Oggetto del Consiglio n. 3265 del 8 febbraio 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 3265/XVI - Interpellanza: "Eventuale verifica sull'interpretazione dell'Università della Valle d'Aosta in merito alla norma concernente i contratti per l'attività di insegnamento disciplinati dalla cd. Legge Gelmini".
Bertin (Presidente) - Punto n. 74. Consigliere Manfrin, ha facoltà di intervenire.
Manfrin (LEGA VDA) - Come abbiamo riportato nel testo di questa interpellanza, parliamo dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, appunto la cosiddetta Legge Gelmini.
Ebbene, proprio sulla base di quello di cui parliamo, credo che sia utile leggere quello che è l'articolo, e nello specifico il comma 1, che dice: "Le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli Enti pubblici e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993 n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per l'attività di insegnamento e di alta qualificazione, ai fini di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale".
Sappiamo che la nostra Università è un'Università che ha costruito nel tempo una sua struttura di professori che rispondono e che vengono contrattualizzati con le caratteristiche che abbiamo descritto con la lettura di quest'articolo. Io ho avuto il piacere di frequentare l'Università della Valle d'Aosta, di laurearmi all'Università della Valle d'Aosta, così come altri colleghi all'interno di quest'Aula; abbiamo potuto anche apprezzare, tra l'altro, una caratteristica peculiare di quest'Università che, rispetto alle Università canoniche, dove tu sei un numero fra centinaia di altri studenti, hai la possibilità di avere un contatto diretto con il professore, quindi è un'Università veramente a misura d'uomo e che fa contare in maniera molto importante anche le qualità del professore.
Proprio su questo, però, si incentra il problema, perché ci è stato segnalato che l'Università sta interpretando quest'articolo in una maniera un po' differente rispetto a quello per cui è stato disposto, ovvero se il testo che abbiamo visto dispone che si possano produrre bandi per docenze a contratto, che quindi producono i loro effetti per un anno e poi sono rinnovabili per cinque anni, quello che fa l'Università della Valle d'Aosta - fino a poco tempo fa lo ha fatto e ha seguito questa norma, adesso ha cominciato a fare una cosa diversa - è di rinnovare solo quattro volte, invece delle cinque consentite dalla legge, per poi mettere a bando la posizione, anche riassegnandola al vincitore uscente. Questo però è l'esatto contrario di quello che è stato fatto in precedenza.
È chiaro che questa interpretazione provoca uno stop di un anno: questo è quello che viene fatto osservare, e questo sta creando notevoli criticità all'Ateneo nel reperire del personale docente che abbia appunto la conoscenza, la voglia, ma anche effettivamente la disponibilità di recarsi in Valle d'Aosta, di coprire certi insegnamenti, e quindi sta privando, purtroppo, l'Ateneo di professionalità che si erano costruite nel tempo e che non possono più, a questo punto, fornire la propria opera per il nostro Ateneo.
Riteniamo che forse questa scelta d'interpretare diversamente rispetto a quello che è stato fatto fino adesso la legge Gelmini, in maniera da ridurre quelli che sono i tempi per il rinnovo dei contratti, stia creano delle criticità e probabilmente sarebbe meglio dare un'interpretazione diversa e ritornare a quello che è stato un po' condotto fino a questo momento.
Ecco perché con questa interpellanza chiediamo al Governo regionale se sia intenzione condurre una verifica sull'interpretazione della norma per evitare gli effetti negativi evidenziati e possibili sul nostro Ateneo.
Presidente - Risponde l'assessore Jean-Pierre Guichardaz.
Guichardaz J. (FP-PD) - Grazie collega per questa iniziativa che ci ha dato modo anche di approfondire un tema che, come lei può immaginare, essendo molto specifico, ha avuto bisogno di essere chiarito anche attraverso delle interlocuzioni approfondite. Io rispondo anche in nome del Presidente del Consiglio dell'Università, che è il Presidente della Regione, e le rispondo leggendo una nota che, credo e spero, inquadri in maniera corretta il tema. Poi, ovviamente, siamo disponibilissimi ad approfondirlo in modo ulteriore qualora ci fossero delle necessità che lei può manifestare e anche ulteriori approfondimenti.
L'articolo 23 della legge 240/2010 si applica alle Università statali, mentre non è cogente per le Università non statali, di cui l'Ateneo valdostano fa parte. Questa è proprio una caratteristica della nostra Università, anche se spesso e volentieri si tende a cercare di uniformarsi anche alle regole in uso per le Università statali, però la nostra caratterizzazione è proprio quella di non essere allineabile agli Atenei classificati come tali.
In ogni caso, la norma in questione prevede tre tipologie di incarichi: la prima tipologia, di cui al comma 1 dell'articolo 23 della suddetta legge, così come citato nell'interpellanza, riguarda i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, i quali sono stipulati con esperti altamente qualificati in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale direttamente dal Rettore, su proposta dei competenti organi accademici.
