Oggetto del Consiglio n. 3339 del 22 febbraio 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 3339/XVI - Interpellanza: "Verifica sull'idoneità del canile/gattile regionale per il ricovero di diverse tipologie di animali".
Marguerettaz (Presidente) - Possiamo ricominciare i lavori. Punto n. 48 all'ordine del giorno. Per la presentazione, la parola al vicepresidente Sammaritani.
Sammaritani (LEGA VDA) - Oggi torniamo sul tema degli animali da affezione, in particolare su alcuni passaggi e alcune disposizioni della legge 37/2010, che appunto regolamenta nella nostra regione la tutela e il corretto trattamento degli animali di affezione. Per questo nel corpo dell'interpellanza che adesso andrò un pochino a leggere ho fatto alcuni richiami e alcuni passaggi agli articoli testuali della legge che magari sono un piccolo ripasso per tutti, anche per chi sta fuori di qua e a volte propone anche delle domande sulla custodia e la tutela di questi animali.
L'articolo 1, che parla delle finalità di questa normativa, dice: "La Regione Valle d'Aosta con questa norma promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione..." ed elenca poi tutta una serie di principi e di scopi precisi che sono: "favorire il rispetto verso gli animali e la corretta convivenza tra uomo e animali di affezione domestici; promuovere il valore educativo e culturale di un corretto rapporto con gli animali di affezione e poi ancora - ce ne sono altri ma li tralascio naturalmente - la tutela della salute pubblica e l'ambiente attraverso la prevenzione del randagismo e la promozione di un corretto trattamento degli animali di affezione domestici".
Nell'articolo 2 si danno le definizioni, cioè cosa sono questi animali domestici: "Gli animali di affezione domestici sono gli animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto...".
Ancora l'articolo 3 parla delle limitazioni alla detenzione di animali, cioè dice: "È vietato detenere animali di affezione domestici in numero e condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il loro benessere...".
Poi ancora l'articolo 10 si concentra proprio sul mantenimento degli animali e dice espressamente e prevede che "Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, in caso di sopravvenuta impossibilità al mantenimento, possa richiedere ai servizi veterinari e all'Azienda USL, indicando i motivi che ne impediscono la detenzione, l'autorizzazione a consegnare gli animali al canile/gattile regionale o altre strutture in grado di accoglierli, oppure rivolgersi a enti o ad associazioni zoofile, animaliste e protezioniste per la ricerca di un nuovo proprietario. Le spese per il mantenimento e i trattamenti sanitari in questi casi, compresa l'eventuale sterilizzazione, sono a carico del proprietario o del detentore fino al momento dell'eventuale adozione". Poi ancora che "I cuccioli nati da cucciolate indesiderate, terminato il normale periodo di allattamento e svezzamento, possono essere ceduti al canile/gattile regionale o ad altre strutture in grado di accoglierli, oppure enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste - come dicevamo già prima - che provvedono alla loro successiva sistemazione...". Il comma 3, sempre di quest'articolo 10, prevede: "In caso di mancanza di posti disponibili nel canile regionale, il servizio veterinario provvede alla diversa sistemazione dell'animale in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita".
Queste regole prevedono come si debbano mantenere, curare questi animali e quali accorgimenti occorre tenere nei casi in cui ci siano delle cucciolate indesiderate oppure sopravvengano delle condizioni per cui il proprietario o il detentore non possa più garantire adeguate condizioni a questi animali. Ci si deve appunto attenere a queste regole, nel senso che ci si deve appoggiare al canile/gattile oppure ad altre associazioni e poi ancora prevedono che sia l'Azienda USL e il servizio veterinario dell'Azienda USL a cercare la sistemazione dell'animale laddove esso possa essere adeguatamente seguito. In considerazione di queste regole... credo che tutti noi sappiamo che gli animali di affezione sono sempre più numerosi, ma non soltanto cani e gatti, che sono le specie più classicamente detenute dalle famiglie e ancora adesso in stragrande maggioranza, ma ci sono anche animali di altro tipo: per esempio, pesci, piccoli volatili che anche questi già erano abbastanza diffusi, addirittura poi conigli da compagnia, furetti, cincillà, animali anche di diverse dimensioni e con caratteristiche particolari molto meno diffuse e anche con meno mercato, nel senso che se c'è criticità nell'affidare questi animali, si fa un pochino più fatica a sistemarli.
