno dato riscontro alla richiesta entro i termini previsti, trasmettendo il parere favorevole del CPEL alla delibera e fornendo puntuale riscontro in merito alle dieci osservazioni formulate dalle associazioni. Delle dieci osservazioni, tre sono state oggetto di ricorso; su queste l'Amministrazione ha fornito le seguenti motivazioni. Per la prima osservazione, inerente al presunto trattamento discriminatorio causato dalla diversità delle soglie ISEE tra le persone affette da SLA, ISEE di 90 mila euro, e gli altri beneficiari di patologie gravissime, ISEE 70 mila euro, gli uffici hanno considerato che la previsione di soglie ISEE differenziate per le persone con disabilità gravissima affette da SLA è stata inserita in considerazione dello straordinario carico assistenziale che la gestione domiciliare di tale patologia richiede, che, anche in altre Regioni, risulta particolarmente riconosciuto attraverso contributi specifici e assolutamente differenziati. Per tale ragione, si è ritenuto preferibile stabilire gli stessi importi di contribuzione per tutte le persone in condizioni di disabilità gravissima, prevedendo inoltre soglie di accesso ISEE più alte per tale patologia.

La seconda osservazione è inerente all'utilizzo del criterio cronologico di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse, in luogo di criteri basati sul disagio socio-economico. Gli uffici hanno riportato l'articolo 9, comma 2, che disciplina la gestione delle graduatorie in caso di esaurimento delle risorse, che così dispone: "la concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle relative risorse; qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste, le domande saranno ritenute ammissibili e rimarranno in graduatoria". In caso di successiva assegnazione dei fondi, le stesse, che non erano state accolte per mancanza di fondi precedentemente, potranno quindi essere valutate a quel punto in ordine cronologico di presentazione.

Il terzo quesito è inerente alle modalità di riconoscimento delle condizioni di disabilità gravissima che rischiano di escludere alcuni soggetti: gli uffici hanno osservato che, in base all'articolo 3, comma 1, lettera a), non è richiesto che dal certificato di invalidità, requisito di accesso alla misura, risulti la dicitura di persona con disabilità gravissima. Dal certificato deve risultare infatti che il richiedente è in condizioni di disabilità gravissima, non quindi persona con disabilità gravissima. La situazione di disabilità gravissima è, tra l'altro, desumibile dalle patologie e dalle menomazioni indicate che devono rientrare tra quelle contemplate nell'articolo 3 del decreto ministeriale 26 dicembre 2016. Tale verifica è effettuata dall'ufficio responsabile dell'istruttoria.

Rispetto ai tre motivi del ricorso, permane una difformità di pensiero che l'Amministrazione intende sostenere e ulteriormente rappresentare sperando in un confronto pacato e volto alla ricerca di soluzione da ambo le parti.

Presidente - In replica, la parola al consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Come già evidenziato dall'assessore Marzi, l'incipit della sua risposta, parliamo ovviamente di quello che è stato un ricorso al TAR contro la delibera di Giunta regionale, questo però lo evidenzierei perché, Assessore, lei giustamente ha richiamato le nuove disposizioni della legge 23/2010, ma, in realtà, questo riguarda una delibera applicativa che è stata fatta dalla Giunta e non certo deliberata da questo Consiglio.

Come ha osservato e come ha argomentato rispetto a quello che abbiamo sollevato, a fronte delle dieci osservazioni che erano state poste, di queste tre sono rimaste e non hanno trovato una risposta accoglibile o soddisfacente dalla risposta che lei ha citato e quindi degli uffici competenti che hanno provveduto a rispondere.

Rispetto a quello che lei ha voluto argomentare e sulla resistenza anche in giudizio da parte della Regione, fondamentalmente posso anche convenire con lei rispetto alla questione delle modalità di riconoscimento delle condizioni di disabilità gravissima, sulla cui individuazione potrebbe esserci soltanto un fraintendimento, che magari un confronto potrebbe sanare, mi perdoni però se anche a fronte della sua risposta permangono alcuni rilievi rispetto alle motivazioni che lei ha utilizzato per la diversità delle soglie ISEE e per la questione del criterio cronologico.

Comincerei con la questione del criterio cronologico dicendo che sì, è vero che quelle domande permangono, ma la ratio del criterio cronologico prevede che, a fronte di una richiesta, il primo che clicca bene alloggia, potremmo definirlo così; purtroppo però effettivamente non è un criterio oggettivo, è semplicemente chi ha la fortuna di fare il click più veloce. Io comprendo che lei dica che però si permane in graduatoria e poi, quando ci sono dei nuovi fondi, se ne beneficia, però, in realtà, questa attesa viene accumulata, allora forse effettivamente sarebbe meglio ordinare le domande su un criterio di disagio socio-economico, quindi favorire maggiormente le persone che hanno maggiori difficoltà per andare a soddisfare anche le altre richieste, qualora accada che si rimanga senza fondi, però in un secondo momento anche immaginando che le persone che hanno un minore disagio socio-economico possano sopportare meglio l'attesa, quindi probabilmente l'applicazione dell'attuazione del "Click day" non è la cosa migliore da utilizzare quando si parla in generale di fragilità e di politiche sociali.

Per quanto riguarda invece le soglie ISEE differenziate, io ho compreso quello che lei dice, cioè è stato utilizzato un modello che è stato utilizzato anche da altre parti, credo però - e questo penso che lo abbiamo osservato tutti - che effettivamente differenziare le soglie a seconda della patologia che si ha... e comprendo quello che lei riferisce, cioè che, per esempio, nel caso della SLA ci siano delle cure che hanno un peso tale da richiedere una maggior soglia, però dall'altra parte effettivamente si va a creare una differenza e una discriminazione fra una patologia e un'altra, perché una persona con una patologia ha una soglia e una persona con un'altra patologia ne ha un'altra. È chiaro che impregiudicato il fatto che da altre parti e da altre Regioni con altre legislazioni si sia provveduto a fare una differenza di questo tipo - io prendo per buone le parole che lei ha riferito, Assessore, purtroppo di questo non ne ho conferma, ma ovviamente la cercherò -, però anche a fronte di questo, secondo noi, uniformare le soglie ISEE, quindi non discriminare tra soglie ISEE di patologie diverse, è la soluzione migliore da perseguire in maniera da andare a livellare verso l'alto, quindi ricomprendere un maggior numero di persone e aiutare un maggior numero di persone, che sicuramente, se si trovano in questa condizione, non sono baciate dalla fortuna, anzi. Su questo noi la ringraziamo per la risposta, però attenderemo e ci auguriamo che il TAR si pronunci andando nella direzione di sanare le due criticità che abbiamo elencato.