In quest'ipotesi, la designazione del docente prescinde dal ricorso alle procedure di valutazione comparativa. I predetti contratti hanno inoltre la durata di un anno accademico e sono rinnovabili per un massimo di 5 anni.
Questa tipologia, mi dicono, non è quella attualmente utilizzata dall'Università della Valle d'Aosta, è una specifica che mi hanno indicato nella risposta.
La seconda tipologia riguarda invece i contratti per specifiche esigenze didattiche anche integrative, per i quali non è previsto un limite di durata e la cui attribuzione è effettuata previo espletamento di procedure pubbliche disciplinate dalle Università, che assicurino la valutazione comparativa, in questo caso dei candidati in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nonché, in questo caso, la pubblicità degli atti.
La terza tipologia di contratti riguarda docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ed è finalizzata a favorire l'internazionalizzazione degli Atenei.
L'Ateneo valdostano ha adottato, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia, apposito regolamento per disciplinare la seconda tipologia, la terza mi sembra che non sia mai stata adottata (almeno, chiacchierando con la direttrice, mi pare mi abbia riferito che non abbiano mai adottato la parte relativa ai professionisti di chiara fama).
Il regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta, emanato con decreto rettorale n. 38 del 19 aprile 2007, e da ultimo modificato con decreto rettorale 84 del 27 maggio 2022, stabilisce all'articolo 4, comma 1, le modalità per il conferimento degli incarichi mediante procedura di valutazione comparativa pubblica a seguito di emanazione di specifici bandi oppure conferimento diretto.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 4 comma 2, il rapporto di lavoro è regolato da apposito contratto di diritto privato di lavoro autonomo e non è riconducibile allo schema del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica Amministrazione, nemmeno a tempo determinato, di cui alla legislazione sullo stato giuridico ed economico dei ricercatori e professori universitari e, in generale, all'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001.
Per quanto concerne la durata, il regolamento all'articolo 7 stabilisce che i contratti per attività didattiche, specificati all'articolo 2 comma 1, lettera a1, a2, a3, hanno di norma durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, come dicevamo prima.
Per quanto riguarda la sua annotazione in merito alle grosse criticità che starebbero causando le disposizioni regolamentari in argomento, mi fanno presente che a metà dicembre, ossia due mesi prima dell'inizio del secondo semestre, il 26 febbraio, sono stati banditi tre avvisi solo per sette insegnamenti ancora vacanti e per tutti sono pervenute candidature giudicate idonee dalle competenti commissioni esaminatrici.
Le informazioni relative a tali bandi sono reperibili nella sezione del sito dedicato ai bandi e avvisi.
Presidente - Consigliere Manfrin, ha facoltà di replica.
Manfrin (LEGA VDA) - Grazie Assessore per la sua risposta, che contiene diversi riferimenti normativi, soprattutto anche sui regolamenti, che, se avrà la possibilità, glieli chiederei per poterli approfondire. Rimane però una questione, che giustamente lei ha sollevato.
In realtà, nonostante si dica che non si devono rispettare i cinque anni perché non si fa riferimento alla legge Gelmini, questo trae a questo punto in errore chi ha un contratto di lavoro con l'Università della Valle d'Aosta, perché viene applicata in realtà una formula similare, cioè effettivamente viene applicata comunque quella tempistica - lei l'ha detto, cioè massimo cinque anni rinnovabili - che però non viene rispettata, perché in realtà viene fatto per quattro anni, cioè il rinnovo non supera i quattro anni, quindi c'è l'anno di lavoro contrattualizzato e poi c'è una proroga di massimo quattro anni, quando in realtà potrebbe essere di cinque.
Il problema, nonostante la nota che le hanno scritto, emerge dalla nota che lei ha letto, perché se per l'inizio del secondo semestre si sono banditi tre concorsi per reperire ancora sette figure, significa che c'è evidentemente un problema ed un ritardo; ma il problema non è soltanto della copertura dei buchi per quanto riguarda l'insegnamento, il problema è anche su chi viene trovato, perché è corretto - io immagino - che chi partecipa ad una selezione pubblica abbia i titoli per parteciparvi, a meno che non sia un pazzo scriteriato che aderisce ai bandi senza averne i titoli né i requisiti, quindi immagino che sicuramente abbia i titoli; è sicuro che però non è del personale, dovendo fare un certo turnover, che ha dimestichezza con quella che è la realtà della Valle d'Aosta, e soprattutto che non c'è la garanzia che fornisca gli standard che sono stati forniti fino adesso da quelli che sono stati i docenti che fino adesso hanno avuto un contratto di lavoro con il nostro Ateneo.
Io attendo la documentazione su cui potrò approfondire, nel frattempo la ringrazio, pur rimanendo fortemente preoccupato rispetto alla scelta che è stata applicata sui contratti.