Prendendo atto del fatto che alcune segnalazioni che ci sono pervenute dicono che il canile/gattile non sarebbe dotato di adeguate strutture alla cura di animali da compagnia diversi da quelli classici, cioè dai cani e gatti, interpelliamo il Governo per conoscere: "se le strutture e i servizi del canile/gattile regionale siano adeguati al ricovero e alla cura di animali di affezione diversi da cani e gatti; in caso di risposta negativa, se sia intendimento del Governo regionale di adeguare le predette strutture e la loro organizzazione al fine di consentire di estendere i servizi di cura e ricovero degli animali di affezione anche a specie diverse da cani e gatti".
Presidente - Per la risposta, la parola all'assessore Marzi.
Marzi (SA) - Come facilmente poteva immaginare, le strutture e i servizi del canile/gattile regionali non sono adeguate al ricovero di animali diversi da cani e gatti.
L'Amministrazione regionale da anni infatti è impegnata nel migliorare le condizioni di benessere dei cani e dei gatti ospitati presso il canile ma, come vedremo dopo, per motivi di natura più che altro sanitaria. Dal 2015 ad oggi significativi investimenti dedicati alla struttura ammontano a circa 680 mila euro. Tra lavori realizzati e in corso di realizzazione vi sono una nuova struttura prefabbricata con area di sgambamento dedicata all'area di accoglienza, nuovi spogliatoi e servizi per il personale dipendente e volontario, riqualificazione edile, impiantistica e adeguamento della pavimentazione esterna.
Il canile/gattile regionale è previsto e disciplinato dalla legge 281/1991, cioè la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Tale legge, oltre a promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione e la lotta al randagismo, favorendo la corretta convivenza tra uomo e animale, ha la finalità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con il controllo di cani e gatti per questioni sanitarie. A livello regionale inoltre la materia è disciplinata anche, come da lei richiamato, dalla legge regionale 37/2010 che nasce con l'intento di fornire indirizzi chiari sulla tutela degli animali di affezione. La legge è incentrata sulla responsabilità in capo ai detentori di animali di affezione, incentivandone il possesso consapevole e contrastando l'abbandono degli stessi. All'articolo 24, canile regionale, sono descritte le competenze della struttura pubblica, evidenziando che tra le varie funzioni svolte dal canile/gattile regionale vi è quella relativa all'assistenza a cani e gatti ritrovati vaganti sul territorio, quindi senza proprietario. In questi casi gli animali di affezione sono sottoposti a vigilanza per la prevenzione della zoonosi, cioè delle malattie trasmissibili tra uomo e animale e viceversa e per la profilassi delle malattie infettive e parassitarie. Vengono quindi ricoverati nel canile/gattile sanitario e sono trasferiti nel canile/gattile rifugio solo dopo che è stato completato il protocollo sanitario di cui sopra. Il canile/gattile regionale comprende quindi la struttura sanitaria e la struttura di rifugio. Queste strutture, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, devono garantire le buone condizioni di vita per gli animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie; sono quindi sottoposti al controllo sanitario del servizio veterinario dell'Azienda USL. Il canile/gattile inoltre ha la funzione di detenere temporaneamente i cani e i gatti sottoposti a sequestro dall'Autorità giudiziaria o di proprietà di persone che versano in situazioni di disagio, certificati ovviamente dalle politiche sociali, che sono quindi impossibilitati a occuparsene.
Nonostante dai primi anni Novanta la concezione di animale da compagnia si sia evoluta ad altre specie, oltre a cani e gatti, come da lei richiamato, non si ritiene che la finalità del canile/gattile regionale, come struttura pubblica, sia quella di ricovero e cura di animale oltre alle specie già previste. Evidenziamo che nei casi di necessità, pur non ospitando il canile/gattile altre specie di animali, il Corpo forestale, gli Enti e le Istituzioni si sono sempre impegnati per dare le risposte necessarie, anche mettendo a disposizione spazi per il ricovero temporaneo, qualora necessario. È possibile da parte di associazioni animaliste private realizzare rifugi per animali, previo parere autorizzativo dell'Azienda USL che valuterà i requisiti strutturali e le capacità gestionale dei detentori degli animali da compagnia che saranno ospitati nei rifugi stessi.
