Oggetto del Consiglio n. 3263 del 8 febbraio 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 3263/XVI - Interpellanza: "Motivi del ricorso dinanzi alla Corte costituzionale in ordine alla disposizione sul riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni di cui all'articolo 6ter del DL 132/2023".
Bertin (Presidente) - Riprendiamo i lavori. Siamo al punto all'ordine del giorno n. 72.
Per illustrare l'interpellanza, il Consigliere Aggravi si è prenotato: ne ha facoltà.
Aggravi (RV) - Questa interpellanza verte sostanzialmente su un argomento che è riassunto all'interno di una delibera di Giunta, la 54/2024, che riguarda la decisione della Giunta regionale di proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale avverso al decreto legge 29 settembre 2023 n. 132 e in particolare nella sua conversione, all'articolo 6ter, ha introdotto un passaggio che, oltre a riguardare i Comuni, Province e città metropolitane, cita la Valle d'Aosta ed in particolare prevede che la quota dei Comuni appartenenti al territorio della Valle d'Aosta sia versato dalla Regione... ma non voglio anticipare la prima risposta del Presidente. Sostanzialmente, questo decreto, in particolare nella conversione, ha previsto un ulteriore contributo che dovrebbe essere dato allo Stato da parte dei Comuni, ovvero, da parte della Regione, perché tra l'altro prevede che, nel caso in cui non arrivi da parte dei Comuni, ci sarebbe la previsione che sia la Regione ad andare a versarlo.
È un'annosa questione, se vogliamo, che torna all'attenzione della nostra realtà, quella dei contributi che vengono chiesti per la finanza pubblica da parte dello Stato: infatti, la prima domanda che poniamo - seppur un po' leziosa anche questa, però è utile al contesto - è capire quali motivazioni hanno portato la Giunta regionale a promuovere il ricorso promosso dalla delibera di Giunta citata.
La seconda domanda chiede, invece, quali siano le voci che compongono il contributo al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica; perché facciamo questa domanda? Di fatto, oggi, se vogliamo, dal punto di vista della legislazione vigente, noi abbiamo l'accordo del 2018 che prevedeva un contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta alla finanza pubblica, che era stato stabilito in 194.726.000 euro per l'anno 2018, 112.807.000 euro per il 2019 e poi una decorrenza di 102.807.000 euro dal 2020, che poi, nel corso di quelli che sono stati gli anni successivi, ha ulteriormente beneficiato di decurtazioni, anche a fronte dell'evolversi, in particolare, del periodo pandemico e avevamo già avuto modo anche di parlarne sia con il presidente Lavevaz e forse anche con lo stesso presidente Testolin con delle ulteriori iniziative.
Quello che ci si trova all'interno della conversione del decreto legge che è relativo a disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è un ulteriore contributo che fa riferimento in particolare agli Enti locali.
In ultimo, la terza domanda chiede se vi siano state interlocuzioni con i nostri parlamentari, ovviamente sul punto, ovvero anche con rappresentanti del Governo nazionale sulla tematica oggetto di ricorso.
Presidente - Risponde il Presidente della Regione.
Testolin (UV) - Una parte della risposta è evidentemente contenuta all'interno della delibera n. 54/2024.
Le motivazioni del ricorso, che sono quelle illustrate nella deliberazione della Giunta regionale 54/2024, si fondano sulla ritenuta illegittimità costituzionale dell'articolo 6ter, comma 4 introdotto in sede di conversione dal decreto legislativo 132/2023 con legge 170/2023.
Con questa disposizione, che interviene nel procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, sostituendo il comma 853 dell'articolo 1 della legge 178/2020, è stato previsto un contributo aggiuntivo per il risanamento della finanza pubblica, posto direttamente a carico dei Comuni valdostani, determinato dallo Stato separatamente dal contributo previsto a carico della Regione.
In sostanza, è stato disposto unilateralmente, per gli anni 2024-2025, un contributo aggiuntivo al risanamento della finanza pubblica anche a carico dei Comuni valdostani, nonostante il contributo alla finanza pubblica sia stato determinato per la Regione Valle d'Aosta e per i suoi Enti locali con un accordo bilaterale sottoscritto in data 17 novembre 2018 e recepito dall'articolo 1, commi dal 876 al 879, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, valevole sino all'anno 2025, così come confermato dall'accordo bilaterale, sottoscritto in data 20 settembre del 2021 e recepito dall'articolo 1, comma 559, della legge 30 del dicembre del 2021 n. 234.
Come evidenziato dalla deliberazione 54, per costante giurisprudenza costituzionale, i rapporti finanziari con lo Stato e le Autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, per cui lo Stato può imporre i contributi al risanamento della finanza pubblica anche a carico delle Regioni a Statuto speciale e degli Enti locali da essa finanziati, a condizione, però, che ciò avvenga attraverso accordi bilaterali con ciascuna Regione autonoma e quindi con il loro previo coinvolgimento.
Per quanto riguarda la seconda questione, il contributo della Regione al riequilibrio della finanza pubblica ammonta per l'anno 2024 a circa 82.819.000 euro, determinati dalla somma di 82.246.000 euro, previsti dall'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, che abbiamo riportato in precedenza, e 573 mila di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che prevede per ciascuno degli anni, dal 2023 al 2025, un contributo aggiuntivo a carico delle Regioni e delle Province autonome di complessivi 196 milioni di euro, di cui la quota parte nostra è quella identificata in 573 mila, con una quota a carico della Regione Valle d'Aosta determinata in quell'importo, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2023 (poi le faccio una copia perché questi numeri, evidentemente, sono difficili da trattenere).
In merito al quesito "Se vi siano poi state interlocuzioni con i nostri parlamentari, ovvero con il Governo nazionale": come ricordato la disposizione impugnata è stata introdotta nel decreto legislativo 132/2023 in sede della sua conversione in legge, il che evidenzia di per sé come non siano stati possibili dei confronti né con il Ministero alle finanze né con i parlamentari valdostani.
Presidente - Consigliere Aggravi.
Aggravi (RV) - Ringrazio il Presidente: abbia pazienza per la prima domanda ma, sa, capita spesso che reciprocamente sia esponenti del Governo che esponenti dell'opposizione si sentano dire cose che si possono ritrovare nei documenti ma, fino a prova contraria, le nostre sedute sono anche pubbliche... lo dico solo per dovere di cronaca.
La ringrazio per la copia della risposta. Sulla composizione, magari, farò un approfondimento a parte, perchè è vero che c'è stato un riordino rispetto a quello che era al passato, dove c'erano tutta una serie di quote, ma con la copia penso di poter ricostruire le cifre.
Spiace - e, per carità, si capisce che anche le tempistiche non abbiano aiutato - che non ci siano state delle interlocuzioni anche utili per poter magari cercare una soluzione non dico transattiva, ma che potesse evitare questo ricorso; però, a questo punto, vedremo quale sarà l'evolversi della situazione e, eventualmente, anche se ci sarà la possibilità di ovviare nei confronti di questa previsione che, giustamente, va contro quello che è anche il regime di leale collaborazione, soprattutto d'interlocuzione, laddove si prevedono dei nuovi contributi di finanza pubblica, e non soltanto.