Presidente - Per la replica, la parola al vicepresidente Sammaritani.
Sammaritani (LEGA VDA) - Grazie Assessore per la risposta, devo dire non soddisfacente naturalmente sotto il profilo di una certa visione del rapporto uomo-animale, soprattutto animale domestico o di affezione, perché davvero è una risposta molto burocratica, e questo me lo potevo anche aspettare, però è un po' quella classica risposta per cui la burocrazia ci dice: "Ci sono le norme, ci sono le cose, abbiamo fatto questo, ma poi arrangiati". Non può essere così perché è vero che l'atteggiamento e la mentalità passata, peraltro anche nella risposta c'è qualche traccia di evoluzione del pensiero, però una volta era la tutela delle persone, la tutela della salute, evitare il randagismo, cioè evitare quindi che i cani e i gatti randagi potessero diffondere malattie ed epidemie. Questo va bene, chiaramente c'è stata una grande evoluzione da allora ad oggi su questo campo e sappiamo benissimo peraltro che la legge 37/2010 di cui parlavamo prima dà atto e ha dei principi molto importanti a proposito della promozione della tutela in presenza degli animali domestici e quale sia la funzione degli animali domestici. Peraltro vi è un passaggio, per esempio, che non ho fatto per brevità prima, l'articolo 1 sulle finalità alla lettera b), ci dice - e questo l'ho citato -: "promuove a valore educativo e culturale di un corretto rapporto con gli animali di affezione - ho tralasciato l'aspetto però adesso mi corre l'obbligo di sottolinearlo - anche in relazione alle potenzialità assistenziali e terapeutiche dello stesso". L'abbiamo capito da tempo ormai che l'animale di affezione ha una funzione anche terapeutica, ha una funzione di aiuto e di guarigione addirittura a volte, soprattutto per certe fasce deboli, tant'è che ci sono progetti relativi agli animali che possono essere portati in ospedale, fatti entrare anche in strutture sanitarie come le RSA, eccetera , cosa su cui devo dire per adesso - mi riserverò poi di farlo magari con altre iniziative - siamo molto indietro in Valle d'Aosta e questo non è sicuramente un bel segnale, un bel indicatore.
Passare dalla mentalità del prevenire il randagismo, gli aspetti sanitari, la profilassi, eccetera, benissimo, questo è importante, ma ormai l'evoluzione è andata molto più avanti, gli animali di affezione hanno una funzione diversa e una diffusione particolare, quindi non si può pensare di avere le leggi ma poi di non dare adeguate strutture, non realizzare adeguate strutture che possano dare esecuzione ai principi di queste leggi, perché la legge è nostra, la legge 281/1991 è nazionale, la legge 37/2010 ne coglie i principi e li enuclea in modo molto evoluto e anche molto interessante, ma poi non abbiamo gli strumenti per dare attuazione a questi principi, che rimangono quindi delle dichiarazioni di principio. Se uno invece che un cane o un gatto ha un coniglio, per esempio, non si può rivolgere al canile/gattile perché gli rispondono che non abbiamo le strutture adeguate. Questo non è un segnale buono per una società evoluta, perché se le disposizioni di legge, i riconoscimenti legislativi ci sono, bisogna poi avere anche gli strumenti attuativi per dare risposte ai cittadini e in questi casi è evidente che le segnalazioni che ci sono pervenute sono corrette, perché se c'è un cane abbandonato o maltrattato o un gatto maltrattato e abbandonato, meno male che ci sono delle strutture come il canile e gattile; se c'è un coniglio che è nelle stesse condizioni, ed è già successo, o piuttosto un ermellino o un cincillà, qualsiasi altro animale che possa essere in qualche modo detenuto da famiglie e da persone, questa soluzione non c'è e si deve far ricorso al volontariato o alla buona volontà di qualche cittadino che si sostituisce alla Pubblica Amministrazione. Questo non va bene perché in una società evoluta, in una società come quella che noi pretendiamo di rappresentare questo fatto non è un fatto positivo. Nella risposta non mi è sembrato di cogliere un atteggiamento costruttivo, quindi credo che questo capitolo, purtroppo, dovrà essere nuovamente trattato in quest'aula in futuro.